Sentenza n. 217/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 142/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
10 aprile 1981, n. 142 (modifiche ad alcune norme relative alle
convenzioni tra coniugi), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo
1997 dal tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra
Todone Mario e Vorano Armida iscrita al n. 305 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglo del 25 marzo 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di Udine, investito della richiesta di
autorizzazione al mutamento della convenzione matrimoniale stipulata
da due coniugi in data 14 settembre 1977, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Il giudice a quo osserva innanzitutto che il provvedimento in
questione deve ritenersi una vera e propria autorizzazione, e non
soltanto una semplice omologazione delle decisioni concordate dai
coniugi in relazione al regime patrimoniale della famiglia. Tanto
premesso, il rimettente nota che la norma impugnata, mentre ha
eliminato per l'avvenire l'obbligo di autorizzazione del giudice al
mutamento delle convenzioni matrimoniali, l'ha invece mantenuto per
quelle stipulate prima dell'entrata in vigore della norma stessa;
tale diversità di trattamento, introdotta sulla base del solo dato
temporale, si palesa del tutto irragionevole.
In punto di rilevanza il Tribunale precisa che il requisito
sussiste perché nel caso specifico si tratta di richiesta di
modifica di una convenzione stipulata nel 1977, e perciò soggetta ad
autorizzazione sulla base della norma sospettata di
incostituzionalità.
2. - Non si sono costituite parti private, né ha prestato
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Udine dubita che l'art. 2 della legge 10
aprile 1981, n. 142, stabilendo il mantenimento della previa
autorizzazione del giudice per il mutamento delle sole convenzioni
matrimoniali stipulate prima dell'entrata in vigore della legge
stessa, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto
crea un'irragionevole diversità di trattamento tra situazioni in
tutto identiche, basata esclusivamente sull'elemento temporale (data
della stipulazione).
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha in più occasioni ribadito che il legislatore, nel
dettare norme transitorie, gode della più ampia discrezionalità,
con l'unico limite costituito dal rispetto del principio di
ragionevolezza (cfr. sentenze n. 168 del 1985, n. 136 del 1991 e n.
378 del 1994).
Nel caso specifico, non si tratta neppure della creazione di un
vero e proprio regime transitorio - la cui caratteristica è quella
di cessare ad un determinato momento - quanto della scelta del
legislatore di mantenere due regimi, tra loro differenziati, sulla
base dell'elemento discriminante costituito dal fatto che i rapporti
siano stati posti in essere anteriormente o successivamente
dall'entrata in vigore della legge n. 142 del 1981. Mentre infatti
l'obbligo della preventiva autorizzazione del giudice è stato
eliminato per l'avvenire, il medesimo è stato mantenuto soltanto per
il mutamento, successivo al matrimonio, delle convenzioni stipulate
prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
3. - Siffatta scelta compiuta dal legislatore va scrutinata,
secondo l'unico parametro indicato nell'ordinanza di rimessione, in
base al criterio della ragionevolezza, per verificare se esistano le
violazioni lamentate dal Tribunale di Udine.
Ad avviso della Corte, pur essendo pacifico che il mantenimento
della preventiva autorizzazione per la modifica delle precedenti
convenzioni matrimoniali non ha eliminato del tutto i dubbi
interpretativi che si agitavano prima dell'entrata in vigore della
legge n. 142 del 1981 (dubbi che emergono anche dai lavori
parlamentari), è altrettanto sicuro che lo sdoppiamento del regime
autorizzatorio previsto dalla citata legge non viola l'invocato
parametro costituzionale.
La norma impugnata non si limita a distinguere le due situazioni
sulla base del semplice elemento diversificatore costituito dal
fluire del tempo, ma, seguendo il normale criterio secondo cui le
modificazioni legislative non intervengono che per l'avvenire, si fa
carico di recepire gradualmente le innovazioni che la coscienza
collettiva è andata maturando nel corso degli anni. Invero la
necessità dell'autorizzazione del giudice per la modifica delle
convenzioni matrimoniali trovava il proprio fondamento, culturale e
sociale prima ancora che giuridico, in un determinato assetto che la
famiglia italiana ha mantenuto fino ad un certo momento storico. In
questo contesto il provvedimento del giudice costituiva una garanzia
sia per la base economica della famiglia, sia per la tutela del
coniuge più debole.
La permanenza dell'autorizzazione per il mutamento delle
convenzioni anteriormente stipulate, quindi, si giustifica anche per
il principio dell'affidamento riposto dalle parti nella tendenziale
immutabilità del regime convenzionale adottato, risolvendosi così
in un bilanciato e corretto punto di equilibrio nel passaggio dal
vecchio al nuovo regime, rispettoso dei diritti acquisiti e della
graduale evoluzione della coscienza sociale in materia.
4. - Così esclusa l'esistenza delle lamentate censure, la proposta
questione dev'essere dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune
norme relative alle convenzioni tra coniugi) sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Udine con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte