Sentenza n. 219/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 6 agosto 1993 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento di
riesame relativo a Dua Bruno, iscritta al n. 660 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nell'ambito di un giudizio di appello ex art. 310 del codice
di procedura penale avverso una ordinanza di rinnovazione di misura
cautelare personale (arresti domiciliari) emessa dal giudice per le
indagini preliminari per esigenze probatorie, a norma dell'art. 301,
comma 2, dello stesso codice, il Tribunale di Alessandria ha
sollevato, con ordinanza del 6 agosto 1993, questione di legittimità
costituzionale di quest'ultima norma, nella parte in cui non prevede
l'obbligo della previa audizione della difesa dell'indagato, in
riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
La rilevanza della questione sollevata discende - precisa il
Tribunale - dalla formulazione di uno specifico motivo di appello
incentrato proprio sul punto in questione, e cioè sulla dedotta
nullità dell'ordinanza di rinnovazione, per violazione del
contraddittorio.
Il giudice a quo osserva che sia la lettera della norma
denunciata, sia il "diritto vivente" formatosi su di essa, escludono
l'accennato obbligo di preventiva audizione della difesa; di qui la
necessità della proposizione della questione di legittimità
costituzionale.
Il rimettente ritiene che la mancata previsione del
contraddittorio nell'ipotesi di rinnovazione della cautela disposta
per esigenze probatorie, diversamente da quanto stabilito per la
proroga dei termini di custodia cautelare (art. 305 c.p.p.) e per i
limiti temporali delle indagini preliminari (art. 406, comma 3,
c.p.p.), costituisca una lesione degli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione.
La diversificazione delle "chances processuali" tra il pubblico
ministero, che può prospettare al giudice le argomentazioni a
sostegno della richiesta di rinnovazione, e la difesa, che invece non
può controdedurre, è, ad avviso del giudice a quo, priva di
ragionevole giustificazione, all'interno di un sistema processuale
imperniato sul principio di parità tra accusa e difesa (art. 2,
direttiva 3) della legge-delega n. 81 del 1987); né il provvedimento
in discorso può essere catalogato tra gli atti c.d. "a sorpresa",
come l'adozione di misure coercitive, le perquisizioni, le
intercettazioni.
Nell'ordinanza di rinvio si osserva che questi rilievi non
potrebbero essere risolti né in base all'argomento, valorizzato
dalla giurisprudenza, della possibilità di esercizio dei diritti
difensivi attraverso il controllo sulla motivazione del provvedimento
di rinnovazione, a mezzo delle impugnazioni consentite (appello e
ricorso per cassazione); né in base al più generale argomento
(sent. n. 345 del 1988 di questa Corte) della possibilità di
delimitazioni del diritto di difesa in quanto necessarie a
contemperare la garanzia difensiva con altri principi e valori.
In contrario, infatti, il Tribunale osserva che l'art. 24 della
Costituzione garantisce la difesa in ogni stato e grado del
procedimento, e dunque anche nella fase in parola, onde influire,
attraverso la dialettica delle parti, sulla formazione del
convincimento del giudice ed anticipare un provvedimento sfavorevole.
D'altra parte, il giudice sottolinea la notazione di non
ragionevolezza della mancata previsione del contraddittorio, non
ravvisando idonea ragione in funzione di altri interessi
costituzionalmente protetti immanenti al processo.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
L'Avvocatura sottolinea che la soluzione della questione ruota, in
ultima analisi, intorno all'interrogativo se l'istituto della
rinnovazione della misura (art. 301 c.p.p.) e quello della proroga
del termine della custodia cautelare (art. 305 c.p.p.) siano analoghi
o meno; la conclusione è, al riguardo, negativa.
Quanto alla rinnovazione, l'interveniente osserva che
opportunamente il legislatore ha introdotto l'istituto quale
temperamento al rigido operare della caducazione automatica del
titolo, giacché non sempre la valutazione prognostica sul tempo
necessario all'attività di raccolta del materiale di indagine può
essere esatta, ed è perciò necessario accordare al pubblico
ministero la facoltà di richiedere una rinnovazione del termine
della misura, i cui presupposti e le cui motivazioni restano tuttavia
quelli alla base dell'originario provvedimento cautelare.
Del tutto diverso è il caso della proroga ex art. 305, comma 2,
assunta a tertium comparationis, misura che ha riguardo non solo alle
esigenze probatorie, ma a tutte le esigenze cautelari catalogate dal
legislatore nell'art. 274 del codice di rito, lett. a), b) e c): il
giudice richiesto della proroga dovrà riconsiderare tutti i profili
delle esigenze cautelari, effettuando una valutazione complessiva del
quadro probatorio assai più ampia di quella ex art. 301, che è
invece circoscritta alla mera constatazione dell'insufficienza del
termine accordato e alla persistenza delle esigenze di indagine.
Se è dunque conforme alla diversa natura dei due istituti della
rinnovazione e della proroga la previsione dell'intervento della
difesa tecnica solo nel secondo caso, e non nel primo, la diversità
di disciplina trova giustificazione nella diversità degli istituti
in raffronto; l'Avvocatura conclude pertanto chiedendo una pronuncia
di non fondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Oggetto dell'incidente di costituzionalità è l'art. 301,
comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui, ai fini
dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura
cautelare personale disposta per esigenze probatorie, non prevede
l'obbligo della previa audizione della difesa dell'indagato. Ad
avviso del giudice a quo la mancata previsione del contraddittorio
nella ipotesi disciplinata dalla norma impugnata, diversamente da
quanto stabilito dall'art. 305, comma 2, del codice di procedura
penale per l'ipotesi della proroga dei termini di custodia cautelare
e dall'art. 406, comma 3, del codice stesso, per la proroga dei
limiti temporali delle indagini preliminari, contrasta con gli artt.
3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
2. - La questione, prospettata in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, è fondata.
Diversamente da quanto sostiene l'Avvocatura generale dello Stato
non è decisivo, ai fini della risoluzione della questione, stabilire
se l'istituto della rinnovazione delle misure cautelari disciplinato
dall'art. 301, comma 2, del codice di procedura penale sia o meno
analogo all'istituto della proroga dei termini di custodia cautelare
disciplinato dall'art. 305 del codice stesso.
Anche se l'ordinanza di rimessione richiama la disciplina prevista
dall'art. 305 citato, relativamente al provvedimento di proroga della
custodia cautelare, il richiamo è ininfluente rispetto alla censura
prospettata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, perché
con essa si denuncia la violazione di per sé del diritto di difesa.
Come la Corte ha sempre affermato (da ultimo, sent. n. 98 del 1994),
tale diritto potrebbe essere limitato solo in presenza della
necessità di evitare l'assoluta compromissione di esigenze
prioritarie nella economia del processo, che per loro natura
potrebbero risultare vanificate dal contraddittorio anticipato (e
salvo sempre il successivo recupero della dialettica processuale
attraverso gli strumenti di controllo di volta in volta previsti). È
questo il caso dei provvedimenti c.d. "a sorpresa", come l'adozione,
per la prima volta, di misure cautelari personali, cui l'indagato
potrebbe sottrarsi, qualora ne venisse preavvertito allo scopo di
consentire l'esercizio del suo diritto di difesa prima ancora
dell'adozione di detti provvedimenti. Ma quando l'indagato sia già
assoggettato ad una misura cautelare, come appunto nel caso
disciplinato dall'art. 301 citato che riguarda la rinnovazione del
relativo provvedimento, non sussistono ragioni valide per escludere
l'esercizio del diritto di difesa mediante l'audizione del difensore
da parte del giudice che deve adottare il provvedimento. E ciò
indipendentemente dallo stabilire se quello della rinnovazione sia o
meno un istituto diverso dalla proroga, nel quale il contraddittorio
è invece previsto dal citato art. 305. Se pure la rinnovazione possa
dirsi - in base all'interpretazione della giurisprudenza di
legittimità - un provvedimento diverso dalla proroga, non solo
perché sussiste questa diversità può negarsi la violazione del
diritto di difesa operata dalla norma impugnata; anche con riguardo
all'interesse al buon esito del processo, sotteso alla reiterazione
della cautela per finalità probatorie (sent. n. 147 del 1994), non
sussistono infatti ragioni valide a giustificare la detta
limitazione, tenuto altresì conto della possibilità di plurime
adozioni del provvedimento di rinnovazione, sino al limite del
termine di durata massima della singola misura, come stabilito
nell'ultima parte della disposizione impugnata.
Le medesime considerazioni valgono in rapporto all'ulteriore
richiamo, contenuto nell'ordinanza di rinvio, all'art. 406 del codice
di procedura penale; un richiamo, del resto, effettuato più per
sottolineare la violazione del diritto di difesa nella norma
sottoposta a scrutinio che non per istituire un vero e proprio
termine di raffronto, nella consapevolezza, quindi, della
disomogeneità dell'istituto della proroga del termine delle indagini
preliminari rispetto a quello della rinnovazione di una misura
cautelare personale.
3. - Resta assorbita la censura formulata in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 301, comma 2,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che,
ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura
cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore
della persona da assoggettare alla misura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte