Sentenza n. 217/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1991 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
17 gennaio 1991, depositato in Cancelleria il 30 gennaio successivo,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 1, ultimo
comma, del decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i
Ministri del Tesoro e delle Finanze, in data 10 novembre 1990,
recante "Attribuzione alle Regioni e all'Automobile Club d'Italia di
somme pari a quelle devolute per l'anno 1988 a titolo d'imposta di
soggiorno" ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Udito l'avv. Alberto Predieri e l'Avvocato dello Stato Franco
Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991, la Regione
Toscana ha rilevato che l'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1989 -
convertito in legge n. 144 dello stesso anno - nel sopprimere, con
effetto dal 1° gennaio 1989 l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge n. 1926 del 1938 - convertito in legge n. 739 del 1939 - ha
previsto che per gli anni 1989 e 1990, alle Regioni siano attribuite
somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di
soggiorno agli enti beneficiari dell'imposta stessa, esclusi i comuni
e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e
turistico, da utilizzarsi per il fabbisogno finanziario degli enti
provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di
promozione turistica.
Invece, il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i
Ministri del Tesoro e delle Finanze, in base al citato decreto-legge
n. 66 del 1989, contraddicendo al disposto delle norme di previsione,
ha stabilito che l'erogazione per l'anno 1990 sia pari a quella
effettuata per l'anno 1989, ovvero proporzionalmente ridotta, qualora
i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma,
del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (vale a dire, la quota del
gettito dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e
professioni, da versare allo Stato) siano inferiori al complessivo
importo di lire 42.479.268.679, secondo le risultanze del conto
consuntivo per l'anno 1990.
Pertanto risulterebbero violati gli artt. 3, primo comma, 117,
118 e 119 della Costituzione, in quanto sarebbe limitata la
possibilità di intervento regionale in materie di sua competenza e
compressa l'autonomia finanziaria della Regione. La ricorrente ha,
quindi, chiesto che sia dichiarato che non spetta allo Stato ridurre
con atto amministrativo l'ammontare delle somme attribuitele e
conseguentemente annullato l'art. 1, ultimo comma, del decreto
ministeriale.
2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità del conflitto, non essendo possibile ravvisare la
menomazione o la invasione di alcuna competenza regionale, e,
comunque, per la infondatezza, non sussistendo la lamentata
violazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 66 del 1990.
Nella imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha fatto presente
che non si è verificata la riduzione del gettito di entrate che a
sua volta avrebbe portato alla riduzione delle somme attribuitele,
per cui è venuta a cessare la materia del contendere.
L'Avvocatura Generale dello Stato, pur insistendo per
l'accoglimento della eccezione di inammissibilità, ha aderito alla
declaratoria di cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto
1. - La Regione Toscana ha dedotto la illegittimità dell'art. 1
del decreto ministeriale 10 novembre 1990 per contrasto con la legge
n. 144 del 1989, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
n. 66 del 1989, ed ha ritenuto che sussista conflitto di attribuzione
risultando invasa la sfera della sua competenza in materia
finanziaria.
L'Avvocatura Generale dello Stato, in via preliminare, ha
eccepito la inammissibilità del ricorso.
2. - L'eccezione è fondata.
Nella fattispecie non si prospetta affatto una invasione della
sfera delle competenze regionali; non vengono in considerazione
lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali; si deduce
puramente e semplicemente il vizio di illegittimità del decreto
ministeriale per contrasto con la legge che fissa i limiti
dell'intervento ministeriale.
La controversia non rientra certamente nella competenza della
Corte quale giudice dei conflitti di attribuzione e la pretesa della
Regione potrà trovare soddisfazione nella ordinaria sede
giurisdizionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto con ricorso 21 dicembre 1990-17 gennaio 1991 dalla Regione
Toscana, in relazione al decreto 10 novembre 1990, emanato dal
Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri del Tesoro e delle
Finanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte