Sentenza n. 219/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10legge 93/1983
- art. 8legge 93/1983
- art. 9legge 93/1983
applicata al caso
- art. 3legge 93/1983
- art. 6legge 93/1983
- art. 25legge 93/1983
- art. 5legge 93/1983
- art. 12legge 93/1983
- art. 14legge 93/1983
- art. 30legge 93/1983
- art. 26legge 93/1983
- art. 1legge 93/1983
- art. 11legge 93/1983
- art. 15legge 93/1983
- art. 27legge 93/1983
usata come parametro
citata
- art. 124Costituzione
- art. 125Costituzione
- art. 127Costituzione
- art. 39legge 93/1983
- art. 24legge 93/1983
- art. 65legge 93/1983
- art. 89legge 93/1983
- art. 4legge 93/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 29 marzo
1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego) promossi con ricorsi
dei Presidenti delle regioni Trentino-Alto Adige, Lombardia,
Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Valle d'Aosta, dei Presidenti delle
provincie autonome di Bolzano e di Trento e del Presidente della
Regione Liguria, notificati il 5 e 6 maggio 1983, depositati in
cancelleria rispettivamente nei giorni 11, 12, 13 e 16 maggio 1983, ed
iscritti ai nn. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del registro ricorsi
1983.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
uditi gli avv.ti Umberto Pototsching e Valerio Onida per le Regioni
Trentino-Alto Adige e Lombardia, l'avv. Gaspare Pacia per la Regione
Friuli-Venezia Giulia, gli avv.ti Guido Viola e Leonello D'Aloja per la
Regione Veneto, l'avv. Enrico Romanelli per la Regione Valle d'Aosta,
l'avv. Giuseppe Guarino per le Province autonome di Bolzano e di
Trento, l'avv. Enrico Romanelli e Lorenzo Acquarone per la Regione
Liguria, e l'avv. dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con distinti ricorsi, le regioni a statuto speciale
Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, le province
autonome di Trento e Bolzano e le regioni a statuto ordinario
Lombardia, Veneto e Liguria sollevano varie questioni di legittimità
costituzionale in via principale concernenti la legge 29 marzo 1983, n.
93, Legge quadro sul pubblico impiego, sia nel suo complesso, sia
riferite a singole disposizioni contenute nella legge suddetta.
2. - In particolare, la Regione Trentino-Alto Adige (n. 12 del reg.
ric. 1983) assume che l'art. 1 della legge n. 93 del 1983 sarebbe in
contrasto con gli artt. 4 e 5 dello statuto speciale della regione
stessa, in quanto il secondo comma del detto articolo definisce come
legge di riforma economico-sociale i principi desumibili dalle
disposizioni della legge stessa. Sul punto si osserva per un verso che
nessun valore potrebbe essere attribuito, ai fini della valutazione
giuridica, alla affermazione contenuta al riguardo nella legge e ciò
perché la natura di norme di riforma economico - sociale non può
essere sanzionata da qualificazioni provenienti dallo stesso
legislatore statale ma deve al contrario essere desunta dagli aspetti
sostanziali della normativa.
Tanto premesso, sempre con riferimento al dettato del secondo comma
dell'art. 1 della legge, si assume che sarebbe contrastante con i
principi desumibili dalle stesse norme statutarie surrichiamate che
vengano considerate norme di riforma economico-sociale parametri non
identificati puntualmente ed esattamente ma solo "desumibili" dalle
disposizioni della legge e ciò in quanto l'individuazione di tali
norme verrebbe, di fatto, demandata o alle scaturenti successive leggi
regionali o alle decisioni del governo in sede di controllo su tali
leggi regionali.
Ma, si osserva ancora, non sarebbe legittimo che venga riconosciuta
tra le norme fondamentali della Repubblica una legge che, riferendosi
ad aspetti salienti e numerosi di una normativa di siffatta portata,
rimette ogni disciplina al riguardo ad una fonte di natura non
legislativa, quali gli accordi di lavoro, rendendo la stessa vincolante
anche nei confronti del legislatore regionale. Si tratterebbe pertanto
di vere e proprie norme in bianco, destinate ad essere riempite con i
futuri accordi; questi sarebbero dunque vincolanti per le regioni,
mentre sarebbe innegabile che le norme di riforma economico-sociale
debbano necessariamente riguardare materia riservata alla legge.
Si osserva poi che una lettura sistematica dell'intero art. 1
porterebbe a concludere che tutte le disposizioni della legge in
questione siano da considerare principi fondamentali, sicché
tautologica sarebbe la portata del primo e del secondo comma; la
diversa formulazione non comporterebbe perciò diversità sostanziali,
ma sarebbe stata originata dalla consapevolezza del legislatore statale
che i limiti alla potestà legislativa delle regioni a statuto speciale
e quelli relativi alle regioni a statuto ordinario sono diversi e
necessitano perciò di definizione differenziata. Che questo sia il
senso da attribuire all'art. 1 discenderebbe dagli artt. 5, secondo
comma, 14, terzo comma, 15, ultimo comma, e 27, quarto comma, ove non
v'è alcuna differenziazione tra le regioni a statuto speciale e quelle
a statuto ordinario; lo stesso criterio parrebbe seguito anche negli
artt. 2, che menziona le province autonome di Trento e Bolzano, e 3,
che è in rapporto complementare con il citato art. 2. Non sarebbe
decisiva in senso contrario la constatazione che l'art. 10 parli
espressamente delle sole regioni a statuto ordinario per quanto attiene
agli accordi sindacali per i dipendenti regionali.
Una lettura interpretativa da parte della Corte che escludesse tale
argomentazione sarebbe comunque appagante per la regione, che, anche in
siffatta ipotesi, lamenta che gli artt. 3 (riserva agli accordi delle
materie ivi elencate), 5 (determinazione dei comparti), 11 (divieto di
concedere trattamenti integrativi non previsti dagli accordi
intercompartimentali), 12 (definizione degli accordi
intercompartimentali) nonché 6 (competenza del Consiglio dei ministri
a verificare la compatibilità finanziaria di qualunque accordo), 8, 9,
10, 12 e 14 (in quanto stabiliscono un vincolo che a seguito
dell'accordo colpisce le regioni chiamate ad approvare passivamente una
disciplina stabilita da altri) sarebbero comunque lesivi della
competenza legislativa primaria della regione stessa in tema di
ordinamenti degli uffici regionali.
Siffatta lesione si risolverebbe in una sostanziale espropriazione
di tale potestà legislativa, atteso che le norme suindicate
devolverebbero "stabilmente e per intero" ai futuri accordi sindacali
la disciplina di aspetti rilevanti non solo del trattamento giuridico
ed economico del personale, ma anche di profili direttamente
concernenti l'organizzazione amministrativa.
La lamentata incostituzionalità permarrebbe anche ove si
interpretasse la normativa de qua nel senso che le regioni debbano
procedere alla definizione di accordi su scala regionale nel rispetto
delle norme e delle procedure previste dalla legge stessa; si avrebbe
in fatto un pressoché "totale svuotamento dell'autonomia regionale"
nelle materie ivi disciplinate, con particolare riguardo alle procedure
previste per la stipulazione degli accordi.
Infatti, laddove viene dettata la disciplina prevista per gli
accordi concernenti il personale delle Camere di commercio, delle USL e
dei Comuni, senza far contestualmente salva la speciale competenza
della Regione Trentino-Alto Adige, ne risulterebbe che aspetti
rilevanti del pubblico impiego presso amministrazioni pubbliche
soggette al potere ordinamentale della regione stessa verrebbero ad
essere disciplinati con atto e procedura di esclusiva competenza
statale. Tale rilievo si evidenzierebbe in maggior misura in
riferimento all'art. 12 della legge, che prevede un modo centralistico
di disciplinare aspetti rilevanti per il pubblico impiego.
L'art. 10 della legge sarebbe poi in contrasto con lo statuto
speciale di autonomia, in quanto, ad avviso della regione, si
sostanzierebbe in un esproprio, con contestuale trasferimento
dell'esercizio della potestà legislativa regionale ad una sede
negoziale, condizionata per un verso alla volontà di soggetti estranei
all'organizzazione costituzionale dello Stato e delle regioni, e
dall'altro, ad una volontà del negoziatore di parte pubblica alla cui
formazione ciascuna regione può rimanere del tutto estranea od avere
una parte comunque non decisiva.
La regione ricorrente lamenta altresì la violazione:
- dell'art. 4, n. 7, dello statuto speciale, che attribuisce alla
regione stessa potestà legislativa primaria in materia di ordinamento
degli enti sanitari ed ospedalieri, in quanto l'art. 9 della legge
dispone che, per gli accordi sindacali dei dipendenti delle USL si
applichino i procedimenti previsti dall'art. 8, accordi considerati
fonte normativa anomala, cui la regione è estranea;
- degli artt. 5, n. 1, e 65 dello statuto, in quanto l'art. 8
della legge n. 93 del 1983 lederebbe la competenza legislativa
concorrente in materia di ordinamento del personale dei comuni, in
quanto vincolerebbe i comuni del Trentino-Alto Adige a recepire un
accordo stipulato in sede nazionale, estromettendo la legge regionale
dalla disciplina della materia in modo totale; ad analoghe conclusioni
si perverrebbe qualora la detta norma fosse interpretata nel senso che
l'accordo debba essere stipulato in sede regionale per essere poi
approvato o recepito dalla regione senza possibilità di modifiche;
- dell'art. 4, n. 8, dello statuto, in quanto l'art. 26 detta norme
per il personale delle Camere di Commercio, per la cui disciplina
impone i procedimenti previsti dalla legge n. 93 del 1983. La citata
norma statutaria attribuisce invece alla regione competenza legislativa
primaria al riguardo.
Si lamenta infine che il quarto comma dell'art. 27 della legge n.
93 del 1983, laddove prevede una sorta di controllo sull'attività
della regione da parte di cinque ispettori e cinque funzionari alle
dipendenze della Presidenza del Consiglio, onde verificare la corretta
applicazione degli accordi collettivi, introdurrebbe una forma di
controllo non prevista dallo statuto speciale e pertanto illegittima
costituzionalmente.
3. - Nel suo ricorso, la Regione Valle d'Aosta (n. 17 del reg. ric.
1983) svolge in primo luogo argomentazioni, a proposito della
autodefinizione contenuta nell'art. 1 della legge n. 93 del 1983 come
di riforma economico-sociale, analoghe a quelle già esposte dalla
Regione Trentino-Alto Adige: l'autoqualificazione non è ammissibile e
sarebbe comunque ininfluente, atteso che tale caratteristica deriva
alla legge da ragioni sostanziali, desumibili dall'interprete, non già
da mere affermazioni in tal senso del legislatore statale.
Nella sostanza, si assume che la legge de qua non avrebbe le
caratteristiche di una riforma economico-sociale, in quanto le
disposizioni ivi contenute, e per la materia cui attengono e per il
loro contenuto concernente previsioni normative già operanti nel
settore del pubblico impiego, avrebbero le caratteristiche del
coordinamento, non quelle di una normativa innovatrice, tale da
rivestire i caratteri di una riforma.
Si rileva altresì che la legge nel suo complesso sarebbe volta a
limitare la competenza normativa delle regioni a statuto speciale, che
si ridurrebbe ad una legiferazione di carattere attuativo ed
integrativo, se non addirittura di natura pressoché regolamentare,
cosa questa in contrasto con l'art. 2 dello statuto, relativamente alle
materie per cui è prevista competenza legislativa primaria.
La legge in questione, d'altronde, parrebbe imporre alla regione
come principi dell'ordinamento dello Stato principi desumibili non
dall'intero ordinamento, ma da una singola e particolare legge;
l'impugnato art. 1 ed il complesso della legge sono di portata tale da
lasciare margini ben ridotti al legislatore regionale, sicché ne
risulterebbe svuotata di reale e sostanziale contenuto la competenza
legislativa primaria spettante alla regione, con violazione, oltreché
del ricordato art. 2 dello statuto, dell'art. 117 della Costituzione.
4. - Analoghe ragioni adduce la Regione Friuli-Venezia
Giulia (n. 15 del reg. ric. 1983) a proposito della
autoqualificazione, contenuta nella legge n. 93 del 1983, al secondo
comma dell'art. 1, di norme fondamentali di riforma economico-sociale
ai principi in essa legge contenuti.
Si rileva altresì al riguardo che tali non potrebbero comunque
essere disposizioni estranee alla disciplina sostanziale della materia,
rivolte soltanto a trasferire competenze regionali ad altri soggetti
dell'ordinamento statale; altro senso non avrebbe il n. 1 dell'art. 3
della legge de qua che tenderebbe a sottrarre "il regime retributivo di
attività" alla competenza della regione per attribuirlo ai soggetti
della contrattazione collettiva.
Si conclude perché venga dichiarata l'illegittimità
costituzionale della legge n. 93 del 1983 nella parte in cui attraverso
le statuizioni dell'art. 1 e dell'art. 3 ed "ogni altra statuizione che
ad essa si ricolleghi", lede le competenze della regione ricorrente in
materia di stato giuridico ed economico del personale.
5. - La Provincia autonoma di Bolzano ricorre (n. 18 del reg. ric.
1983) a sua volta avverso la legge n. 93 del 1983 nel suo complesso e
relativamente a singole statuizioni di essa.
Si lamenta, in primo luogo, come il legislatore statale tenda ad
operare una sorta di parificazione che, si sostanzia principalmente
nella normativa impugnata, tra la competenza legislativa primaria in
materia di ordinamento degli uffici del personale che spetta alla
Provincia di Bolzano e la competenza legislativa, concorrente, che, al
riguardo, spetta alle regioni a statuto ordinario ex art. 117 della
Costituzione.
Premesso ancora che, come è del resto esplicitato nel primo comma
dell'art. 1 della legge n. 93 del 1983, la stessa è una legge quadro,
si nega che ad essa possano altresì essere riconosciute le
caratteristiche di legge di riforma economico-sociale
La legge in argomento infatti sarebbe prevalentemente diretta non
tanto ad innovare, quanto ad uniformare la disciplina del pubblico
impiego, generalizzando regole e procedure già previste per singoli
settori.
Mancherebbero, nella legge di cui si parla, quei caratteri di
generalità e di effettiva ed incisiva innovatività nell'ordine dei
rapporti economico - sociali, che sarebbero necessari per qualificare
una legge come "di riforma economico-sociale". A nulla serve opporre a
tali rilievi la dizione del secondo comma dell'art. 1, che qualifica
come tali i principi desumibili dalle disposizioni della legge de qua,
in considerazione anche del fatto che le caratteristiche sopraelencate
non possono essere surrogate da una qualificazione meramente esteriore
del legislatore.
In considerazione di quanto sin qui esposto, risulterebbe evidente
che la disciplina scaturente dalla legge impugnata non sarebbe idonea a
limitare la competenza legislativa primaria della Provincia di Bolzano;
la norma (art. 1, comma secondo) che parrebbe imporre tale vincolo
sarebbe viziata di incostituzionalità per violazione delle norme
statutarie.
Si osserva ancora che il limite dei principi fondamentali stabiliti
dalla legge dello Stato è un limite ulteriore rispetto a quello delle
norme di riforma economico-sociale, in quanto la disciplina
costituzionale presuppone una differenziazione tra i due limiti (in
caso contrario non avrebbe senso la separata disciplina degli artt. 4 e
5 dello statuto del Trentino-Alto Adige) e non consente tra essi alcuna
assimilazione.
Neppure potrebbe sostenersi che le norme fondamentali richiamate
dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 93 del 1983 siano cosa
diversa dai principi fondamentali di cui al primo comma, siccome non
identiche a questi, ma da esse desumibili solo in via interpretativa.
La lettura di tutto l'art. 1 porterebbe, secondo la difesa della
regione ricorrente, ad una chiara tautologia tra il primo ed il secondo
comma, di talché nessuna distinzione potrebbe operarsi tra i "principi
fondamentali" del primo e le "norme fondamentali" del secondo donde
l'incostituzionalità della disciplina stessa.
Tale rilievo, quale da ultimo estrinsecato, porta altresì la
difesa della provincia ricorrente a formulare un ulteriore dubbio di
incostituzionalità, ex art. 3 della Costituzione, nella disposizione
di cui all'art. 1 della legge n. 93 del 1983, che peccherebbe di
intrinseca contraddittorietà e di irragionevolezza conseguente,
laddove pretenderebbe di "attribuire contemporaneamente ad una stessa
realtà normativa due distinte qualificazioni giuridiche tra loro non
assimilabili". Tale violazione dell'art. 3 della Costituzione viene
ritenuta "intrinsecamente connessa e strumentale rispetto alla
violazione delle succitate disposizioni statutarie" relative alle
attribuzioni della provincia ricorrente, e può pertanto essere fatta
valere in questa sede.
Anche gli artt. 2 e 3 della legge in questione si porrebbero in
contrasto con gli artt. 8, n. 1, n. 19 e n. 29 che prevedono competenza
legislativa primaria della Provincia di Bolzano in materia di rapporto
di impiego, e 16, primo comma, dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, che prevede la "corrispondente pienezza di
potestà amministrativa"; tali articoli infatti contengono una
disciplina dettagliata della materia cui non può riconoscersi il
carattere di norme o principi fondamentali (ex artt. 4 e 8 dello
statuto), ma gli stessi, in base alla legge che li contiene, sarebbero
vincolanti nei confronti delle potestà legislativa e amministrativa
della Provincia di Bolzano.
La "pretesa" del legislatore statale ordinario di limitare la
competenza normativa e regolamentare della provincia al riguardo
sarebbe manifestamente lesiva dell'autonomia provinciale, siccome in
contrasto con gli artt. 3, terzo comma, 8, n. 1, n. 19, n. 29, e 16,
primo comma, dello statuto speciale di autonomia.
Si evidenzia inoltre una presunta incostituzionalità della
disciplina introdotta in forza dell'art. 27, comma quarto, della legge
in questione, laddove tale norma prevede l'esercizio da parte di
funzionari dello Stato di funzioni ispettive in relazione alla corretta
applicazione degli accordi collettivi stipulati. Infatti, ogni forma di
controllo relativa all'attuazione della disciplina concernente
l'attuazione degli accordi sindacali riguardanti i propri dipendenti,
sia l'esercizio del controllo stesso, devono ritenersi attribuiti
all'esclusiva competenza della provincia stessa.
Si denunziano ancora di incostituzionalità l'art. 9 della legge n.
93 del 1983, per violazione dell'art. 9, n. 10, dello statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, in quanto in forza della norma citata per
ultima, la Provincia autonoma di Bolzano ha anche una competenza
legislativa concorrente in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera, competenza questa ripetutamente esercitata, anche in
relazione alle peculiari esigenze scaturenti dalla proporzionale etnica
ed alla parificazione delle lingue italiana e tedesca.
L'art. 9, della cui costituzionalità si dubita, stabilisce che
anche per quanto concerne gli accordi sindacali dei dipendenti delle
USL si applicano le norme e i procedimenti di cui alla stessa legge;
orbene, tale disposizione sarebbe incostituzionale laddove e nella
misura in cui intenderebbe regolare con una analitica disciplina di
carattere sostanziale e procedurale la competenza legislativa
concorrente della provincia autonoma nonché la correlativa sua
potestà amministrativa. Si tratterebbe di norme che nel delineare
dettagliatamente ed analiticamente la materia, non avrebbero affatto
quel carattere di principi fondamentali richiesti dalla disciplina
costituzionale, ma piuttosto quello di norme di dettaglio,
assolutamente inidonee a condizionare l'autonomia della provincia
ricorrente.
Anche gli artt. 5, secondo comma, 6, quarto comma, 8, 9, 12, terzo
comma, 14, 25 e 30, terzo comma, della legge in questione sarebbero
viziati di incostituzionalità perché contravverrebbero al dettato
dell'art. 89 dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione; tutte queste disposizioni, infatti, nel disciplinare la
composizione delle delegazioni sindacali che debbono partecipare alla
stipulazione degli accordi previsti nella legge, attribuiscono il
potere di far parte delle delegazioni ed organismi sindacali in
questione ai soli rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative ovvero alle confederazioni
maggiormente rappresentative su base nazionale.
Ad avviso della difesa della provincia ricorrente, tali norme
sarebbero incostituzionali laddove siano ritenute vincolanti nei suoi
confronti; infatti, il citato art. 89 stabilisce principi peculiari ed
inderogabili in ordine all'organizzazione dei pubblici Uffici nella
Provincia di Bolzano, rivolti, tra l'altro, alla tutela delle minoranze
linguistiche tedesche e ladine.
Infine, incostituzionale sarebbe anche la disciplina contenuta
nell'art. 14 della legge n. 93 del 1983, concernente gli accordi
decentrati riguardanti tra l'altro la formulazione di proposte per
l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e
l'addestramento nonché tutte le altre misure volte ad assicurare
l'efficienza degli uffici, per preteso contrasto con l'art. 89 dello
statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione;
infatti, in forza dei peculiari principi, in precedenza ricordati, che
regolano l'organizzazione dei pubblici uffici, anche statali, della
Provincia di Bolzano, le norme di attuazione del citato art. 89 dello
statuto speciale statuiscono la necessità di una intesa tra il
commissario del Governo e la Provincia di Bolzano, sia per concordare i
criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue, onde
assicurare il buon andamento dei pubblici uffici, sia per la
istituzione di corsi di addestramento linguistico, sia per la
determinazione dei posti da mettere a concorso e dei tempi dei concorsi
stessi. Per non aver tenuto conto di questa imprescindibile esigenza
della previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano la disciplina
legislativa impugnata sarebbe, anche sotto tale profilo,
incostituzionale.
6. - La Provincia autonoma di Trento (n. 19 del reg. ric. 1983), a
sua volta, svolge relativamente agli artt. 1 e 2 della legge de qua,
censure coincidenti con quelle addotte dalla Provincia di Bolzano.
In particolare con riferimento all'art. 2 della legge in questione,
si fa notare che la norma de qua ha, se posta in relazione con il
successivo art. 3, anche una funzione di limite, individuando l'area al
di là della quale la legge non dovrebbe intervenire a dettare
direttamente la disciplina del rapporto.
Considerato che la legge contiene una disciplina dettagliata della
materia cui non può certo riconoscersi il carattere di norme (o
principi) fondamentali ex artt. 4 e 8 dello statuto speciale del
Trentino-Alto Adige, deve osservarsi come la competenza legislativa
spettante alla provincia comporta che questa possa disciplinare per
legge (o in base alla legge) qualsiasi aspetto dell'ordinamento del
proprio personale come pure individuarne gli aspetti da disciplinare
eventualmente sulla base di previ accordi con le organizzazioni
sindacali (vedi la legge 29 aprile 1983, n. 12). Sarebbe pertanto
incostituzionale la pretesa della legge statale di limitare questo
fondamentale aspetto dell'esercizio dell'autonomia provinciale,
stabilendo cosa debba o non essere disciplinato dalla legge e cosa
invece debba o non debba essere disciplinato con accordo sindacale da
recepire poi in un atto provinciale (amministrativo o legislativo),
siccome lesiva dell'autonomia provinciale sancita al riguardo dai
ricordati artt. 3, terzo comma, 8, n. 1, e 16, primo comma, dello
statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
7. - La Regione Lombardia ha a sua volta proposto ricorso per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo
comma, 9, 10, 12 e 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93
(n. 13 del reg. ric. 1983).
Deve ritenersi, secondo l'avviso della regione ricorrente, che
l'intervento legislativo statale in materia non potrebbe essere
giustificato che dalla necessità di disciplinarne aspetti per i quali
sussista una esigenza di uniformità di trattamento su base nazionale.
Se tale esigenza è stata attuata mediante le norme contenute nel
titolo II della legge, la disciplina contenuta nel titolo I non sarebbe
né omogenea né di competenza statale. Infatti, la disciplina
demandata agli accordi sindacali è tutta di competenza esclusivamente
regionale.
Mentre la regione, pur con le riserve insite nelle caratteristiche
pubblicistiche proprie dell'impiego presso enti pubblici, riconosce la
validità del metodo della contrattazione collettiva anche in campo
regionale, nello scendere all'esame delle singole norme lamenta che la
legge impugnata avrebbe dettagliatamente regolato aspetti procedurali,
ambiti, contenuti ed effetti di tale contrattazione, sì da pervenire
ad un totale svuotamento dell'autonomia regionale in materia.
Si rileva ancora che dallo spirito della legge parrebbe potersi
evincere che l'eventuale volontà contraria all'accordo di una o più
regioni, almeno sino a che non assurga alla maggioranza delle regioni
stesse, non potrebbe impedire la conclusione dell'accordo; inoltre, non
sarebbe previsto alcun sistema di designazione delle delegazioni
regionali, sicché parrebbe dubbio che la volontà manifestata in sede
di accordo possa essere considerata il frutto della volontà "formatasi
in modo costituzionale" delle regioni stesse.
Si osserva ancora che il confronto tra l'ultimo comma dell'art. 10
e l'ultimo comma dell'art. 6 dimostrerebbe che la introduzione della
disciplina contenuta nell'accordo nella legislazione regionale altro
non sarebbe che un recepimento puro e semplice dell'accordo stesso, in
quanto la regione dovrebbe limitarsi ad approvare quanto statuito in
sede negoziale senza poter regolare la materia in modo difforme.
Una riprova del completo esautoramento della potestà legislativa
regionale verrebbe dal primo comma dell'art. 3, secondo il quale "in
ogni caso" la disciplina degli oggetti ivi indicati deve essere quella
prevista dalle procedure e dagli accordi previsti nella legge stessa;
ciò dimostrebbe che l'accordo si sostituisce alla legge regionale nel
ruolo di fonte normativa, relegandola ad un compito di formale
recezione del contenuto dell'accordo stesso.
Si osserva ancora che i poteri riconosciuti alle regioni quanto
alla contrattazione e alla recezione degli accordi per il personale non
sono assimilabili a quelli che la legge n. 93 del 1983 riconosce agli
organi statali. Il Governo conserva infatti una serie di poteri circa
la formulazione dell'accordo, la verifica delle compatibilità
finanziarie e l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo
medesimo che non trova riscontro in analoghe facoltà delle regioni;
l'accordo inoltre non vincola affatto il legislatore nazionale, che
rimane libero di disciplinare la materia come crede, anche in
difformità da esso. L'accordo, recepito nel d.P.R., vincola solo la
potestà amministrativa e regolamentare del Governo, non la potestà
legislativa del Parlamento.
Per ciò che attiene agli enti locali o strumentali, si deve
rimarcare che questi non hanno potestà legislativa né autonomia
costituzionalmente garantita in ordine al rapporto di lavoro dei propri
dipendenti. Per contro, nel caso del personale regionale, l'accordo ha
efficacia vincolante per lo stesso legislatore regionale, efficacia che
viene definita "superlegislativa" e quale non si dà in alcuna delle
altre ipotesi nelle quali tali accordi sono contemplati dalla legge,
con conseguente violazione degli artt. 117-121 della Costituzione.
Se l'autonomia incontra il limite dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, dall'esame delle disposizioni della
legge n. 93 del 1983 discenderebbe che da essa non possono trarsi
questi limiti, quanto meno da gran parte delle sue norme.
Secondo la difesa della Regione Lombardia l'art. 117 della
Costituzione conterrebbe una riserva di legge statale in ordine ai
principi; né la legge dello Stato potrebbe legittimamente rinviare, ai
fini della statuizione dei principi (con rinvio che viene definito
formale e non ricettizio siccome formulato nei riguardi di tutti i
futuri accordi) ad altre fonti diverse e subordinate alla legge, quali
gli accordi in questione, che risalgono per un verso alla volontà di
organi estranei allo Stato e per la parte residua a decisione non del
Parlamento ma dell'esecutivo statale.
Ancora, si evidenzia che, nel prevedere gli accordi sindacali, la
legge demanda ad essi la disciplina di interi settori della materia del
pubblico impiego, anche regionale; ciò non sarebbe conforme ai
principi costituzionali di riserva di legge nell'organizzazione degli
uffici, di imparzialità e di buon andamento della pubblica
amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.
Secondo la Regione Lombardia, a salvaguardare l'esigenza del
rispetto della riserva di legge non può essere considerato bastevole
il disposto dell'art. 10, ultimo comma, laddove ammette (o presuppone)
l'emanazione di leggi regionali, in quanto queste avrebbero una mera
funzione di recepimento.
Ma il sistema della legge n. 93 del 1983 violerebbe altresì
l'autonomia finanziaria regionale laddove prevede che la valutazione
complessiva e preventiva delle risorse da destinare al pubblico impiego
anche regionale e degli oneri finanziari discendenti dalla disciplina
contrattuale dello stato giuridico ed economico del personale regionale
sia "sostanzialmente riservata al Governo e al Parlamento". Le regioni,
considerata la disciplina di cui agli artt. 15, primo, secondo, terzo e
quarto comma, cui fa rinvio l'art. 10, secondo comma, 6, ottavo comma,
cui si richiamano gli artt. 10, secondo comma, 11, secondo e terzo
comma, e 15, sesto comma, dovrebbero solo provvedere a stanziare in
bilancio le somme necessarie per l'esecuzione dell'accordo, senza poter
incidere preventivamente ed in modo autonomo sulle scelte di ordine
finanziario, che conseguono all'accordo stesso.
Del resto, ciò comporta che le regioni non hanno alcuna garanzia
di poter disporre delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie per
far fronte all'accordo; cosa questa resa ancora più onerosa e
preoccupante dal fatto che gli accordi non sono recepiti con leggi o
atti dello Stato sicché non potrebbe neppure trovare applicazione
l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, che impone, a norma dell'art. 81
della Costituzione, come le leggi che comportano oneri a carico degli
enti del settore pubblico allargato debbono indicare la copertura
finanziaria. Una tale situazione comporterebbe una evidente violazione
dell'autonomia finanziaria e di spesa delle regioni, nonché del
principio costituzionale della copertura.
Viene inoltre sottolineata la differente realtà, sociale e locale,
delle diverse regioni, in cui l'impiego pubblico ha finalità ed
esigenze diverse a seconda dei singoli casi; un vincolo assoluto,
scaturente dall'accordo sindacale stipulato a livello nazionale e
imposto al recepimento delle singole regioni finirebbe per travalicare
lo status dei dipendenti per attingere a importanti aspetti
dell'organizzazione amministrativa.
Le stesse considerazioni svolte nei confronti dell'art. 10 della
legge valgono anche in ordine alla disciplina degli accordi sindacali
intercompartimentali, nella cui negoziazione le regioni hanno, a norma
dell'art. 12, lo stesso ruolo minoritario e marginale già evidenziato:
pertanto anche il citato art. 12 viola gli stessi principi
costituzionali già ricordati.
Per ciò che attiene ancora agli accordi sindacali per i dipendenti
del servizio sanitario nazionale si osserva che nel previgente sistema
le regioni partecipavano alla formazione dell'accordo, cosa questa che
ben lasciava intendere che il rapporto di impiego del personale
sanitario era considerato dallo stesso legislatore statale materia in
cui le regioni esplicano ampie e rilevanti competenze. La legge attuale
sembra comportare l'applicazione, in ordine alla stipulazione degli
accordi, delle norme generali di cui all'art. 6 e di quelle specifiche
di cui all'art. 8; con la conseguenza che le regioni sarebbero escluse
dalla delegazione delle pubbliche amministrazioni, con violazione della
competenza regionale in tema di assistenza sanitaria, quale definita
dall'art. 117 della Costituzione, e poi determinata dall'art. 27 del
d.P.R. n. 616 del 1978 e dalla legge n. 833 del 1978; il tutto in
violazione degli artt. 117, 118, 119 e 97 della Costituzione.
Infine l'art. 27 della legge n. 93 del 1983, prevede che cinque
ispettori di finanza e cinque funzionari dell'amministrazione
dell'interno, particolarmente esperti in materia, svolgano un ruolo di
controllo sulla corretta applicazione degli accordi anche presso le
regioni.
Poiché l'attività di tali ispettori non si raccorda in nessun
modo con quella degli organi cui è demandato il controllo sugli atti
amministrativi delle regioni né si pone come strumento ad essa, né si
raccorda con l'attività degli organi (i Commissari del Governo) cui la
Costituzione demanda di coordinare l'attività periferica dello Stato,
lo stesso art. 27 si porrebbe in contrasto con il primo comma dell'art.
125 della Costituzione.
8. - La Regione Veneto ha altresì proposto ricorso per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 12
della legge 29 marzo 1983, n. 93, in relazione agli artt. 1, 6 e 11
della legge 29 marzo 1983, n. 93, per violazione dell'art. 117 della
Costituzione; nonché del quarto comma dell'art. 27 della stessa legge,
per violazione degli artt. 124 e 125 della Costituzione (n. 16 del reg.
ric. 1983).
Si assume che, secondo le norme di cui agli impugnati artt. 10 e 12
della legge 29 marzo 1983, n. 93, i fondamentali aspetti
dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego regionale
(nelle incisive parti di cui all'art. 3 e negli specifici istituti
contemplati nell'art. 12) devono essere disciplinati da accordi
collettivi compartimentali e intercompartimentali, che, salva
l'autorizzazione (esclusiva) del consiglio dei ministri, devono essere
senz'altro recepiti in provvedimenti regionali, con un "puro atto
formale di integrale recezione" senza possibilità di varianti e
adeguamenti e neppure con riserva di accordi articolati, negoziati con
rappresentanze sindacali a livello regionale. Una tale situazione
normativa sarebbe in palese contrasto con l'art. 117 della
Costituzione, in quanto escluderebbe sostanzialmente qualsiasi
competenza della regione in materia attinente all'ordinamento dei
propri uffici.
Ad avviso della regione ricorrente, non può pertanto assolutamente
parlarsi di enunciazione di principi generali entro i quali dovrebbe
pur sussistere una potestà decisionale puranco con metodo negoziale,
in quanto non verrebbe lasciato nessuno spazio alle autonomie
regionali, neppure di integrazione, in ipotesi, con una contrattazione
articolata della materia.
Pur accettando il principio della contrattazione collettiva, si
rileva che la disciplina contenuta nella legge n. 93 annulla ogni
autonomia; il ricorso a tale metodologia dovrebbe quanto meno essere
armonizzato col rispetto della norma costituzionale che impone
autonomia normativa della regione in materia, in ragione di specifici
interessi e di situazioni particolari, presenti all'attenzione del
Costituente nel momento in cui ritenne a questi prestare tutela,
sancendo l'autonomia regionale al riguardo.
Assolutamente inidonea a giustificare tale trattamento normativo
sarebbe l'esigenza di garantire una uniformità di trattamento, in
quanto proprio gli istituti regolati dalla legge attengono direttamente
all'organizzazione del lavoro, la quale ben può atteggiarsi
diversamente a seconda delle esigenze presenti nelle singole regioni,
cosa questa che renderebbe evidente l'esigenza di specifiche
discipline.
Con riferimento all'art. 27, quarto comma, della legge in
questione, si rileva che in forza di tale disposizione si vorrebbe
realizzare un sistema di controllo (e di controllori) che andrebbero ad
"incidere" sull'attività della regione senza "alcun precisato
carattere definitorio" e con una discrezionalità ancor meno precisata,
alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ciò
contrasterebbe, oltreché con l'art. 117, anche con gli artt. 124 e 125
della Costituzione che statuiscono un ben definito sistema di controllo
nelle regioni.
9. - La Regione Liguria ha pure proposto ricorso per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 29 marzo
1983, n. 93, ed in particolare degli artt. 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 15,
23, secondo comma, 24, 25 e 27 (n. 20 del reg. ric. 1983).
Le norme contenute nella legge 29 marzo 1983, n. 93, sono
qualificate in forza dell'art. 1 come principi fondamentali ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione; si osserva che le norme stesse non
contengono enunciazioni di principio ma vere e proprie prescrizioni di
dettaglio, univocamente e rigidamente vincolanti per la regione che non
potrebbe se non applicarle in via immediata ovvero farne oggetto di
legiferazione veramente attuativa e integrativa. Da ciò discenderebbe
la violazione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto, per le
materie ivi elencate, l'autonomia regionale ha come solo limite i
principi fondamentali e non le norme di dettaglio stabiliti nelle leggi
dello Stato.
Si rileva inoltre che l'art. 3 della legge n. 93 del 1983 demanda
ad accordi nazionali vincolanti per le regioni non solo la
determinazione del trattamento economico ma anche l'attuazione della
previsione delle leggi regionali di cui all'art. 2 della stessa legge,
le quali "ovviamente" possono contenere soluzioni normative
assolutamente diverse tra di loro.
Al riguardo si prospetta una lesione del "costituzionale principio
di ragionevolezza"; non avrebbe infatti senso disciplinare nel
dettaglio, con unico accordo nazionale, oggetti che diversamente si
atteggiano nei singoli ordinamenti regionali e quindi non possono
essere suscettibili di identica normazione attuativa, contrattata da
tutti i rappresentanti delle regioni.
Si evidenzia altresì che gli accordi nazionali previsti dal
combinato disposto degli artt. 3, 6 e 10 della legge sono vincolanti
nei confronti della potestà legislativa regionale, prevista dall'art.
58 dello statuto. La legge in questione si proporrebbe di limitare
l'autonomia regionale in forza di una fonte giuridica estranea
all'ordinamento regionale che non ha né la sostanza né la forma della
legge ordinaria di enunciazione dei principi.
Non v'ha dubbi, ad avviso della difesa della Regione Liguria, che
l'accordo e il conseguente d.P.R. costituirebbero un atto di natura
sicuramente non legislativa. il cui contenuto non può essere
certamente considerato principio fondamentale ex art. 117 della
Costituzione.
Le norme stesse contrasterebbero inoltre con l'art. 97 della
Costituzione, in quanto gli oggetti indicati nell'art. 3 devono essere
disciplinati direttamente con legge e non con accordo sindacale o atto
amministrativo ricettivo dell'accordo stesso, per di più vincolante
per il legislatore.
Si evidenzia ancora come le norme suindicate della legge n. 93 del
1983 conferirebbero all'accordo di lavoro un'efficacia obbligatoria
generale senza che sia garantito il rispetto della condizione di
contrattazione prevista dal quarto comma dell'art. 39 della
Costituzione, con cui le norme stesse sarebbero in contrasto.
Anche l'art. 5, che prevede il frazionamento in comparti,
determinati con decreto del Presidente della Repubblica, della
disciplina del pubblico impiego, comprimerebbe l'autonomia regionale in
materia ed è contrastante con gli artt. 97, 118 e 119 della
Costituzione per le stesse ragioni già espresse.
L'art. 11, secondo comma, fa divieto alle pubbliche amministrazioni
ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere
trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque
comportanti oneri aggiuntivi. Tale prescrizione limiterebbe l'autonomia
regionale sancita dalle stesse norme costituzionali (artt. 39, 97, 117,
118 e 119 della Costituzione) per le stesse ragioni già esposte.
L'art. 15, nel sancire che il bilancio pluriennale dello Stato,
predisposto ex art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, determina le
compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al
pubblico impiego, esproprierebbe la regione della capacità di spesa in
materia; tale norma conseguentemente si porrebbe in conflitto con
l'art. 119 della Costituzione che garantisce l'autonomia finanziaria.
Infine, l'art. 27 della legge n. 93 del 1983, che attribuisce a
dieci ispettori di svolgere il compito di verificare la corretta
applicazione degli accordi collettivi presso le regioni, introduce un
procedimento di controllo del tutto atipico non rientrante tra quelli
indicati in via tassativa dagli artt. 124, 125, 126 e 127 della
Costituzione, che ne risulterebbero violati.
10. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo
articolatamente la reiezione di tutti i ricorsi.
Nell'atto di costituzione si sostiene che il punto fondamentale da
affrontare è quello della natura della legge 29 marzo 1983, n. 93; e
l'intento di portare omogeneità nelle posizioni giuridiche dei
dipendenti pubblici, come condizione essenziale per perequarne i
trattamenti economici e delineare il metodo per pervenire a fissare i
contenuti della disciplina del pubblico impiego in modo da poter
conseguire questi risultati non potrebbe non essere considerato che
l'oggetto di una riforma economico-sociale. La raggiunta omogeneità
dei trattamenti economici e normativi nell'ambito del pubblico impiego,
nel realizzare i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, consentirebbe inoltre una stabilizzazione a medio tempo e
la programmazione delle modifiche, sì da ottenere, per il tramite di
un minor costo dell'apparato amministrativo, la possibilità di attuare
una diversa ripartizione delle risorse finanziarie dello Stato in
favore delle spese di investimento.
La disciplina attuata mediante la legge n. 93 del 1983, per la sua
generalità e completezza, sarebbe idonea ad ovviare una riscontrata
carenza normativa, evidenziata anche in alcune precedenti pronunce
della Corte costituzionale, venendo a risolvere nel suo ambito la
precedente frammentaria normazione sulla contrattazione collettiva.
Venendo a dire delle singole censure formulate dalle diverse
regioni ricorrenti, l'Avvocatura osserva come la prospettata
interpretazione secondo cui vi sarebbe coincidenza tra la portata del
primo e del secondo comma dell'art. 1 sarebbe contraddetta, non solo
dalla lettera delle due disposizioni, ma anche dal "tenore dell'art.
10", che espressamente restringerebbe alle sole regioni a statuto
ordinario la disciplina del procedimento di formazione dell'accordo ivi
considerato.
Le censure relative agli artt. 2 e 3 della legge investono in primo
luogo il fatto che il legislatore statale ha dettato una norma non già
di disciplina di un rapporto, ma sul modo di disciplinarlo, sicché il
contenuto della regolamentazione, coperto da riserva di legge
regionale, risulterebbe fissato attraverso determinazioni sottratte a
quella competenza, o comunque tali da imporsi ad esse.
Se la disposizione posta dal legislatore statale costituisce
momento o necessario sviluppo logico della disciplina di riforma ed ha
natura di legge formale, questa può e deve essere qualificata legge di
riforma non rilevando in contrario che la stessa ponga solo un limite
procedimentale.
In secondo luogo, deve osservarsi che poiché il legislatore
nazionale ha inteso imporre come norma fondamentale di riforma non la
regolamentazione dettata con gli artt. 6 e 10, ma il principio da essi
desumibile, non sarebbe giustificato il rilievo secondo cui il
contenuto dell'accordo dovrebbe essere recepito nella sua interezza.
Inoltre, l'approvazione prevista dal terzo comma dell'art. 10 della
legge non si presterebbe ad essere intesa nel senso che fonte del
regolamento dei rapporti sia da considerarsi l'accordo.
In questa ottica, perderebbe di rilievo anche la censura secondo
cui, in contrasto con le norme statutarie, una parte della materia
coperta da riserva di legge regionale subirebbe un processo di
delegificazione. Difatti, sarebbe solo vero che, nell'ambito
individuato dall'art. 3 della legge n. 93, la disciplina legislativa
del rapporto può solo esercitarsi in quanto sia stato svolto "un
procedimento inteso ad individuare i contenuti della nuova disciplina
attraverso la contrattazione collettiva".
Venendo alla principale censura mossa dalla Regione Lombardia, si
osserva che il fulcro della questione è costituito dalla
interpretazione del terzo comma dell'art. 10. Tale norma comporta che,
a norma dell'art. 3 della legge, gli aspetti dell'organizzazione del
lavoro e del rapporto di impiego in esso considerati sono, in ogni
caso, disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla
stessa legge. Ciò significherebbe però che il procedimento preveduto
per pervenire all'individuazione dei contenuti della disciplina deve
essere necessariamente percorso e che il contenuto dell'accordo viene
anche a porsi come termine di riferimento della successiva disciplina
posta dalla regione, ai fini della valutazione del rispetto dei
principi di omogeneizzazione di cui all'art. 4 della legge. Non si deve
invece concludere che con l'accordo si sia voluta creare una fonte di
produzione autonoma e giuridicamente sovraordinata alla legge
regionale, che dovrebbe limitarsi a riprodurne pedissequamente i
contenuti a pena di illegittimità.
Le disposizioni dettate dagli artt. 6 e 10 della legge non
impedirebbero infatti ai competenti organi regionali di predeterminare
la propria posizione in merito ai temi da trattare in sede di
contrattazione sindacale, vincolando i propri rappresentanti al
rispetto delle determinazioni assunte e pertanto a rifiutare l'assenso
alla conclusione dell'accordo. Se la recezione dei contenuti
dell'accordo ben potrà essere la normale conclusione di un
procedimento di produzione normativa con la partecipazione della
regione; se la legge prevede che il contenuto dell'accordo non rilevi
sull'ordinamento regionale se non in quanto approvato nelle forme
prevedute dallo stesso ordinamento, ciò comporta che la regione stessa
ben potrà valutare i risultati dell'accordo, eventualmente rifiutando
la recezione di punti che si pongano in contrasto con considerazioni
scaturenti dal proprio ordinamento o anche di merito. La previsione del
metodo della contrattazione collettiva non violerebbe pertanto né
l'art. 117 né l'art. 97 della Costituzione.
Il procedimento di approvazione previsto dall'art. 6 con
riferimento all'art. 15 non contrasta neppure con il principio
dell'autonomia finanziaria delle regioni: "al riguardo va considerato
che, a norma dell'art. 16, comma sesto, della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, sub art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, le regioni
determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali
in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio
pluriennale dello Stato, alla predisposizione del quale partecipano poi
nei modi previsti dal comma quarto dello stesso art. 16".
Peraltro la verifica delle compatibilità finanziarie da parte del
Consiglio dei ministri, compiuta con riferimento all'indicazione di
spesa, quale è contenuta nel bilancio pluriennale dello Stato, non
può comportare una incidenza sulla finanza delle singole regioni che
non sia già prevista dai rispettivi bilanci pluriennali e ciò in
forza del disposto del già richiamato art. 16 della legge n. 48 del
1967.
Infine, il fatto che il metodo della contrattazione collettiva sia
stato previsto non regione per regione, ma in sede unica, a livello
nazionale, con la partecipazione di rappresentanti regionali trova
ragione nella "maggiore idoneità" di tale forma a consentire la
perequazione retributiva nell'ambito del pubblico impiego ed è
pertanto costituzionalmente legittima.
Si conclude perché tutte le questioni sollevate siano dichiarate
infondate.
11. - Nell'imminenza della discussione, le regioni Trentino-Alto
Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Liguria, oltreché
l'Avvocatura generale dello Stato, hanno presentato memorie con cui
ribadiscono ed ampliano le argomentazioni già esposte a sostegno delle
rispettive regioni.
Alla pubblica udienza, dopo che il giudice Oronzo Reale aveva
svolto una dettagliata relazione sull'oggetto delle questioni
sollevate, le parti hanno oralmente illustrato i rispettivi ricorsi. Considerato in diritto :
1. - Gli otto ricorsi delle regioni autonome Trentino-Alto
Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, delle province
autonome di Bolzano e di Trento, delle regioni Lombardia, Veneto e
Liguria, indicati in epigrafe, sottopongono alla Corte questioni tutte
attinenti alla legge 29 marzo 1983, n. 93 nel suo complesso o in sue
singole disposizioni. Tali questioni sono in parte eguali o diseguali
solo nei parametri invocati, in parte connesse. I ricorsi possono
dunque essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Le regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e
Trento con i loro ricorsi, il cui contenuto è largamente esposto in
narrativa, denunciano in primo luogo come costituzionalmente
illegittimi, ciascuna in riferimento alle disposizioni del rispettivo
statuto speciale di autonomia, l'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n.
93 in quanto esso afferma che "i principi desumibili dalla presente
legge costituiscono... per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica", capaci quindi, a tenore dei loro
rispettivi statuti, di costituire un limite alla loro autonomia
legislativa e amministrativa.
Innanzi tutto viene negato che la natura di legge di riforma
economico-sociale possa desumersi dalla semplice affermazione del
legislatore anziché dall'effettivo contenuto della legge, del quale si
esclude il carattere innovatore sostanziale (e non meramente
procedimentale) proprio di ogni normativa che voglia assurgere a
"riforma economico-sociale".
La Corte non ritiene che tale censura (la quale dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia è riferita al combinato disposto degli artt. 1 e
3, n. 1, della legge n. 93; dalla Provincia autonoma di Bolzano alla
legge nel suo complesso, dalla Provincia autonoma di Trento all'art. 3
ed alla legge nel suo complesso) sia fondata.
3. - È evidente che la natura di riforma economico-sociale di una
normativa non può essere determinata dalla sola apodittica
affermazione del legislatore e che essa deve invece ricercarsi
nell'oggetto della normativa, nella sua motivazione politico-sociale,
nel suo scopo, nel suo contenuto, nella modificazione che essa apporta
nei rapporti sociali.
Ora la considerazione di tutti questi elementi consente di
attribuire alla legge n. 93 la portata di riforma economico-sociale.
La legge costituisce, come è noto, il punto di approdo di un
dibattito politico, sociale e dottrinale ultra decennale. A partire
dalle note denunce della "giungla delle retribuzioni", attraverso la
istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta (la
Commissione Coppo) le cui conclusioni ufficializzarono sperequazioni e
rincorsa di retribuzioni, difetto di informazione del Parlamento e del
Governo, mancanza di ogni indirizzo e controllo della dinamica delle
posizioni giuridiche ed economiche dei pubblici dipendenti, e la
conseguente necessità di una omogeneizzazione dei trattamenti in
ambito nazionale si giunse nel novembre 1978 all'approvazione unanime,
da parte del Senato, di una mozione nella quale il Governo veniva
impegnato a "proporre al Parlamento una legge - quadro per tutto il
settore del pubblico impiego nella quale si definiscano i soggetti ad
ogni livello della pubblica amministrazione, titolari della
contrattazione sindacale, in particolare autorità governativa dotata
di poteri di negoziazione con i sindacati dei lavoratori dello Stato e
degli enti pubblici e di poteri di indirizzo e coordinamento della
politica retributiva di regioni, province, comuni e aziende collegate;
si prevedano procedure per la formazione e l'applicazione degli accordi
sindacali in detto settore, che dovranno avvenire nel quadro delle
direttive fissate dal Parlamento anche in relazione alla spesa
pubblica; siano contenute nuove norme per alcuni aspetti comuni del
rapporto di impiego, come la selezione, l'assunzione, l'addestramento;
e siano previsti ordinamenti unificanti, per grandi branche della
pubblica amministrazione, dei principali istituti normativi, come
l'orario di lavoro, le ferie, le aspettative, i congedi, i permessi, i
trasferimenti, nonché disposizioni tendenti ad adeguare, per quanto
possibile, i diritti sindacali dei pubblici dipendenti a quelli dei
dipendenti privati".
La stessa Corte costituzionale, del resto, non aveva mancato
l'occasione di sottolineare la necessità di una "disciplina generale
che presuppone evidentemente la possibilità di definire una
corrispondenza abbastanza precisa tra qualifiche, mansioni e
trattamenti economici", aggiungendo che in tal modo si sarebbe
realizzato "nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, quel
contenuto essenziale di eguaglianza (in relazione agli artt. 3 e 36
della Costituzione) che è richiesto dall'assetto unitario della
Repubblica e dal principio del buon andamento della pubblica
amministrazione" (sent. n. 21/1978).
In quale misura le finalità della legge n. 93, corrispondenti
all'auspicio della Corte costituzionale e alle conclusioni del
prolungato dibattito politico-sociale, verranno realizzate, non può
essere ancora verificato, a poco più di un anno dall'emanazione della
legge stessa. Certo è, però, il proposito del legislatore e
finalizzati al suo raggiungimento sono gli strumenti che egli ha scelto
e che realizzano sicuramente un novum nel rapporto di pubblico impiego.
Negare che la legge realizzi una grande riforma economico-sociale
non si può senza dimenticare i principi da essa desumibili, quali sono
certamente quello della "disciplina in base ad accordi" sia nella sede
nazionale che in quella delle regioni e province a statuto speciale
(art. 3), con la definizione della materia riservata a "disciplina di
legge" (art. 2); il "principio di omogeneizzazione" delle posizioni e
trattamenti (art. 4), quello della "mobilità" (art. 19), quelli in
tema di responsabilità (art. 22, secondo comma).
4. - Le difese delle ricorrenti regioni e province a statuto
speciale negano la "novità" di tali principi (e quindi la loro
attitudine a sostanziare una "riforma"); ma la Corte ritiene che
anticipazioni parziali che possono essersi verificate costituiscono
punti di partenza o intermedi di un percorso, il cui punto di arrivo
nella generalizzazione e sistemazione della legge n. 93 consente di
attribuirle senz'altro il valore di riforma economico-sociale.
Nella relazione al disegno di legge poi approvato veniva
evidenziata la "svolta di rilievo storico nell'ambito del pubblico
impiego, in quanto (la legge) sanziona il definitivo abbandono di un
sistema che fino a pochi anni fa era tutto incentrato sul momento
autoritativo in favore di un altro sistema che al contrario fa perno
sul consenso dei soggetti interessati".
E, quanto al valore di principio di riforma economico-sociale che
deve essere riconosciuto alla omogeneizzazione dei trattamenti prevista
dalla legge, si deve sottolineare che già la Corte costituzionale
nella sentenza n. 45 del 1978, e proprio nei confronti di regioni e
province a statuto speciale, aveva affermato che "il principio... per
cui il trattamento di contingenza dev'essere in linea di massima comune
per tutti i lavoratori interessati e comunque contenuto entro certi
limiti" (principio ricavato dal d.l. n. 13 del 1977 convertito nella
legge n. 91 del 1977) "potrebbe venire classificato tra le " norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica "".
5. - Le difese delle ricorrenti affermano che di riforma
economico-sociale non si può parlare a proposito di una riforma
meramente procedimentale, quale sarebbe appunto quella della legge n.
93. Senonché i principi di questa legge non sono soltanto quelli
relativi ai "procedimenti" ed agli "accordi contemplati nella presente
legge", ma sono tutti quelli sostanziali, che dalla legge si desumono.
E inoltre, anche una riforma di contenuto cosiddetto procedimentale (si
pensi, fra l'altro, alla procedura della programmazione) ben potrebbe
assurgere a riforma economico-sociale.
Le difese delle ricorrenti osservano ancora che i "principi"
dovrebbero essere espressi, non "desumibili dalla disciplina", come
dispone il secondo comma dell'art. 1 della legge. Ma si tratta di un
falso problema, una volta che si riconosca che nella legge i principi
ci sono, né costituisce obiezione di pregio il fatto che, come tante
altre norme generali o particolari, essi debbano essere individuati e
qualificati in via interpretativa.
Le difese delle ricorrenti affermano infine che primo e secondo
comma dell'art. 1 finiscono col dare diversa definizione ("principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione"; "norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica") alla
stessa materia normativa, col conseguente rischio di vincolare ai
principi fondamentali di cui all'art. 117 anche le regioni e province a
statuto speciale. Sostanzialmente analoga è la censura svolta dalla
Regione Valle d'Aosta con riferimento all'art. 2 dello statuto e
all'art. 117 della Costituzione. Ma anche questa affermazione va
respinta.
Quale che sia il grado di perfezione tecnica che si voglia
riconoscere alla formulazione dell'art. 1 della legge, la confusione
non è possibile quando - come si deve - tutta la legge, e non solo un
articolo, venga presa in considerazione.
Tanto meno è possibile supporre che anche le regioni e province a
statuto speciale siano soggette all'applicazione degli accordi
sindacali raggiunti in sede nazionale. Su questa ipotesi, prospettata
dalle regioni ricorrenti e contestata dall'Avvocatura dello Stato,
hanno insistito le parti anche nella discussione all'udienza. Ma
l'ipotesi è inconsistente, dipendendo da una errata lettura dell'art.
10 della legge n. 93, il quale - benché nell'epigrafe parli di
"accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici
non economici da esse dipendenti" - nel testo regola solo gli accordi
"riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché
degli enti pubblici non economici da esse dipendenti", escludendo
quindi dal procedimento le regioni a statuto speciale.
Ciò, del resto, è confermato anche dalla circostanza che nel
disegno di legge n. 678 il testo dell'art. 9 (poi diventato art. 10
della legge n. 93) prevedeva la partecipazione alla delegazione
regionale di "sette membri in rappresentanza delle regioni anche a
statuto speciale" e che, invece, il testo approvato non menziona in
alcun modo le regioni stesse.
7. - La difesa della Regione Trentino-Alto Adige afferma inoltre
che in ogni caso l'accordo non costituirebbe solo un vincolo
all'autonomia regionale, ma di fatto si sostituirebbe alla legge delle
regioni, la quale dovrebbe limitarsi ad "approvare" la disciplina
contenuta nell'accordo. E ciò perché se "anche l'art. 10 della legge
fosse ritenuto non applicabile direttamente alle regioni a statuto
speciale, si deve presumere che esso esprima un "principio" desumibile
dalla legge e che come tale esso vincoli anche il Trentino-Alto Adige".
Ma questa "presunzione" non è fondata per le ragioni sopra
esposte: l'art. 10 si riferisce letteralmente alle sole regioni a
statuto ordinario, e non è possibile desumerne un principio da
applicare anche alle regioni e province a statuto speciale. Che se poi
la difesa della regione intendesse riferirsi non già agli accordi
sindacali nazionali, ma a quelli regionali, per sostenere che anche il
cosiddetto loro "recepimento" nella legge regionale costituirebbe
violazione della potestà legislativa della regione, la quale verrebbe
vincolata dagli accordi medesimi, basterebbe per dimostrare
l'inconsistenza della doglianza, il rilievo che in tale ipotesi le
regioni finirebbero con l'approvare per legge il contenuto di accordi
da esse medesime liberamente contratti.
Ma ad escludere, in ogni caso, che la legge regionale debba
puramente, semplicemente e addirittura formalmente accogliere il
contenuto degli accordi sindacali, come la ricorrente asserisce al fine
di dimostrare lo svuotamento della sua potestà legislativa, stanno (a
fortiori per le regioni e le province a statuto speciale) le
conclusioni cui la Corte, come più oltre si esporrà perviene circa la
illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge n. 93, che le
regioni a statuto ordinario hanno indicato come fonte del loro obbligo
di mero "recepimento" dell'accordo sindacale nelle leggi regionali.
8. - Sempre a sostegno della presunta illegittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge n. 93 (questa volta con riferimento all'art. 3
della Costituzione) la Provincia autonoma di Bolzano afferma che, non
sussistendo nella legge alcuna distinzione tra "principi fondamentali
ai sensi dell'art. 117 della Costituzione" e "norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica", si pretenderebbe di
attribuire contemporaneamente ad una stessa realtà normativa due
distinte qualificazioni giuridiche, con la conseguenza di un
trattamento eguale per le regioni e province a statuto speciale e per
le regioni a statuto ordinario. Ma l'affermazione non ha fondamento:
dalle considerazioni che precedono e da quelle che seguiranno appare
ben distinto l'impatto della legge quadro con le leggi delle regioni e
province a statuto speciale e con quelle delle regioni a statuto
ordinario.
Lo stesso è a dirsi per la denunzia di incostituzionalità che la
Provincia di Trento riferisce al complesso della legge ed agli artt. 1,
secondo comma, e 2 (in relazione al 3) della legge stessa, in quanto
prescrivono ciò che dev'essere disciplinato con legge e ciò che deve
formare oggetto di accordo sindacale. Come si è già più sopra
osservato, questa distinzione tra materia riservata alla legge e
materia che presuppone l'accordo sindacale costituisce un principio
fondamentale della riforma, mentre la fonte normativa ultima è sempre
la legge, non l'accordo sindacale, che, quando ciò è prescritto, ne
costituisce il presupposto necessario.
9. - A questo punto la Corte ritiene di poter concludere che, una
volta interpretati correttamente i primi due commi dell'art. 10 della
legge n. 93, e quindi esclusa l'applicazione alle regioni e province
autonome a statuto speciale del procedimento in essi previsto, le
doglianze delle dette regioni e province fin qui esaminate, cioè
relative al sistema della legge, sono infondate.
10. - La Regione Trentino-Alto Adige denuncia di
incostituzionalità l'art. 8 della legge n. 93, relativo agli accordi
sindacali per "i dipendenti dei comuni, delle province, delle comunità
montane e dei loro consorzi e associazioni". L'ultimo comma del detto
articolo stabilisce che "gli enti locali emanano gli atti
amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del
Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo
comma". La regione rileva che questo procedimento, in sede nazionale,
essendo eguale a quello che l'art. 6 stabilisce per i dipendenti dello
Stato (con in più la partecipazione agli accordi di cinque membri
dell'ANCI, di quattro dell'UPI e di due rappresentanti dell'UNCEM,
senza rappresentanti regionali) e concludendosi con un decreto
presidenziale seguito dagli atti amministrativi degli enti locali,
estromette totalmente la legge regionale dalla disciplina della
materia, con violazione degli artt. 5, n. 1 e 65 dello Statuto speciale
del Trentino-Alto Adige.
La censura è fondata. L'art. 5, n. 1, infatti, attribuisce alle
province della regione la "potestà di emanare norme legislative" in
materia di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad
essi addetto", e l'art. 65 stabilisce che "l'ordinamento del personale
dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei
principi generali che potranno essere stabiliti con legge regionale".
Trattasi di una competenza legislativa tipica, che lo statuto
attribuisce alla regione. La Corte, giudicando in sede di conflitto di
attribuzione (sent. n. 100 del 1980), ha già dichiarato che "non
spetta allo Stato il potere di dettare la disciplina del rapporto di
lavoro del personale degli enti locali, senza far salve le attribuzioni
spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige in base all'art. 65 dello
statuto speciale". È quindi evidente che l'art. 8 della legge n. 93,
nella parte in cui dispone per i dipendenti delle amministrazioni dei
comuni e delle province senza far salve le competenze regionali
indicate nello statuto, è costituzionalmente illegittimo e tale deve
essere dichiarato.
11. - La Regione Trentino-Alto Adige con riferimento all'art. 4, n.
7, dello statuto, che attribuisce alle regioni potestà legislativa in
materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, denuncia come
incostituzionale l'art. 9 della legge n. 93 il quale dispone che per
gli accordi sindacali dei dipendenti delle Unità Sanitarie Locali
(USL) si applicano "le norme e i procedimenti della stessa legge" e che
"è abrogata ogni contraria disposizione".
La stessa censura è rivolta all'art. 9 della legge n. 93 dalla
Provincia autonoma di Bolzano con riferimento all'art. 9, n. 10, dello
statuto e anche in relazione alle peculiari esigenze derivanti nella
provincia dalla proporzionale etnica e dalla parificazione delle lingue
italiana e tedesca.
Infine anche la Regione Lombardia con riferimento agli artt. 117,
118, 119 e 97 della Costituzione, imputa all'art. 9 della legge n. 93
la violazione della competenza regionale in materia sanitaria,
aggiungendo che le regioni risulterebbero escluse dalla delegazione
della pubblica amministrazione e quindi da ogni partecipazione
all'accordo sindacale.
La questione così variamente sollevata può essere unitariamente
esaminata.
L'Avvocatura dello Stato, per negare la denunciata illegittimità
della norma, afferma che, essendo le Unità Sanitarie Locali gestite
dalle regioni per disposizione del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e
dell'art. 47 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale,
il procedimento da applicare per gli accordi sindacali per i dipendenti
delle USL sia, per le regioni a statuto ordinario, quello previsto
dall'art. 10 della legge n. 93.
Senonché il testo del denunciato art. 9 non consente questa
interpretazione.
I dipendenti delle USL non sono dipendenti delle regioni: l'art. 9,
infatti, parla di "dipendenti delle Unità Sanitarie Locali", mentre
l'art. 10 si riferisce al "personale delle regioni a statuto
ordinario". Né, d'altra parte, le USL possono venire assimilate a
quegli enti "dipendenti dalle regioni, dei quali si tratta nello stesso
art. 10 (trattandosi invece, di "una struttura operativa dei comuni,
singoli o associati, e delle Comunità montane", ai sensi dell'art. 15,
primo comma, della legge n. 833 del 1978). Pertanto il procedimento
richiamato dall'art. 9 risulta non quello dell'art. 10, ma quello
centralizzato che l'art. 8 prescrive per i dipendenti dei comuni e
delle province e che si conclude col decreto presidenziale di cui
all'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 93.
Il procedimento esclude, quindi, le regioni e viola lo spazio di
competenza che la Costituzione riserva loro nella materia. Spazio che
la Corte (sent. n. 307 del 1983), affermando che "l'ente deputato alla
supervisione delle esigenze rappresentate dalle Unità Sanitarie Locali
per l'assunzione di personale in deroga al blocco vigente per l'anno
1983, ed alla conseguente emanazione, ricorrendone i presupposti, di
puntuali provvedimenti autorizzativi, non può essere altri che la
regione territorialmente competente", ha riconosciuto alle regioni in
virtù della loro autonomia, dichiarando in conseguenza la
illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 26
aprile 1983, n. 130, "nella parte in cui non prevede che siano le
regioni - anziché il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro del Tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità,
i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di
personale nelle Unità Sanitarie Locali esistenti nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, ferme restando le funzioni di
indirizzo e coordinamento previste dall'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833".
Nella lettura che il suo testo impone l'art. 9 della legge è
costituzionalmente illegittimo, conclusione che vale sia per quanto
riguarda le regioni a statuto ordinario, che, a fortiori, per quanto
riguarda le regioni e province a statuto speciale.
12. - La Regione Trentino-Alto Adige denuncia come illegittimo
l'art. 26, primo comma, della legge n. 93, in quanto dispone che "la
presente legge si applica anche ai dipendenti... delle Camere di
Commercio". La Regione afferma che questa disposizione si pone in
contrasto con l'art. 4, n. 8, dello statuto speciale, che le
attribuisce, per quanto attiene al personale delle Camere di Commercio,
competenza legislativa primaria, concretamente esercitata con la legge
regionale 9 agosto 1982, n. 7.
Ma tale contrasto non sussiste sulla base di una corretta
interpretazione della norma impugnata e del suo ambito territoriale di
operatività.
In effetti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 65 del
1982, ha dichiarato la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia,
in materia di trattamento del personale camerale, pure in assenza,
nello statuto, di una norma espressa come quella dello statuto
Trentino-Alto Adige. E che la competenza della Regione Trentino-Alto
Adige debba ritenersi salva anche dopo l'entrata in vigore della legge
n. 93, risulta dal fatto che nessuno dei procedimenti specificamente
previsti dalla legge stessa è suscettibile di applicazione diretta ai
dipendenti delle Camere di Commercio site in quella regione.
Ciò non esclude, tuttavia, che in applicazione del principio
generale della disciplina in base ad accordi che vale anche, come si è
visto, per le regioni e province a statuto speciale, queste debbano
legiferare anche in materia di personale delle Camere di Commercio col
presupposto dell'accordo sindacale in sede regionale.
13. - La Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di
Bolzano impugnano l'art. 27, quarto comma, della legge n. 93, il quale
prevede la nomina di cinque ispettori alla dipendenza della Presidenza
del Consiglio col "compito di verificare la corretta applicazione degli
accordi collettivi stipulati... presso le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia
funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla Procura Generale della
Corte dei conti le irregolarità riscontrate". Questa forma di
controllo - assumono le ricorrenti - non è prevista dallo statuto
speciale e perciò è in contrasto con l'autonomia delle regioni e
delle province.
La stessa impugnazione viene proposta dalla Regione Lombardia con
riferimento agli artt. 118, 124 e 125 della Costituzione; dalla Regione
Veneto con riferimento agli artt. 117, 124 e 125 della Costituzione;
dalla Regione Liguria con riferimento agli artt. 124, 125 e 127 della
Costituzione. Quello disposto dall'art. 27, quarto comma, della legge
n. 93, sarebbe infatti un controllo anomalo, lesivo dell'autonomia
regionale legislativa e amministrativa perché diverso dal controllo
che si esprime nel visto del Commissario di Governo per le leggi e dal
controllo di legittimità di cui all'art. 125 della Costituzione.
La censura di illegittimità non ha fondamento.
L'art. 27, comma quarto, della legge n. 93, infatti, attribuisce
agli ispettori solo lo svolgimento di una attività conoscitiva, di
verificazione, che può essere utilizzata dal Dipartimento della
funzione pubblica sia ai fini del coordinamento e della programmazione,
sia ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento di cui
all'art. 16 della legge n. 93; ed è a questa attività conoscitiva che
inerisce l'obbligo di denunciare alla Procura Generale della Corte dei
conti le eventuali irregolarità amministrative riscontrate.
Questa attività conoscitiva attribuita agli ispettori è cosa ben
diversa dal controllo sulle leggi regionali, ai fini del visto,
disposto dall'art. 127 della Costituzione e dal controllo di
legittimità sugli atti amministrativi di cui all'art. 125 della
Costituzione, e non può ritenersi che essa violi l'autonomia delle
regioni.
13. - La Provincia autonoma di Bolzano impugna come
incostituzionali, per contrasto con l'art. 89 dello statuto speciale
della regione, gli artt. 5, secondo comma, 6, quarto comma, 8, 9, 12,
terzo comma, 14, 25 e 30, terzo comma, della legge n. 93 "nella misura
in cui (tale disciplina) pretenda di essere vincolante anche nei
confronti della Provincia di Bolzano".
La incostituzionalità delle disposizioni impugnate deriverebbe dal
fatto che esse "attribuiscono il potere di far parte delle delegazioni
ed organismi sindacali in questione ai soli rappresentanti delle
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative,
ovvero alle confederazioni maggiormente rappresentative su base
nazionale", senza tenere conto dei "principi rivolti in particolare
alla tutela delle minoranze tedesca e ladina", dai quali discende, come
specificato nell'art. 9 delle Norme di attuazione dello statuto che, in
ordine all'esercizio di qualsiasi attività sindacale, alle
associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori delle
minoranze linguistiche tedesca e ladina "debbano essere garantiti tutti
i diritti riconosciuti alle associazioni aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
La Corte ritiene che le norme di legge impugnate non violino quelle
di valore costituzionale richiamate come parametro, solo che si affermi
come si deve, che tali norme di legge debbono essere applicate per la
Provincia autonoma di Bolzano solo compatibilmente con la tutela delle
minoranze disposta con gli artt. 89 dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige e 9 delle relative Norme di attuazione.
14. - La Provincia autonoma di Bolzano denuncia come
incostituzionale l'art. 14 della legge n. 93 concernente gli "accordi
decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per
singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi
di comparto", accordi che la detta norma consente al fine di
determinare "i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art.
3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di
proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione
professionale e l'addestramento nonché tutte le altre misure volte ad
assicurare la efficienza degli uffici".
Poiché il citato art. 14 stabilisce nel secondo comma che tali
accordi sono stipulati fra la delegazione sindacale, da un lato, e,
"qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello
Stato", da una delegazione statale presieduta "dal Commissario del
Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale"
la Provincia di Bolzano assume la illegittimità di "tale disciplina,
nella misura in cui debba intendersi riferita anche agli Uffici statali
della Provincia di Bolzano", per contrasto con i peculiari principi che
regolano l'organizzazione dei pubblici uffici anche statali della
Provincia di Bolzano stabiliti nell'art. 89 dello statuto della Regione
Trentino-Alto Adige e nelle relative Norme di attuazione (art. 5 del
d.P.R. n. 752 del 1976, nel testo modificato dall'art. 31 del d.P.R. n.
571 del 1978, art. 13 del d.P.R. n. 752 del 1976), e in virtù dei
quali, in ispecie a garanzia della proporzionale etnica e del
bilinguismo nel pubblico impiego, è richiesta un'intesa fra il
Commissario del Governo e la Provincia di Bolzano per ciò che concerne
i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde
assicurare il buon andamento del servizio, la istituzione dei corsi di
addestramento linguistico, la determinazione dei posti da mettere a
concorso e dei tempi di questo.
La Corte ritiene che la denunciata (o meglio ipotizzata)
incostituzionalità non esista perché la disciplina dell'art. 14 della
legge non è applicabile alla Provincia di Bolzano: ciò che non solo
deriva dalla specificità delle disposizioni del suo statuto e delle
relative norme di attuazione, ma si può desumere anche dal testo
stesso dell'art. 14, secondo comma, il quale, nel regolare le
delegazioni per gli accordi relativi ad una pluralità di uffici locali
dello Stato aventi sede nella medesima regione, stabilisce che essa sia
presieduta "dal Commissario del Governo e dal corrispondente organo
nelle regioni a statuto speciale", senza menzionare le provincie
autonome.
15. - Passando a trattare delle censure contenute nei ricorsi delle
regioni Lombardia, Veneto e Liguria non ancora esaminate unitamente a
quelle delle regioni e province a statuto speciale, occorre
innanzitutto darsi carico di una questione proposta dalla Regione
Liguria.
La legge n. 93, prevedendo all'art. 3 una disciplina in base ad
accordi sindacali e prevedendo che la delegazione sindacale è composta
dai rappresentanti delle categorie maggiormente rappresentative per
ogni singolo comparto e dalle confederazioni maggiormente
rappresentative su base nazionale, violerebbe l'art. 39, quarto comma,
della Costituzione, relativo alla facoltà dei sindacati registrati
aventi personalità giuridica di stipulare, rappresentati unitariamente
in proporzione dei loro iscritti, contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria.
La questione è inammissibile. Nel ricorso della Regione Liguria
manca, infatti, ogni motivazione non solo in ordine alla supposta
identificazione della "disciplina in base ad accordi" di cui all'art. 3
della legge n. 93, con la contrattazione collettiva, direttamente
operante, di cui all'art. 39 della Costituzione; ma anche in merito
alla attinenza del parametro invocato alla lamentata lesione
dell'autonomia regionale (che costituisce l'oggetto e il limite della
impugnazione diretta della regione).
Del pari inammissibili, perché non sorrette da alcun riferimento
specifico alle norme censurate, sono le questioni relative agli artt.
12, 23, secondo comma, 24 e 25 della legge n. 93, globalmente impugnati
in relazione all'art. 117 della Costituzione.
16. - La Regione Lombardia impugnando l'intero titolo I della legge
n. 93 con riferimento agli artt. 97, 117 e 5 della Costituzione, la
Regione Veneto impugnando gli artt. 10 e 12 della legge medesima con
riferimento all'art. 113 della Costituzione, la Regione Liguria
impugnando gli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge con riferimento agli
artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, denunciano che, come
risulta dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge confrontato con
l'ultimo comma dell'art. 6, il "recepimento" degli accordi sindacali
nella legge regionale non sarebbe altro che un atto di formale
recezione escludente ogni ambito di autonomia legislativa regionale in
materia di organizzazione degli uffici e di conseguente determinazione
della spesa.
La Regione Liguria parla addirittura di "accordo nazionale e d.P.R.
che lo sanziona", e ciò con evidente errore, giacché il d.P.R. è
previsto dalla legge n. 93 (art. 6, ultimo comma) solo per gli "accordi
sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo".
In effetti, tuttavia, l'ultimo comma dell'art. 10 della legge n.
93, il quale stabilisce che "al fine del rispetto dei principi della
presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con
provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti", non
lascia spazio alcuno alla autonomia regionale. Ciò, se non addirittura
una negazione, costituisce una non necessaria e inammissibile forzatura
del sistema di disciplina "in base" ad accordi regolata nell'art. 3
della legge. E a quanto risulta, nella prassi applicativa della legge
n. 93, si pretende una perfetta corrispondenza delle leggi regionali
(naturalmente delle regioni a statuto ordinario) al contenuto
dell'accordo. Il che non può essere considerato conforme all'art. 117
della Costituzione, il quale attribuisce alle regioni la potestà di
emanare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato norme legislative relative agli ordinamenti degli uffici.
Ora il principio della disciplina in base ad accordi desunto
dall'art. 3 della legge n. 93 non può essere identificato senza tener
conto che, nel regolare la disciplina in base ad accordi, l'art. 3
richiama la necessaria "osservanza dei principi di cui all'art. 97
della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2". E ciò
significa che, nella sua operatività, il principio della disciplina in
base ad accordi va conciliato col principio enunciato nell'art. 2 della
stessa legge n. 93, secondo il quale, nelle regioni, deve essere
regolato con legge, l'ordinamento degli uffici e del personale ad essi
addetto, quanto agli ambiti indicati nel medesimo articolo.
Ne consegue che spetta alle leggi regionali non la pura e semplice
riproduzione dell'accordo sindacale in sede nazionale, ma il suo
adeguamento, quando sia necessario, alle peculiarità dell'ordinamento
degli uffici ed alle disponibilità del bilancio regionale.
Conclusione questa che rende superflua la considerazione della
generica doglianza, pure sollevata dalla Regione Liguria, di
"confliggenza della norma appena citata (art. 3 della legge n. 93) con
il costituzionale principio di ragionevolezza".
Nella sua formulazione, il terzo comma dell'art. 10 della legge n.
93 esclude ogni flessibilità, ogni possibilità di adattamento
dell'accordo sindacale nazionale alle peculiarità regionali. Per
questo ed in questi limiti esso deve reputarsi in contrasto con l'art.
117 nonché con l'art. 97 della Costituzione.
Questa conclusione dispensa la Corte dall'esaminare la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 93 che la
Regione Lombardia solleva nel suo ricorso anche con riferimento
all'art. 81 della Costituzione.
17. - È invece non fondata la specifica censura della Regione
Liguria all'art. 11, comma secondo, della legge n. 93, che fa divieto
(anche alle regioni) di concedere ai dipendenti trattamenti integrativi
e comunque importanti oneri aggiuntivi. Questo divieto costituisce non
una proposizione eventuale degli accordi sindacali di cui parla l'art.
10, ma un principio stabilito dalla legge n. 93 e come tale operante
prima in sede di accordo, poi in sede di legislazione regionale.
Escluderne, dunque, la illegittimità costituzionale non è in
contrasto con le conclusioni cui la Corte è pervenuta a proposito del
terzo comma dell'art. 10 della legge n. 93.
18. - A questo punto, raccogliendo le cose fin qui dette con lo
scarso ordine sistematico consentito dal numero, dalla sovrapposizione
e dall'intreccio delle questioni sottopostele, la Corte può concludere
che l'accoglimento di alcune censure, il rigetto di altre nei sensi di
cui in motivazione, la dichiarata inammissibilità di alcune questioni,
l'infondatezza di tutte le altre, cioè il risultato complessivo
dell'esame della Corte, quale è registrato nel dispositivo della
presente sentenza, consentono di esprimere l'auspicio che
nell'applicazione della legge i rapporti tra Stato e Regioni
ubbidiscano assai più che a una gelosa, puntigliosa e formalistica
difesa di posizioni, competenze e prerogative, a quel modello di
cooperazione e integrazione nel segno dei grandi interessi unitari
della Nazione, che la Corte ritiene compatibile col carattere
garantistico delle norme costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara inammissibili la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 6 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
sollevata dalla Regione Liguria col ricorso n. 20 del reg. ric. 1983 di
cui in epigrafe, in riferimento all'art. 39, comma quarto, della
Costituzione, e le questioni sollevate dalla stessa regione, degli
artt. 12, 23, secondo comma, 24 e 25 della legge n. 93 in riferimento
all'art. 117 della Costituzione;
2. - dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui non fa salva la
competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento
del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale
della regione;
3. - dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della
legge 29 marzo 1983, n. 93;
4. - dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo
comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 nella parte in cui non prevede
che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli
adeguamenti resi necessari dalla "disciplina di legge" in materia di
ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto,
prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle altre
peculiarità del rispettivo ordinamento, nonché dalle disponibilità
del bilancio regionale;
5. - dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, secondo comma,
6, quarto comma, 8, 9, 12, terzo comma, 14, 25 e 30, terzo comma, della
legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento all'art. 89 dello
statuto della Regione Trentino-Alto Adige dalla Provincia autonoma di
Bolzano col ricorso n. 18 del reg. ric. 1983 di cui in epigrafe;
6. - dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 29
marzo 1983, n. 93, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano con
ricorso n. 18 del reg. ric. 1983 di cui in epigrafe, in riferimento
all'art. 89 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige;
7. - dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma,
della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata dalla Regione Trentino-Alto
Adige con il ricorso n. 12 del reg. ric. 1983 di cui in epigrafe, in
riferimento all'art. 4, n. 8, dello statuto regionale;
8. - dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata
dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle province autonome di Bolzano
e di Trento con i ricorsi nn. 12, 18 e 19 del reg. ric. 1983 di cui in
epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige;
9. - dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 29 marzo 1983,
n. 93, sollevata dalle regioni Trentino - Alto Adige, Valle d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Bolzano e di Trento,
con i ricorsi nn. 12, 17, 15, 18 e 19 del reg. ric. 1983, di cui in
epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale della
Regione Valle d'Aosta e 4, n. 1, dello statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
10. - dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata
dalla Regione Liguria con il ricorso n. 20 del reg ric. 1983 di cui in
epigrafe, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
11. - dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 5, 6, 10, 11 e 15 della legge 29 marzo
1983, n. 93, sollevate dalla Regione Liguria con il ricorso n. 20 del
reg. ric. 1983 di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 118,
119, 3 e 97 della Costituzione;
12. - dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale del titolo I della legge 29 marzo 1983, n. 93,
sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso n. 13 del reg. ric.
1983 di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 120 e
121 della Costituzione;
13. - dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983,
n. 93, sollevata dalle regioni Trentino - Alto Adige, Lombardia e
Liguria nonché dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi nn.
12, 13, 20 e 18 del reg. ric. 1983 di cui in epigrafe, in riferimento
allo statuto della Regione Trentino-Alto Adige ed agli artt. 118, 124,
125 e 127 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte