Sentenza n. 217/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1985 · relatore Francesco Saja
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Toscana notificato il 13 dicembre 1980, depositato in Cancelleria il 30
successivo ed iscritto al n. 36 del registro 1980, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della nota n. 1897/24/3 Gab. del 15
ottobre 1980 della Prefettura di Livorno in cui veniva affermata
l'illegittimità dell'ordinanza n. 42/80 del 7 ottobre 1980 del Sindaco
di Livorno, disponente la sospensione dei lavori di ristrutturazione in
corso presso l'Istituto penale dell'isola della Gorgona.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
uditi nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore
Francesco Saja e l'Avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 13 dicembre 1980 (reg. confl. n. 36
del 1980) la Regione Toscana esponeva che il Sindaco di Livorno aveva
ordinato la sospensione dei lavori di ampliamento dello stabilimento
carcerario sito nell'isola della Gorgona, in quanto non autorizzati e
contrastanti col piano regolatore della detta città. Il Prefetto, con
lettera del 15 ottobre 1980 aveva eccepito l'illegittimità del
provvedimento del Sindaco e - secondo la ricorrente - aveva dedotto che
l'accertamento della conformità dell'opera al piano regolatore
spettava al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 29 e 32
l. 17 agosto 1942 n. 1150, con esclusione di ogni collaborazione
regionale.
Tanto esposto, la Regione affermava che il detto accertamento di
conformità competeva, ai sensi dell'art. 81 secondo comma d.P.R. n.
616 del 1977, allo Stato "di intesa con la regione interessata". La
ricorrente riteneva pertanto che il sopra detto atto prefettizio
invadesse le attribuzioni regionali e chiedeva che questa Corte lo
annullasse.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,
chiedeva che la Corte dichiarasse legittimo l'atto prefettizio in
questione in quanto non lesivo delle attribuzioni regionali di cui
all'art. 81 d.P.R. cit. Essa osservava che per le opere delle
amministrazioni statali era da escludere ogni funzione urbanistica di
vigilanza, cautelare e repressiva, da parte del Sindaco, il quale,
constatata la difformità di esse dal piano regolatore, doveva
limitarsi ad informare il Ministero dei lavori pubblici ai sensi
dell'art. 29 l. 1150 del 1942 cit.
3. - La Regione Toscana in una memoria presentata nell'imminenza
dell'udienza illustra ulteriormente gli argomenti già svolti nel
ricorso, insistendo particolarmente nell'attribuzione spettante ad essa
in subiecta materia. Considerato in diritto :
1. - Osserva anzitutto la Corte che la Giunta regionale, nel
proporre il conflitto di attribuzione, avrebbe dovuto informare - il
che non risulta abbia fatto - il Consiglio regionale (art. 46 lett. h
Statuto Regione Toscana); l'incorsa omissione non costituisce però
motivo di inammissibilità, ma si risolve in una mera irregolarità, in
quanto la detta comunicazione, concernendo i rapporti interni tra i due
organi regionali, non può considerarsi come requisito indispensabile
per il raggiungimento dello scopo inerente all'atto introduttivo del
giudizio.
Va rilevato poi che il conflitto deve ritenersi ammissibile anche
se è dedotta la violazione di un'attribuzione regionale non
direttamente prevista da una norma costituzionale, potendo il parametro
dei giudizi sui conflitti essere integrato, com'è ormai giurisprudenza
costante di questa Corte (v. sentt. n. 82 del 1958; 120 del 1966; 81
del 1973), anche da norme esecutive o integrative di disposizioni
formalmente costituzionali. È il caso di quelle contenute nel cit.
d.P.R. n. 616 del 1977, che ha disciplinato il trasferimento alle
regioni ordinarie delle funzioni ad esse attribuite dalla Costituzione:
e nella specie si fa appunto riferimento all'art. 81, secondo comma,
d.P.R. cit., perché non vi sarebbe stata l'intesa tra Stato e regione,
prevista dalla detta norma per l'accertamento della conformità
dell'opera statale alle prescrizioni edilizie e dei piani regolatori.
2. - Il proposto conflitto risulta invece inammissibile sotto altro
profilo e precisamente perché difetta nella fattispecie un atto
invasivo della competenza regionale da parte dello Stato.
La ricorrente ha posto a base della doglianza la nota in data 15
ottobre 1980 del Prefetto di Livorno, ma tale atto, osserva la Corte,
non è affatto idoneo a dare vita a un conflitto tra Stato e Regione.
In esso, per vero, il Prefetto definisce viziata da assoluta
carenza di potere l'ordinanza n. 42/1980 del 7 ottobre 1980, con cui il
Sindaco della stessa città sospese i lavori di ristrutturazione e
ampliamento del carcere giudiziario dell'isola della Gorgona. Ed in
proposito la nota richiama correttamente l'art. 32 della legge
urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, che, per le opere
dell'Amministrazione statale eseguite senza l'osservanza della
disciplina urbanistica, attribuisce al Sindaco soltanto il potere di
informare il Ministro dei lavori pubblici, ma non gli conferisce la
potestà di adottare il provvedimento cautelare della sospensione.
Né può rilevare la circostanza che nella menzionata nota sono
indicate altre disposizioni di legge, tra cui il cit. art. 81, secondo
comma, d.P.R. n. 616 del 1977. È infatti evidente che tale norma è
stata richiamata in contrapposizione al contenuto dell'ordinanza del
Sindaco, che aveva pure fatto riferimento ad essa considerandola
attributiva del potere di sospensione, mentre l'organo governativo nega
la legittimità del provvedimento cautelare, appunto in base
all'interpretazione opposta (sulla mancanza del potere del Sindaco di
sospendere le opere statali, si veda ora anche l'art. 5 l. 28 febbraio
1985 n. 47).
Della posizione della Regione non è alcun cenno nella nota
indicata, ove, per contro, il Prefetto espressamente afferma di non
voler esaminare il merito della vicenda, contestando soltanto il
provvedimento adottato dal Sindaco. E appunto perciò - il che è
molto significativo - la nota è indirizzata a quest'ultimo, quale
unico destinatario dell'invito ad annullare il provvedimento stesso,
mentre viene inviata ad altre autorità (Ministeri di grazia e
giustizia e dei lavori pubblici, Avvocatura dello Stato, Procura della
Repubblica di Livorno, Regione Toscana) soltanto per conoscenza.
Stante la mancanza di un contrasto con la Regione, deve escludersi
nella specie la configurabilità di un conflitto tra enti, le cui
attribuzioni siano costituzionalmente garantite, essendo invece in
discussione soltanto la legittimità della disposta sospensione, il cui
accertamento rientra nella cognizione del giudice amministrativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla
Regione Toscana nei confronti dello Stato col ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte