Corte costituzionale

Ordinanza n. 217/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 47 e 49 del

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario

in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della

legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con ordinanze emesse l'8

luglio 1999 (n. 2 ordinanze), il 30 agosto 1999 (n. 2 ordinanze) ed

il 4 novembre 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Perugia,

rispettivamente iscritte ai numeri 564, 565, 727 e 728 del registro

ordinanze 1999 ed al n. 62 del registro ordinanze 2000 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie

speciale, dell'anno 1999 e numeri 3 e 9, prima serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Perugia, con

cinque ordinanze di identico contenuto emesse nelle date indicate in

epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

articoli 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che la Commissione rimettente - investita di istanze di

sospensione della esecutività di sentenze della Commissione

tributaria provinciale di Perugia, ex art. 283 del codice di

procedura civile, in pendenza di appelli ritualmente proposti dalle

parti private soccombenti - ritiene che la norma del codice di rito

invocata dalle parti istanti non sia applicabile al processo

tributario, sia perché l'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992

espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 337 cod. proc. civ.

e quindi anche delle norme da quest'ultimo richiamate, tra cui

appunto l'art. 283, sia in quanto l'art. 47 del medesimo decreto

legislativo renderebbe palese l'intenzione del legislatore di

limitare la tutela cautelare solamente al primo grado di giudizio;

che l'esclusione di ogni possibilità di tutela cautelare nei

confronti della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado

rappresenterebbe tuttavia - ad avviso dello stesso rimettente - una

lesione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della

Costituzione, del quale l'azione cautelare costituirebbe sicura

espressione;

che le norme censurate sarebbero altresì lesive del

principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, per

l'ingiustificata disparità di trattamento che esse determinerebbero,

quanto alla tutela giurisdizionale offerta ai contribuenti, tra le

controversie in materia di imposte e tasse devolute alla cognizione

del giudice ordinario, nelle quali troverebbero applicazione gli

articoli 283 e 373 cod. proc. civ., e quelle attribuite alla

giurisdizione delle commissioni tributarie, nelle quali non è invece

prevista la possibilità di sospensione delle sentenze di primo e

secondo grado;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, aventi identico oggetto, vanno riuniti

per essere decisi con unica pronunzia;

che questione sostanzialmente identica, sollevata dallo

stesso rimettente, è stata già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 165 del 2000;

che in tale sentenza si rileva, quanto alla dedotta

violazione dell'art. 24 della Costituzione, "come la garanzia

costituzionale della tutela cautelare debba ritenersi imposta solo

fino al momento in cui non intervenga, nel processo, una pronuncia di

merito che accolga - con efficacia esecutiva - la domanda, rendendo

superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la

respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza

del diritto e dunque il presupposto stesso della invocata tutela. Con

la conseguenza che la previsione di mezzi di tutela cautelare nelle

fasi di giudizio successive a siffatta pronuncia, in favore della

parte soccombente nel merito, deve ritenersi rimessa alla

discrezionalità del legislatore";

che la censura riferita alla violazione del principio di

eguaglianza ed incentrata sulla differente latitudine dei poteri del

giudice nel processo civile e nel processo tributario è stata del

pari disattesa in quanto in aperta contraddizione con la

giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente escluso

l'esistenza di un principio (costituzionalmente rilevante) di

necessaria uniformità tra i vari tipi di processo;

che non vengono prospettati profili nuovi o diversi tali da

indurre ad una diversa valutazione della questione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 47 e 49 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria regionale di Perugia con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte