Sentenza n. 218/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1975 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 826/1949
- art. 36legge 1822/1939
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
terzo comma, della legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernente aumento
delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni della legge 28
settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea,
e dell'art. 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive
modifiche, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal pretore di Monza nel
procedimento penale a carico di Panarotto Faustino, iscritte al n. 179
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972;
2) ordinanze emesse l'8 gennaio 1973 dal pretore di Valle della
Lucania nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Ruocco
Antonio e di Avallone Salvatore, iscritte ai nn. 196 e 197 del registro
ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 176 dell'11 luglio 1973 e n. 191 del 25 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Panarotto Faustino,
autista della soc. S.A.S. - indiziato, in seguito a rapporto dei
carabinieri di Cernusco sul Naviglio, della contravvenzione prevista
dall'art.20 legge 28 settembre 1939, n. 1822, e punita ai sensi
dell'art. 1 legge 29 ottobre 1949, n. 826, per non avere effettuato, il
18 dicembre 1971, il servizio di linea, con autobus da Cernusco sul
Naviglio a Sesto San Giovanni - il pretore di Monza, con ordinanza 25
febbraio 1972, ha sollevato, di ufficio, in riferimento all'art. 112
Cost., la questione di legittimità costituzionale del terzo comma del
citato art. 1 legge n. 826 del 1949. Ha rilevato che la norma citata
è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che
l'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della menzionata
legge n. 1822 del 1939 è di competenza esclusiva dei funzionari
dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, e, quindi,
qualora - il fatto sia stato accertato e denunziato da autorità
diversa, deve essere necessariamente dichiarata l'improcedibilità
dell'azione penale. Ha affermato che sussiste violazione del principio
dell'art. 112 Cost., dato che in base a tale principio il pubblico
ministero ha l'obbligo incondizionato di esercitare l'azione penale per
tutti i reati di cui venga a conoscenza, quale che sia la fonte della
notitia criminis.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del
21 giugno 1972. Nel giudizio davanti a questa Corte non si è
costituita la parte e non è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Nel corso dei due procedimenti penali a carico rispettivamente di
Ruocco Antonio, autista della ditta "La Veloce", e Avallone Salvatore,
autista della soc. per az. "Sometra" - imputati, in seguito a rapporto
dei carabinieri di Castelnuovo Cilento, della contravvenzione prevista
dagli artt. 10 e 36 legge 28 settembre 1939, n. 1822, per avere
trasportato, su autocorriera di linea, un numero di passeggeri
superiore a quello prescritto - il pretore di Vallo della Lucania, con
due ordinanze, dal contenuto identico, emesse l'8 gennaio 1973 - ha
sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 112 Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 36 legge 28 settembre 1939, n.
1822, e successive modifiche. Ha affermato che le norme citate sono in
contrasto con il principio costituzionale dell'obbligatorietà
dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, dato
che questa azione non può essere promossa qualora le infrazioni alle
disposizioni della menzionata legge n. 1822 del 1939 non siano state
accertate da funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione e la notitia criminis non sia
stata trasmessa dai medesimi funzionari.
Le due ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.
176 dell'11 luglio 1973 e n. 191 del 25 luglio 1973.
Nei giudizi davanti a questa Corte le parti non si sono costituite
e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze sollevano questioni identiche che, pertanto,
possono essere decise con unica sentenza.
2. - Secondo le ordinanze sarebbe illegittimo, per violazione
dell'art. 112 Cost., l'art. 1, terzo comma, legge 29 ottobre 1949, n.
826, che sostituì l'art. 36 legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla
disciplina degli autoservizi di linea, in quanto dispone che
"l'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai
funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione". Tale esclusiva competenza violerebbe il
principio dell'art. 112 Cost., secondo il quale il pubblico ministero
ha l'obbligo di iniziare l'azione penale qualunque sia la fonte da cui
attinga la notitia criminis, laddove, secondo la giurisprudenza della
Corte di cassazione, anche nel caso in cui l'accertamento
dell'infrazione contravvenzionale risulti essere stato effettuato dai
carabinieri e riferito al pubblico ministero, l'azione sarebbe
improcedibile. Né, è posto in risalto nell'ordinanza del pretore di
Monza, il pubblico ministero potrebbe "richiedere l'Ispettorato della
motorizzazione per sanare l'aspetto formale della sua investitura".
Tale organo, "agendo nell'ambito dei suoi poteri discrezionali,
potrebbe correttamente ritenere l'insussistenza dell'infrazione. In tal
caso la delibazione sull'eventuale configurabilità del reato,
spetterebbe, in definitiva, non già al pretore, sibbene ad
un'autorità amministrativa che illegittimamente verrebbe ad
interferire nell'esercizio di una funzione giurisdizionale".
3. - La questione non è fondata.
L'art. 1, terzo comma, legge n. 826 del 1949 cit., che prevede
l'esclusiva competenza dei funzionari dell'Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, concerne, come è
precisato nel primo comma dello stesso articolo, che stabilisce la
sanzione dell'ammenda da un minimo ad un massimo, soltanto le
contravvenzioni "alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n.
1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea". E in ordine ad esse
l'art. 20 del Capo V intitolato "Vigilanza e facoltà governative"
dispone: "Spetta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie ed automobili) di impartire le disposizioni
necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio
dei servizi pubblici automobilistici di cui all'art. 1. Al suddetto
Ispettorato è anche demandata la vigilanza sui servizi stessi. I
funzionari dell'Ispettorato hanno la facoltà di chiedere in visione e
di esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti
dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre
libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle
officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata
dall'Ispettorato medesimo. Il concessionario ha l'obbligo di
ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a
questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di
fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il
proprio mandato".
I successivi artt. 21, 22, 23 della stessa legge disciplinano in
particolare i provvedimenti che il Ministero, "ove il concessionario
non ottemperi nel termine prefisso alle disposizioni impartite
dall'autorità di vigilanza" può adottare, indipendentemente da quelli
stabiliti dall'art. 19 (sospensione del pagamento del sussidio) e
dall'art. 36 (accertamento delle contravvenzioni, ora art. 1 legge n.
826 del 1949 cit.).
4. - Tanto premesso, può affermarsi che le contravvenzioni
previste dalla norma impugnata concernono la violazione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa (Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) emanati, nei
confronti dei concessionari, nell'esercizio di un autonomo potere
disciplinato dalla legge per il perseguimento di un interesse pubblico
delimitato e precisato nell'articolo 20 legge n. 1822 del 1939 citata e
successive disposizioni della legge medesima.
Secondo la disciplina citata (art. 1 legge n. 826 del 1949 e artt.
20,21,22,23 legge n. 1822 del 1939) l'accertamento del fatto è bensì
di competenza esclusiva dell'Ispettorato della motorizzazione civile,
tuttavia non è escluso che le contravvenzioni possano essere
contestate da qualsiasi organo di polizia giudiziaria, spettando
peraltro all'autorità giudiziaria di richiedere all'Ispettorato i
necessari e dovuti accertamenti a premessa del promovimento dell'azione
penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo
comma, della legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernente aumento delle
sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni della legge 28
settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea,
sollevata dal pretore di Monza con ordinanza 25 febbraio 1972, in
riferimento all'art. 112 della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della
legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di
linea e successive modifiche (legge 29 ottobre 1949, n. 826), sollevata
dal pretore di Vallo della Lucania con le ordinanze 8 gennaio 1973, in
riferimento all'art. 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte