Corte costituzionale

Ordinanza n. 218/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1983 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 169legge 689/1981
  • art. 32legge 689/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 168 e 169

del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) e

dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio

delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda)

promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1981 dal Pretore di Roma

nel procedimento penale a carico di Morgante Paolo ed altri, iscritta

al n. 521 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 325 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 168 e

169 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dell'art. 1 legge 24 dicembre

1975, n. 706, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che il pretore ritiene che in forza del complesso

normativo denunziato e a seguito della depenalizzazione disposta con

legge 24 dicembre 1975, n. 706, il commerciante di medicinali risponda

penalmente della vendita di specialità medicinali non registrate,

mentre il farmacista sarebbe ormai punito soltanto con sanzione

amministrativa, lamentando quindi un'irrazionale disparità di

trattamento fra farmacisti e non farmacisti e chiedendo l'abolitio

criminis anche per i secondi;

che, a parte il rilievo dell'Avvocatura secondo cui la fattispecie

assunta come depenalizzata è nella prevalente giurisprudenza di merito

configurata tuttora come reato (v. ultima parte del primo comma

dell'art. 169 e cfr. art. 32 legge 24 novembre 1981, n. 689), questa

Corte (sent. n. 168/1982) ha affermato il principio per cui non è

censurabile una disciplina penale che ragionevolmente tuteli un

interesse, argomentando che interessi di pari grado, se non di

maggiore, non abbiano ricevuto analoga tutela.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 168 e 169 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265,

nonché dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, sollevata

dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'l luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte