Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7

aprile 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Firenze, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1998

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 - prima

serie speciale - dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Firenze, di fronte ad una richiesta di proroga delle indagini nel

procedimento a carico di persona indagata del reato di cui all'art.

73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha denunciato, in riferimento

agli artt. 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 406, comma 3, del codice di procedura

penale (nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), "laddove

dispone che la notificazione della richiesta del pubblico ministero

di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari

avviene a cura del giudice anziché a cura del pubblico ministero";

che, stando all'ordinanza di rimessione, il porre a carico del

giudice il dovere di disporre la notificazione ha l'unico scopo di

"sgravare le segreterie degli uffici di Procura dalle incombenze

relative", con un effetto assolutamente "improprio", risultando

l'operazione imposta svincolata da ogni provvedimento

giurisdizionale, per giunta in un regime in cui è rimasto a carico

del pubblico ministero l'onere di notificare la richiesta di

archiviazione alla persona che ha dichiarato di volerne essere

avvertita, così come è rimasto a carico del richiedente l'onere di

notificare la richiesta di incidente probatorio, e senza che

all'aggravio del carico di lavoro per l'ufficio del giudice per le

indagini preliminari abbia corrisposto alcun adeguamento degli

organici;

che un assetto normativo così strutturato confliggerebbe,

anzitutto, con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perché

l'esecuzione delle notificazioni comporta spesso la necessità di

eseguire complessi accertamenti al fine di reperire i destinatari;

per di più, in presenza di un organo come il pubblico ministero che

"ha istituzionali attitudini investigative, con i connessi rapporti

organici con la polizia giudiziaria", organo cui pure è demandato il

compito di eseguire le notificazioni, con inevitabili riverberi

quanto alla funzionalità delle indagini nei casi in cui venga

trasmesso al giudice l'intero fascicolo unitamente alla richiesta di

proroga e quanto alla possibilità di reperimento dei destinatari

della notificazione, laddove - come avviene per prassi invalsa in

taluni uffici giudiziari - il pubblico ministero mantenga, in ciò

autorizzato dal giudice, la disponibilità del fascicolo;

che sarebbe anche compromessa l'osservanza dell'art. 101, secondo

comma, della Costituzione, da ritenere vulnerato anche nei casi in

cui "la norma di legge ordinaria produca condizionamenti di fatto,

limitazioni operative, oneri impropri nello svolgimento

dell'attività di amministrazione della giurisdizione, capaci di

influenzare il libero dispiegarsi di quest'ultima, cui è necessario

corredo un apparato amministrativo funzionale ed efficiente";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata in quanto, per un verso, l'individuazione dei soggetti

tenuti alla notifica della richiesta di proroga appartiene

all'insindacabile scelta del legislatore, senza che possano assumere

significato alcuno sul piano costituzionale le additate difficoltà

organizzative dell'ufficio e, per un altro verso, la norma denunciata

si coordina con il precetto del comma 5-bis dello stesso art. 406 che

esclude la notificazione della richiesta quando si procede per taluni

dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di

procedura penale, spettando comunque al giudice per le indagini

preliminari di verificare la sussistenza del presupposto per

procedere alla notifica della richiesta di proroga.

Considerato che il richiamo all'art. 97 della Costituzione non è

pertinente perché il principio del buon andamento della pubblica

amministrazione, pur potendo riferirsi agli organi

dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente

all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento

sotto il profilo amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema

dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in

relazione ai diversi provvedimenti che ne costituiscono l'esercizio

(v., da ultimo, ordinanza n. 11 del 1999);

che neppure l'art. 101 della Costituzione si rivela correttamente

evocato perché i pretesi condizionamenti all'esercizio

dell'attività giurisdizionale - peraltro espressamente stabiliti

dalla legge - sono da circoscrivere a profili di mero fatto, come

tali, privi di rilievo sul piano costituzionale;

che la questione deve, dunque, essere dichiarata manifestamente

infondata, tanto più che la scelta di conferire al giudice per le

indagini preliminari la competenza a procedere alla notificazione

della richiesta del pubblico ministero di proroga delle indagini

appartiene alla discrezionalità del legislatore, qui certo non

esercitata arbitrariamente, tenuto conto che - come ha osservato

l'Avvocatura generale dello Stato nell'atto di intervento per il

Presidente del Consiglio dei Ministri - il compito di provvedere a

far notificare alla persona sottoposta alle indagini ed all'offeso

dal reato la richiesta di proroga appare predisposto in vista di

consentire al giudice di verificare, in relazione alla fattispecie di

reato ipotizzata dal pubblico ministero, se la detta notifica debba o

no essere disposta, restando essa preclusa, ai sensi dell'art. 406,

comma 5-bis del codice di procedura penale, quando si procede per uno

dei delitti indicati nell'art. 51-bis dello stesso codice; il tutto,

peraltro, senza che possa istituirsi come non correttamente il

giudice a quo intenderebbe proporre, pur al di fuori dei parametri

formalmente evocati alcuna comparazione con la disciplina

procedimentale dell'incidente probatorio e dell'archiviazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 406, comma 3, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97, primo comma e 101,

secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte