Sentenza n. 22/1957
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Giunta provinciale della
Provincia di Trento con ricorso notificato il 14 giugno 1956,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 luglio
successivo ed iscritto al n. 53 del Reg. ric. 1956, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto 31 marzo 1956, n. 17300, del
Ministro dell'interno con cui è stato indetto un concorso per il posto
di segretario generale nella Provincia di Trento.
Udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi gli avvocati Feliciano Benvenuti ed Egidio Tosato.
Motivazione
Ritenuto in fatto .
La Provincia di Trento, in persona del suo Presidente dott. Remo
Albertini, debitamente autorizzato con delibera dell'11 maggio 1956,
con ricorso notificato il 14 giugno 1956 e depositato il 4 luglio
successivo, ha denunciato a questa Corte che il Ministro dell'interno,
emanando il decreto 31 marzo 1956, n. 17300, con cui è stato indetto
un concorso per il posto di segretario generale di quella provincia,
avrebbe violato la sfera di competenza provinciale garantita dagli
artt. 11, n. 1, e 13 dello Statuto per il Trentino - Alto Adige.
A sostegno del ricorso, la Provincia espone: che gli artt. 11, n.
1, e 13 dello Statuto per il Trentino - Alto Adige conferiscono,
rispettivamente, alle Provincie di Trento e di Bolzano potestà
legislativa ed amministrativa per tutto quanto concerne l'ordinamento
degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto; che essa
Provincia, legiferando nei limiti dei propri poteri, ha già
disciplinato con legge (legge provinciale 4 gennaio 1941, n. 1) la
materia in questione, e, in esecuzione della legge, ha già provveduto
a nominare un segretario generale della provincia; che, per contro, il
Ministro per l'interno con decreto 15 dicembre 1954 aveva compreso la
Provincia di Trento tra quelle da riclassificare ai fini
dell'assegnazione del grado dei segretari provinciali, in tal modo
erroneamente disconoscendo che questi funzionari debbono configurarsi
come "addetti ad uffici provinciali" (art. 11, n. 1, Statuto Trentino -
Alto Adige).
Pertanto la Provincia conclude chiedendo che la Corte voglia
dichiarare la competenza della Provincia stessa nella materia della
nomina del proprio segretario generale e, conseguentemente, annullare
il decreto 31 marzo 1956, n. 17300, del Ministro dell'interno che
indice il concorso per il posto di segretario generale della Provincia
di Trento, nonché, per quanto occorra e in parte qua, annullare il
decreto 15 dicembre 1954 dello stesso Ministro dell'interno con cui,
nell'approvare la classificazione delle provincie della Repubblica, a
ciascuna delle quali è assegnato un segretario di grado corrispondente
a quello indicato nella tabella B annessa alla legge 9 agosto 1954, n.
748, si è inserita, nel relativo elenco, anche la Provincia di Trento.
La difesa della Provincia ha poi svolto le ragioni dedotte nel
ricorso con una memoria depositata nella cancelleria della Corte il 31
ottobre 1956.
In essa afferma, in primo luogo, che la possibilità di un
conflitto di attribuzione tra la Provincia trentina e lo Stato risulta,
se non da specifiche disposizioni, dai principi generali. In
particolare ritiene si debba argomentare sia dalla natura
costituzionale delle attribuzioni riconosciute alle Provincie del
Trentino - Alto Adige, sia dalla loro posizione soggettiva di enti
costituzionali. Soggiunge, al riguardo, che la legittimazione
processuale delle Provincie è presupposta nell'art. 42 della legge n.
87 dell'11 marzo 1953, nonché nell'art. 27, 2 comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che
richiama il ricorso di cui al predetto art. 42 fra quelli da
notificarsi al Presidente del Consiglio dei Ministri. Codesta
questione sarebbe diversa da quella, già risoluta dalla Corte, circa
la legittimazione delle medesime Provincie ad impugnare leggi dello
Stato per illegittimità costituzionale, sia perché il difetto di
legittimazione risulta, per queste ultime controversie, dal tenore
letterale dell'art. 83 dello Statuto speciale, che è norma eccezionale
non estensibile ai conflitti di attribuzione, sia perché il ricorso
della Provincia, in sede di conflitto di attribuzione, si rivolge non
contro un atto legislativo, ma amministrativo.
Per quanto attiene al merito, dopo avere affermato il carattere
sostanzialmente innovativo dell'artt. 11, n. 1, dello Statuto speciale,
anche rispetto all'art. 220 del T.U. della legge comunale e provinciale
del 1934, stante la formulazione volutamente più ampia della norma
statutaria "personale addetto agli uffici provinciali" rispetto a
quella del predetto art. 220 "impiegati e salariati della Provincia",
la difesa della Provincia illustra ampiamente la tesi secondo la quale
la diversità di trattamento fra le Provincie della Regione Trentino -
Alto Adige e le altre trova la sua giustificazione in una sostanziale
diversità di attribuzioni e di caratteristiche strutturali e
funzionali. Il che escluderebbe altresì che le Provincie della Regione
Trentino - Alto Adige possano essere rette dalle norme generali
statali, in materia provinciale.
In ordine al disposto dell'art. 11 dello Statuto regionale, la
difesa della Provincia osserva che il potere di organizzazione degli
uffici e di ordinamento del personale, in esso previsto, comprende
anche la facoltà di regolare la posizione del proprio segretario
generale. Se tale potere ha un limite, questo sarebbe stato pienamente
rispettato, dovendosi esso ricercare non nei principi della
legislazione statale, ma in quelli dell'ordinarnento giuridico
generale.
Fa notare, infine, che la Provincia di Trento, con la legge n. 1
del 4 gennaio 1954, ha già innovato rispetto all'ordinamento dello
Stato, attribuendo al segretario generale uno status particolare. Il
fatto che questa legge provinciale non sia stata impugnata potrebbe,
per sé solo, considerarsi risolutivo dell'intera vertenza.
La difesa della Provincia, infine, nell'udienza di discussione, del
14 dicembre 1956, ha formulato oralmente la richiesta di riapertura del
termine a favore della Regione, nel caso - fatto in via di mera ipotesi
- che la Corte ritenesse che la Regione e non la Provincia fosse
abilitata a stare in giudizio.
L'Avvocatura generale dello Stato, che nel termine stabilito nel
terzo comma dell'art. 27 delle Norme integrative non si era costituita
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha
depositato, in data 31 luglio 1956, nella cancelleria della Corte le
proprie deduzioni.
In esse premette che il ricorso della Provincia sarebbe stato
trasmesso in ritardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
sostiene che, in ogni modo, il termine sopra indicato avrebbe carattere
ordinatorio e non perentorio; alla quale conclusione osserva che
bisognerebbe giungere anche per il richiamo fatto nell'art. 22 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, delle norme del regolamento di procedura
innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Con ordinanza pronunciata all'udienza di discussione della causa,
la Corte, respingendo le ragioni addotte dall'Avvocatura dello Stato
per giustificare la tardiva costituzione, dichiarava inammissibile,
perché fuori termine, la costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :
Ritiene la Corte che è assorbente la questione se la Provincia di
Trento sia legittimata ad impugnare, dinanzi ad essa, provvedimenti
amministrativi statali per denunziare l'invasione di una propria sfera
di competenza costituzionale.
Nella specie si chiede infatti, da parte della Provincia di Trento,
la dichiarazione d'incompetenza dello Stato rispetto ad un atto che si
assume essere di competenza esclusiva della Provincia.
Questa Corte, con precedente sentenza n. 17 del 21 giugno 1956, su
ricorso proposto dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, ha
già affermato che la Regione, e non la Provincia, è legittimata ad
impugnare leggi dello Stato per violazione dello Statuto regionale
anche in quelle parti che riconoscono e regolano l'autonomia
provinciale. E ciò, per un verso, dato che l'art. 83 dello Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige riconosce testualmente alla sola
Regione la facoltà d'impugnare leggi dello Stato, e, per altro verso,
perché, per principio costituzionale, l'autonomia provinciale si
inserisce in quella regionale, dimodoché ogni violazione, da parte
dello Stato, di una competenza statutariamente garantita alle Provincie
ridonda in danno della Regione, come violazione di una sfera di
interessi della Regione unitariamente considerata.
Ritiene la Corte che identici principi debbano valere anche per i
conflitti di attribuzione.
Sta in fatto che né la Costituzione, né lo Statuto speciale per
il Trentino - Alto Adige, né infine la legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, considerano l'ipotesi di un conflittto di attribuzione, sul
piano costituzionale, tra Provincia e Stato. Correlativamente queste
stesse leggi deferiscono alla Corte costituzionale la competenza a
provvedere sul regolamento dei conflitti insorti tra lo Stato e le
Regioni e fra le Regioni tra loro, per ciò solo impedendo che il
potere di sollevare conflitti possa - in linea di principio e come più
innanzi si spiegherà - essere esercitato da enti che non siano lo
Stato o la Regione.
Contro questa interpretazione non vale il puro e semplice richiamo
all'art. 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, il cui
tenore letterale è il seguente: "Le disposizioni di questa sezione che
riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto
applicabili, per le due Provincie della Regione Trentino - Alto Adige".
A proposito di questo articolo, va innanzi tutto posto in rilievo
che le disposizioni della sezione II del capo III, da esso richiamato,
formano parte integrante di una legge che ha natura e portata di legge
di attuazione della Costituzione della Repubblica al fine di consentire
il funzionamento della Corte costituzionale (v. art. 134 e 137 della
Costituzione).
Ora, poiché la determinazione dei soggetti legittimati a proporre
ricorso alla Corte costituzionale era già contenuta nella Costituzione
della Repubblica (art. 134), nonché nella legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1 (art. 2), e, per quanto qui interessa, nello
Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige (artt. 82, 83), in
sede di attuazione non si è certamente inteso - e per giunta con una
legge ordinaria - di dettare norme modificative di precetti
costituzionali riguardanti la legittimazione del ricorso.
Ma a ben vedere, in concreto, non è neppure esatto che la norma in
esame sia in antitesti con codesti principi dato che essa non prevede
affatto il ricorso della Provincia contro atti dello Stato, ma si
limita a statuire che le disposizioni della sez. II del capo III che
concernono la Regione e i suoi organi valgono "in quanto applicabili"
per le due Provincie della Regione Trentino - Alto Adige. Si tratta,
dunque, di vedere in quali casi la disposizione dell'art. 42 sia da
ritenere applicabile.
A parte il caso in cui sia lo Stato che instauri una lite contro la
Provincia - nel quale non si può evidentemente negare alla medesima la
legittimazione passiva davanti alla Corte costituzionale -, è da
ritenere che, in materia di conflitti di attribuzione, il disposto
dell'art. 42 possa trovare applicazione nei casi in cui il conflitto
non nasca tra la Provincia e lo Stato, per la impugnativa degli atti di
quest'ultimo - nella quale ipotesi il potere di impugnativa e la
conseguente legittimazione ad agire si assommano nella Regione, che,
come sopra si è visto, rappresenta gli interessi di tutta la Regione
unitariamente considerata, in essa inserendosi le stesse autonomie
delle due Provincie del Trentino - Alto Adige, nei limiti in cui tale
autonomia è stata statutariamente stabilita - ; ma in quei casi in cui
il conflitto nasca tra le Provincie tra di loro e tra una Provincia e
la Regione.
In questo senso - e soltanto in questo - la Corte reputa che
l'art. 42 possa essere considerato esplicativo del disposto dell'art.
134 della Costituzione e dell'art. 2 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1.
Una riprova della esattezza del principio che ove con il conflitto
di attribuzione si impugni una norma statale la competenza spetta alla
Regione, solo legittimata ad agire, e non alla Provincia, si ha nel
rilievo che la pronuncia che dal giudizio consegue ha uguali effetti
per entrambe le Provincie, giacché la causa e i motivi di essa sono
inscindibili. Si ha, riguardo a questi effetti, una posizione analoga e
conseguente a quella del litisconsorzio necessario, con la differenza
che, nel caso in esame, la legittimazione attiva spetta unicamente alla
Regione, che rappresenta entrambe le Provincie e ne tutela gli
interessi, e quindi non si fa luogo alla rappresentanza in giudizio di
ciascuna di esse, mentre, qualora sia in gioco l'interesse di una delle
Provincie, contro l'altra o contro la Regione, allora la Provincia è
legittimata ad agire in giudizio per tutelare l'interesse suo proprio,
nella propria competenza.
Il ricorso, quindi, della Provincia di Trento dev'essere dichiarato
inammissibile e non si può far luogo ad alcuna pronuncia sulla
richiesta formulata dalla difesa della Provincia, di riapertura del
termine per ricorrere, a favore della Regione, in quanto fatta,
appunto, dalla Provincia e cioè da un ente che, come si è visto, non
ha diritto a stare in giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione fra la Provincia di
Trento e lo Stato, sollevato dal Presidente della Provincia con ricorso
notificato il 14 giugno 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri e
al Ministro per l'interno, in relazione al decreto di quest'ultimo del
31 marzo 1956, n. 17300, per il posto di segretario generale della
Provincia, e al decreto dello stesso Ministro del 15 dicembre 1954:
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte