Corte costituzionale

Ordinanza n. 217/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901

del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con

tre ordinanze emesse l'11 luglio 1974 dal pretore di Barra nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di D'Agostino Federico, di

Ascione Giuseppe e di Manfredi Raffaele, iscritte ai nn. 343,344 e 345

del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il pretore di Barra ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1901

del codice civile e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 18 del 1975, ha

dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità

costituzionale;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 32 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe e già dichiarata non

fondata con sentenza n. 18 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte