Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/2002

Altra decisione · depositata il 23/05/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.lgs. 517/1999
  • art. 5d.lgs. 517/1999
  • art. 6legge 419/1998
  • art. 5legge 419/1998

citata

  • art. 3legge 419/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi

da 1 a 11, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517

(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed

università, a norma dell'articolo 6 della l. 30 novembre 1998,

n. 419), promossi con n. 22 ordinanze emesse il 5 luglio 2000 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III,

rispettivamente iscritte ai nn. 592, da 717 a 725 e da 741 a 752 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 33, 38 e 39, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di S.A. ed altri, di A. A. ed

altro, G. L. ed altri, di M. R. ed altro, F. F. ed altro e della

Regione Toscana nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sezione III, con ventidue ordinanze del 5 luglio 2000 (pervenute alla

Corte il 21 giugno, il 20 ed il 24 agosto del 2001), nel corso di

giudizi promossi da docenti universitari delle facoltà di medicina e

chirurgia (infra: medici universitari), solleva questione di

legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto

legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra

Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6

della l. 30 novembre 1998, n. 419): art. 5, comma 8, in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 5, comma 7, in riferimento

agli artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, commi da 1 a 6 e da 8

a 11, nonché art. 3 quest'ultimo nella parte in cui non prevede una

partecipazione diretta degli organi universitari nelle scelte delle

aziende ospedaliero-universitarie in materia di collegamento tra le

attività di assistenza, didattica e ricerca in riferimento agli

artt. 33 e 76 della Costituzione;

che le ordinanze, con argomentazioni sostanzialmente

identiche, censurano l'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999,

il quale stabilisce un termine perentorio entro il quale i medici

universitari esercitano o rinnovano l'opzione prevista dal comma 7

per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d.

attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività

libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di

comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività

assistenziale esclusiva;

che, ad avviso dei rimettenti, la norma, fissando il

succitato termine indipendentemente dalla individuazione delle

strutture destinate allo svolgimento dell'attività assistenziale

intramuraria, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione, in quanto la loro preventiva identificazione

configurerebbe un presupposto dell'opzione e, proprio per questo, la

disposizione inciderebbe negativamente sulla compenetrazione tra

attività assistenziale ed attività didattico-scientifica, in

violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza

dell'ordinamento, nonché di buon andamento dell'amministrazione;

che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, l'art. 5,

comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese

e connesse - ossia i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 - nonché l'art. 3,

nella parte riguardante l'organizzazione interna delle aziende

ospedaliero-universitarie, violerebbe gli artt. 33 e 76 della

Costituzione;

che, in particolare, la configurazione dell'opzione per

l'attività assistenziale esclusiva quale requisito per

l'attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al

comma 4 della norma impugnata pregiudicherebbe la compenetrazione tra

attività sanitaria assistenziale ed attività didattica e di ricerca

scientifica, assoggettando l'attività assistenziale svolta dal

medico universitario alle determinazioni organizzative del direttore

generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, in violazione del

principio dell'autonomia universitaria;

che, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale, agli

organi dell'università sarebbero stati attribuiti compiti marginali

nel coordinamento degli interessi concernenti l'insegnamento e la

ricerca scientifica, tenuto conto sia dei poteri attribuiti al

direttore del dipartimento, sia della circostanza che questi risponde

della programmazione e della gestione delle risorse al direttore

generale e sarebbe tenuto a privilegiare le esigenze dell'attività

assistenziale rispetto a quelle dell'attività didattica e

scientifica, così da non garantire lo svolgimento delle attività

assistenziali "funzionali alle esigenze della didattica e della

ricerca" in violazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge

30 novembre 1998, n. 419;

che, secondo i giudici a quibus "la normativa delegata in

materia di opzione" (ossia l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11,

nonché l'art. 3 del d.lgs. n. 517 del 1999 "in parte qua")

violerebbe gli artt. 33 e 76 della Costituzione, dal momento che il

divieto di attribuire al medico universitario, il quale non abbia

scelto l'attività assistenziale esclusiva, la direzione delle

strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste

attività non garantirebbe "la coerenza fra l'attività assistenziale

e le esigenze della formazione e della ricerca" (art. 6, comma 1,

lettere b e c della legge n. 419 del 1998), modificando lo stato

giuridico del personale universitario, in violazione dei principi e

dei criteri direttivi della legge-delega;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti

i giudizi fatta eccezione per quello instaurato con l'ordinanza

iscritta al n. 750 del registro ordinanze del 2001 con separati atti

di contenuto sostanzialmente coincidente, chiedendo che le questioni

siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;

che, ad avviso della difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio

2000, n. 254, attribuendo ai medici universitari la facoltà di

esercitare l'attività libero-professionale intramuraria in regime

ambulatoriale presso i propri studi, neicasi di carenza di strutture

e di spazi idonei all'interno delle aziende

ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza delle censure

riferite all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999;

che, secondo l'interveniente, detta norma, fissando un

termine perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame, non sarebbe

legata da alcun nesso con il comma 7, e, comunque, i medici

universitari, allorquando effettuano la scelta, sono consapevoli

degli effetti che ne derivano;

che, ad avviso dell'Avvocatura, le censure riferite

all'art. 5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese,

sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione dei

programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici

universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano

piena disponibilità per la loro realizzazione, ed inoltre le norme

censurate non violerebbero il principio di compenetrazione tra

attività assistenziale ed attività didattica e di ricerca, poiché

i medici universitari che scelgono il rapporto non esclusivo

continuano a svolgere l'attività di ricerca e didattica strumentale

rispetto a quella assistenziale;

che, secondo la difesa erariale, le censure riferite

all'art. 76 della Costituzione sarebbero infondate, dato che la

legge-delega ha inteso rafforzare la collaborazione tra università e

Servizio sanitario nazionale;

che nei giudizi instaurati con le ordinanze di rimessione

iscritte ai numeri 592, 722, 724, 749 e 752 del registro ordinanze

dell'anno 2001, si sono costituiti i ricorrenti nei processi

principali, facendo sostanzialmente proprie le conclusioni del

Tribunale amministrativo regionale, nonché deducendo, con alcuni

atti, il contrasto delle norme impugnate con parametri costituzionali

ulteriori rispetto a quelli indicati dalle ordinanze di rimessione;

che nel giudizio promosso dall'ordinanza iscritta al numero

718 del registro ordinanze dell'anno 2001 si è altresì costituita

la Regione Toscana parte nel processo a quo chiedendo che le

questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

Considerato che l'identità delle norme impugnate, delle censure

proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la

coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione

rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che, nel decidere identiche questioni sollevate dallo stesso

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, questa Corte, con

ordinanza n. 394 del 2001, ha affermato che gli atti legislativi e

regolamentari, nonché la sentenza n. 71 del 2001, sopravvenuti alle

ordinanze di rimessione, hanno influito sul complessivo quadro

normativo di riferimento nel quale si inscrivono i molteplici profili

delle questioni di legittimità costituzionale, richiedendo,

conseguentemente, un nuovo esame da parte dei giudici a quibus dei

termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza;

che le argomentazioni svolte in detta ordinanza conservano

validità anche in relazione ai provvedimenti di rimessione oggetto

del presente giudizio;

che, alla luce delle modificazioni sopra indicate, gli atti

devono essere restituiti ai rimettenti, affinché procedano ad un

nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione III.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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