Sentenza n. 218/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29legge 1860/1962
- art. 4d.P.R. 1704/1965
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 29legge 871/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30
dicembre 1965, n. 1704 (Modifiche ed integrazioni alla legge 31
dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare)
in relazione alla legge 13 luglio 1965, n. 871 e art. 29, secondo
comma, legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia
nucleare) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 luglio 1978 dal Pretore di Cairo
Montenotte nel procedimento penale a carico di Ciapotti Alberto ed
altri iscitta al n. 699 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1980 dal Pretore di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Andreani Valerio iscritta al n.
113 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
n. 130 dell'anno 1981;
Udito nella Camera di Consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di un rapporto del Ministero dell'Industria (Dir.
gen. fonti energia e industria di base) in data 24 dicembre 1975,
nonché del servizio Ispettorato del CNEN in data 26 febbraio 1976,
veniva iniziato innanzi al Pretore di Cairo Montenotte procedimento
penale a carico di Ciapotti Alberto ed altri, imputati (anche) del
reato preveduto dall'art. 29, secondo comma, della l. 31 dicembre
1962 n. 1860, per avere, nella qualità di procuratore amministrativo
e responsabile del Settore Trasporti della soc. SEM di Novara,
trasportato materiale radioattivo (Tritio H 3) senza l'autorizzazione
del Ministro dell'industria prescritta dall'art. 5 di detta legge.
Il Pretore di Cairo Montenotte, con ordinanza in data 18 luglio
1978, stralciava tutte le posizioni processuali ad eccezione di
quella del Ciapotti e, con altra ordinanza in pari data, (n. 699 r.o.
1979) preso atto dei rilievi formulati dalla difesa dell'imputato,
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale
"dell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704 per violazione degli
artt. 76 e 77 Cost. in relazione alla legge di delegazione 13 luglio
1965 n. 871, nella parte in cui implicitamente rinviando alla
sanzione prevista dall'art. 29, secondo comma L. 31 dicembre 1962 n.
1860, punisce con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da
(Lira Sterlina). 2.000.000 a (Lira Sterlina). 10.000.000 chi
trasporta materiale radioattivo senza autorizzazione ministeriale in
contrasto dei limiti edittali previsti dall'art. 1 lett. c) della
legge di delegazione".
1.1. - Osserva, l'adìto Pretore, che il trasporto di materiale
radioattivo da parte di soggetti privi della necessaria
autorizzazione del Ministro dell'industria viene punito dall'art. 29,
secondo comma, l. n. 1860 del 1962, con l'arresto da uno a due anni e
con l'ammenda da (Lira Sterlina). 2.000.000 a (Lira Sterlina).
10.000.000. Peraltro l'art. 1, lett. c), della l. n. 871 del 1965
aveva conferito al Governo delega ad adottare atti con forza di legge
"per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del
Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed
in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità
adottate il 2 febbraio 1959, nonché per stabilire le sanzioni
amministrative e le penalità per le infrazioni alle norme protettive
per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la
pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un
anno".
Il legislatore delegato, a sua volta, pur avendo con il d.P.R. n.
1704 del 1965 modificato taluni precetti contenuti nella l. n. 1860
del 1962 (in particolare, con l'art. 2, la disciplina del trasporto
di materiale radioattivo), non ha innovato la normativa relativa alle
sanzioni che in forza del disposto dell'art.4 del citato decreto, il
quale prevede che all'art.29 della l. n. 1860 del 1962 sia aggiunto
un ultimo comma, a tenore del quale "Chiunque omette di effettuare la
denunzia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente
legge è punito con l'ammenda da (Lira Sterlina). 100.000 a (Lira
Sterlina). 500.000".
Secondo il giudice rimettente, avendo il legislatore delegato
integralmente modificato la l. n. 1860 del 1962 quanto al precetto
relativo al trasporto di materiale radioattivo, restando però
silente quanto al trattamento punitivo delle violazioni dello stesso,
avrebbe con ciò solo inteso confermare lo stesso trattamento
preveduto ab origine dell'art. 29, secondo comma, della l. n. 1860
del 1962.
Ciò peraltro - sostiene il Pretore di Cairo Montenotte - in
violazione del criterio fissato dal legislatore delegante all'art. 1,
lett. c), l. n. 871 del 1965, che imponeva una generale riduzione
delle pene edittali di cui alla l. n. 1860 del 1962; nonché in
mediata violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.
A sostegno delle proprie tesi il Pretore richiama la sent. di
questa Corte n. 265 del 1974, che avrebbe seguito un iter
argomentativo identico a quello disegnato dall'ordinanza de qua.
Conclude, il Pretore rimettente, affermando la rilevanza della
sollevata questione, che sarebbe dimostrata dall'incidenza che
l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma
impugnata avrebbe sulla pena da irrogare nel caso di specie, che
potrebbe ritenersi non assoggettato ad alcuna sanzione penale, ovvero
solo alla minore sanzione disposta dal legislatore delegato.
2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Andreani
Valerio, imputato (anche) del reato di cui agli artt. 5 e 29 l. n.
1860 del 1962, per aver trasportato, a bordo di un'autovettura
adibita al trasporto di materiali radioattivi, una quantità di
materiali di tale tipo eccedente i limiti fissati nel d. Min.
industria 27 luglio 1966 e nel d. Min. industria 19 luglio 1967,
senza essere in possesso della prescritta autorizzazione
ministeriale, il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa in data
22 dicembre 1980 (n. 113 r.o. 1981), stralciati dal procedimento
penale a carico dell'Andreani gli atti relativi a detta imputazione,
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale, "in
riferimento agli artt. 76 e 77 (primo comma) della Costituzione,
dell'art. 29 (secondo comma) della L. 31 dicembre 1962 n. 1860, nella
parte in cui, per il reato di trasporto non autorizzato di materie
radioattive, previsto dall'art. 5 (terzo comma) della L. 31 dicembre
1962 n. 1860, modif. dall'art. 2 del d.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704,
commina sanzioni contrastanti con i principi e i criteri fissati
nella materia dell'art. 1 lett. c) della legge di delegazione 13
luglio 1965 n. 871".
2.1. - Il giudice rimettente svolge, al fine di dimostrare la non
manifesta infondatezza della sollevata questione, argomentazioni in
tutto simili a quelle già riportate sub n. 1.1. in ordine alla ord.
n. 699 del 1979 (viene peraltro omesso il richiamo alla sent. di
questa Corte n. 265 del 1974).
Ritiene, tuttavia, il Pretore di La Spezia, che violativo degli
artt. 76 e 77, primo comma, Cost. sia non già l'art. 4 del d.P.R. n.
1704 del 1965, ma l'art. 29 della l. n. 1860 del 1962 appunto nella
parte in cui punisce il reato di trasporto non autorizzato di materie
radioattive (art. 5 della l. n. 1860 del 1962, per come modificato
dall'art. 2 del d.P.R. n. 1704 del 1965) con sanzioni più gravi di
quelle ammesse dalla legge di delegazione n. 871 del 1965.
3. - Nei procedimenti così instaurati il Presidente del Consiglio
dei ministri non è intervenuto, né si sono costituite le parti
private. Considerato in diritto
1. - Le due questioni in epigrafe, ancorché si appuntino su
oggetti diversi, hanno non dissimile contenuto, e possono pertanto
essere riunite e decise con unica sentenza.
Lamentano, in buona sostanza, entrambe le ordinanze, che il
trattamento penale del trasporto di materiale nucleare senza la
prescritta autorizzazione ministeriale sia tuttora quello preveduto
dall'art. 29, secondo commma, della l. 31 dicembre 1962 n. 1860.
Tanto, si sostiene, in virtù di ciò che il legislatore delegato non
avrebbe rispettato, in occasione dell'emanazione del d.P.R. 30
dicembre 1965 n. 1704, i principi direttivi contenuti nella legge di
delega 13 luglio 1965 n. 871, a tenore del cui art. 1, lett. c), la
delega veniva conferita "per attuare le disposizioni degli articoli
30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea
dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio
della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959, nonché per
stabilire le sanzioni amministrative e le penalità per le infrazioni
alle norme protettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente
e alternativamente la pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e
dell'arresto fino ad un anno".
Invero, l'art. 4 del d.P.R. n. 1704 del 1965, pur modificando il
precetto di cui all'art. 29 della l. n. 1860 del 1962, nulla direbbe
sulla connessa sanzione, che rimarrebbe dunque tuttavia quella
prevista dalla normativa del 1962, e perciò l'arresto da uno a due
anni con l'ammenda da due a dieci milioni di lire. Una sanzione, in
definitiva, più grave di quella indicata dall'art. 1, lett. c) della
l. n. 871 del 1965.
Entrambe le ordinanze in epigrafe assumono che, tale essendo lo
stato attuale della normativa, lesi siano rimasti gli artt. 76 e 77
Cost., incisi in via mediata a seguito del mancato rispetto delle
indicazioni di cui alla legge di delega n. 871 del 1965. Si
differenziano, tuttavia, le predette ordinanze, per ciò che attiene
alla identificazione della scaturigine della lesione, cioè della
norma violativa dei parametri costituzionali, e suscettibile di
essere sottoposta all'esame di questa Corte. Infatti, mentre il
Pretore di Cairo Montenotte ritiene che il vizio promani dall'art. 4
del d.P.R. n. 1704 del 1965, il Pretore di La Spezia sospetta di
illegittimità costituzionale l'art. 29, secondo comma, della l. n.
1860 del 1962. Da ciò, la proposizione di due distinte, ma
congiuntamente decidibili questioni.
2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con
ord. n. 113 r.o. 1981 dal Pretore di La Spezia, è inammissibile.
Erroneamente, invero, il giudice rimettente impugna, per contrasto
con gli artt. 76 e 77 Cost., l'art. 29 della l. n. 1860 del 1962. I
parametri costituzionali invocati, infatti, reggono soltanto i
rapporti fra legge delegante e decreto legislativo delegato, come ha
affermato questa Corte (cfr. sent. n. 178 del 1986), ed è pertanto
fuor d'opera assumerli quale stregua del giudizio di
costituzionalità qualora come nel caso di specie - sia questione di
una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti. Non
varrebbe, in avverso, evocare il precedente rappresentato dalla sent.
n. 265 del 1974, pervenuta ad opposte conclusioni in un caso analogo,
riguardante l'art. 28 della l. n. 1860 del 1962. Tale precedente va
infatti ritenuto superato, alla luce della più recente
giurisprudenza di questa Corte, ora menzionata.
3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con
ord. n. 699 r.o. 1979 dal Pretore di Cairo Montenotte, è infondata.
Come ricordato, il giudice rimettente assume che l'art. 4 del
d.P.R. n. 1704 del 1965 violerebbe gli artt. 76 e 77 Cost., avendo
lasciato inalterata la sanzione del trasporto senza autorizzazione di
materiale radioattivo, nonostante le diverse indicazioni rinvenibili
nella legge di delega n. 871 del 1965 (all'art. 1 lett. c).
Tale parziale inattuazione della delega legislativa non può
tuttavia ritenersi causa di illegittimità costituzionale - per
omissione - della norma delegata impugnata. Come questa Corte ha già
avuto modo di affermare in altra occasione (cfr. sent. n. 41 del
1975), l'omissione può viziare la normativa effettivamente adottata
dal legislatore delegato solo quando questa, proprio in forza di
quell'omissione, si pone in contrasto con i principi ed i fini della
legge di delega. Nel caso specifico, tale contrasto non è
ravvisabile. Come chiariva la relazione che accompagnava il disegno
governativo di legge delega, questa intendeva dare attuazione ai
principi dell'ordinamento comunitario in materia di "protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti": protezione che,
evidentemente, è assicurata se le norme sostanziali che la
garantiscono sono assistite da sanzioni adeguate. D'altro canto, la
successiva evoluzione del nostro ordinamento ha dimostrato che il
legislatore ha tenuto in particolare considerazione i rischi del
trasporto nucleare recependo, oltre - con l. 12 febbraio 1974 n. 109
- alle convenzioni di Parigi e Bruxelles sulla responsabilità civile
in materia nucleare (e perciò anche di trasporto), anche - con l. 28
aprile 1976 n. 381 - la convenzione di Bruxelles del 17 dicembre 1971
sul trasporto marittimo, ed ancora - con l. 7 agosto 1982 n. 704 - la
convenzione di Vienna (aperta alla firma a Vienna e New York il 3
marzo 1980) sulla protezione fisica dai materiali nucleari, che
dedica al trasporto degli stessi non poca attenzione. Un'adeguata
sanzione della violazione delle norme imperative che disciplinano il
trasporto di materiale nucleare, pertanto, è in armonia con
l'attenzione che il legislatore ha avuto in questa attività. Proprio
la l. n. 704 del 1982, del resto, presume una peculiare insidiosità
del danno da radiazioni ionizzanti - almeno quando derivi
dall'utilizzo di "materiale nucleare" nel senso di cui all'art. 1
della Convenzione - che non a caso espone colui che l'ha cagionato a
conseguenze di particolare gravità, come dispone l'art. 3 della
legge, a tenor del quale "Ciascuno Stato contraente assumerà i
provvedimenti necessari, a norma della propria legislazione nazionale
e del diritto internazionale, affinché, nella misura possibile, il
materiale nucleare che si trova sul proprio territorio a bordo di una
nave o di un aereo soggetto alla propria giurisdizione, nella misura
in cui la suddetta nave o aereo sia impegnato nel trasporto a
destinazione di, o in provenienza da, suddetto Stato, sia protetto
durante un trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli
specificati all'allegato I".
Il mantenimento, da parte del d.P.R. n. 1704 del 1965, del
trattamento penale del trasporto di materiale radioattivo senza
autorizzazione praticato dalla l. n. 1860 del 1962, risulta dunque,
sulla base di queste considerazioni, del tutto giustificato, ed
immune da vizi di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 29, secondo comma, legge 31 dicembre 1962
n. 1860 ("impiego pacifico dell'energia nucleare"), sollevata in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dal Pretore di La
Spezia con ordinanza emessa il 22 dicembre 1980 ed iscritta al n. 113
r.o. 1981;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 d.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704 ("modifiche ed
integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego
pacifico dell'energia nucleare"), sollevata in riferimento agli artt.
76 e 77 Cost., dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza emessa
il 18 luglio 1978 ed iscritta al n. 699 r.o. 1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte