Sentenza n. 219/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/06/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 217/1990
applicata al caso
- art. 1legge 217/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e
5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con
ordinanza emessa il 1 dicembre 1994 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma negli atti relativi a Ramirez
Ospina Pedro iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Roma - premesso che il cittadino colombiano Ramirez Ospina, tratto in
arresto per il reato di introduzione nel territorio dello Stato di
sostanze stupefacenti e riconosciuto colpevole a seguito di giudizio
abbreviato, aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese
dello Stato, producendo, fra l'altro, l'autocertificazione di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1990, n. 217,
nonché l'attestazione della autorità consolare competente prevista
dal comma 3 del medesimo articolo - ha sollevato (con ordinanza del 1
dicembre 1994) questione incidentale di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 6, della cit.
legge n. 217 del 1990, nella parte in cui stabilisce che il
trattamento riservato dalla medesima legge al cittadino italiano si
estende anche allo straniero.
Il Giudice rimettente - le cui censure riguardano essenzialmente
il presupposto reddituale per l'ammissione alla fruizione del
beneficio - osserva che il parametro su cui si fonda la condizione di
ammissibilità al beneficio è rappresentato dalle generali
condizioni di vita in Italia, per come le stesse dinamicamente si
evolvono in rapporto alle variazioni che subisce il valore della
moneta; parametro, quindi, non trasferibile sic et simpliciter ai
cittadini di altri Stati che vivano e producano reddito nelle
rispettive nazioni, cosicché la generalizzata applicabilità agli
stranieri della disciplina censurata genera la conseguenza che il
limite di reddito che individua la fascia dei non abbienti finisce
per risultare del tutto priva di qualsiasi ragion d'essere per quanti
risiedano in paesi a più basso tenore di vita, ove quel reddito
individua situazioni di elevato benessere, se non, addirittura, di
ricchezza. L'art. 3 Cost. sarebbe poi violato - nella prospettazione
del giudice rimettente - anche per la oggettiva ed assoluta
impossibilità di controllare, da parte dello Stato, l'effettiva
sussistenza dei presupposti di reddito che lo straniero si
autocertifica e che l'autorità consolare attesta come "non mendace",
non sulla base di una verifica, ma semplicemente "per quanto a
conoscenza" della autorità medesima (art. 5, comma 3).
In via subordinata il giudice rimettente ha altresì sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5,
comma 3, della citata legge n. 217 del 1990, nella parte in cui non
stabilisce che l'attestazione dell'autorità consolare competente
deve precisare che, sulla base degli accertamenti compiuti,
l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo
articolo è risultata corrispondente al vero.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
pregiudizialmente che la questione sollevata sia dichiarata
inammissibile perché la denunciata disparità vede semmai il
cittadino italiano discriminato rispetto a quello straniero sicché
sarebbe possibile invocare la parificazione della disciplina soltanto
in un giudizio che veda come imputato un cittadino italiano e non
già uno straniero. Nel merito l'Avvocatura ritiene non fondata la
questione di costituzionalità atteso che la differenza di disciplina
si giustifica perché una legge dello Stato italiano non potrebbe mai
dare una disciplina dettagliata degli accertamenti demandabili alle
autorità di un diverso Stato. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma
6, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui stabilisce
che il trattamento riservato dalla medesima legge al cittadino
italiano si estende anche allo straniero, per sospetta violazione del
principio di eguaglianza in ragione della disparità di trattamento
tra cittadini e stranieri (nonché tra stranieri appartenenti a Stati
diversi) sotto un triplice profilo. Si denuncia da parte del giudice
rimettente che ingiustificatamente il limite di reddito per l'accesso
del beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene assunto come
parametro unico e generalizzato senza tener conto delle diverse
condizioni economiche dei paesi di provenienza degli stranieri;
inoltre lo straniero versa in una posizione di ingiustificato
privilegio perché lo Stato italiano, che eroga il beneficio, non ha
alcuna possibilità di controllare l'effettiva sussistenza dei
presupposti di reddito che lo straniero si autocertifica con una
dichiarazione il cui carattere non mendace è attestato
dall'autorità consolare soltanto limitatamente a quanto è a sua
"conoscenza"; conseguentemente lo straniero, a differenza del
cittadino, non potrà mai né essere assoggettato a sanzione penale
per la falsità o le omissioni nell'autocertificazione, né mai
potrà perdere il beneficio a causa dell'(eventuale) illecito
commesso.
Inoltre dal medesimo giudice rimettente è stato altresì censurato
- in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, Cost. - l'art. 5,
comma 3, della citata legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in
cui non stabilisce che l'attestazione dell'autorità consolare
competente deve precisare che, sulla base degli accertamenti
compiuti, l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1 del
medesimo articolo è risultata corrispondente al vero, per sospetta
violazione sia del principio di eguaglianza per l'ingiustificata
disparità di trattamento tra straniero e cittadino essendo possibile
soltanto per quest'ultimo, e non anche per il primo, il controllo
dell'effettiva sussistenza del requisito reddituale per l'accesso al
beneficio; sia del principio che vuole il giudice soggetto soltanto
alla legge, mentre nella fattispecie egli è vincolato ad un atto
dell'autorità consolare senza poterlo controllare né sul piano
formale, né su quello sostanziale.
2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura dello Stato atteso che l'operatività del
principio di eguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente
diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole
evocata come tertium comparationis, ma può dispiegarsi anche nel
senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina più
favorevole rispetto a quella indicata a comparazione (sent. n. 62 del
1994, ord. n. 401 del 1994). È possibile quindi denunciare le
disposizioni censurate (anche) sotto il profilo che accorderebbero
una disciplina ingiustificatamente più favorevole allo straniero
rispetto al cittadino.
3. - Nel merito è infondata la più radicale censura che attinge
l'art. 1, comma 6, cit., mentre deve accogliersi la censura, di
carattere subordinato, dell'art. 5, comma 3, della medesima legge.
4. - Va preliminarmente rilevato che, ancorché il giudice
rimettente, sia nella questione proposta in via principale, che nel
primo profilo della questione posta in via subordinata, evochi l'art.
3 Cost. sotto il profilo della assunta disparità di trattamento, in
realtà l'allegato vizio di incostituzionalità si fonda
sull'asserita violazione del principio di ragionevolezza perché ciò
che in sostanza egli denuncia è in radice l'estensione agli
stranieri del beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti, mentre le differenze rimarcate tra la situazione degli uni
e quella degli altri sono appunto addotte a dimostrazione
dell'irragionevolezza dell'estensione e non già per invocare la
parificazione della disciplina.
Orbene, nella sua prospettazione più radicale la censura non è
fondata perché anche lo straniero fruisce della garanzia
costituzionale in ordine ai diritti civili fondamentali, in
particolare in ordine al diritto di difesa (sent. n. 10 del 1993),
nel quale è compresa anche la difesa dei non abbienti (sent. n. 194
del 1992). Con il disposto del comma 6 dell'art. 1 cit. il
legislatore obbedisce a questo imperativo costituzionale, apprestando
una disciplina concessiva del beneficio anche allo straniero;
disciplina che però non può non tener conto delle peculiarità che
contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del
cittadino, in particolare per quanto riguarda sia la sua situazione
reddituale, la quale - al di là del maggiore o minore potere
d'acquisto della moneta nei vari paesi, che costituisce differenza
fattuale, occasionale e variabile - condiziona l'ammissione al
beneficio, sia il relativo accertamento.
5. - Fondata è invece la censura subordinata espressa sempre -
come già rilevato - in riferimento al principio di ragionevolezza,
la cui violazione è svelata dalla divaricata disciplina della
documentazione del presupposto reddituale per l'accesso al beneficio
dettata rispettivamente per il cittadino e per lo straniero.
Per il cittadino l'art. 5 detta una prescrizione assai rigorosa,
che si coniuga con quelle ulteriormente previste dai successivi artt.
6 e 10. Ed infatti il cittadino deve autocertificare la sussistenza
delle condizioni reddituali; deve inoltre allegare la copia
dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati sostitutivi;
deve altresì produrre una dichiarazione contenente l'elencazione di
tutti i suoi redditi, di qualsiasi fonte ed a prescindere dal loro
trattamento fiscale; infine deve indicare anche la sua situazione
patrimoniale, accludendo all'istanza una elencazione dei beni
immobili e mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia
titolare di un diritto reale. A questo rigoroso onere documentale si
accompagna un'altrettanto rigorosa procedura di controllo perché
copia di tutta la documentazione deve essere inviata all'intendente
di finanza, che ne apprezza l'esattezza, eventualmente disponendo la
verifica della posizione fiscale dell'istante a mezzo della Guardia
di finanza (art. 6 cit.). Ove all'esito di tali accertamenti risulti
l'insussistenza del presupposto reddituale, il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato viene revocato (art. 10 cit.).
Invece nulla di tutto ciò è previsto per lo straniero. È
infatti sufficiente che egli produca l'autocertificazione della
sussistenza del requisito reddituale, accompagnata dall'attestazione
dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, "per
quanto a conoscenza" della stessa, l'autocertificazione non è
mendace. In particolare la limitazione dell'attestazione di non
mendacio della autocertificazione all'eventuale conformità con
quanto possa essere a conoscenza dell'autorità consolare da una
parte consente in realtà che nessuna verifica sia fatta e d'altra
parte priva di ogni elemento di valutazione il giudice chiamato a
provvedere ( ex art. 6 cit.) sulla base dell'autocertificazione.
Ciò svela l'irragionevolezza intrinseca della disciplina
dell'onere documentale perché il legislatore, se da una parte nella
sua discrezionalità può individuare in termini analoghi per il
cittadino e per lo straniero la situazione reddituale che definisce
la condizione di non abbienza come presupposto per la spettanza del
beneficio, non può però rinunciare solo per lo straniero a
prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati
unicamente all'eventualità, meramente ipotetica e casuale, che
all'autorità consolare già risultino elementi di conoscenza utili a
valutare l'autocertificazione del presupposto.
6. - L'art. 5, comma 3, cit. va quindi dichiarato
costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost.
(assorbita la denuncia di violazione anche dell'art. 101, comma 2,
Cost.) e la reductio ad legitimitatem può essere operata eliminando
dalla disposizione censurata l'inciso "per quanto a conoscenza della
predetta autorità". Per effetto di tale pronunzia l'autorità
consolare, se vuole rendere una attestazione utile in favore
dell'interessato, non può più limitarsi a raffrontare
l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente
disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità
appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere
(implicito nella riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di
una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito il contenuto
dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti.
Viene così meno il sostanziale vincolo che - dalla sufficienza
della conformità dell'autocertificazione a quanto fosse
(eventualmente) a conoscenza dell'autorità consolare - derivava per
il giudice nazionale per il fatto che l'attestazione di tale mera
conformità (in sé non sufficientemente significativa) comportava
una sorta di qualificazione legale di genuinità
dell'autocertificazione. In conseguenza della presente pronunzia
invece - dovendo l'autocertificazione essere in sé non mendace
(piuttosto che meramente conforme a quanto eventualmente a conoscenza
dell'autorità consolare) - il giudice diviene libero di valutare
l'idoneità degli accertamenti eseguiti e la congruità delle
risultanze degli stessi rispetto a quanto emergente
dall'autocertificazione al fine di riconoscere o disconoscere il
diritto dell'interessato al patrocinio a spese dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3,
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti) limitatamente alle parole "per
quanto a conoscenza della predetta autorità";
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione
del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte