Sentenza n. 217/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/06/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 57legge 833/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
della Basilicata riapprovata il 17 gennaio 1995 dal Consiglio
regionale, recante: "Assistenza sanitaria specifica, preventiva,
protesica ed ortopedica di cui al comma 3 dell'art. 57 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 a favore di invalidi per causa di guerra ed
assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6
febbraio 1995, depositato in cancelleria il 13 febbraio 1995 ed
iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente
del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità
costituzionale della legge regionale della Basilicata (approvata per
la seconda volta, dopo il rinvio disposto dal Governo, il 17 gennaio
1995) che disciplina erogazioni di "Assistenza sanitaria specifica,
preventiva, protesica ed ortopedica di cui al comma 3 dell'art. 57
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 a favore di invalidi per causa
di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra".
Il ricorso denuncia la violazione dell'art. 117 della Costituzione,
per non essere stati rispettati principi fondamentali stabiliti da
leggi dello Stato, quali risultano dall'art. 5, comma 7, della legge
29 dicembre 1990, n. 407 e dall'art. 13 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
La legge regionale prevede l'erogazione di prestazioni a favore
degli invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi
civili per fatti di guerra - quali il premio di buona tenuta protesi
(art. 6), la corresponsione di un contributo per usura indumenti
(art. 7), l'assistenza alimentare (art. 8), il contributo per protesi
dentarie (art. 9), il contributo di permanenza nelle località
termali (art. 10) -, ponendo gli oneri che ne derivano (art. 14) a
carico della quota del Fondo sanitario nazionale, parte corrente,
assegnata alla Regione.
Il ricorrente ritiene che la previsione di queste erogazioni
sarebbe in contrasto con la soppressione di ogni forma di assistenza
economica, che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato, a
carico del Fondo sanitario nazionale (art. 5, comma 7, della legge n.
407 del 1990). Inoltre sarebbe violato l'art. 13 del decreto
legislativo n. 502 del 1992, che impone alle regioni di far fronte
con fondi aggiuntivi propri agli oneri finanziari derivanti da
erogazioni di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi
stabiliti a livello nazionale.
2. - Si è costituita nel giudizio la Regione Basilicata,
chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata non fondata.
La soppressione di ogni forma di assistenza economica a carico del
Fondo sanitario nazionale, se non espressamente prevista da leggi
dello Stato, non riguarderebbe le prestazioni indicate dalla legge
regionale, che troverebbero fondamento nell'art. 57, terzo comma,
della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (n. 833 del
1978), diretto a salvaguardare le prestazioni sanitarie specifiche,
preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e
dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra.
Neppure sarebbe violato l'art. 13 del decreto legislativo n. 502
del 1992. Questa disposizione, ponendo a carico delle regioni gli
oneri finanziari derivanti da livelli di assistenza superiori a
quelli stabiliti a livello nazionale, tende ad incentivare il
contenimento della spesa sanitaria ed a responsabilizzare le regioni
nell'utilizzazione e nella gestione delle somme disponibili, ma non
vieta di erogare livelli di assistenza superiori, che non comportino
richieste di integrazione finanziaria a carico dello Stato.
Inoltre gli interventi previsti dalla legge, in quanto diretti a
tutelare la salute di particolari categorie di cittadini, evitando
l'aggravamento delle loro infermità, sarebbero sin dall'origine a
carico del Fondo sanitario nazionale. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la legge
regionale della Basilicata (approvata dal Consiglio regionale per la
seconda volta il 17 gennaio 1995, dopo il rinvio disposto dal Governo
per un nuovo esame), che disciplina l'erogazione di prestazioni
assistenziali sanitarie a favore di invalidi per causa di guerra ed
assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che tale legge
sia in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto
violerebbe principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato.
Prevedendo forme di assistenza economica, sarebbe in contrasto con il
divieto (disposto dall'art. 5, comma 7, della legge 29 dicembre 1990,
n. 407) di porre a carico del Servizio sanitario nazionale
prestazioni non espressamente previste da leggi dello Stato. Erogando
livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi sul
territorio nazionale stabiliti con il piano sanitario nazionale,
contrasterebbe con il principio di autofinanziamento, che vuole le
regioni tenute a far fronte direttamente agli oneri finanziari per le
prestazioni aggiuntive (art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502).
2. - La questione è fondata.
La legge regionale è essenzialmente diretta ad articolare e
definire unitariamente le prestazioni, assistenziali e sanitarie, in
favore degli invalidi per causa di guerra e delle categorie
assimilate, ponendo tutte le prestazioni indistintamente a carico del
Fondo sanitario nazionale. Il presupposto dal quale essa muove -
quale risulta sia dal titolo della legge richiamata sia dalla
relazione all'iniziale proposta di legge e da quella per il riesame
da parte del Consiglio regionale dopo il rinvio disposto dal Governo
- consiste nel considerare le erogazioni economiche previste dalla
legge regionale dovute in base all'art. 57, terzo comma, della legge
n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che,
nel contesto dell'unificazione dei livelli delle prestazioni
sanitarie, ha fatto salve le prestazioni specifiche, preventive,
protesiche ed ortopediche erogate a favore degli invalidi per causa
di guerra.
La Regione Basilicata non nega valore di principio alla esclusione
(risultante dall'art. 5, comma 7, della legge n. 407 del 1990) della
erogazione di ogni forma di assistenza economica a carico del Fondo
sanitario nazionale che non sia espressamente prevista da leggi dello
Stato, ma ritiene che le prestazioni attribuite ai beneficiari della
legge regionale siano le stesse forme di assistenza erogate
dall'Opera nazionale invalidi di guerra prima della sua soppressione:
tali prestazioni sarebbero salvaguardate, appunto, dall'art. 57 della
legge n. 833 del 1978.
Questa interpretazione non può essere condivisa. L'art. 57, terzo
comma, della legge n. 833 del 1978, nel far salve le specifiche
prestazioni riservate a particolari categorie protette, ha fatto
esplicito ed esclusivo riferimento a quelle sanitarie, omettendo
qualsiasi richiamo alle altre provvidenze economiche o accessorie,
che sono comprese nel diverso ambito dell'assistenza sociale ed i cui
oneri non possono ricadere sul Fondo sanitario nazionale.
Anche muovendo nella diversa prospettiva che vede le prestazioni
previste dalla legge approvata dal Consiglio regionale della
Basilicata comprese nell'ambito dell'assistenza sanitaria, egualmente
vi sarebbe lesione di un principio vincolante per la legislazione
regionale. Le prestazioni previste dalla legge denunciata, nella loro
complessiva articolazione, eccedono il livello delle prestazioni
sanitarie uniformi e considerano indistintamente gli oneri che ne
derivano, in contrasto con il principio di autofinanziamento, che
pone a carico delle regioni gli oneri derivanti da prestazioni di
assistenza sanitaria superiori a quelle uniformi stabilite dal piano
sanitario nazionale (art. 13 del decreto legislativo n. 502 del
1992). Questo principio non riguarda, come vorrebbe la Regione, solo
quei livelli superiori di assistenza i cui oneri non siano
fronteggiati con la utilizzazione delle somme già assegnate e
disponibili, senza la necessità di ulteriori integrazioni statali,
giacché è la stessa quota di finanziamento da attribuire alle
regioni ad essere determinata in relazione all'onere per i livelli
uniformi di prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale.
La violazione di criteri generali e dei principi fissati dalla
legislazione statale determina il contrasto della legge denunciata
con l'art. 117 della Costituzione. Rimangono peraltro salvaguardate
le prestazioni corrispondenti a quelle uniformi a livello nazionale,
previste per gli invalidi per causa di guerra ed assimilati;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale
della Basilicata, riapprovata dal Consiglio regionale il 17 gennaio
1995, recante: "Assistenza sanitaria specifica, preventiva, protesica
ed ortopedica di cui al comma 3 dell'art. 57 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 a favore di invalidi per causa di guerra ed assimilati e
degli invalidi civili per fatti di guerra".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte