Corte costituzionale

Ordinanza n. 218/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

citata

  • art. 11legge 689/1981
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 203, ultimo

comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal

pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Belletti

Guenzi Magda e il comune di Bologna, iscritta al n. 725 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione alla cartella

esattoriale con la quale si intimava il pagamento di una somma a

titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme sul

codice stradale proposto da Belletti Guenzi Magda nei confronti del

comune di Bologna, il pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 24

aprile 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

203, ultimo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada), nella parte in cui consente

l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura della

metà del massimo edittale, in assenza di un provvedimento

dell'Autorità giudiziaria che valuti la sussistenza del fatto e che

gradui la sanzione in conformità ai criteri fissati, in via

generale, dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che, a parere del giudice a quo la norma si porrebbe in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto le esigenze di

semplificazione che hanno indotto il legislatore ad accelerare il

procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative in mancanza

di contestazioni da parte del trasgressore, non possono spingersi al

punto di trascurare quegli elementi che vengono, di regola, presi in

considerazione al fine di determinare l'entità della sanzione; con

l'art. 24 della Costituzione poiché si impedisce al ricorrente di

contestare, in sede giudiziaria, la congruità della pena, posto che

la misura della stessa è il frutto di una rigida predisposizione

normativa che necessariamente prescinde da qualsivoglia motivazione;

che, nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per

l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha di recente (v. ordinanza n. 268 del

1996) avuto modo di precisare che il giudice, nel respingere

l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia, non è vincolato

ad alcun limite per la determinazione della sanzione, che ben può

essere, quindi, fissata nella misura corrispondente a quella

"ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada;

che, a diverse conclusioni non può condurre il fatto che nel

caso di specie l'opposizione è stata presentata avverso la cartella

esattoriale e non avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia, in

quanto, come già affermato (sentenza n. 437 del 1995 e ordinanza n.

315 del 1995), in sede di opposizione alla cartella esattoriale deve

intendersi garantita la tutela giurisdizionale piena allo stesso modo

di quella che si otterrebbe se fosse stato previamente esperito il

ricorso amministrativo al prefetto nei termini previsti;

che, sostanzialmente l'ordinanza di rimessione non prospetta

ulteriori e nuovi profili, con la conseguenza che la questione deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 203, ultimo comma, del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di

Bologna con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte