Sentenza n. 219/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 261/1974
- art. 6d.l. 261/1974
- art. 1legge 355/1974
usata come parametro
citata
- art. 3legge 355/1974
- art. 67legge 355/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
d.l. 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n.
336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti
pubblici ex combattenti ed assimilati), come modificato dall'art. 1
della legge 14 agosto 1974, n. 355, in riferimento all'art. 67, ultimo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1978 dal Pretore di Pisa nel
procedimento civile vertente tra Tosi Ettore e l'ENPAS, iscritta al n.
659 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979;
2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1978 dal Pretore di Pisa nel
procedimento civile vertente tra Scarselli Sergio e l'INAM, iscritta al
n. 660 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979;
3) ordinanza emessa il 18 aprile 1980 dal Tribunale di
Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Romano
Luigi, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 10 settembre 1980.
Visti gli atti di costituzione di Scarselli Sergio, dell'INAM e
dell'INAIL e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avvocato Antonio Funari, per Scarselli Sergio, l'avvocato
Lucio Mancini, per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanze 13 ottobre 1978 (nn. 659-660/1978) il Pretore di Pisa
nel corso di giudizi promossi a seguito di risoluzione di rapporti di
lavoro autonomo da parte dell'ENPAS e dell'INAM ai sensi dell'art. 6
del d.l. 8 luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio
1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed
enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost.
-dell'art. 6 del detto d.l. n. 261/1974, nella parte in cui (a
differenza di quanto disposto dall'art. 67, ultimo comma, d.P.R. 30
giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo") per i
dirigenti), prevede la possibilità per gli ex combattenti, collocati a
riposo ai sensi dell'art. 3 della L.24 maggio 1970, n. 336 ("Norme a
favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed
assimilati"), di assumere e mantenere, non solo rapporti di impiego
pubblico, ma anche incarichi di lavoro autonomo con lo Stato e con gli
altri enti pubblici.
Con ciò si violerebbe il principio di uguaglianza, per non essere
stata emanata analoga normativa limitatrice di assunzioni anche per gli
altri soggetti che abbiano usufruito di disposizioni analoghe nelle
finalità e nell'attribuzione di un trattamento preferenziale di
quiescenza a quelle della L. n. 336/ 1970: infatti con l'art. 67 del
d.P.R. n. 748 del 1972, è stato favorito l'esodo volontario dei
dirigenti e del personale direttivo delle Amministrazioni dello Stato,
attribuendo a costoro, ove richiedessero il "collocamento a riposo
anticipato" aumenti di servizio identici a quelli riconosciuti agli ex
combattenti dall'art. 3 della L. n. 336/1970, ma la limitazione della
libertà di lavoro, ai sensi del citato art. 67, è stata prevista
unicamente con riguardo "all'assunzione in impiego alle dipendenze
dello Stato o di enti pubblici" (art. 67, cit., ultimo comma) e non
anche con riguardo al conferimento di incarichi libero- professionali
da parte delle stesse amministrazioni.
Non vi sarebbe alcuna giustificazione all'adozione da parte del
legislatore del diverso trattamento normativo sopra evidenziato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, chiede che gli atti siano
rimessi al giudice a quo per il riesame della rilevanza o che la
questione sia dichiarata non fondata.
Si osserva infatti preliminarmente che il Pretore di Pisa non ha
tenuto conto dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.20 marzo 1975, n.
70, per il quale "non possono comunque essere attribuiti incarichi
professionali ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo
volontario, di cui al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di
enti pubblici collocati a riposo".
Ciò, secondo l'Avvocatura dello Stato, giustificherebbe la
remissione degli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza.
Comunque, essa afferma, la differenza di trattamento fatta dalla norma
impugnata rispetto a quella dell'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972,
sarebbe giustificata in base alle seguenti considerazioni.
A) I "benefici combattentistici" si riferiscono a tutti gli
impiegati dello Stato e degli enti pubblici, mentre quelli derivanti
dall'"esodo volontario" riguardano esclusivamente i funzionari
direttivi e dirigenti dello Stato, cioè una categoria non solo più
qualificata e con specifiche competenze, ma soprattutto notevolmente
più ristretta.
B) I benefici derivanti ai funzionari direttivi e dirigenti dello
Stato dall'"esodo volontario" furono accordati esclusivamente per
soddisfare la esigenza di ridurre il loro numero esuberante rispetto
alle necessità del nuovo ordinamento delle funzioni dirigenziali, di
cui al d.P.R. n. 748/1972, mentre i "benefici combattentistici"
rispondevano principalmente alla finalità di riparare ritardi e
menomazioni, che i destinatari avevano subito nella loro carriera a
causa della guerra.
C) I benefici accordati alle due categorie sono pure obiettivamente
differenti, tanto che ne è prevista in particolari modi la
cumulabilità (art. 67 cit., quarto comma), mentre la tempestiva
rinuncia a quelli previsti nell'art. 3 della L. n. 336/ 1970 consentiva
agli ex combattenti, che ne avevano usufruito, di mantenere gli
incarichi in discussione, nonostante la conservazione dei restanti
benefici (art. 1 cit., penultimo comma).
Ad ogni modo rientra nella discrezionalità del legislatore
ordinario per la concessione di determinati benefici a distinte
categorie di soggetti valutare tutte le diverse circostanze in
relazione ai vari fini da perseguire ponendo in essere una conseguente
peculiare regolamentazione.
Davanti a questa Corte si sono costituite pure alcune parti
private; il dott. Sergio Scarselli e l'INAM, parti del giudizio a quo.
Il primo ha chiesto che la questione sia dichiarata fondata. Il secondo
che la si dichiari inammissibile per difetto di rilevanza o comunque
infondata.
Identica questione è stata sollevata dal Tribunale di
Caltanissetta con ordinanza del 18 aprile 1980 (n. 517 r.o.).
Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito anche in
tale giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Uguali conclusioni ha formulato la difesa dell'INAIL, anch'esso
costituitosi. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di cui in epigrafe sollevano tutte una identica
questione di legittimità costituzionale, onde i relativi giudizi
possono essere riuniti ai fini di un, unica pronuncia.
2. - La Corte è chiamata ad esaminare se l'art. 6 del D.L. 8
luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336,
concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici
ex combattenti ed assimilati"), così come modificato dalla legge di
conversione 14 agosto 1974, n. 355, violi il principio di uguaglianza
posto dall'art. 3, primo comma, Cost., avendo vietato agli ex
combattenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24
maggio 1970, n. 336 ("Norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti
pubblici ex combattenti ed assimilati"), di assumere incarichi di
lavoro autonomo con lo Stato e gli altri enti pubblici oltre che con
società a partecipazione statale e ciò in difformità da quanto era
stato disposto con l'art. 67, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972,
n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo"), il quale vieta agli
"esodati", ai sensi dello stesso decreto presidenziale, soltanto le
assunzioni di nuovi rapporti di impiego.
3. - La questione non è fondata.
E noto che questa Corte ha costantemente ritenuto che può
ipotizzarsi violazione del principio di uguaglianza quando si pongano a
raffronto situazioni identiche o, almeno, omogenee (cfr. fra le altre
sentenze nn. 1 e 52 del 1981).
Nella specie, peraltro, non sussiste omogeneità di situazioni,
poiché diversi sono sia i destinatari sia la ratio delle disposizioni
che vengono messe a raffronto nelle ordinanze di rimessione.
Infatti la legge 24 maggio 1970, come la Corte ha già avuto modo
di chiarire (sentenza n. 194/1976) e come risulta anche dai lavori
preparatori, ha per destinatari soltanto i dipendenti statali in
possesso della qualifica di ex combattenti od appartenenti ad altre
determinate categorie che a causa della guerra avevano subito ritardi o
menomazioni nella loro carriera, allo scopo di accordare a costoro un
particolare beneficio, che negli stessi lavori preparatori viene
definito atto di "giustizia riparatrice".
L'art. 67, ultimo comma, del successivo d.P.R. n. 748, invece, è
rivolto esclusivamente ai dipendenti statali appartenenti alla
dirigenza ed alla carriera direttiva ai quali è stato consentito, con
la stessa norma, l'esodo anticipato dall'Amministrazione dello Stato al
fine di sfoltirne i ruoli.
Siffatta diversità è sufficiente a rendere non irrazionale la
differenza di trattamento esistente fra le due norme poste a raffronto.
Va peraltro osservato che in prosieguo di tempo il legislatore è
ritornato sull'argomento e con l'art. 6, ultimo comma, della legge 20
marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici
e del rapporto di lavoro del personale dipendente") ha disposto anche
per i dipendenti statali, che si erano avvalsi delle norme sull'esodo
volontario previsto dal ripetuto art. 67 del d.P.R. n. 748/1972, un
divieto sostanzialmente simile a quello già compreso nell'art. 6 del
D.L. n. 261 del 1974.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni
alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei
dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"),
convertito con modificazioni in legge 14 agosto 1974, n. 355 - nella
parte in cui prevede per gli ex combattenti collocati a riposo ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970, il divieto di assumere e
mantenere non solo rapporti d'impiego pubblico, ma anche incarichi di
lavoro autonomo con lo Stato e gli altri enti pubblici - sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte