Sentenza n. 219/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 1177/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della
legge 26 novembre 1955, n. 1177 (provvedimenti straordinari per la
Calabria), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1973 dal
tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la società
Michelin Italiana e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta
al n. 324 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione della società Michelin Italiana e
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Cristoforo Barberio Corsetti, per la società Michelin
Italiana, ed il vice - Avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio civile iniziato dalla s.p.a. Michelin
Italiana nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato,
perché fosse dichiarata non dovuta "l'addizionale pro Calabria",
aggiunta all'imposta sulle società, che era stata richiesta
all'attrice con cartella esattoriale, il tribunale di Torino, con
ordinanza 14 dicembre 1973, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, istitutiva della
suddetta addizionale.
Osserva il giudice a quo che non essendo questa ultima dovuta
quando l'imposta sulle società è pagata con versamento diretto alla
Tesoreria, ai sensi dell'art. 168, primo comma, del testo unico delle
imposte dirette ed essendo applicata, invece, per il secondo comma
dello stesso articolo del T.U., quando l'altra imposta è riscossa a
seguito di iscrizione nei ruoli, da ciò deriverebbe, in presenza di un
identico fatto economico posto a base dell'imposizione, una disparità
di trattamento tributario, non giustificata dalle diverse modalità di
riscossione, non potendo questa essere assunta ad indice di una diversa
capacità contributiva: sicché analogamente a quanto deciso da questa
Corte con sentenza n. 155 del 1963 per l'addizionale ECA, dovrebbe
dichiararsi l'illegittimità della norma ora denunziata.
Nell'attuale giudizio si è costituita la società, la cui difesa
insiste negli argomenti a sostegno dell'ordinanza, ampliandoli nella
memoria del 17 maggio 1976.
Si è costituita l'Amministrazione finanziaria dello Stato,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura precisa che il sistema di riscossione dell'imposta
sulle società mediante versamento diretto alla Tesoreria trova la sua
ratio nel tipo di imposta che colpisce un patrimonio e un reddito
tassabili in base al bilancio; sistema che utilizza l'organizzazione
tecnico-contabile del contribuente, in grado di conoscere con esattezza
l'ammontare dell'imposta da versare. Solo se esso contribuente non
ottemperi, in tutto o in parte, al versamento diretto in Tesoreria, si
addiviene alla iscrizione a ruolo, che, fungendo anche da presupposto
di fatto per una nuova obbligazione tributaria, quale è l'addizionale
pro Calabria, colpirebbe - assume l'Avvocatura - una distinta capacità
contributiva. Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta alla Corte è la seguente: se l'art.
18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (Provvedimenti straordinari
per la Calabria), istitutiva di un'addizionale delle imposte ordinarie,
sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali riscuotibili
per ruoli esattoriali, violi gli artt. 3 e 53 della Costituzione,
relativamente all'imposta sulle società, la quale, se versata
direttamente in Tesoreria, ai sensi dell'art. 168, primo comma, del
testo unico delle imposte dirette, non comporta l'onere della suddetta
addizionale.
2. - Dall'ordinanza di rimessione si desume che la controversia
tributaria attiene ad un periodo d'imposta (1963-1966) compreso in
quello di applicabilità sia dell'addizionale pro Calabria (entro il 31
dicembre 1972: art. 1 della legge 19 maggio 1967, n. 356), sia
dell'imposta sulle società (entro il 31 dicembre 1973: artt. 82 e 83
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597): pertanto, non sorgono problemi
né di jus superveniens, né di rilevanza della questione.
3. - Inconferente è il richiamo, fatto dal giudice a quo, alla
sentenza n. 155 del 1963 di questa Corte, che, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, ha dichiarato parzialmente illegittimo
l'art. 2 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, dato che in quella
fattispecie la disparità di trattamento tributario per l'addizionale
ECA, lungi dal discendere da una scelta del contribuente, era
determinata dalla circostanza meramente casuale che il debito fosse
stato iscritto nei ruoli prima oppure dopo una certa data.
4. - Nel sistema di riscossione in atto durante la vigenza della
norma denunziata, l'iscrizione delle imposte dirette nei ruoli era la
regola, rispetto alla quale il versamento in Tesoreria costituiva una
deroga, rimessa in pochissimi casi alla volontaria iniziativa del
contribuente (artt. 173 e 168 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645):
deroga che era, tra l'altro, consentita per il pagamento dell'imposta
sulle società.
5. - Dalla particolare agevolazione prevista per le società -
sulla cui legittimità costituzionale non è sorta qui contestazione e
che trova la sua ratio nell'organizzazione tecnico-contabile del
soggetto d'imposta, cui fa riscontro una più rapida riscossione del
tributo - non può derivare che la disposizione denunziata violi le
invocate norme di raffronto.
6. - È da escludersi la lesione dell'art. 3 Cost. (che va tenuto
presente anche nei confronti delle posizioni di tutti quegli altri
contribuenti di imposte dirette la cui riscossione doveva, secondo la
regola anzidetta, avvenire soltanto in base ai ruoli), non essendo
consentito al legislatore ordinario disciplinare in modo uniforme
situazioni tra loro diverse, né estendere i benefici derivanti da una
razionale ed utile agevolazione, quale è quella del versamento diretto
in Tesoreria, ai soggetti per i quali non è previsto e, tanto meno, a
quelli che della agevolazione stessa non si siano avvalsi.
7. - Quanto all'art. 53 Cost., va rilevato che il presupposto
dell'iscrizione del tributo nei ruoli non rivela - come, invece, assume
l'Avvocatura generale dello Stato - un'autonoma e diversa capacità
contributiva; ma, correlativamente, l'assoggettamento all'addizionale
pro Calabria a seguito dell'iscrizione nei ruoli dell'imposta sulle
società non vulnera il suindicato precetto costituzionale, dato che,
alla stregua dei chiarimenti che precedono, l'esenzione dal pagamento
dell'addizionale è la conseguenza dell'ammissione - razionale ex art.
3 Cost. - al versamento diretto (e facoltativo) della imposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (addizionale pro
Calabria), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di
Torino, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte