Sentenza n. 219/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1985 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 570/1954
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 14
agosto 1954, n. 676 (Approvazione delle tabelle previste dall'art. 3
della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione
dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e istituzione
di un diritto compensativo sulle importazioni) e del d.P.R. 23 agosto
1960, n. 905 (Disposizioni in materia di restituzione dell'imposta
generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di
conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Ferraretto Giovanni F. e C. e
Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 244 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 201 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Isolabella e Figlio S.p.a. e
Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 245 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 201 dell'anno 1978;
3) ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Ditta Carlo Salengo e Amministrazione
delle finanze, iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 dell'anno
1979;
4) ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra S.p.a. F.lli Ramazzotti e
Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 542 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24 dell'anno 1979;
5) ordinanza emessa il 4 maggio 1978 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra la Soc. S.I.L.V.A. e Amministrazione
delle finanze, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno
1979;
6) ordinanza emessa il 25 maggio 1978 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra la Ditta S.I.L.V.A. Bianchi S.p.a. e
Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 48 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87
dell'anno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
udito l'Avvocato dello Stato Mario Fanelli per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con tre coppie di ordinanze emesse rispettivamente il 1
dicembre 1977, il 20 aprile e il 25 maggio 1978, il Tribunale di Milano
censura i decreti del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n.
676 e 23 agosto 1960, n. 905, nella parte in cui sottopongono ad
imposta di conguaglio le acquaviti estere, contemplate nella tabella a
tali atti allegata, per irrazionalità in relazione agli artt. 3 e 53
Cost., nonché per contrasto con l'art. 11 Cost..
La parte in diritto delle ordinanze ha identico contenuto.
Rileva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della
legge 31 luglio 1954, n. 570, sui prodotti importati elencati nella
tabella B allegata al decreto presidenziale previsto dall'art. 3 della
stessa legge è dovuta, al momento dell'importazione, un'imposta di
conguaglio, rapportata all'IGE cui va soggetto il similare prodotto
nazionale.
La tabella allegata al d.P.R. n. 676 del 1954 contiene l'elenco dei
prodotti da assoggettare alla suddetta imposta. Tale decreto è stato
poi modificato con decreto legislativo delegato 23 agosto 1960, n. 905,
emanato in base alla legge 7 luglio 1960, n. 633, al fine di adeguare
le aliquote all'effettiva incidenza dell'imposta.
Ad avviso del collegio rimettente è manifesta la volontà del
legislatore circa il carattere perequativo dell'imposta, diretta ad
eguagliare il carico tributario dei prodotti nazionali, soggetti ad
IGE, e quello dei similari prodotti esteri.
Senonché, osserva il giudice a quo, le acquaviti prodotte in
Italia non si trovano in una posizione fiscale di svantaggio rispetto
alle acquaviti estere, dal momento che il prodotto di base, nella
specie il vino, è esente dall'IGE, in base al decreto legge 18 aprile
1950, n. 142. L'imposta di conguaglio sulle acquaviti da vino estere
non avrebbe quindi l'effetto perequativo che dichiaratamente persegue,
ma sottoporrebbe l'acquavite di provenienza estera ad un trattamento di
sfavore rispetto ai similari prodotti nazionali; il che risulterebbe
anche da accertamenti di carattere tecnico sul carico fiscale
complessivo compiuti per incarico del Tribunale. Di qui la presunzione
di una ingiustificata violazione delle norme pattizie sul principio
della parità del carico tributario gravante sui prodotti dei, paesi
aderenti, norme contenute nell'art. III (ora IV) del Tratatto GATT
(reso esecutivo con legge 5 aprile 1950, n. 295) e nell'art. 95 del
Trattato CEE.
Avendo il Tribunale con sentenze parziali adottato altra soluzione
con riguardo alle norme oggetto della presente questione in riferimento
alla pretesa violazione dell'art. 95 del Trattato CEE, la questione
medesima si pone con riguardo alla sola norma del Trattato GATT. La
prima fattispecie - relativa alle ordinanze emesse il 1 dicembre 1977 -
ha ad oggetto l'importazione di cognac e armagnac dalla Francia, paese
membro della Comunità Europea, nel periodo compreso fra l'aprile 1958
e il dicembre 1973 (e la questione si pone perciò con riguardo al
rimborso delle cifre versate dagli importatori, quali imposte di
conguaglio, limitatamente al periodo anteriore all'entrata in vigore
della normativa CEE, e quindi fino al 31 dicembre 1961); la seconda
fattispecie - relativa alle ordinanze emesse il 20 aprile 1978 - ha ad
oggetto le importazioni di cognac (e quindi sempre dalla Francia)
avvenute fra l'aprile 1960 e l'ottobre 1971 (anche in questo caso
evidentemente la questione si pone con riferimento alle sole
importazioni avvenute prima del 1962); la terza fattispecie infine -
relativa alle ordinanze emesse il 25 maggio 1978 - ha ad oggetto le
importazioni di cognac, armagnac e brandy da Francia, Germania
occidentale e Spagna, avvenute fra il 1971 e il 1975 (ed in questo caso
la questione si pone perciò solo per le importazioni di brandy
spagnolo).
Secondo il giudice a quo la pretesa violazione dell'art. III del
Trattato GATT determinerebbe il contrasto con l'art. 11 Cost., secondo
un ordine di idee parallelo a quello espresso da questa Corte con
riguardo al Trattato della CEE.
Altro profilo di incostituzionalità deriverebbe dal preteso
contrasto della normativa denunciata con gli artt. 3 e 53 Cost., sul
presupposto che la presunta inosservanza del principio di parità
tributaria previsto dalla norma del Trattato GATT, venga a violare
indirettamente il principio della proporzione fra carico fiscale e
capacità contributiva dei cittadini, al quale è connesso lo stesso
principio di eguaglianza.
Il Tribunale prospetta la violazione degli invocati parametri,
deducendo il contrasto che sussisterebbe fra la ratio ispiratrice della
legge istitutiva dell'imposta di conguaglio e la sottoposizione a
questa delle acquaviti estere, dal momento che il prodotto di base
delle acquaviti nazionali non era soggetto ad IGE.
Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale fa notare come
dal suo accoglimento deriverebbe l'accettazione della domanda di
restituzione delle somme versate dalle parti attrici a titolo di
imposta di conguaglio.
2. - Interviene in tutti i giudizi introdotti con le ordinanze del
Tribunale di Milano, il Presidente del Consiglio, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, con atti dal contenuto identico
(salvo per il riferimento fatto, in quello relativo alle ordinanze
emesse il 25 maggio 1978, a varie pronunzie della Cassazione).
Occorre peraltro rilevare come il contenuto dei suddetti atti
ricalchi sotto vari profili quello degli atti di intervento nei giudizi
decisi da questa Corte con la sentenza n. 96 del 1982.
In punto di rilevanza, l'Avvocatura eccepisce che, censurando la
norma impositiva, il giudice solleva il problema solo in relazione ad
una delle componenti del carico tributario complessivo, con il
risultato di configurare un'ingiustificata distinzione fra norme
disapplicabili e norme eliminabili attraverso il giudizio di
costituzionalità.
Il giudice a quo nel sindacare la parità di trattamento tributario
fra il prodotto importato e quello interno similare, avrebbe
indebitamente disapplicato statuizioni del legislatore fiscale,
interferendo nella sfera riservata alla Corte.
Nel merito, l'Avvocatura rileva, con riguardo alla pretesa
violazione dell'art. 11 Cost., che tale disposizione costituzionale non
ha certo attribuito alle leggi che rendano esecutivo un qualsiasi
Trattato internazionale un valore superiore rispetto alle altre leggi.
Nessun problema di contrasto con l'art. 11 Cost. può porsi se non
quando sia stato lo stesso legislatore ad acconsentire alle suddette
limitazioni, come nel caso dell'ordinamento comunitario.
Pertanto la questione avente per parametro l'art. 11 Cost., se non
inammissibile, andrebbe dichiarata infondata.
Viene anche dedotto il carattere limitato dell'Accordo ed il fatto
che la sua parte II sarebbe stata applicabile solo nella misura in cui
fosse risultata compatibile con la vigente legislazione negli Stati
firmatari.
Ad ogni modo, continua l'Avvocatura, le disposizioni denunziate non
sono in contrasto con la norma del Trattato GATT contenente il
principio della parità del carico fiscale.
La norma pattizia va infatti intesa nel senso di prescrivere una
parità del carico fiscale complessivo. Resta ferma la autonomia dei
sistemi impositivi adottati dai singoli Paesi. Il principio di parità
tributaria riceve applicazione secondo i mezzi discrezionalmente
prescritti dal legislatore nazionale: un possibile strumento è
offerto dall'imposta di conguaglio che tende alla neutralità fiscale
nel trattamento rispettivamente riservato al prodotto interno e al
prodotto importato.
L'art. III del Trattato GATT non può ritenersi una norma
self-executing, e come tale idonea ad inserirsi nell'ordinamento, ma va
considerata solo espressione di un impegno da perseguire attraverso la
normativa interna.
Quanto al grado di precisione della norma di adeguamento, la difesa
erariale osserva che un sindacato su tale aspetto non sarebbe più di
legittimità: riguarderebbe il merito della legge, ed esulerebbe quindi
dalla competenza di questa Corte.
Ciò che è avvenuto nell'ambito dell'ordinamento CEE con
l'armonizzazione delle legislazioni nazionali attraverso l'emanazione
di varie direttive, non è nemmeno ipotizzabile per l'Accordo GATT.
Peraltro anche nell'ambito dell'ordinamento comunitario ai singoli
Stati è lasciato un certo margine di autonomia nel perseguimento
dell'obiettivo della parità del carico fiscale complessivo.
Le considerazioni fin qui svolte conducono l'Avvocatura a ritenere
infondate le questioni poste in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
Rileva in proposito l'Avvocatura che il principio della necessaria
proporzione fra carico fiscale e capacità contributiva va riferito in
ogni caso al sistema tributario nel suo complesso e non alle singole
imposte.
Comunque il problema in questione non sarebbe proponibile in
relazione alle imposizioni doganali. La questione come prospettata
implicherebbe infatti indagini di merito sulle scelte del legislatore
da ritenersi inammissibili.
Anche qualora le censure del Tribunale dovessero ritenersi
ammissibili, ciò che l'Avvocatura esclude, esse sarebbero peraltro da
considerarsi infondate.
Quanto infine alla pretesa irrazionalità delle norme denunciate,
che sottopongono all'imposta di conguaglio anche le acquaviti da vino,
viene osservato che il sindacato di questa Corte resta pur sempre di
legittimità, anche quando avviene sulla ragionevolezza delle norme;
nella specie appare certo che il legislatore sia rimasto entro i limiti
della legittima discrezionalità.
Rileva l'Avvocatura che l'effetto perequativo, perseguito da un
lato attraverso l'imposta di conguaglio, e dall'altro attraverso gli
incentivi alle esportazioni, non si sarebbe potuto raggiungere per
mezzo della cosiddetta IGE all'importazione, prevista dall'art. 17 del
d.l. n. 2 del 1940, perché in tal modo non si sarebbe tenuto conto
degli oneri fiscali che il prodotto nazionale era chiamato a sopportare
in tutte le sue fasi di elaborazione e commercio.
Il giudice a quo ha rilevato che tali oneri fiscali avrebbero
potuto essere rappresentati, nel caso delle acquaviti da vino, dalla
sola IGE sul vino, IGE dalla quale però sono stati in concreto
esentati proprio i vini destinati alla distillazione.
Senonché, osserva l'Avvocatura, le operazioni imponibili del ciclo
di elaborazione e commercio delle acquaviti non possono restringersi al
solo acquisto del vino, ma costituiscono una complessa serie, che
comprende l'acquisto dell'uva e di semilavorati, i corrispettivi per i
servizi di trasporto, i compensi per le intermediazioni e così via.
Messi insieme i detti passaggi imponbili vengono a costituire un non
indifferente carico fiscale. Va poi considerato che le industrie
distillatrici preferiscono acquistare i prodotti semidistillati sui
quali era dovuta la normale IGE; dal che si giustifica pienamente
l'assoggettamento delle acquaviti importate all'imposta di conguaglio.
La complessiva determinazione degli oneri pregressi - conclude
l'Avvocatura - operata con i provvedimenti delegati impugnati, non è
censurabile come arbitraria e irrazionale e andrebbe riconosciuta come
legittima anche di fronte a quella che l'Avvocatura ritiene la
discutibile prospettiva di un esame di merito.
3. - All'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il giudice La Pergola
ha svolto la relazione e l'Avvocato dello Stato ha ribadito le
conclusioni già adottate. Considerato in diritto :
1. - La presente questione è sollevata, come si spiega in
narrativa, con sei ordinanze, emesse dal Tribunale di Milano in varia
data: il 1 dicembre 1977 (reg. ord. 244, 245/78); il 20 aprile 1978
(reg. ord. 541, 542/78); il 25 maggio 1978 (reg. ord. 47, 48/79). Essa
trae origine da controversie concernenti il rimborso di somme versate
dagli attori per assolvere all'imposta di conguaglio, che
l'amministrazione doganale avrebbe indebitamente riscosso con riguardo
all'importazione di acquaviti estere - cognac, armagnac, brandy - dalla
Francia, dalla Germania occidentale e dalla Spagna.
Ai fini della decisione rimessa al giudice a quo - si afferma
nell'ordinanza di rinvio - viene in considerazione la clausola del GATT
(General Agreement On Tariffs and Trade: reso esecutivo in Italia con
legge 5 aprile 1950, n. 295) che prescrive il pari trattamento del
prodotto importato e del similare prodotto interno. Tale norma
pattizia, soggiunge il Tribunale di Milano, esige che il complessivo
carico fiscale gravante sull'acquavite di provenienza estera sia
considerato in rapporto a quello cui va soggetta l'acquavite di
produzione nazionale.
Dall'indagine diretta, come si è testé precisato, alla
valutazione comparativa del costo fiscale dell'uno e dell'altro
prodotto, il collegio rimettente ha però ritenuto di dover escludere
l'onere scontato nella specie per l'imposta di conguaglio, di cui la
parte attrice chiede la restituzione; e ciò perché si tratta di un
tributo introdotto - mediante legge, peraltro posteriore all'entrata in
vigore delle disposizioni del GATT - espressamente all'apposito fine di
perequare il trattamento del prodotto, sia estero sia nazionale.
L'imposta di conguaglio (o diritto compensativo) è prevista - in
conformità della legge 31 luglio 1954, n. 570 - dal d.P.R. 14 agosto
1954, n. 676, e si applica, con l'aliquota ivi prevista, ai prodotti
elencati nell'annessa tabella, in cui figurano le "acquaviti" (Tabella
B - Parte III - voce 200 Cap. XXII). Il tributo è dovuto in aggiunta
all'IGE che si sconta all'atto dell'importazione (cfr. l'art. 4 della
citata legge n. 570 del 1954 e l'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n.
762) e va rapportata all'IGE che il prodotto tassato avrebbe assolto
durante la fabbricazione in Italia. La suddetta tabella è stata in
seguito modificata (cfr. art. 1 d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905, emanato
in base alla legge 7 luglio 1960, n. 633, nonché il cap. 22 n. 22.09
dell'annessa tabella), ma solo per aggiornare la misura della relativa
aliquota. Lo strumento impositivo così congegnato opera dunque -
sempre ad avviso del giudice a quo - esclusivamente sul presupposto che
il prodotto interno risulti soggetto, durante il ciclo della sua
lavorazione, ad un maggior carico dell'IGE rispetto al corrispondente
prodotto straniero. Più precisamente, il Tribunale di Milano assume
che l'imposta di conguaglio sull'acquavite estera sarebbe giustificata
solo in presenza della correlativa applicazione dell'IGE al prodotto,
per così dire, di base, da cui deriva l'acquavite nazionale: e cioè,
il vino destinato alla distillazione. Dal momento, però, che la
compravendita di questo prodotto-base, in Italia, è esente dall'IGE in
virtù dell'art. 18 del d.l. 18 aprile 1950, n. 142, l'imposizione del
diritto compensativo resterebbe nel caso di specie priva di razionale
supporto, con il risultato, anziché di perequare, di discriminare
ingiustificatamente il regime fiscale del prodotto interno e di quello
importato, in violazione del principio di parità tributaria stabilito
nel GATT. Al riguardo, va aggiunto, il giudice a quo formula due
distinte censure di incostituzionalità, che investono la normativa in
esame in riferimento, rispettivamente, all'art. 11 e agli artt. 3 e 53
Cost. e sono, in sintesi, così motivate:
a) L'asserita infrazione all'art. III del GATT implicherebbe
l'illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'imposta di
conguaglio, per contrasto con l'art. 11 Cost.. Tale disposto del testo
fondamentale, ritiene il giudice a quo, garantisce l'osservanza del
GATT da parte del legislatore, non diversamente da come, secondo la
giurisprudenza della Corte richiamata dall'ordinanza di rinvio (cfr.
sent. n. 183/73), accade per il Trattato di Roma, riguardante
l'istituzione della CEE.
b) L'inosservanza del principio di parità sancito in sede
internazionale comporterebbe, poi, la violazione degli altri parametri
invocati dal giudice a quo. Il legislatore fiscale - è infatti dedotto
- ha disatteso il precetto della proporzione fra carico fiscale e
capacità contributiva e lo stesso canone di eguaglianza, inteso nel
senso che là dove, alla stregua delle previsioni pattizie, si abbiano
situazioni rivelatrici di pari capacità contributiva, debba nel nostro
ordinamento esser disposto un regime impositivo indifferenziato. La
discriminazione che il giudice a quo ravvisa nel trattamento del
prodotto importato sarebbe, quindi, frutto di un arbitrario esercizio
della discrezionalità legislativa, censurabile dalla Corte. La
previsione dell'imposta di conguaglio dovrebbe, del resto, esser
comunque ritenuta irrazionale, perché verrebbe ad operare fuori dai
presupposti che ne giustificano l'applicazione al caso di specie.
Saremmo di fronte, insomma, ad uno strumento fiscale che non serve, per
quel che interessa il presente giudizio, anzi contraddice, al fine
perequativo perseguito dal legislatore. Così, in definitiva, si
configura un'autonoma ipotesi di irrazionalità della norma censurata.
2. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe vanno, data
l'identità della questione, riuniti e congiuntamente decisi.
3. - La difesa del Presidente del Consiglio ha eccepito
l'inammissibilità della questione. I rilievi addotti in tal senso non
possono però essere condivisi, com'è di seguito precisato.
1) Un primo motivo di inammissibilità starebbe in ciò, che la
causa principale non riguarda direttamente l'imposta in questione,
bensì il diverso problema della "globalità " dell'imposizione.
Muovendosi in quest'ordine di idee, l'Avvocatura ritiene che il
Tribunale avrebbe dovuto "almeno spiegare perché mai abbia ritenuto di
poter disapplicare le norme relative ai vari tributi globalmente in
contestazione, così sostituendosi al legislatore o, per altro verso,
al giudice delle leggi, ed abbia posto il problema soltanto per una
delle componenti del complessivo carico tributario, quasi prospettando
una linea di demarcazione, pur ai fini di un'unica lite e di un unico
giudizio da rendere, fra norme disapplicabili e norme eliminabili
soltanto con l'intervento della Corte costituzionale". Ora, la
globalità, come dice l'Avvocatura, dell'imposizione, viene, certo, in
rilievo, sempre che il complesso degli oneri fiscali concernenti, per
un verso l'acquavite italiana, per l'altro quella importata, sia
sperequato, beninteso ai danni del prodotto nazionale. Questa
diseguaglianza del carico tributario costituisce, per vero, il
presupposto, al quale, secondo legge, è subordinata l'applicazione del
diritto compensativo. Ma è, va precisato, la previsione del tributo
che ha la specifica funzione del conguaglio ad essere investita,
direttamente ed esclusivamente, dalle censure in esame. Quel che qui
importa, di conseguenza, è che il giudice a quo, enucleata l'anzidetta
disposizione fiscale come oggetto della questione, abbia ritenuto di
non poterla disapplicare e di doverla invece censurare avanti la Corte.
Non si può, dunque, ritenere che la denuncia sia irrituale: né che
difetti il necessario nesso di pregiudizialità fra il problema
sollevato in questa sede e la definizione del procedimento pendente
presso il Tribunale di Milano. Infatti, una volta rimossa la norma
impositiva dedotta in giudizio con un'eventuale pronunzia di
fondatezza, ne seguirebbe necessariamente il rimborso, chiesto dalla
parte attrice nella causa di merito, delle somme versate in adempimento
del contestato onere tributario.
2) L'Avvocatura delinea l'inammissibilità delle questioni sotto
altro riguardo, col dedurre che le norme costituzionali di cui si
lamenta la violazione non sarebbero correttamente invocate nel caso in
esame: l'art. 11, perché, non godendo il GATT di copertura
costituzionale, la relativa legge di esecuzione sta a suo avviso sullo
stesso piano della legge ordinaria e può essere contrastata da una
successiva norma scaturente da tale fonte; gli artt. 3 e 53, perché le
censure, così come sono formulate, investirebbero il merito delle
scelte riservate al legislatore fiscale, che la Corte non può
sindacare. Ora, il primo degli anzidetti rilievi depone non per
l'inammissibilità, bensì, come sarà subito spiegato, per
l'infondatezza della questione; il secondo trascura che l'esercizio
della discrezionalità spettante all'organo legislativo in materia di
imposizioni fiscali è sindacabile dalla Corte quando esso si concreti
nell'emanazione di un'irrazionale od arbitraria disciplina: il che,
appunto, è quanto assume il giudice a quo. La questione è allora
ammissibile. Le osservazioni più oltre svolte dimostrano, però, che
essa non è fondata.
4. - Censurando la disposizione istitutiva dell'imposta di
conguaglio, il Tribunale di Milano denuncia in ultima analisi - ora
sotto un profilo, ora sotto l'altro - la violazione del principio di
parità tributaria stabilito nel GATT. Il punto esige un cenno di
chiarimento. Il prodotto da cui deriva l'acquavite nazionale, il vino
destinato alla distillazione, è esente dall'IGE, afferma il giudice
rimettente, mentre l'acquavite straniera sconta l'IGE all'atto
dell'importazione e subisce un maggior onere fiscale rispetto al
similare prodotto interno. È sulla base del rilievo testé richiamato
che l'imposizione del diritto compensativo viene censurata come lesiva,
vuoi della regola pattizia (e così del disposto costituzionale, che di
questa imporrebbe l'osservanza), vuoi dei principi costituzionali di
eguaglianza e capacità contributiva. Ora, quanto al principio di
parità tributaria sancito nel GATT, la Corte si è pronunziata in un
precedente giudizio, promosso con riguardo alla disparità delle
aliquote IGE, rispettivamente previste per il prodotto di provenienza
estera e per quello interno (in quel caso si trattava del cd. cotone in
massa), in forza, prima della legge 21 marzo 1958, n. 267, poi della
legge 1 agosto 1969, n. 478. Nella controversia sopra richiamata si
assumevano lese, per motivi analoghi a quelli fatti valere nel presente
giudizio, le stesse norme costituzionali ora invocate: gli artt. 3, 11
e 53 del testo fondamentale. La questione proposta con riguardo
all'art. 5 della legge n. 267 del 1958 è stata ritenuta non fondata
(l'altra, concernente l'art. 9 della legge n. 478 del 1969, è stata
dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza). Nell'udienza
pubblica dell'11 giugno 1985, l'Avvocatura si è richiamata
all'anzidetta pronuncia di infondatezza (sentenza n. 96 del 1982), per
dedurre che la conclusione allora accolta va tenuta presente nell'esame
dell'attuale questione. La Corte è del medesimo avviso.
5.1 - Dalla sentenza n. 96/82 discende, anzitutto, che la questione
proposta in relazione all'art. 11 Cost. non è fondata. A tacer
d'altro, la legge di esecuzione del GATT non deve, né può essere
assimilata, sul piano delle fonti interne, a quella emanata per
conferire efficacia interna al Trattato di Roma: la quale ultima, in
conformità ed adempimento di tale precetto costituzionale, ha
autorizzato la limitazione dei poteri sovrani dello Stato e il relativo
trasferimento ad un ente del tipo sovrannazionale, come esigeva
l'ingresso dell'Italia nell'ordinamento del Mercato Comune. Il GATT,
per parte sua, è solo un accordo tariffario e commerciale. La regola,
in esso posta, del pari trattamento tributario dei prodotti non è
assistita da alcun titolo per valere come criterio di raffronto nei
riguardi della legge ordinaria.
5.2 - Resta il fatto che il giudice a quo denuncia l'inosservanza
della norma pattizia anche in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..
Nell'ordinanza di rinvio si lamenta - questo è il nucleo essenziale
della censura di irrazionalità, prospettata alla Corte - che il vino
destinato alla distillazione, prodotto-base dell'acquavite nazionale,
è esonerato dall'IGE, alla quale il prodotto straniero resta, in sede
d'importazione, invece assoggettato, scontando, per di più, la
contestata imposta di conguaglio. Così ragionando, tuttavia, il
Tribunale di Milano configura il principio di parità tributaria, qual
è sancito nell'ordinamento del GATT, diversamente da come esso è
inteso dalla ormai consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione. Anche qui sovviene la soluzione adottata con la sentenza n.
96 del 1982. L'eguaglianza del carico tributario si valuta raffrontando
il coacervo delle imposizioni che afferiscono - nel sistema applicativo
dell'IGE, che è imposta cosiddetta "plurifase", operante "a cascata" -
così al prodotto importato, come al similare prodotto interno.
L'incidenza dell'IGE sul prodotto interno, che va tenuta presente per
appurare se si giustifichi l'applicazione dell'imposta di conguaglio al
corrispondente prodotto di provenienza estera, non è dunque, ai fini
dell'attuale decisione, soltanto quella che risulta dall'onere
eventualmente posto sul vino da cui si distilla l'acquavite nazionale.
Occorre, invece, riflettere sul criterio che ha riguardo al costo
fiscale complessivo di quest'ultimo prodotto; criterio accolto,
dopotutto, anche dal giudice che ha promosso la presente questione.
Solo così, si deve aggiungere, l'imposta di conguaglio è applicata
come vuole la legge, secondo la quale il diritto compensativo è
stabilito in rapporto agli oneri che lo stesso prodotto avrebbe assolto
durante l'intero ciclo della sua fabbricazione in Italia. Posto ciò,
diviene evidente che il presupposto della denunziata imposizione
fiscale risulta nel caso in esame soddisfatto. Correttamente, infatti,
l'Avvocatura deduce che il ciclo rilevante, dal punto di vista
tributario, per il trattamento dell'acquavite nazionale è costituito,
oltre che dalla compravendita del vino, da una serie di altre
operazioni, risalenti all'acquisto dell'uva, per il quale nessuna
esenzione è stabilita (mentre il relativo costo fiscale è
naturalmente compreso in quello del vino, anche se quest'ultimo
prodotto non è imponibile). Il che significa che vi sono più passaggi
imponibili - l'acquisto di semilavorati, gli appalti per i vari casi di
trasformazione, i corrispettivi per i servizi di trasporto, i compensi
di intermediazione nelle fasi commerciali, e così via - i quali
rappresentano in complesso un non indifferente carico tributario.
La difesa del Presidente del Consiglio soggiunge che l'industria
distillatrice del vino non è a ciclo integrale e per convenienza
commerciale preferisce addirittura acquistare da altre industrie il
prodotto semidistillato, sul quale deve corrispondere il normale onere
dell'IGE. Ma ad acclarare la infondatezza della questione basta questa
semplice osservazione, che assorbe, in punto di razionalità, ogni
residuo profilo dei lamentati effetti discriminatori del tributo: il
diritto compensativo è stato istituito per regolare il carico
tributario sull'acquavite straniera, proprio in ragione della somma
degli oneri, di cui il legislatore ha valutato, come esso doveva,
l'incidenza a cascata (per via del caratteristico sistema applicativo
dell'IGE) sull'acquavite nazionale, sempre in relazione all'arco intero
della lavorazione di quest'ultimo prodotto. Non vi è quindi alcuna
arbitrarietà - tanto meno, come vorrebbe il giudice a quo, manifesta -
nella normativa sottoposta al giudizio della Corte. Del resto, ancora
sulla base della sentenza n. 96 del 1982, uno strumento di perequazione
fiscale - quale, fuori di dubbio, è l'imposta di conguaglio, che qui
è fatta operare in relazione alla clausola di parità tributaria del
GATT - resisterebbe alla censura di irrazionalità, pur quando, secondo
il concreto atteggiarsi del circuito di produzione e
commercializzazione del prodotto nazionale, l'una o l'altra fase del
relativo ciclo di lavorazione risultasse sfuggire all'applicazione
dell'IGE. Il che conferma, in conclusione, che le censure del Tribunale
di Milano non meritano accoglimento nemmeno sotto gli aspetti da ultimo
considerati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dei dd.PP.RR. 14 agosto 1954, n. 676, e 23 agosto 1960, n. 905, nella
parte in cui sottopongono alle imposte di conguaglio le acquaviti
estere, sollevata con le ordinanze in epigrafe dal Tribunale di Milano
in riferimento agli artt. 11, 3 e 53 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte