Sentenza n. 22/1956
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/1956 · relatore Mario Bracci
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 13d.P.R. 327/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Regione autonoma della Sardegna, rap,
presentata e difesa dagli avv. Pietro Gasparri ed Egidio Tosato, per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 del D.P.R.
19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Sardegna, notificato il 20 febbraio 1956 e depositato
in cancelleria il 28 successivo:
Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei
Ministri avvenuta col deposito delle deduzioni in cancelleria il 12
marzo 1956;
Udita all'udienza pubblica del 13 giugno 1956 la relazione del
Giudice Mario Bracci;
Uditi gli avv. Pietro Gasparri ed Egidio Tosato per la Regione
ricorrente ed il sostituto avvocato generale della Stato Luciano
Tracanna.
Motivazione
Ritenuto, in fatto:
La Regione autonoma della Sardegna, rappresentata dal Presidente
della Giunta regionale, ha proposto - con ricorso notificato il 20
febbraio 1956 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e depositato
nella cancelleria della Corte il 28 detto - la questione della
legittimità costituzionale dell'art. 13 del D.P.R. 19 maggio 1950, n.
327, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Sardegna.
Questo ricorso, autorizzato dalla Giunta regionale con
deliberazione 3 febbraio 1956, prospetta tre motivi d'illegittimità
costituzionale.
La Regione sostiene in primo luogo che lo Statuto è stato
modificato illegittimamente, cioè senza il rispetto del procedimento
costituzionale per la revisione delle norme statutarie, previsto
dall'art. 54 dello Statuto stesso. La competenza amministrativa del
Ministero dei LL.PP., "d'intesa con la Regione", nella materia delle
acque pubbliche e dell'energia elettrica sarebbe estranea, secondo la
ricorrente, allo Statuto sardo e sarebbe stata introdotta
illegittimamente dalla norma impugnata che fu approvata col
procedimento proprio delle leggi ordinarie.
In secondo luogo la Regione lamenta che sia stata invasa la
competenza legislativa della Regione. Difatti, secondo la ricorrente,
l'impugnato art. 13 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 disciplina
l'attività amministrativa della Regione, mentre la competenza a
legiferare in materia di competenza amministrativa sarebbe esclusiva
della Regione secondo l'art. 3, lett. a) dello Statuto sardo.
Infine la Regione sostiene che la norma dell'art. 13, con la quale
è disciplinata l'ingerenza del Ministero dei LL.PP. in materia di
acque pubbliche e d'energia elettrica, violerebbe l'art. 6, in
relazione all'art. 3, lett. e) dello Statuto perché la Regione
esercita in via esclusiva le funzioni amministrative nelle materie
nelle quali essa ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, difesa dall'Avvocatura
dello Stato, ha resistito a questo ricorso con deduzioni depositate il
12 marzo 1956 e poi ampiamente illustrate con memoria 31 maggio 1956.
La difesa dello Stato sostiene anzitutto, in via preliminare, che
le norme d'attuazione dello Statuto, elaborate e proposte da una
Commissione paritetica per le esigenze di integrazione e d'esecuzione
dello Statuto e aventi particolare natura giuridica, possono essere
viziate d'incostituzionalità soltanto se siano in manifesto contrasto
con lo Statuto: nel caso la norma impugnata avrebbe invece una portata
puramente specificativa ed integrativa.
Sempre in via preliminare la difesa dello Stato contesta inoltre
che possa parlarsi d'invasione della competenza della Regione a
proposito dell'intervento legislativo statale nelle materie di
competenza regionale mediante norme d'attuazione perché queste non
potrebbero non investire, necessariamente e indistintamente, tutta la
materia statutaria ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione dello
Statuto.
Quanto al merito del ricorso, la difesa dello Stato eccepisce che
"l'intesa" fra la Regione ed il Ministero dei LL.PP., predisposta dalla
norma impugnata, sarebbe giustificata dai principi dell'"ordinamento
giuridico" e del "rispetto degli interessi nazionali" che sono i limiti
della legislazione di cui all'art. 3 dello Statuto e, in conseguenza,
anche dell'Amministrazione regionale.
L'Avvocatura dello Stato rileva inoltre che se si tiene presente
che la materia dei diritti demaniali sulle acque pubbliche è
strettamente connessa con quella della produzione dell'energia
elettrica prevista dall'art. 4, lett. e) dello Statuto, l'intervento
del Ministero dei LL.PP., al quale è affidata la tutela dei generali
interessi nazionali, è da ritenersi conforme ai "principl stabiliti
dalle leggi dello Stato", che costituiscono appunto il limite
particolare della legislazione regionale dell'art. 4.
Del resto, secondo la difesa dello Stato, l'art. 13 impugnato poco
si discosterebbe dalla norma che fu proposta a suo tempo dalla
Commissione paritetica che conteneva un espresso richiamo al T.U. 11
dicembre 1933, n. 1775, che prevede una disciplina d'interesse
nazionale delle acque pubbliche. La necessaria "intesa" tra la Regione
e il Ministero dei LL.PP., predisposta dall'impugnato art. 13 per le
esigenze di tutela dei superiori interessi nazionali, terrebbe luogo di
quel controllo di merito sugli atti della Regione che è previsto
dall'art. 125 della Costituzione e che non sarebbe derogato dallo
Statuto speciale.
E poi da rilevare in fatto che il Consiglio regionale sardo ha
approvato, in data 24 febbraio 1956, una legge sulla disciplina delle
acque e degli impianti elettrici in Sardegna. Questa legge è stata
rinviata al Consiglio regionale dal Governo della Repubblica ai sensi
dell'art. 33 dello Statuto con la segnalazione dell'opportunità che
ogni nuova deliberazione al riguardo sia sospesa in attesa della
sentenza di questa Corte sul presente ricorso.Considerato, in diritto:
1. - Questa Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi sulle
questioni sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna col primo e
col secondo motivo del ricorso e non può che confermare i principi
espressi nella sentenza n. 20 del dì 29 giugno 1956 che sono validi
anche per questa fattispecie.
Conseguentemente il primo e il secondo motivo del ricorso della
Regione sarda sono da ritenersi infondati.
2. - La Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi con la
ricordata sentenza n. 20 del dì 29 giugno 1956 anche sul punto che i
decreti legislativi di attuazione dello Statuto sardo debbono essere
sempre conformi ai principi posti dalle norme statutarie rimanendo
altrimenti viziati da illegittimità costituzionale.
La Corte, confermando questo principio, rileva che nel caso in
esame l'art. 13 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 è in evidente
contrasto con l'art. 6 dello Statuto.
Difatti la materia delle acque pubbliche e dell'energia elettrica
è di competenza legislativa regionale sia ex art. 3, lett. b), sia ex
art. 4, lett. c) dello Statuto.
Perciò l'esercizio delle funzioni amministrative in questa materia
spetta alla Regione ex art. 6 dello Statuto.
Invece la norma impugnata, facendo obbligo allo Stato e alla
Regione di "provvedere d'intesa" nell'esercizio delle funzioni
amministrative in materia d'acque pubbliche e d'energia elettrica,
attribuisce permanentemente tutte queste funzioni allo Stato e alla
Regione congiunte e non alla sola Regione, com'è sancito dallo
Statuto.
Sotto questo profilo l'art. 13 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 è
certamente viziato d'illegittimità costituzionale e non giova
osservare in contrario che quest'intesa serve a coordinare l'attività
amministrativa della Regione con quella dello Stato e ad evitare che la
Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia
d'acque pubbliche e d'energia elettrica, possa violare i principi della
legislazione statale o turbare i superiori interessi nazionali.
Tale necessario coordinamento, assicurato del resto in via generale
dagli artt. 47 e 48 dello Statuto, deve avvenire in via legislativa,
sia con norme regionali, sia - ove occorra - con norme statali
d'attuazione e d'integrazione che pongano all'amministrazione regionale
obblighi e limiti specifici in funzione dei principi dell'ordinamento
giuridico o delle leggi statali relativamente ai quali si possa
controllare in sede giurisdizionale la correttezza costituzionale degli
obblighi e dei limiti stessi o in funzione d'interessi nazionali di cui
il Parlamento possa eventualmente dichiarare la giusta prevalenza su
quelli regionali. Ma in nessun caso la presunta e generica esistenza di
questi principi od interessi potrà giustificare una norma di
attuazione in virtù della quale una funzione attribuita
statutariamente alla sola Regione venga estesa anche allo Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, contenente
norme d'attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI.
ECLI:IT:COST:1956:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte