Sentenza n. 217/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1987 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 51Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 4legge 93/1983
- art. 3legge 93/1983
- art. 10legge 93/1983
citata
- art. 39legge 93/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi regionali
approvate dai Consigli Regionali della Liguria il 25 luglio 1984 e
riapprovata il 26 settembre 1984; della Calabria il 10 luglio 1984 e
riapprovata il 3 ottobre 1984 e dell'art. 1 della legge regionale
della regione Veneto approvata il 24 ottobre 1985, e riapprovata il
28 febbraio 1986, recanti norme relative all'inquadramento del
personale regionale, promossi con ricorsi del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificati rispettivamente il 12 e 22 ottobre
1984 e il 19 marzo 1986, depositati in cancelleria il 19 e 22 ottobre
1984 e il 28 marzo 1986 ed iscritti ai nn. 34 e 38 del registro
ricorsi 1984 e al n. 5 del registro ricorsi 1986;
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Liguria, Calabria e
Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei Ministri, l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione
Liguria e l'avvocato Enzo Silvestri per la Regione Calabria;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con i tre ricorsi indicati in epigrafe il Governo prospetta
dubbi di legittimità costituzionale relativamente a tre leggi di
regioni a statuto ordinario (Liguria, Calabria e Veneto), contenenti
modifiche oppure regole interpretative relative ai preesistenti
criteri di inquadramento del personale regionale. Considerati nel
loro complesso, i tre giudizi prospettano profili di
costituzionalità attinenti agli artt. 51, 97 e 117 Cost., in
riferimento, quest'ultimo, agli artt. 3, 4 e 10 della legge 29 marzo
1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego).
2. - La legge della regione Liguria impugnata dal Governo estende
il c.d. triennio dinamico (inquadramento al livello superiore al
compimento di tre anni di servizio effettivo, maturati o da maturare)
ai dipendenti regionali assunti in servizio dopo la data del 30
settembre (indicata nel primo accordo nazionale per il personale
delle regioni, firmato il 24 febbraio 1979 e relativo al periodo
1976-1978), a condizione però che questi siano stati assunti prima
dell'entrata in vigore della legge medesima, a seguito di pubblico
concorso (per esami) e purché, all'epoca, in possesso di laurea.
Il rinvio governativo, che rileva per la valutazione di
corrispondenza con i motivi del ricorso, lamenta che la legge
regionale, estendendo la possibilità di accesso al livello superiore
per il personale inquadrato al sesto livello successivamente al 30
settembre 1978, si pone in contrasto con il primo accordo nazionale
che ha limitato tale beneficio esclusivamente al personale in
servizio alla data suddetta.
Il ricorso del Governo, invece, prospetta la violazione degli
articoli 51, 97 e 117 Cost. in relazione, quest'ultimo, agli articoli
3, 4 e 10 della legge 29 marzo 1983 n. 93. Mentre i motivi di
contrasto con gli artt. 51 e 97 Cost. sono solo enunciati, la
violazione dell'art. 117 Cost. assume la seguente prospettazione.
Poiché la legge regionale si pone in contrasto con il primo
accordo nazionale per i dipendenti regionali, ne consegue la
violazione di due principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro
sul pubblico impiego, e precisamente: il principio del rispetto, da
parte della legge regionale, della disciplina fissata dagli accordi
sindacali per i dipendenti regionali (artt. 3 e 10) e il principio
della salvaguardia della regola della omogeneizzazione delle
posizioni giuridiche dei medesimi dipendenti regionali, di cui
all'art. 4 della stessa legge. Secondo l'Avvocatura dello Stato, tali
principi risulterebbero violati perché la modifica alla disciplina
dell'accordo contenuta nella legge regionale non troverebbe alcuna
giustificazione in quelle esigenze attinenti alla peculiarità
dell'ordinamento degli uffici della Regione Liguria (o in specifiche
esigenze del bilancio di quella Regione) che, in base alla
giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 219 del 1984), potrebbe
autorizzare la Regione stessa ad apportare deroghe all'accordo
sindacale.
2.1. - Negli atti difensivi, la regione eccepisce
l'inammissibilità del ricorso perché, mentre il rinvio aveva
lamentato soltanto la violazione del primo accordo nazionale, il
ricorso è stato proposto, invece, per supposte violazioni degli
artt. 51, 97 e 117 Cost. in riferimento, quest'ultimo, agli artt, 3,
4 e 10 della legge quadro sul pubblico impiego.
2.2. - L'inammissibilità dei motivi che fanno riferimento agli
articoli 51 e 97 Cost. viene motivata, oltreché per il fatto di non
essere stati espressi nel rinvio, anche perché il ricorso si limita
a richiamare i principi di cui ai suddetti articoli senza specificare
quali siano, fra i diversi principi in essi contenuti, quelli che si
assumono violati.
Nel merito, la regione osserva che il riferimento all'art. 51
Cost. è fuori luogo poiché tale articolo stabilisce il principio
dell'eguaglianza dei cittadini nell'accesso ai pubblici uffici,
mentre la legge impugnata non riguarda l'accesso nei ruoli della
regione, bensì il passaggio di qualifica di dipendenti già in
servizio.
Con riferimento all'art. 97 primo comma (principio del buon
andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione), la stessa
regione, richiamandosi ad un costante insegnamento della Corte
(sentt. nn. 10 del 1980 e 277 del 1983), osserva che la ratio della
normativa impugnata dimostra come questa non sia arbitraria o
manifestamente irragionevole, volta com'è ad eliminare una oggettiva
situazione di malcontento fra il personale, suscettibile di
compromettere il buon andamento dell'amministrazione regionale.
Né sarebbe pertinente, secondo la regione, un riferimento al
terzo comma dell'art. 97 Cost. laddove questo prevede, come regola,
il concorso pubblico per accedere agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, dal momento che la legge impugnata non riguarda
l'accesso o il reclutamento di nuovo personale, ma un procedimento
per l'inquadramento ad un livello superiore di dipendenti già
assunti in servizio mediante pubblico concorso.
2.3. - La stessa regione considera inammissibile e infondato nel
merito anche il motivo di ricorso che assume la violazione del
principio di omogeneizzazione di cui all'art. 4 della legge quadro.
Inammissibile perché non dedotto nell'atto di rinvio; infondato,
perché la legge quadro nel fissare, al titolo secondo, principi
normativi di omogeneità, stabilisce che le qualifiche più elevate
(quali quelle in esame) debbono essere determinate sulla base di
valutazioni che siano connesse in maggior misura ai requisiti
culturali degli impiegati. E la legge impugnata avrebbe appunto lo
scopo di inquadrare nella stessa qualifica di funzionari alcuni
dipendenti, già in servizio, forniti di titolo di studio identico a
quello posseduto da altri dipendenti già inquadrati in tale
qualifica e che tuttavia, per motivi contingenti, erano stati in
passato inquadrati in qualifiche diverse.
2.4. - L'unica censura non inammissibile sarebbe dunque, sempre
secondo la regione Liguria, quella che lamenta un contrasto tra la
legge impugnata e il primo accordo nazionale per i dipendenti delle
regioni. Ma tale censura, ad avviso della regione resistente, sarebbe
infondata per tre diversi ordini di motivi.
Innanzitutto l'accordo, che peraltro non è più in vigore,
sarebbe inidoneo a vincolare la regione ex artt. 3 e 10 della legge
quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983), in quanto non è
stato stipulato sulla base della disciplina sostanziale e
procedimentale stabilita dalla legge quadro stessa. Infatti, oltre
ad essere da tempo scaduto e sostituito da un secondo e da un terzo
accordo nazionale, esso non sarebbe idoneo a fungere da parametro di
legittimità della legge regionale per almeno tre ragioni: a) è
anteriore alla stessa legge quadro; b) è stato stipulato da soggetti
diversi da quelli indicati dalla predetta legge n. 93/1983, in quanto
non vi hanno partecipato né tutti i Ministri indicati dall'art. 10,
alinea, né i rappresentanti di tutte le Regioni; c) è un accordo
stipulato prima che le organizzazioni sindacali avessero adottato i
codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che, a norma
dell'art. 11, comma 5, della stessa legge, costituiscono una
condizione per l'inizio delle procedure di accordo. Per tutte queste
ragioni, gli accordi anteriori alla predetta legge quadro
vincolerebbero le Regioni soltanto sul piano politico. Pertanto, ad
avviso della regione Liguria, non si riscontrerebbe alcuna violazione
del principio fondamentale della "disciplina in base ad accordi"
stabilito dagli artt. 3 e 10 della legge quadro sul pubblico impiego
e, quindi, dell'art. 117 Cost.
In secondo luogo, la regione Liguria osserva che, quand'anche il
primo accordo nazionale sul personale regionale fosse ritenuto idoneo
a costituire vincoli giuridici (e non meramente politici) nei
confronti delle leggi regionali, il ricorso governativo sarebbe
parimenti infondato, in quanto la materia disciplinata dalla legge
regionale impugnata esulerebbe da quella che l'art. 3 della legge
quadro sul pubblico impiego sottopone al principio della "disciplina
in base ad accordi" e rientrerebbe invece in quella che l'art. 2
della stessa legge affida all'esclusiva discrezionalità della
regione ("procedimenti di costituzione, modificazione di stato
giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego"). Ma,
continua la regione, se anche così non fosse e se si accedesse
ipoteticamente alla tesi del Governo, in base alla quale la legge
impugnata contrasterebbe con una parte transitoria del suddetto primo
accordo nazionale (precisamente quella rivolta a regolare
l'inquadramento dei dipendenti nel particolare periodo di efficacia
dell'accordo stesso), la disciplina contenuta in tale parte sarebbe
di per sé inidonea a costituire vincoli di qualsiasi genere per il
periodo successivo a quella fase transitoria.
In terzo luogo, il ricorso governativo dovrebbe essere respinto,
sempre secondo la regione Liguria, sulla base della giurisprudenza di
questa Corte (sent. n. 219 del 1984) che ha riconosciuto alle regioni
il potere di adeguare gli accordi nazionali alle particolari esigenze
del proprio ordinamento: esigenze che, nel caso, sarebbero congrue e
ragionevoli, di modo che un eventuale sindacato sulle stesse
sconfinerebbe nella opportunità politica, travalicando i confini che
sono propri del giudizio di costituzionalità delle leggi.
3. - La legge impugnata della regione Calabria modifica i criteri
di inquadramento del personale assunto a contratto (entro una certa
data) in forza della legge regionale 19 gennaio 1977 n. 4. A detto
personale, inquadrato sulla base dei compiti previsti nel
provvedimento di assunzione (art. 44 della legge regionale 30 maggio
1980 n. 15), si consente, con la legge impugnata, l'inquadramento in
livelli superiori, mediante il riconoscimento delle mansioni
superiori effettivamente svolte.
3.1. - Secondo il ricorso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri la legge regionale impugnata, nel modificare i criteri di
inquadramento del personale a contratto, contrasterebbe con gli
articoli 51 e 97 Cost. e, violando gli accordi nazionali per il
personale delle regioni, anche con l'art. 117, primo comma Cost., in
relazione agli articoli 3 e 10 della legge quadro sul pubblico
impiego (legge n. 93 del 1983).
La violazione dell'art. 51 Cost. (accesso ai livelli più elevati
senza concorso) e dell'art. 97 Cost. (imparzialità della Pubblica
Amministrazione) sono soltanto enunciati nel ricorso della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e (prima) nel rinvio.
A proposito della violazione degli accordi nazionali, la
Presidenza del Consiglio osserva che questi hanno previsto l'accesso
per pubblico concorso ai livelli più elevati con la riserva di un
quarto dei posti a favore dei dipendenti regionali. In tal modo si
avrebbe la violazione del limite costituito da un principio
fondamentale derivante dall'art. 117, primo comma, Cost. in relazione
agli artt. 3 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93: il principio
"della disciplina in base ad accordi" dell'ordinamento del personale
regionale. Né si può dire, ad avviso del ricorrente, che si è in
presenza di una deroga dovuta alle peculiarità dell'ordinamento
degli uffici ed alle disponibilità del bilancio regionale, e come
tale ammissibile (in base alla sent. n. 219 del 1983 di questa
Corte), tanto più che la regione non ne indica affatto le eventuali
ragioni giustificatrici.
3.2. - La regione Calabria nega la violazione del principio
secondo cui ai livelli superiori si può accedere soltanto mediante
concorso. A sostegno di tale affermazione, la regione stessa osserva,
innanzitutto, che tale principio sarebbe stato introdotto solo di
recente e non sarebbe quindi applicabile in relazione agli
inquadramenti nel ruolo unico regionale sulla base di fattispecie
risalenti a data anteriore al 1980. Inoltre, sempre secondo la
regione, poiché la legge impugnata e l'art. 44 della l.r. n. 15 del
1980, che ne è modificato, rappresentano un completamento della
disciplina normativa relativa all'inquadramento del personale nel
ruolo regionale, devono sottostare ai principi ricavabili dalle leggi
che hanno disciplinato siffatta materia e, in particolare, alle
regole della corrispondenza tra posizione antecedente
all'inquadramento e posizione successiva all'inquadramento medesimo.
Tali rilievi escluderebbero anche la violazione del principio di
imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).
La regione Calabria, infine, nega la violazione degli accordi
nazionali e, conseguentemente, dell'art. 117 Cost., sostenendo
l'estraneità della legge regionale impugnata dall'ambito di
applicazione della legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del
1983).
4. - La legge della regione Veneto è stata impugnata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri per contrasto sia con l'art. 97
Cost., sia con l'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 10 della
legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983). Secondo la
Presidenza del Consiglio, la legge regionale impugnata, sebbene si
autoqualifichi come legge di interpretazione autentica dell'art. 1
della legge della regione Veneto del 28 ottobre 1985 n. 10,
tenderebbe in effetti ad estendere retroattivamente al personale con
qualifica di funzionario al 30 settembre 1978, che sia stato comunque
inquadrato nel livello funzionale di esperto (settimo livello) a
decorrere dal 1° ottobre 1978, il meccanismo di inquadramento
contestuale previsto dalla legge interpretata.
Per ragioni di chiarezza occorre premettere che il primo
inquadramento su otto livelli del ruolo unico regionale è avvenuto
nel Veneto in base ai criteri previsti da una tabella di
corrispondenza allegata alla legge regionale n. 65 del 1979, la quale
prevedeva in particolare che il personale con qualifica di
funzionario andasse inquadrato nel settimo livello (esperto) se in
possesso di una qualifica professionale per la quale fosse richiesta,
oltre alla laurea, l'abilitazione o la specializzazione, e invece nel
sesto livello (istruttore) se in possesso di qualifica per la quale
fosse richiesto il solo diploma di laurea. Al personale inquadrato in
quest'ultimo livello si permetteva, peraltro, il passaggio automatico
al settimo livello (esperto) se in possesso, alla data del 30
settembre 1978, di un'anzianità in ruolo di tre anni o, in difetto,
al maturarsi di tale anzianità (c.d. triennio dinamico). Su questo
stato di cose è intervenuta la legge n. 10 del 1985 (cioè la legge
interpretata da quella ora impugnata) che ha introdotto un meccanismo
di inquadramento contestuale, in base al quale i funzionari
inquadrati (a norma della legge n. 65 del 1979) nel settimo livello
(esperto) con decorrenza dal 1° ottobre 1978, sono ammessi d'ufficio,
in presenza di determinati requisiti, a un concorso interno (per soli
titoli) al fine di ottenere l'accesso al livello di dirigente (ottavo
livello). Successivamente, proprio la legge impugnata, all'art. 1, ha
interpretato le norme ora ricordate affermando che il meccanismo di
inquadramento contestuale ivi previsto vada applicato a tutti i
funzionari comunque inquadrati al livello di esperto (settimo
livello) a decorrere dal 1° ottobre 1978.
Col ricorso di cui qui si discute l'Avvocatura dello Stato
prospetta il dubbio che la legge impugnata possa consentire
all'ultima categoria di funzionari menzionata (cioè quelli
inquadrati non in base alla tabella di corrispondenza ma perché in
possesso, alla data del 30 settembre 1978, di una anzianità di tre
anni nella qualifica funzionale) di beneficiare di un contestuale
doppio passaggio di livello, con conseguente violazione dei principi
sul buon andamento e sull'imparzialità della p.a. (art. 97 Cost.) e
dell'art. 117 Cost., in riferimento all'art. 10 della legge quadro
sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983). Quest'ultimo profilo di
illegittimità risulterebbe evidente, secondo l'Avvocatura dello
Stato, dal confronto tra l'accordo nazionale per i dipendenti delle
regioni a statuto ordinario, stipulato nell'aprile del 1983, e la
legge impugnata: mentre il primo prevedeva che l'accesso al livello
funzionale di dirigente avvenisse attraverso un concorso pubblico con
riserva di posti, la legge impugnata, invece, consente a una
determinata categoria di personale di accedere al medesimo livello
attraverso l'ammissione d'ufficio a un concorso per soli titoli,
senza peraltro addurre la benché minima ragione di eventuali
peculiarità che, in base alla sentenza n. 219 del 1984 di questa
Corte, potrebbero giustificare quella deroga.
La regione Veneto non si è costituita.
5. - Alla pubblica udienza del 10 febbraio 1987 l'Avv. dello Stato
Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avv.
Sergio Panunzio per la regione Liguria e l'Avv. Enzo Silvestri per la
Regione Calabria hanno insistito per l'accoglimento delle tesi
esposte negli atti di causa. Considerato in diritto
1. - I tre ricorsi del Governo riferiti in narrativa contestano la
legittimità costituzionale di tre distinte leggi di altrettante
Regioni a Statuto ordinario: a) dell'articolo unico della legge della
Regione Liguria approvata il 25 luglio 1984 e riapprovata il 26
settembre 1984, recante modifiche all'art. 39 della legge regionale
n. 34 del 1979 sul reinquadramento di personale regionale già in
servizio, per violazione degli art. 51 e 97 Cost., nonché dell'art.
117 Cost. in relazione agli artt. 3, 4, e 10 della legge 29 marzo
1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego); b) dell'articolo
unico della legge della regione Calabria approvata il 10 luglio 1984
e riapprovata il 3 ottobre 1984, recante integrazioni all'art. 44
della legge regionale n. 15 del 1980 sul reinquadramento di personale
assunto a contratto, per violazione degli artt. 51 e 97 Cost.,
nonché dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 3 e 10 della
legge n. 93 del 1983 (legge quadro sul pubblico impiego); c)
dell'art. 1 della legge della regione Veneto approvata il 24 ottobre
1985 e riapprovata il 28 febbraio 1986, recante norme di
interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale n. 10 del
1985 sul reinquadramento di personale regionale già in servizio, per
violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione
all'art. 10 della legge n. 93 del 1983 (legge quadro sul pubblico
impiego).
Poiché i ricorsi hanno ad oggetto disposizioni di contenuto
analogo che riguardano la medesima materia e prospettano questioni di
costituzionalità identiche o analoghe, i relativi giudizi vanno
riuniti e decisi in un'unica sentenza.
2. - Prima di ogni altra va esaminata la questione pregiudiziale,
consistente nell'eccezione sollevata dalla regione Liguria
relativamente all'asserita inammissibilità dei profili di
costituzionalità attinenti agli artt. 51 e 97 Cost., nonché
all'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 4 della legge n. 93 del
1983, dal momento che si tratterebbe di profili che, prospettati nel
ricorso contro la ricordata legge della regione Liguria, sarebbero
del tutto assenti nel correlativo atto di rinvio al Consiglio
Regionale precedentemente compiuto dal Governo.
L'eccezione è fondata.
2.1. - Come questa Corte ha più volte sottolineato (sentt. n. 8
del 1967, n. 147 del 1972, n. 123 del 1975, n. 132 del 1975, n. 221
del 1975, n. 212 del 1976, n. 107 del 1983, n. 72 del 1985), il
procedimento previsto dall'art. 127 Cost. nei confronti delle leggi
regionali si snoda in due distinte fasi - il rinvio governativo al
Consiglio regionale della legge sospettata d'incostituzionalità e,
eventualmente, l'impugnazione innanzi alla Corte della stessa legge,
ove questa sia stata riapprovata - che sono espressioni parallele di
una funzione sostanzialmente unitaria. Si tratta, infatti, di due
atti che, concorrendo in momenti diversi al medesimo fine
dell'attivazione di un controllo di legittimità su una medesima
legge e collocandosi pertanto nello stesso procedimento in ragione di
un logico parallelismo, devono presentare una sostanziale
corrispondenza, nel senso che i motivi prospettati nel ricorso devono
essere prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali o in forma
sintetica, nell'atto di rinvio per il riesame. Solo in tal modo, del
resto, il Consiglio regionale, cui sia stata rinviata una legge
sospettata d'incostituzionalità dal Governo, è posto nella
condizione di poter utilmente conoscere i dubbi di legittimità
prospettati e, quindi, di poterli eliminare in sede di riesame oppure
di contestarne la fondatezza riapprovando la legge qual'era prima del
rinvio. Per tali ragioni, ove manchi una sostanziale corrispondenza
tra motivi dedotti nel ricorso e motivi prospettati nel rinvio, le
correlative censure devono ritenersi inammissibili.
Nell'ipotesi del giudizio instaurato contro la legge della regione
Liguria, di cui in epigrafe, si riscontra un'evidente divergenza tra
il contenuto del ricorso e quello del rinvio, poiché in quest'ultimo
non v'è traccia alcuna di ben tre motivi di illegittimità
prospettati nel ricorso: quello relativo all'art. 51 Cost., quello
riguardante l'art. 97 Cost. e, infine, quello concernente l'art. 117
Cost., in riferimento all'art. 4 (principio di omogeneizzazione)
della legge n. 93 del 1983.
Tutti e tre questi motivi, pertanto, devono ritenersi
inammissibili in base ai principi sopra riferiti.
3. - Nondimeno i due motivi di costituzionalità attinenti agli
artt. 97 e 51 Cost. vanno comunque valutati nel merito in quanto sono
stati ritualmente dedotti in giudizio dagli altri ricorsi: quello
relativo all'art. 97 Cost. è stato regolarmente prospettato tanto
dal ricorso contro la legge della regione Calabria, quanto dal
ricorso contro la legge della regione Veneto; mentre quello relativo
all'art. 51 Cost. è stato ritualmente prospettato nel solo ricorso
contro la legge della regione Calabria.
Le censure sono, comunque, infondate.
3.1. - Secondo quanto si desume chiaramente dai ricorsi, la
prospettazione del dubbio di costituzionalità delle corrispondenti
leggi in relazione all'art. 97 Cost. è operata con specifico
riferimento al primo comma di questo articolo e, più precisamente,
ai principi del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica
amministrazione.
Come ha più volte ricordato questa Corte, anche in riferimento a
materie assai vicine a quelle qui in considerazione
(sentt. n. 123 del 1968, n. 10 del 1980, n. 81 del 1983, n. 277 del
1983, n. 278 del 1983), non può negarsi al legislatore
un'ampia discrezionalità nello scegliere i criteri di inquadramento
o di reinquadramento dei dipendenti pubblici, tanto
che, in sede di giudizio di costituzionalità delle leggi, la
violazione del principio del buon andamento "non può esser invocata,
se non quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta
irragionevolezza della disciplina impugnata rispetto al fine indicato
dall'art. 97, primo comma, Cost.". Questo non è certo il caso delle
due leggi qui in considerazione, nelle quali si prevede un meccanismo
di reinquadramento che suppone una valutazione congrua e razionale
dell'attività pregressa del dipendente, diretta a far
ragionevolmente ritenere che egli sia in possesso dei requisiti
necessari per poter essere reinquadrato in livelli superiori. Nel
caso della Calabria, infatti, il reinquadramento del personale
assunto a contratto è previsto sulla base delle mansioni superiori
effettivamente svolte presso la regione, accertate peraltro secondo
modalità sufficientemente rigorose. E anche nel caso del Veneto,
l'estensione dei criteri di reinquadramento previsti per il personale
collocato al livello di "esperto" (in quanto fornito di laurea più
una specializzazione o un'abilitazione professionale) al personale
collocato al livello immediatamente inferiore (in quanto fornito
della sola laurea), ma in possesso di una anzianità di tre anni
nella qualifica, presuppone una non arbitraria valutazione
dell'attività pregressa del dipendente: non appare irragionevole,
infatti, che il legislatore regionale, nell'ambito di un
riordinamento complessivo delle carriere regionali implicante
l'istituzione di un nuovo livello, consideri il possesso di una
determinata anzianità come equipollente al possesso di una
specializzazione professionale (che legittima l'inserimento al
settimo livello) ai fini dell'applicazione successiva dei criteri di
reinquadramento dei dipendenti al livello immediatamente superiore
(ottavo livello).
3.2. - Per le stesse ragioni non può ritenersi leso il principio
di imparzialità della pubblica amministrazione, che l'art. 97 Cost.
affianca a quello del buon andamento. Dalle considerazioni appena
fatte risulta evidente che l'equiparazione delle diverse categorie di
dipendenti sopra riferite, ai fini del loro reinquadramento
nell'organizzazione degli uffici regionali, non è né irragionevole,
né arbitraria, sia con riferimento alla legge della Calabria, sia
con riferimento a quella del Veneto.
3.3. - Parimenti infondata è la censura della suddetta legge
della regione Calabria in relazione all'art. 51 Cost., nella parte in
cui dispone che tutti i cittadini possono accedere agli uffici
pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge. La prospettazione di tale profilo di costituzionalità
è del tutto ingiustificata, dal momento che l'art. 51 Cost. si
limita a specificare la garanzia del principio di eguaglianza,
enunciato in via generale nell'art. 3 Cost., in relazione all'accesso
dei cittadini nei pubblici uffici. Al contrario, l'impugnata legge
della regione Calabria, lungi dal riferirsi all'accesso nei ruoli
regionali, disciplina semplicemente il passaggio da un livello
all'altro di dipendenti già in servizio.
4. - Resta da considerare l'ultimo profilo di costituzionalità
prospettato dai ricorsi governativi: l'asserita violazione dell'art.
117 Cost. in relazione all'art. 3 (disciplina in base ad accordi) e
all'art. 10 (accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli
enti pubblici non economici da esse dipendenti) della legge 29 marzo
1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego).
Più precisamente, sia la legge della regione Liguria sia quella
della regione Calabria violerebbero i principi posti dagli artt. 3 e
10 della legge quadro sul pubblico impiego. Mentre la prima si
porrebbe in contrasto con l'accordo collettivo nazionale per il
personale delle regioni stipulato il 24 febbraio 1979 e valido per il
triennio 1976- 1978, che limitava l'accesso ai livelli superiori
soltanto al personale in servizio al 30 settembre 1978, la seconda
invece non sarebbe conforme all'accordo collettivo nazionale per il
personale regionale stipulato il 29 aprile 1983 e valido per il
triennio 1982-1984, che, per l'inquadramento di tutto il personale
regionale e quindi anche di quello assunto a contratto, prevedeva un
concorso pubblico con riserva di posti a favore dello stesso
personale. Analogamente, la legge della Regione Veneto è sospettata
di incostituzionalità, sotto il profilo considerato, per l'asserita
violazione del solo articolo 10 della legge quadro sul pubblico
impiego, in quanto si porrebbe in contrasto con l'accordo collettivo
nazionale stipulato il 29 aprile 1983 e valido per il triennio
1982-1984, che prevedeva il pubblico concorso con riserva di posti
per l'accesso al livello funzionale di dirigente.
Le censure sono infondate.
4.1. - Tutti i profili di illegittimità costituzionale appena
riferiti presuppongono, perché siano ritenuti fondati, la piena
equiparazione degli accordi collettivi ricordati al punto precedente
con gli accordi sindacali previsti nella legge quadro sul pubblico
impiego come base normativa di massima per la disciplina, attraverso
leggi regionali, del rapporto d'impiego nelle regioni a statuto
ordinario. Ma proprio questa premessa comune a tutte le
prospettazioni d'incostituzionalità di cui ora si tratta, peraltro
respinta dalle regioni resistenti, non può essere condivisa.
Come è stato più volte riconosciuto da questa Corte (sentt. nn.
219 del 1984, 290 del 1984, 72 del 1985), la legge n. 93 del 1983 ha
esteso al rapporto d'impiego pubblico, compreso quello regionale e
degli enti locali, il principio che la disciplina dell'intera
dinamica delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei
dipendenti abbia un punto di riferimento essenziale nell'intesa fra
le parti in causa (principio della contrattazione collettiva).
Tuttavia, come è del resto esplicitamente riconosciuto dallo stesso
art. 3 della legge quadro sul pubblico impiego, questo principio, che
in quanto tale deriva direttamente dall'art. 39 u.c. Cost., va
coordinato con l'altro principio, che a livello costituzionale trova
riconoscimento negli artt. 97 e 117 Cost., secondo il quale
l'organizzazione dei pubblici uffici spetta alle leggi dello Stato e
delle regioni in base ai rispettivi ambiti di competenza. Ciò
comporta, come ha sottolineato questa Corte nelle pronunzie già
ricordate, che, ferma restando la competenza legislativa regionale in
materia di ordinamento degli uffici ex art. 117 Cost., si deve
riconoscere agli accordi sindacali previsti dalla legge quadro sul
pubblico impiego la natura di previe intese comportanti un vincolo
direttivo di massima verso il legislatore regionale, nel senso che
non si può negare a quest'ultimo il potere di modificare o di
integrare il contenuto degli accordi al fine di adeguarlo "alle
peculiarità dell'ordinamento degli uffici (propri) e alle
disponibilità del bilancio regionale" (sent. n. 219 del 1984,
nonché sentt. n. 290 del 1984, n. 72 del 1985).
In altre parole, in relazione alle leggi regionali, l'accordo
collettivo nazionale ha la rilevanza di un atto di cooperazione fra
le parti sociali e le parti pubbliche (Governo e regioni)
direttamente interessate alla disciplina normativa del personale e
degli uffici regionali, il quale è volto ad attuare un coordinamento
preventivo di massima della legislazione regionale, al fine di
garantire un'uniformità di trattamento giuridico e retributivo nei
confronti dei dipendenti delle varie regioni a statuto ordinario e
una politica di bilancio responsabile. Sotto questo profilo, dunque,
la soluzione adottata dall'art. 3 della legge quadro sul pubblico
impiego, che nei confronti delle regioni consiste nel principio della
"disciplina legislativa in base ad accordi", rappresenta uno dei
possibili svolgimenti, operato dal legislatore nazionale secondo il
suo discrezionale apprezzamento, di una duplice direttiva
costituzionale: quella del "principio contrattuale" in materia di
disciplina delle condizioni di lavoro e delle retribuzioni (art. 39
Cost.) e quella dell'autonomia legislativa regionale in materia di
organizzazione degli uffici e del personale delle regioni stesse
nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato (art. 117 Cost.).
4.2. - Nell'operare il delicato bilanciamento fra questi vari
interessi la legge quadro sul pubblico impiego ha previsto una serie
di garanzie - attinenti alle condizioni, alle modalità procedurali e
ai tempi degli accordi collettivi, nonché alla formazione delle
delegazioni stipulanti - affinché quegli accordi siano in grado di
assolvere alla complessa funzione politica e costituzionale loro
demandata.
Innanzitutto, l'art. 10 della predetta legge stabilisce con
precisione la composizione delle "delegazioni" stipulanti,
prevedendo, per la parte regionale, la presenza di un rappresentante
per ciascuna regione e, per la parte governativa, la presenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri (o del Ministro della funzione
pubblica, in sua vece), del Ministro del tesoro, del Ministro del
bilancio e della programmazione economica e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, salve le integrazioni dei Ministri
competenti in relazione alle materie trattate (nel corso delle
trattative, la delegazione governativa è comunque tenuta a riferire
costantemente al Consiglio dei Ministri). Per la parte sindacale,
l'art. 11 stabilisce che i sindacati, per essere ammessi alla
trattativa, devono aver adottato codici di autoregolamentazione del
diritto di sciopero, dotati di alcune norme essenziali ivi precisate
(preavviso non inferiore a 15 giorni, garanzia dello svolgimento dei
servizi pubblici essenziali). Si tratta di una norma, quest'ultima,
che tende a "riconoscere" come parti sindacali le organizzazioni più
rappresentative e più responsabili.
Dopo che l'art. 5 prevede che la legge possa condizionare l'inizio
delle trattative alla determinazione dei comparti (settori omogenei e
affini), ancora l'art. 10, richiamando l'art. 6, dispone le procedure
di formazione degli accordi, stabilendo che: a) le delegazioni
inizino le trattative almeno otto mesi prima della scadenza del
precedente accordo per giungere a un'ipotesi di accordo nel giro di
quattro mesi; b) siano comunicati alle commissioni parlamentari
competenti i contenuti dell'ipotesi di accordo; c) il Consiglio dei
Ministri verifichi le compatibilità finanziarie entro trenta giorni
dalla formulazione dell'ipotesi di accordo e imponga, se del caso, un
riesame dell'ipotesi stessa; d) le regioni recepiscano il contenuto
degli accordi, apportandovi eventualmente le modifiche e le
integrazioni dettate dalle proprie peculiarità organizzative e dalle
disponibilità di bilancio stanziate allo scopo.
Com'è evidente, la legge quadro sul pubblico impiego tenta di
contemperare i diversi interessi costituzionali coinvolti - quali il
principio della contrattazione collettiva, il principio
dell'autonomia legislativa regionale (e conseguenti riserve di legge,
statale e regionale) e il principio del coordinamento nazionale delle
legislazioni delle regioni, se pure per via cooperativa - attraverso
la prefigurazione delle parti stipulanti e la fissazione di procedure
rigorose, al fine di conferire agli accordi collettivi contemplati
dalla stessa legge un particolare valore e una specifica efficacia
direttiva. Valore ed efficacia che non sembra possano riconoscersi ad
accordi collettivi stipulati da soggetti diversi da quelli prescritti
e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla
predetta legge, come del resto traspare dallo stesso art. 3 della
legge n. 93 del 1983 che riserva la disciplina delle materie ivi
previste ai procedimenti e agli accordi "contemplati dalla presente
legge".
4.3. - I c.d. accordi nazionali per il personale delle regioni,
invocati nei presenti giudizi come parametri di legittimità delle
leggi regionali riferite in narrativa, sono in realtà del tutto
diversi da quelli contemplati dalla legge quadro. Questi accordi sono
stati stipulati, da un lato, da rappresentanti di alcuni ministeri
che non sono tutti quelli indicati nella legge quadro e, dall'altro,
da rappresentanti di alcune regioni (cinque per l'esattezza), che non
potevano ovviamente impegnare in alcun modo le altre regioni lontane
dal tavolo della trattativa. Inoltre, il contenuto di questi accordi
non è tale da potersi identificare con gli oggetti che l'art. 3
della legge quadro sul pubblico impiego considera materie della
"disciplina in base ad accordi", ma tocca piuttosto oggetti - come,
ad esempio, la responsabilità dei dirigenti, la dotazione massima
della seconda qualifica dirigenziale e le competenze a rilevanza
esterna dei dirigenti - che sono riservate alla disciplina della
legge regionale (anche a norma dell'art. 2 legge n. 93 del 1983).
Infine, la decorrenza tanto dell'accordo nazionale del 1979 quanto di
quello del 1983 si riferisce, del tutto (nel primo caso) o in gran
parte (nel secondo caso), a periodi anteriori alla vigenza stessa
della legge quadro sul pubblico impiego.
In breve, l'indefettibile carattere "unilaterale" della disciplina
del rapporto d'impiego pubblico, in conformità delle riserve di
legge previste in materia dalla Costituzione (artt. 97 e 117), può
essere regolato e limitato, anche con la previsione di specifiche
procedure che diano spazio a previe intese fra le parti pubbliche e
sociali, soltanto in base a una legge statale che armonizzi le varie
esigenze costituzionali coinvolte nella materia (come ha affermato
questa Corte nella sent. n. 161 del 1982). In mancanza di queste
condizioni, com'è nel caso dei c.d. accordi collettivi nazionali
invocati nei presenti giudizi, non si può riconoscere alle
corrispondenti intese un significato diverso da quello di un mero
fatto politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il
potere della regione di disciplinare l'organizzazione dei propri
uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del
tutto integro, libero cioè di seguire le proprie autonome
valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo
stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe:
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Liguria
approvata il 25 luglio 1984 e riapprovata il 26 settembre successivo
(Modifica all'art. 39 della l.r. 16 ottobre 1979 n. 34) con
riferimento agli articoli 51 e 97 Cost., nonché all'art. 117 Cost.
in relazione all'art. 4 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro
sul pubblico impiego);
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale
- dell'articolo unico della legge della regione Liguria indicata
al punto a);
- dell'articolo unico della legge della regione Calabria
approvata il 10 luglio 1984 e riapprovata il 3 ottobre successivo
(Personale assunto a contratto ai sensi della l.r. 9 gennaio 1977 n.
4. Integrazione dell'art. 44 della l.r. 30 maggio 1980 n. 15);
- dell'art. 1 della legge della regione Veneto approvata il 24
ottobre 1985 e riapprovata il 28 febbraio 1986 (Interpretazione
autentica dell'art. 1 della l.r. 28 gennaio 1985 n. 10), in
riferimento, rispettivamente, per la legge della regione Liguria,
all'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 29
marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego); per la legge
della regione Calabria, agli artt. 51 e 97 Cost. nonché all'art. 117
Cost. in relazione ai citati articoli 3 e 10 della legge statale n.
93 del 1983 e per la legge della regione Veneto, all'art. 97 Cost. e
all'art. 117 Cost. in relazione al cit. art. 10 della legge statale
n. 93 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte