Sentenza n. 217/1976
Altra decisione · depositata il 03/08/1976 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, notificato il 7 settembre 1974, depositato in
cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 17 del registro 1974,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento n. 34
del Comitato interministeriale dei prezzi (C.I.P.) del 6 luglio 1974,
recante "Modifiche al provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961 e
successivi riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia
elettrica".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 7 settembre 1974 il Presidente della
Provincia autonoma di Bolzano, rappresentato e difeso dall'avvocato
Giuseppe Guarino, ha proposto regolamento di competenza con lo Stato in
relazione al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.
34 del 6 luglio 1974, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 dell'11
successivo, con il quale sono state apportate "modifiche al
provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi
riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica".
Sostiene la ricorrente Provincia che, in base all'art. 13, comma
secondo, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, spetterebbe alle province autonome stabilire, nel
proprio territorio, le tariffe dell'energia elettrica, con l'unica
limitazione che esse non possono superare quelle fissate dal C.I.P. -
Proprio in virtù di tale competenza essa ha emanato la legge 30 agosto
1972, n. 18, che demanda al Presidente della Giunta provinciale il
compito di approvare le tariffe di utenza valide per il territorio
provinciale (art. 7); ed un primo atto di esercizio concreto di questo
potere si è avuto col decreto del Presidente della Giunta n. 1 del 16
gennaio 1973 di "approvazione delle tariffe elettriche da applicarsi
nella Provincia di Bolzano".
Ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato non sarebbe
quindi applicabile nel territorio provinciale.
Per l'eventualità, comunque, che - sulla base della dizione, in
esso contenuta, relativa all'entrata in vigore delle sue disposizioni
in tutto il territorio nazionale - dovesse ritenersi che le nuove
tariffe valgano anche nel territorio provinciale, la ricorrente chiede
che la Corte voglia riconoscere la sua competenza a determinare nel suo
territorio le tariffe di utenza dell'energia elettrica, e
conseguentemente annullare in parte qua il provvedimento impugnato.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, il quale, nel proprio atto di costituzione
depositato in cancelleria il 27 settembre 1974, conclude per il rigetto
del ricorso della Provincia, osservando che la competenza legislativa e
amministrativa ex adverso invocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto
ha una portata limitata a settori espressamente indicati. La norma,
infatti, dopo aver previsto l'obbligo per le imprese concessionarie
produttrici di fornire annualmente e gratuitamente alle due Province
autonome un certo quantitativo di energia elettrica (220 KWh per ogni
KW di potenza), attribuisce loro la competenza a determinare - prima
con legge, per quanto attiene ai criteri generali, e poi con atto
amministrativo, in sede di concreta applicazione - le tariffe di utenza
soltanto per l'energia elettrica ceduta dalle imprese produttrici; ed
anche in questo specifico settore l'autonomia provinciale è limitata
dalla competenza generale spettante agli organi statali, giacché
queste tariffe particolari non possono superare quelle determinate dal
C.I.P. - La conferma di siffatta competenza generale e prioritaria
degli organi statali in materia sarebbe desumibile dalla stessa legge
provinciale 30 agosto 1972, n. 18 (art. 7) che assegna un periodo di
validità non inferiore a tre anni alle tariffe stabilite dalla
Provincia "salvo modifica delle tariffe C.I.P.".
Precisa, inoltre, l'Avvocatura che in esecuzione di tale legge sono
state approvate tariffe provinciali col decreto 16 gennaio 1973, n. 1,
le quali, però, sono state poi revocate con successivo decreto 25
luglio 1974, n. 55, senza sostituzione di altre tariffe "a partire
dall'applicazione delle nuove tariffe elettriche nazionali di cui al
provvedimento C.I.P. del 6 luglio 1974, n. 34"; comportamento della
Provincia questo che sembra possa interpretarsi come riconoscimento
della competenza generale degli organi dello Stato.
All'udienza la difesa della Provincia ha esibito una documentazione
(fotocopia della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n.
3733 del 3 settembre 1974 e conseguente decreto del Presidente della
Giunta n. 62 del 4 successivo) dalla quale risulta che il decreto del
Presidente della Giunta provinciale n. 55 del 25 luglio 1974 è stato
revocato, "cosicché rimangono in atto in Provincia di Bolzano le
tariffe di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 16
gennaio 1973, n. 1". Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Provincia
autonoma di Bolzano solleva conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato in relazione al provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale sono
state apportate "modifiche al provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto
1961 e successivi, riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia
elettrica".
La ricorrente denuncia invasione della sfera di competenza
assegnatale dall'art. 13 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ad opera dell'impugnato
provvedimento, nella parte in cui, prescrivendo che le disposizioni per
la disciplina dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica con
esso adottate "entrano in vigore per tutto il territorio nazionale",
estende la sua efficacia anche al territorio della Provincia di
Bolzano, nel quale, invece, sarebbero vigenti le tariffe elettriche di
utenza stabilite con decreto del Presidente della Giunta 16 gennaio
1973, n. 1, in applicazione della legge provinciale 30 agosto 1972, n.
18.
2. - Per la risoluzione del conflitto sottoposto all'esame della
Corte, giova ricordare che già l'art. 10 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
poneva a carico dei titolari di concessioni di grande derivazione a
scopo idroelettrico l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione una
determinata quantità di energia per servizi pubblici o qualsiasi altro
pubblico interesse, e di fornire altra quantità di energia al prezzo
di costo per usi domestici, per l'artigianato locale o per
l'agricoltura.
L'art. 14 delle Norme di attuazione (d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574)
attribuiva alla Regione il potere di determinare il prezzo di cessione
agli utenti dell'energia ad essa fornita ai sensi del richiamato art.
10 dello Statuto, prescrivendo che il prezzo di cessione dovesse, di
regola, coincidere con il prezzo economico, non potendo in ogni caso
superare il prezzo eventualmente fissato dagli organi dello Stato per
le Regioni limitrofe.
Erano eccezionalmente consentiti prezzi di favore per le cessioni
di energia destinata ad uso dei servizi pubblici, dell'artigianato
locale e dell'agricoltura, dovendosi comunque evitare di creare
sperequazioni fra cittadini nella Regione. Restavano ferme le
disposizioni delle leggi dello Stato relative al blocco e alla
fornitura dell'energia elettrica.
Vigendo tali norme, la Regione sollevò conflitto di attribuzione
in relazione al provvedimento C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961, che
disponeva la unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in
tutto il territorio nazionale, affermando di avere essa la competenza
legislativa ed amministrativa in materia di fissazione dei prezzi
dell'energia elettrica nel suo ambito territoriale. Questa Corte, con
sentenza n. 46 del 1962, sancì la competenza dello Stato a disporre
l'unificazione delle tariffe in tutto il territorio nazionale, ed
affermò che la competenza della Regione era limitata alla disciplina
dei prezzi di cessione dei quantitativi di energia contemplati
nell'art. 10 dello Statuto.
3. - A seguito delle modifiche introdotte con l'art. 11 della legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, l'art. 13 del citato testo
unico dispone ora che, nelle concessioni di grande derivazione a scopo
idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e
gratuitamente alle Province di Bolzano e di Trento - per servizi
pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale -
220 KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione; e che le
province stabiliscono altresì con legge i criteri per la
determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra, ceduta alle
imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le
quali non possono comunque superare quelle deliberate dat C.I.P.
La Provincia di Bolzano, con legge 30 agosto 1972, n. 18, ha
disciplinato gli obblighi dei concessionari idroelettrici e l'impiego
dell'energia per l'elettrificazione locale.
L'art. 6 di tale legge prevede che l'energia ritirata ai sensi
della richiamata norma statutaria, venga destinata
all'approvvigionamento delle zone non provviste o non sufficientemente
provviste di energia elettrica, comunque non approvvigionate dall'ENEL:
deve trattarsi di centri abitati o di nuclei abitati e case sparse,
suscettibili di essere approvvigionati mediante cessione dell'energia
in discorso e mediante piani di elettrificazione, in modo da consentire
un moderno standard di vita civile e di esercizio di attività
agricole, industriali e turistiche.
Il successivo art. 7 demanda ad un decreto del Presidente della
Giunta provinciale, su conforme deliberazione di questa ultima, di
stabilire le tariffe di utenza da applicarsi nella provincia di
Bolzano, valevoli, salvo modifica delle tariffe C.I.P., per un periodo
non inferiore a tre anni. Le tariffe stabilite dall'Amministrazione
provinciale non possono comunque superare quelle deliberate dal C.I.P.
e possono essere ridotte rispetto a queste ultime fino al 20% per
determinati usi elencati, in ordine di precedenza, nello stesso
articolo. Proprio per tali categorie di utenti il decreto del
Presidente della Giunta provinciale 16 gennaio 1973, n. 1, ha approvato
le tariffe da applicarsi nella provincia. Tali tariffe sono state
revocate con un successivo decreto dello stesso presidente, 25 luglio
1974, n. 55, "a partire dall'applicazione delle nuove tariffe
elettriche nazionali di cui al provvedimento C.I.P. del 6 luglio 1974,
n. 34"; ma anche questo decreto è stato a sua volta revocato con un
nuovo decreto 5 settembre 1974, n. 62, in esecuzione di conforme
delibera della Giunta, nella quale si assume che in tal guisa sono in
atto vigenti nella provincia le tariffe di cui al primo decreto.
4. - Alla stregua di quanto si è fin qui esposto, deve
riconoscersi che legittimamente, nell'ambito della competenza ad essa
attribuita dalla norma statutaria, la Provincia di Bolzano ha
determinato con sua legge i servizi pubblici e le categorie di utenti
beneficiari dell'energia gratuitamente ceduta dai concessionari,
nonché i criteri per le tariffe di utenza relativamente a tali usi; e,
sempre nell'ambito della sua competenza, sono state stabilite, con
decreto del Presidente della Giunta, in applicazione della legge
provinciale all'uopo emanata, le tariffe per le categorie di utenti
specificate nella stessa legge.
Trattasi di una competenza che non ha - in analogia a quanto già
affermato dalla Corte con la ricordata sentenza, a proposito della
Regione, sulla base della normativa allora vigente - carattere
generale, nell'ambito del territorio provinciale, ma rimane
circoscritta a determinate categorie di utenti. In proposito va
precisato che le tariffe, con le consentite riduzioni rispetto a quelle
C.I.P., sono fissate per "categorie di utenti", indipendentemente dalla
provenienza dell'energia distribuita. Invero, la ratio della fornitura
gratuita alla Provincia, desumibile dal precetto statutario, è quella
di consentire una riduzione di tariffa per intere categorie omogenee di
utenti, non certo di instaurare ingiustificati privilegi in favore solo
di alcuni nella cerchia di una stessa categoria, mediante una
differenziata distribuzione. Questa sarebbe, sotto un profilo tecnico,
di impossibile attuazione pratica, dovendosi far coesistere due diverse
tariffe, entrambe destinate alla stessa categoria di utenti, a seconda
della provenienza dell'energia loro distribuita; ma, pur se attuabile,
riuscirebbe soprattutto contraria al principio di eguaglianza del
trattamento. Anche l'art. 14 delle citate norme di attuazione, nel
confermare che spettava (allora) alla Regione di determinare il prezzo
di cessione agli utenti dell'energia ad essa (allora) fornita, aveva
stabilito che ciò dovesse farsi "evitando comunque di creare
sperequazioni fra cittadini".
D'altronde, il legame tra le tariffe ridotte per determinate
categorie di utenti ed energia gratuitamente fornita alla Provincia è
reso palese dal meccanismo compensativo introdotto con la citata legge
provinciale n. 18 del 1972. Ivi, infatti, è previsto (art. 6, u.c.)
che l'energia gratuitamente acquisita dall'Amministrazione provinciale
è ceduta alle imprese distributrici, al prezzo stabilito dalle tariffe
C.I.P. ridotte fino al 20%; il ricavo affluisce ad un "fondo
elettrificazione zone montane" (art. 8, c. 1), al quale sono destinati
anche i "compensi" che i concessionari devono corrispondere per i
quantitativi di energia non ritirati dalla Provincia nella quota ad
essa spettante (art. 13, c. 3 testo unico statutario ed artt. 1 ed 11
citata legge provinciale n. 18 del 1972). Con tale fondo si rimborsa
(artt. 7, penultimo comma ed 8, c. 1, lett. b, legge provinciale n. 18
del 1972) alle imprese distributrici il minore introito risultante
dall'applicazione delle tariffe provinciali ridotte per le determinate
categorie di utenti, rispetto a quelle stabilite dal C.I.P. (ed inoltre
si finanzia l'onere per il vettoriamento dell'energia, nonché
l'esecuzione di piani di elettrificazione di zone montane).
Conclusivamente, i provvedimenti C.I.P riguardanti la disciplina
dei prezzi dell'energia elettrica, trovano applicazione nell'ambito del
territorio della provincia di Bolzano, innanzi tutto come parametro di
riferimento, ai sensi dell'art. 13, c. 2, del testo unico statutario,
nonché della stessa legge provinciale n. 18 del 1972; ed inoltre
devono essere osservati nei confronti di quegli utenti che non
rientrino nei servizi pubblici e nelle categorie, che spetta alla
Provincia determinare con sua legge, ai sensi del primo comma dello
stesso art. 13. Ma non possono estendere la loro efficacia oltre tali
limiti, dovendosi rispettare nella materia de qua la competenza della
Provincia statutariamente garantita.
Fondata è, dunque, la censura della Provincia ricorrente, la quale
si duole che l'impugnato provvedimento, nell'affermare la propria
vigenza "per tutto il territorio nazionale", non abbia esplicitamente
fatta salva la sua competenza in materia.
Va, pertanto, dichiarato che spetta alla Provincia di Bolzano
stabilire, nel suo ambito territoriale, le tariffe di utenza
dell'energia elettrica per i servizi pubblici e le categorie di utenti
determinati con sua legge, in applicazione dell'art. 13, c. 1 e 2, del
citato testo unico; e siffatta competenza deve essere rispettata dallo
Stato, allorché disciplina, mediante i provvedimenti C.I.P., i prezzi
e le tariffe dell'energia elettrica per tutto il territorio nazionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano stabilire,
nell'ambito del suo territorio, le tariffe di utenza dell'energia
elettrica per i servizi pubblici e le categorie di utenti determinati
con sua legge in applicazione dell'art. 13, primo e secondo comma, del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
ed in conseguenza annulla il provvedimento del Comitato
interministeriale prezzi 6 luglio 1974, n. 34 recante "modifiche al
provvedimento C.I.P. 29 agosto 1961, n. 941 e successivi riguardanti la
disciplina dei prezzi dell'energia elettrica" limitatamente alla parte
in cui, prescrivendo che le sue disposizioni "entrano in vigore per
tutto il territorio nazionale", non fa salve le tariffe di utenza come
sopra stabilite dalla Provincia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MTCHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte