Sentenza n. 219/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36d.P.R. 336/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, decima
direttiva, n. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e 52 del
d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 (Inquadramento nei ruoli della polizia
di Stato del personale che espleta funzioni di polizia), promosso con
ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Carrante Saido
Berardino ed altri contro il Ministero dell'interno ed altro,
iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Carrante Saido Berardino ed altri
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Giuseppe Salemi per Carrante Saido Berardino ed altri
e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con
ordinanza 28 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della
Costituzione, degli artt. 36, decima direttiva, n. 30 della legge 1°
aprile 1981, nn. 121 e 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, nella
parte in cui, a parità di anzianità e titolo di studio, non
consentono agli ex marescialli inquadrati nella terza e quarta
qualifica del ruolo degl'ispettori, di partecipare al concorso
riservato per commissario, previsto per le assistenti del disciolto
corpo di polizia femminile.
Nell'ordinanza si espone che il giudizio a quo ha per oggetto
l'impugnazione, da parte di alcuni ispettori capo della polizia di
Stato, ex marescialli del disciolto corpo delle guardie di p.s., di
due bandi di concorso interno per il conferimento di posti di
commissario di ruolo della polizia di Stato. In base a tali bandi, in
conformità della normativa impugnata, erano state ammesse a
partecipare ai concorsi esclusivamente le appartenenti alla ex
carriera di concetto del disciolto corpo della polizia femminile in
servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile 1982, n.
336.
Il giudice a quo, nel sollevare questione di legittimità
costituzionale, sostiene che la legge n. 121 del 1981 ha attribuito,
nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento della p.s., una
situazione di privilegio alle ex assistenti di polizia, avendo
stabilito all'art. 36, decima direttiva, n. 30, che i decreti da
emanarsi in forza della delega prevista nel primo comma, dovessero
assicurare che alle assistenti della polizia femminile, in servizio
all'atto della sua entrata in vigore, continuasse ad applicarsi, per
un periodo di dieci anni, la normativa vigente per l'accesso alla
carriera direttiva concernente gli impiegati civili dello Stato. Il
legislatore delegato, pertanto, in conformità di tale direttiva, ha
previsto un concorso riservato per titoli di servizio e colloquio per
l'accesso alla qualifica di commissario e non ha attribuito lo stesso
trattamento agli ex marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori.
Il giudice a quo ammette che tale diverso trattamento deve farsi
risalire a situazioni non equiparate del precedente ordinamento, che
collocava le assistenti di polizia nella carriera di concetto; esse,
come tali avevano titolo ad accedere sic et simpliciter al ruolo
degli ispettori di polizia (aventi mansioni di concetto), mentre i
marescialli appartenevano a categoria non equiparabile (senza
ulteriori verifiche) a quella di concetto. Peraltro, lo stesso
legislatore avrebbe "individuato punti di coincidenza fra le diverse
posizioni, nel momento in cui ha disposto l'inquadramento di entrambe
le categorie, sia pure sulla base di differenti presupposti, nel
medesimo ruolo degli ispettori".
In particolare l'equiparazione sarebbe stata riconosciuta: a) fra
assistenti che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio e
marescialli carica speciale che abbiano superato un concorso per
titoli di servizio, nonché marescialli di prima classe scelti e di
prima classe che abbiano superato un concorso interno per titoli di
servizio e colloquio: tutti inquadrabili, sia pure con diverso ordine
di graduatoria nella qualifica finale del ruolo degli ispettori; b)
fra assistenti fino a tredici anni di servizio e marescialli carica
speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano
partecipato, e marescialli di prima classe aventi titolo per
l'inquadramento nella qualifica finale (ma ivi non collocati per
mancanza di posti), tutti inquadrabili nella terza qualifica del
ruolo degli ispettori.
Il giudice remittente rileva che, per i marescialli carica
speciale, la verifica di merito è stata prevista dal legislatore
esclusivamente per l'accesso alla quarta qualifica, mentre non è
richiesta per l'inquadramento nella terza qualifica del ruolo degli
ispettori, "con ciò stabilendosi una assoluta equiparabilità fra
assistenti (fino a tredici anni di servizio) e l'anzidetta categoria
dei marescialli carica speciale", la quale trova il suo fondamento
nella riconducibilità delle mansioni a quelle proprie della carriera
di concetto.
Muovendo da tali considerazioni, nell'ordinanza di rimessione si
afferma che "nel quadro normativo tracciato dalla decima direttiva è
intravedibile una equiordinazione delle categorie assistenti di
pubblica sicurezza - marescialli, quanto meno a partire dalla
posizione di maresciallo di prima classe, sia pure condizionata ad
una previa verifica della professionalità e preparazione culturale,
neppure richiesta tuttavia per i marescialli carica speciale, salvo
per ciò che concerne l'accesso alla qualifica finale". Ne
deriverebbe che le disposizioni che consentono alle sole assistenti
di polizia di accedere alle posizioni di commissario, avvalendosi di
un concorso riservato per titoli ed esami, senza che analogo
beneficio venga accordato agli ex marescialli collocati in identica
posizione nel ruolo degli ispettori e con coincidente anzianità (e
titolo di studio), sarebbero discriminatorie, irrazionali e in
contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Inoltre, la sperequazione attuata all'interno del medesimo ruolo e
della stessa qualifica finirebbe con "l'alterare, in tale posizione
di lavoro, il rapporto di equiordinazione che pure lo stesso
legislatore delegato aveva previsto fra marescialli e assistenti
inquadrati nella quarta e terza qualifica ispettiva". L'aver
consentito soltanto alle assistenti e non anche ai marescialli una
possibilità privilegiata di accesso alla qualifica di commissario,
si risolverebbe "in un minor prestigio professionale della categoria
all'interno del ruolo e, in definitiva, in una compromissione dello
sviluppo della personalità attraverso un lavoro commisurato alle
capacità (art. 4 della Costituzione)".
2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nell'atto di costituzione si sottolinea la diversità della
posizione giuridica delle ex assistenti della polizia femminile
rispetto agli ex marescialli di p.s.
In proposito si espone che la legge 7 dicembre 1959, n. 1083,
(istitutiva del corpo di polizia femminile), stabiliva espressamente,
all'art. 1, che le assistenti appartenevano alla carriera di concetto
e che, per conseguire la nomina in prova ad assistente di polizia di
terza classe, occorreva essere in possesso, ai sensi della legge 1°
dicembre 1966, n. 1082, del diploma d'istruzione secondaria di
secondo grado e superare due prove scritte e una orale, questa ultima
vertente, tra l'altro, su nozioni di diritto penale, di diritto
pubblico, di procedura penale, di diritto civile, di legislazione
amministrativa, nonché su una lingua straniera.
Le assistenti di polizia femminile, fin dalla loro immissione in
ruolo, erano ufficiali di polizia giudiziaria e rivestivano la
qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Diversamente, ai sensi dell'art. 76 della legge 3 aprile 1958, n.
460, il conferimento del grado di vicebrigadiere aveva luogo, per i
nove decimi dei posti disponibili alla data del bando, mediante
concorso interno per esami, al quale partecipavano gli appuntati e le
guardie in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 78 e 79;
per il restante decimo, mediante esame di idoneità, al quale
potevano essere ammessi gli appuntati in possesso dei requisiti
previsti dal successivo art. 87.
Per partecipare al concorso per esami, gli appuntati e le guardie
dovevano aver prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel
corpo e non aver superato il trentacinquesimo anno di età; per
coloro che fossero in possesso di diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado o titolo equipollente, il periodo di
servizio di tre anni era ridotto, rispettivamente, ad anni due e ad
anni uno. All'esame di idoneità di cui al suindicato art. 87 erano
ammessi gli appuntati in possesso, tra l'altro, di una anzianità di
servizio di almeno cinque anni, che avessero riportato, nell'ultimo
quinquennio, la qualifica di ottimo.
Successivamente, la legge 23 novembre 1975, n. 634, introdusse
modifiche sostanziali alla legge 3 aprile 1958, n. 460, prevedendo
che il conferimento del grado di vice brigadiere avesse luogo: a) per
cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando, mediante
concorso per esami, al quale partecipavano gli appuntati e le guardie
in possesso degli stessi requisiti in precedenza accennati; b) per
tre decimi dei posti mediante esame di idoneità, al quale
partecipavano gli appuntati con almeno tre anni di anzianità nel
grado nonché degli altri requisiti sopramenzionati; c) per due
decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito
degli appuntati con almeno cinque anni di anzianità nel grado e in
possesso degli altri requisiti di cui all'art. 3.
Inoltre il legislatore, con l'art. 4 della l. 11 giugno 1974, n.
253, ha consentito l'accesso al grado di vice brigadiere, fino al 31
dicembre 1978, anche ai candidati muniti del solo diploma di licenza
elementare.
Ottenuta la nomina di vicebrigadiere, l'avanzamento al grado di
brigadiere e poi di maresciallo di seconda classe aveva luogo per
anzianità, ai sensi degli artt. 90 e 97 della legge n. 460 del 1958.
L'avanzamento al grado di maresciallo di prima classe, ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 97 e segg. della legge n.
460 del 1958 e 11 della legge n. 845 del 1965, aveva luogo, infine,
per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso per esame di merito (al quale potevano
partecipare i marescialli di seconda classe con tre anni di
anzianità di grado), per un terzo a scelta e per un terzo ad
anzianità congiunta al merito.
Dall'esposizione dei rispettivi sistemi di assunzione in servizio
e di avanzamento in carriera delle ex assistenti di polizia e degli
ex sottufficiali di p.s., l'Avvocatura generale dello Stato desume
l'insussistenza di un'originaria equiparazione tra le rispettive
situazioni, che possa dar fondamento alla questione sollevata.
Secondo quanto si deduce con l'atto di costituzione, le norme
impugnate concretano una mera applicazione di quanto in precedenza
stabilito dall'art. 16 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077. Tale
norma permetteva "il conseguimento della nomina a direttore di
sezione (qualifica corrispondente a quella di commissario) agli
impiegati civili appartenenti alla carriera di concetto della stessa
amministrazione, mediante il superamento di un concorso per esami
nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo
organico".
La questione sollevata, pertanto, sarebbe infondata, mancando
nella normativa impugnata il carattere discriminatorio o profili
d'irragionevolezza. L'inquadramento dei marescialli carica speciale,
di prima classe scelti e di prima classe, attraverso concorsi
interni, nel ruolo dell'ispettore, costituirebbe, infatti, un
beneficio, sul quale - proprio perché tale - non può fondarsi la
pretesa ad ottenerne uno ulteriore, attraverso l'ammissione al
concorso riservato alle ex assistenti della polizia di Stato, che
avevano, rispetto ad essi, nell'ordinamento anteriore, una posizione
differenziata.
3. - Dinanzi a questa Corte si sono costituiti i ricorrenti,
chiedendo che la normativa sottoposta a giudizio di legittimità
costituzionale sia dichiarata illegittima nei termini indicati
dall'ordinanza di rimessione. In una successiva memoria, a sostegno
di tale richiesta, hanno rilevato che, nell'ordinamento anteriore
alla riforma, i marescialli e le assistenti di polizia, "pur nella
diversità delle mansioni, avevano attribuzioni sostanzialmente
uguali quanto a grado di responsabilità e preparazione
professionale", con la conseguenza che la normativa impugnata avrebbe
leso il principio di uguaglianza, ostacolando lo sviluppo della
personalità dei ricorrenti attraverso l'accesso alle funzioni di
commissario, ledendo anche l'interesse al buon andamento della
pubblica amministrazione. Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se gli artt. 36, decima
direttiva, n. 30, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 52 del d.P.R.
24 aprile 1982, n. 336, nella parte in cui, a parità di anzianità e
titolo di studio, non consentono agli ex marescialli, inquadrati
nella terza e quarta qualifica del ruolo degl'ispettori, di accedere
alla qualifica di commissario partecipando al concorso riservato
previsto per le ex assistenti del disciolto corpo di polizia
femminile, contrastino con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo le norme impugnate - inerenti
all'attuazione, sul piano organizzativo, del nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, attraverso
l'inquadramento nei ruoli della polizia di Stato del personale che
già prestava funzioni di polizia secondo il precedente ordinamento -
avrebbero, innanzitutto, posto in essere un'equiparazione tra ex
assistenti di pubblica sicurezza e talune categorie di ex marescialli
inquadrati nelle stesse qualifiche del ruolo ispettivo; inoltre esse
avrebbero discriminato questi ultimi, ancorché forniti di pari
anzianità e titolo di studio, prevedendo solo per le prime l'accesso
alla qualifica di commissario attraverso un concorso riservato per
titoli ed esami. Ciò con violazione del principio di uguaglianza, di
quello di buon andamento della pubblica amministrazione,
compromettendo anche lo "sviluppo della personalità attraverso un
lavoro commisurato alle capacità", in contrasto con la garanzia in
tal senso assicurata dall'art. 4 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Va premesso che l'art. 36, decima direttiva, n. 30, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 ha disposto che il legislatore delegato dovesse
prevedere che alle assistenti della polizia femminile "continui ad
applicarsi, per un periodo di dieci anni, la normativa vigente per
l'accesso alla carriera direttiva prevista per gl'impiegati civili
dello Stato". L'art. 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, ha
statuito che le assistenti del disciolto corpo di polizia femminile
in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
possono, per un periodo di dieci anni da tale data, "accedere alla
qualifica di commissario del ruolo dei commissari della polizia di
Stato, mediante concorso per titoli di servizio e colloquio, nel
limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nella dotazione
organica delle qualifiche di vice commissario e commissario".
Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di
un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero
non inferiore a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di
laurea di cui alla legge n. 1082 del 1966.
Tali disposizioni non ledono in alcun modo l'art. 4 della
Costituzione, non incidendo esse sul diritto al lavoro genericamente
garantito dalla norma costituzionale, senza alcun riferimento alla
progressione di carriera e senza creare posizioni di diretta tutela
(sentenze n. 622/1987 e n. 158/1985).
Quanto ai profili attinenti agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questa Corte ha costantemente affermato che al legislatore va
riconosciuta un'ampia discrezionalità nella scelta dei sistemi e
delle procedure di progressione in carriera dei dipendenti pubblici,
con il limite, derivante dall'art. 97 della Costituzione, che tale
scelta sia compatibile con il buon andamento della pubblica
amministrazione (sentt. n. 81/1983 e n. 964/1988). In particolare,
detta discrezionalità è stata ribadita a proposito dell'ammissione
di particolari categorie di pubblici impiegati a concorsi riservati
per l'accesso a qualifiche superiori (sentt. n. 187/1990; n.
331/1988; nn. 232 e 188 del 1974). Di tale principio è stata già
fatta specifica applicazione (sent. n. 524/1987) riguardo
all'inquadramento nei ruoli della polizia di Stato, secondo il nuovo
ordinamento, di personale già di ruolo in base all'ordinamento
precedente (marescialli carica speciale, marescialli di prima classe
scelti, marescialli di prima, seconda e terza classe). Inoltre, alla
stregua della suddetta giurisprudenza, la violazione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione, può essere censurata
soltanto sotto il profilo dell'arbitrarietà o della manifesta
irragionevolezza.
Nel caso di specie, la disposizione impugnata non appare
arbitraria o manifestamente irragionevole, trovando fondamento nella
differente situazione giuridica che le assistenti del corpo di
polizia femminile ed i marescialli avevano nel precedente
ordinamento, nonché nella correlata esigenza di dettare una
disciplina transitoria la quale - nel regolare il passaggio al nuovo
ordinamento - tenga conto di tale posizione differenziata.
In proposito va considerato che la legge 7 dicembre 1959, n. 1088,
istitutiva del corpo di polizia femminile, richiedeva per l'accesso
al ruolo delle assistenti di polizia, il possesso di un diploma
d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado (artt. 5 e 6), la
conoscenza di una lingua straniera ed il superamento di un concorso
caratterizzato da prove particolarmente selettive comprendenti, tra
l'altro, nozioni di diritto penale, di diritto pubblico, di procedura
penale, di diritto civile, di legislazione amministrativa in materia
di sicurezza pubblica, di protezione e assistenza alle donne e ai
minori, nonché legislazione sul funzionamento del tribunale per i
minorenni e sull'organizzazione dei centri di rieducazione dei
minorenni.
Viceversa, l'accesso al grado di maresciallo, a norma della legge
3 aprile 1958, n. 460 e successive modificazioni, avveniva con un
sistema completamente diverso, attraverso il conferimento agli
appuntati ed alle guardie di p.s. del grado di vicebrigadiere (artt.
81-86) previo concorso o esame d'idoneità (art. 76); per
l'ammissione ad essi non era prescritto il diploma d'istituto
d'istruzione secondaria di seconda classe (art. 78), essendo
sufficiente quello di scuola media e, in taluni casi (cfr. art. 4
legge 11 giugno 1974, n. 253), il solo diploma di licenza elementare.
Secondo la legge n. 460 del 1958, le materie di esame,
differenziandosi da quelle previste per l'accesso al ruolo delle
assistenti di polizia femminile, vertevano, per il concorso (art.
80), su "due prove: una scritta su argomenti di cultura generale e
d'indole professionale; una orale su materie attinenti ai servizi
d'istituto"; per l'esame d'idoneità (art. 88) era prevista "una
prova orale su materie attinenti ai servizi d'istituto". Dal grado di
vicebrigadiere si accedeva, per anzianità, al grado di brigadiere e
poi a quello di maresciallo di terza classe, attraverso un concorso
per titoli (artt. 90 e 94). L'avanzamento al grado di maresciallo di
seconda classe avveniva per anzianità (art. 96); quello a
maresciallo di prima classe, per un terzo per esame di merito (art.
97) "su materie attinenti ai servizi d'istituto (art. 99) e per due
terzi "a scelta".
Tale sistema fu in parte modificato dalla legge 13 luglio 1965, n.
845 e dalla legge 28 novembre 1975, n. 634, con disposizioni che,
peraltro, non hanno alterato la sostanza del sistema di accesso ai
gradi di maresciallo, restando nettamente differenziati, rispetto al
concorso per l'accesso al ruolo delle assistenti di polizia, i titoli
di studio e le materie d'esame previsti.
Ne deriva che il legislatore, con le norme impugnate, non ha
operato un'arbitraria diversificazione tra categorie omogenee, ai
fini dell'accesso alla qualifica di commissario attraverso un
concorso riservato, ma - al contrario - ha dettato una disciplina
appropriata a categorie di personale che, nel precedente ordinamento,
erano già differenziate.
In particolare, va sottolineato che tale differenziazione era
accentuata dall'art. 3 della legge n. 1088 del 1959, secondo il
quale, alle assistenti di polizia femminile - a differenza di quanto
avveniva per i marescialli di p.s. - si applicavano "le disposizioni
previste per gl'impiegati civili dello Stato", ove non espressamente
derogate. Poiché le assistenti (art. 1) erano inquadrate nella
carriera di concetto, ne derivava l'operatività, in loro favore,
dell'art. 16 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, sul passaggio, per
concorso interno, del personale della carriera di concetto alla
carriera direttiva.
La normativa impugnata, pertanto, con coerenza e con corretto
esercizio della discrezionalità, ha confermato, in via transitoria,
alle ex assistenti di polizia femminile, per un periodo di dieci
anni, la possibilità di tale passaggio, attraverso concorso interno,
dato che esse già ne fruivano nel precedente ordinamento, non
consentendolo agli ex marescialli di p.s., i quali, viceversa ne
erano privi.
Da tali considerazioni discende la non fondatezza della questione
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 36, decima direttiva, n. 30, della legge
1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza) e 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336
(Inquadramento nei ruoli della polizia di Stato del personale che
espleta funzioni di polizia), sollevata in riferimento agli artt. 3,
4 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte