Sentenza n. 217/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 644/1972
- art. 2d.P.R. 644/1972
- art. 2d.P.R. 636/1972
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 134Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 2legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644 (Revisione delle circoscrizioni
territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli
uffici del registro) in relazione agli artt. 10, nn. 3, 14 e 15, e 11,
n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; art. 2, comma secondo, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile
1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera sul ricorso
proposto da Tancredi Vittorio, iscritta al n. 640 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 32 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 26 aprile 1977 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Lucera, sono state sollevate le questioni di
legittimità costituzionale in oggetto, esponendosi quanto segue.
Con l'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria"), fu
stabilito di procedere alla revisione della composizione e competenza
funzionale e territoriale delle Commissioni tributarie.
In esecuzione di tale delega, fu emanato il d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), il
cui art. 2, ai primi due commi, disciplina:
a) l'ambito di competenza territoriale delle Commissioni di primo
grado, reso identico a quello dei tribunali (comma primo);
b) il criterio determinativo della stessa competenza territoriale,
fissato (a preferenza di altri possibili, quali ad es. l'ubicazione
degli immobili fonte del reddito, il domicilio del ricorrente, ecc.)
"nel luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario nei cui confronti il
ricorso è proposto" (comma secondo).
Successivamente, con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644 ("Revisione
delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle
imposte dirette e degli uffici del registro"), emanato anch'esso in
forza della delega contenuta nell'art. 11 della legge n. 825 del 1971,
fu operata la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici
finanziari.
Gli artt. 1 e 2 di tale d.P.R. - secondo il giudice a quo -
avrebbero violato il principio del giudice naturale "tutte le volte che
un Comune sia stato ricompreso, per effetto di detta revisione, nella
circoscrizione territoriale di un ufficio finanziario avente sede in un
luogo posto al di fuori della circoscrizione giudiziaria (del
Tribunale) nel quale esso Comune è invece ricompreso".
Essi avrebbero violato, altresì, la delega contenuta nella legge
n. 825 del 1971, agli artt. 11, n. 2, 10, n. 3, n. 14 e n. 15.
Al riguardo il giudice a quo sottolinea che l'art. 10, n. 15, della
legge di delega risulterebbe in concreto violato dalle norme del d.P.R.
n. 644, ove si consideri che della Commissione di primo grado di Lucera
(giudicante nella fattispecie) "sono chiamati a far parte componenti
designati dai comuni di Sannicandro, di Serracapriola, di Troia,
compresi nell'ambito territoriale della Commissione medesima ma non
degli uffici finanziari impositori, ed altresì che i contribuenti
domiciliati nell'ambito territoriale di questa Commissione (nei comuni
suddetti ad es.) debbono adire, per le controversie tributarie cui
siano interessati, la Commissione tributaria di primo grado di Foggia
(Ufficio II.DD. di S. Severo in quel territorio ricadente) della quale
fanno parte i componenti designati dai suddetti comuni di residenza dei
contribuenti.
Secondo il giudice a quo, poi, "sotto altro profilo può ritenersi
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 636/1972 per
violazione del principio di immutabilità del giudice naturale
precostituito per legge (art. 25 Cost. e primo comma del medesimo
d.P.R. n. 636) nei limiti in cui, il rispetto del disposto di detto
secondo comma ("la competenza è determinata dal luogo ove ha sede
l'Ufficio finanziario nei cui confronti è proposto il ricorso"),
impone al contribuente di adire una Commissione tributaria di primo
grado diversa da quella che, per ragioni di territorio (identità
dell'ambito territoriale del tribunale e della Commissione di primo
grado) e con riferimento al comune di residenza, si porrebbe come suo
giudice tributario naturale.
Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in
quanto la normativa impugnata non violerebbe il principio del giudice
naturale, non garantendo questo in alcun modo la coincidenza della
competenza territoriale delle Commissioni tributarie con quella dei
tribunali. Neppure violerebbe la delega contenuta nella legge n. 825
del 1971, in quanto questa non contiene indicazioni né sul numero né
sulle sedi delle commissioni tributarie. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo dubita in primo luogo della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 134 e 25 Cost. - nonché
in relazione all'art. 10 nn. 3, 14 e 15 ed all'art. 11, n. 2, della
legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 - degli artt. 1 e 2 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 644, nella parte in cui, a seguito della revisione
delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, comportano
la conseguenza che il contribuente avente domicilio in un comune
compreso nella circoscrizione territoriale di un tribunale e, quindi,
della corrispondente commissione tributaria di primo grado, venga
sottratto alla giurisdizione di questa commissione per il fatto che
l'ufficio impositore competente è stato compreso nella circoscrizione
di altro tribunale.
Il giudice a quo dubita, in secondo luogo, della legittimità
costituzionale dell'art. 2, n. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in
quanto attraverso la già cennata violazione della legge di delega n.
825 del 1971, il cittadino verrebbe sottratto al giudice naturale, con
violazione dell'art. 25 Cost.
Entrambe le questioni non sono fondate.
2. - Il giudice a quo procede dal presupposto che a norma della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, la circoscrizione delle commissioni
tributarie di primo grado debba coincidere con quella dei tribunali
civili e di conseguenza è indotto a dubitare che il legislatore
delegato si è allontanato da queste disposizioni, perché ha violato
sia l'art. 76 della Costituzione, relativo alla attività legislativa
delegata, sia l'art. 25, sul principio del giudice naturale, in quanto
avrebbe consentito che un comune venga, ai fini tributari, compreso
nella circoscrizione di un ufficio finanziario che ha sede nella
circoscrizione giudiziaria di tribunale diverso da quello nel cui
ambito trovasi quel comune. In tal caso, infatti, il contribuente
dovrebbe rivolgersi a tribunale diverso da quello naturale a norma
della legge n. 825.
Ma tale presupposto non trova riscontro alcuno nelle disposizioni
di tale legge.
L'art. 10 di essa non contiene alcuna disposizione applicabile al
problema in questione, neppure nei punti invocati nella ordinanza del
giudice a quo.
Invero il n. 3 non ha alcuna attinenza con questo tema, perché si
riferisce alla fase dell'accertamento tributario; il n. 14 tratta della
competenza territoriale delle commissioni tributarie ma non pone alcuna
norma vincolante per il legislatore delegato, limitandosi ad affermare
che nel decreto delegato occorre procedere alla revisione, fra l'altro,
delle competenze territoriali delle commissioni predette; il n. 15,
infine, vuole soltanto che gli enti locali possano designare alcuni dei
componenti le commissioni in questione, cioè tocca il diverso problema
della composizione degli organi collegiali in parola.
L'art. 11, n. 2, a sua volta, prescrive la revisione delle
circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici
ma si limita a stabilire che la revisione si ispiri a criteri di
funzionalità e di riduzione dei servizi.
In queste condizioni, ovviamente, il legislatore delegato era
libero di fissare la competenza territoriale tanto degli uffici
finanziari (il che è stato fatto con il d.P.R. n. 644 del 1972)
quanto dei giudici tributari (d.P.R. n. 636 del 1972) nel modo
ritenuto più idoneo e conveniente in rapporto alla peculiarità della
materia.
Con l'art. 2 del d.P.R. n. 636 del 1972 ha stabilito, al primo
comma, che le commissioni di primo grado hanno competenza territoriale
e sedi identiche a quelle dei tribunali, ma con il secondo comma ha
risolto il diverso problema della individuazione del luogo nel quale
deve essere proposto il giudizio ed ha stabilito che la competenza
delle commissioni tributarie è determinata dal luogo nel quale ha sede
l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso viene proposto
richiamando così il criterio generale posto dall'art. 18, primo comma,
del c.p.c.
Se così stanno le cose, né il d.P.R. n. 644 né il d.P.R. n. 636
hanno in alcun modo violato l'art. 76 Cost., perché la legge di delega
non ha fissato alcun criterio sul punto in questione.
Ma ovviamente da ciò discende altresì che non è stato violato
neppure il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.): il giudice
precostituito per legge, in materia, non può essere altri che quello
indicato dallo stesso legislatore delegato.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 134 Cost. - che riguarda
le competenze della Corte costituzionale, rispetto alle quali la
normativa impugnata non ha alcuna incidenza - essa non è motivata dal
giudice a quo ed appare del tutto inconferente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644 ("Revisione delle
circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte
dirette e degli Uffici del registro") nonché dell'art. 2, secondo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina
del contenzioso tributario"), sollevate con ordinanza 26 aprile 1977
dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera, in riferimento
agli artt. 25, 76 e 134 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte