Sentenza n. 22/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/05/1961 · relatore Costantino Mortati
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge
approvato dal Consiglio regionale sardo il 16 giugno 1959, riapprovato
il 25 maggio 1960, contenente norme relative al turismo, promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato l'8
giugno 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 15 giugno 1960 ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi 1960.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
autonoma della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1961 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il ricorrente, e l'avvocato Pietro Gasparri, per il
Presidente della Regione autonoma della Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale sarda
l'8 giugno 1960, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto
che questa Corte dichiari l'illegittimità costituzionale del disegno
di legge approvato dal Consiglio regionale sardo il 16 giugno 1959,
riapprovato il 25 maggio 1960, contenente norme relative al turismo,
perché ritenuto in contrasto con gli artt. 3, prima parte e lett, p, e
56 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Rispetto a ciascuna delle disposizioni dell'atto normativo
impugnato, i motivi d'impugnativa vengono così specificati:
a) l'art. 1 nell'attribuire all'Assessore regionale al turismo
compiti che le leggi statali assegnano all'Amministrazione statale ha
violato il principio fondamentale, secondo cui siffatto trasferimento
di competenze non può essere altrimenti disposto che con apposita
norma di attuazione, per opera dello Stato;
b) l'art. 2 è illegittimo per avere subordinato l'attività di
propaganda turistica degli enti provinciali pel turismo alle direttive
impartite dall'Assessorato regionale al turismo, poiché detti enti
hanno per legge ordinamento ed amministrazione propri ed agiscono alla
diretta dipendenza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Anche
se l'articolo si dovesse interpretare come se lasciasse sopravvivere la
concorrente competenza di detto Ministero, permarrebbe la sua
invalidità, perché, nel possibile contrasto di direttive, ove gli
enti provinciali per il turismo seguissero quelle della Regione,
l'Amministrazione statale verrebbe privata dell'effettività delle sue
funzioni;
c) l'art. 3 è, poi, da considerare incostituzionale per un
triplice ordine di motivi. Anzitutto perché esso, nell'affidare ad
organi regionali il riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno e
turismo, nonché la revoca di tale riconoscimento e la dispensa dalla
costituzione della relativa azienda autonoma, viene a privare di
queste funzioni l'Amministrazione dello Stato, a cui esse spettano in
base all'ordinamento statale. Inoltre, perché dal riconoscimento
delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, che l'articolo stesso
assegna alla competenza della Regione, consegue l'applicazione del
contributo speciale di cura nonché l'eventuale autorizzazione alle
speciali contribuzioni di cui all'art. 15 R.D.L. n. 765 del 1926:
conseguono cioè effetti di rilievo tributario (non incidenti sul
turismo, in quanto il primo è corrisposto da coloro che nella
località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo esercitano
industrie, commerci, arti e professioni, e le secondo sono corrisposte,
oltre che dai turisti, dai residenti in quelle località) esorbitanti
dalla materia affidata alla Regione perché attinenti a quella parte
della disciplina dei tributi spettante allo Stato. Infine, perché, con
l'attribuire alla Regione il potere di dispensare i Comuni dall'obbligo
della formazione delle aziende autonome (potere che, invece, spetta ai
Prefetti e si esercita quando sussistano giustificati motivi
eccezionali che non trovino riscontro in movimenti turistici di
interesse nazionale) invade la materia dell'ordinamento degli enti
locali, non rientrante nella competenza regionale;
d) l'art. 4 a sua volta, attribuendo al Presidente della Giunta
regionale le nomine dei Presidenti degli enti provinciali per il
turismo, dei Presidenti delle aziende di soggiorno cura e turismo,
nonché dei componenti i comitati di dette aziende, esautora gli organi
statali a cui queste nomine sono affidate dalle leggi dello Stato,
così come esautora gli organi non statali ai quali solamente spetta
la nomina di alcuni dei membri dei comitati predetti, mentre essa
esula dalla potestà legislativa attribuita alla Regione in materia;
e) l'art. 5, poi, viola gli artt. 3, lett. b e p, 45 e 56 dello
Statuto, nonché i principi dell'ordinamento statale sull'autonomia
dei Comuni perché affida all'Amministrazione regionale la vigilanza e
la tutela delle aziende di soggiorno e cura, mentre secondo le leggi
statali le aziende stesse seguono per questa parte la disciplina delle
aziende municipalizzate e come tali sono sottoposte al controllo dei
Comuni. Inoltre, per i Comuni dispensati dall'obbligo di costituire le
aziende, il controllo esercitabile dalla Regione dovrebbe essere
limitato agli atti, mentre la formula adoperata dall'art. 5 è così
generica da rendere possibile l'estensione anche agli organi;
f) l'art. 6 conduce anch'esso all'esautoramento di organi statali
quando affida all'Amministrazione regionale la funzione della
"classifica alberghiera" (che per legge dello Stato spetta agli enti
provinciali per il turismo, i cui provvedimenti sono soggetti a ricorso
gerarchico al Ministro per il turismo e lo spettacolo), nonché quella
relativa all'applicazione delle norme sul "vincolo alberghiero" e,
altresì, all'annullamento di questo vincolo, di competenza dello
stesso Ministro. Esautoramento che non viene eliminato pel fatto che la
norma regionale prevede la previa intesa con i competenti organi
statali. Si assume che analogo esautoramento l'articolo stesso induce
allorché attribuisce all'Amministrazione regionale competenza in
materia di "tariffe alberghiere", sia che tale competenza debba essere
intesa come riferita alla determinazione di queste tariffe (nel caso si
avrebbe incidenza in materia non attinente, almeno in parte, al turismo
e, pertanto, sottratta alla Regione, perché spettante ai comitati
provinciali prezzi) sia che essa debba essere intesa come riferentesi
solo al controllo sulla loro osservanza, ora spettante agli enti
provinciali per il turismo ed al Ministero del turismo e dello
spettacolo;
g) infine, l'art. 7 è illegittimo perché interferisce sulla
competenza statale, per quanto riguarda il coordinamento sul piano
nazionale delle attività turistiche, e, pertanto, in contrasto col
principio generale da esso desumibile secondo il quale competente a
valutare ed a tutelare gli interessi nazionali è lo Stato che di
quegli interessi è esclusivo portatore.
Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 15 giugno 1960; del deposito è stata data notizia
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 155 del 25 giugno 1960 e
nel Bollettino della Regione autonoma della Sardegna, n. 30 del 21
giugno 1960.
La Regione autonoma della Sardegna - in persona del suo Presidente
Efisio Corrias, rappresentato dall'avv. Pietro Gasparri - si è
costituita in giudizio, depositando le proprie deduzioni in cancelleria
il 28 giugno 1960. Essa, quanto ai motivi del ricorso che si
riferiscono complessivamente a tutte le disposizioni della legge
impugnata, obietta:
La censura, con la quale si afferma che con la legge impugnata il
legislatore abbia usurpato allo Stato il potere di emanare norme di
attuazione, si fonda su una interpretazione dell'art. 56 St. sar.,
erronea sotto diversi profili. Anzitutto, un'apposita norma di
attuazione, da emanare con la procedura prevista da questo articolo, è
necessaria solo quando si tratti di porre in essere un "passaggio degli
uffici e del personale dello Stato alla Regione". Passaggio che si ha
quando tutto un complesso organico periferico dello Stato, sorto prima
della nascita dell'ente regionale per amministrare materie poi
divenute, in virtù dello Statuto, di competenza regionale, viene
trapiantato giuridicamente nell'organismo della Regione insieme con il
relativo personale divenuto per lo Stato superfluo. Ipotesi del tutto
diversa è, invece, quella che ricorre nella specie, del trasferimento
ad organi della Regione delle funzioni già esercitate da organi
centrali dello Stato, che delle stesse funzioni rimangono investiti
per quanto riguarda il rimanente territorio della Repubblica. Poiché
tale trasferimento non comporta modificazioni della struttura
organizzativa dello Stato, deve ritenersi sufficiente che la Regione
abbia precisato con proprie leggi a quale dei propri organi le funzioni
in questione devono essere affidate ed abbia effettivamente costituiti
gli organi stessi (salvi gli opportuni accordi con le corrispondenti
amministrazioni statali riguardo al completamento delle pratiche in
corso ed alla ripartizione degli oneri finanziari).
Si osserva, inoltre, come allo stato attuale sia da dubitare che
norme di attuazione possano essere ancora emanate, ed addirittura se
possa considerarsi ancora esistente o comunque possa rinnovarsi o
sostituirsi la Commissione paritetica prevista dall'art. 56; mentre non
è, per contro, da dubitare che il processo di attuazione
dell'autonomia regionale non deve subire ingiustificati ritardi ed
arresti.
Comunque, impropriamente si è sollevato in questa sede il problema
della necessità delle norme di attuazione quale problema di
legittimità di una legge regionale. La legge impugnata non si presenta
come una disposizione traslativa di funzioni intesa a sostituire
l'ipotetica legge statale all'uopo necessaria; volendo, invece,
disporre in ordine all'apparato amministrativo regionale, è perciò
da ritenere valida di per sé, a prescindere dalle eventuali condizioni
esterne necessarie perché gli organi amministrativi regionali possano
cominciare a funzionare. La legge in esame non contiene norme di
competenza statale, poiché le attività amministrative da essa
previste certamente spettano alla Regione, ai sensi degli artt, 6 e 3,
lett. p, dello Statuto, così come ad essa spetta di legiferare
sull'ordinamento degli uffici della Regione e, conseguentemente, di
determinare quali organi dell'Amministrazione regionale debbano
esercitare le attività predette e quali debbano essere le procedure
relative. Sicché anche ad ammettere, in ipotesi, la necessità di un
atto normativo dello Stato per far cessare la competenza in materia
dei propri organi, un tale atto costituirebbe "una condizione di
efficacia della legge regionale in esame, non già una condizione della
sua validità"; con la conseguenza che il problema della necessità di
una previa norma di attuazione potrebbe essere sollevato solo se gli
organi regionali cominciassero ad agire in sostituzione dei
corrispondenti organi statali, e ciò con il mezzo dell'elevamento di
apposito conflitto di attribuzione.
Osserva, poi, la difesa della Regione come la seconda doglianza di
carattere generale, con la quale si assume la violazione del limite
alla competenza legislativa regionale costituito dal rispetto degli
interessi nazionali, non puo farsi valere innanzi alla Corte
costituzionale, ma, se mai, innanzi al Parlamento, e ciò a parte la
considerazione che è stata omessa ogni specificazione circa gli
interessi che si presumono lesi.
Passando ad esaminare le censure elevate nei confronti delle
singole norme, la difesa stessa obietta:
a) Con riguardo a quelle relative all'art. 1, si fa osservare come
la parte del medesimo che contempla l'esistenza, nell'ordinamento
amministrativo della Regione, di un Assessorato per il turismo è
pienamente legittima, perché rientra nella potestà organizzativa
della Regione. Ma ugualmente legittima è anche l'altra parte con cui
si determinano le incombenze del detto Assessorato, mediante rinvio
materiale alle norme sulle attribuzioni del Commissariato per il
turismo, senza apportare ad esse alcuna modificazione, come pure
sarebbe stato possibile. E poiché le attribuzioni sono state
trasferite alla Regione in virtù dell'art. 6 dello Statuto, la
doglianza non appare fondata. Non può dirsi che l'articolo in parola
violi la regola secondo cui le leggi regionali non devono riguardare
funzioni attribuite ad organi statali, perché essa non si rivolge ad
esse, bensì solo all'Assessorato regionale. Se poi la censura si
volesse riferire alla mancanza di apposita norma di attuazione,
varrebbero le considerazioni prima richiamate a confutazione dello
stesso appunto mosso alla legge nel suo complesso.
b) Con riguardo all'art. 2 si rileva, in primo luogo, che gli enti
provinciali per il turismo, in quanto costituiti per operare nel
territorio e su materia di competenza regionale, rientrano tra quegli
"enti amministrativi della Regione", riguardo ai quali la Sardegna ha
competenza legislativa primaria ai sensi dell'art. 3, lett. a, e
competenza amministrativa piena ai sensi dell'art. 6. Sicché non può
che spettare all'Assessorato regionale per il turismo di dirigere e
coordinare l'attività di questi enti. In secondo luogo, che nessun
conflitto potrebbe sorgere tra le direttive assessoriali e le
eventuali direttive ministeriali, perché la competenza regionale a
dare direttive per la propaganda intesa a convogliare le correnti
turistiche in Sardegna non esclude l'analoga competenza dello Stato
riguardo alle correnti turistiche da convogliare in Italia ed allo
sviluppo del turismo interno: ed anzi le due propagande si integrano e
si potenziano a vicenda. Si possono, se mai, ipotizzare rivalità fra
quelle che si effettuano da parte di Regioni diverse; ma ciò è
normale e può essere anche vantaggioso, ma, comunque, esula dalla
questione sollevata.
Quanto all'art. 3, si afferma come una competenza legislativa in
ordine all'imposta di cura e al contributo speciale di cura potrebbe
essere riconosciuta alla Regione, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 3, lett. a e p, e 8 dello Statuto. Ma nella specie si può
prescindere da tale questione perché la legge in esame non contiene
nessuna disposizione di carattere tributario, limitandosi a stabilire
la competenza a porre in essere degli atti amministrativi, i quali
costituiscono solo il presupposto per l'applicazione dei tributi
previsti dalle leggi statali.
Quanto all'art. 4 si fa notare come le nomine dei titolari, sia
degli enti provinciali per il turismo che delle aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo, rientrano nella già richiamata competenza
primaria, attribuita alla Regione dall'art. 3, di stabilire
l'ordinamento degli enti amministrativi della Regione; e non e dubbio
che fra tali enti rientrano quelli menzionati.
Si aggiunge come, in ogni caso, le nomine cui si riferisce la norma
impugnata fanno parte della categoria degli atti amministrativi in
materia di turismo, che la Regione è competente a compiere in base al
combinato disposto degli artt. 3, lett. p, e 6 dello Statuto.
Per l'art. 5 si afferma, anzitutto, l'infondatezza del motivo
basato sulla violazione dei principi delle leggi dello Stato contenuti
nel T.U. 15 ottobre 1925, n. 1578, sulla municipalizzazione dei
pubblici servizi, che dovrebbero valere anche per le aziende di cura, e
ciò perché - anche ad ammettere tale assurda assimilazione - il
limite alla competenza regionale è costituito (a termini dell'art. 3)
non già dai principi delle leggi statali bensì dai "principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato".
Quanto, poi, all'accenno alla presunta violazione di principi
dell'ordinamento statale sull'autonomia dei Comuni, si rileva,
anzitutto, che essi, se limitati ad un determinato settore della
legislazione, non possono avere la generalità necessaria a farli
assurgere a principi dell'ordinamento; e poi che, in ogni caso, manca
ogni precisazione del contenuto del principio che si assume violato,
precisazione che costituisce onere a carico del ricorrrente. Si
osserva, altresì, che l'art. 5 non incide sui controlli spettanti ai
Comuni, che restano impregiudicati, ma, invece, su quelli che gli artt.
16 e 55. del T.U. n. 1578 del 1925 attribuiscono alle Giunte
provinciali amministrative ed ai Prefetti. Per la parte
dell'impugnativa riferentesi ai controlli sui Comuni esonerati dal
costituire l'azienda autonoma, si mette in rilievo come la norma debba
essere interpretata, conformemente alla regola costituzionale
precisata nella sentenza di questa Corte n. 24 del 1957, nel senso
della limitazione dei controlli stessi ai soli atti, con esclusione di
ogni estensione agli organi. Una diversa interpretazione che fosse
eventualmente adottata, in via di fatto, dalla Regione potrebbe, se
mai, dar luogo ad un conflitto di attribuzioni.
Per l'art. 6 la doglianza rivolta contro le disposizioni
concernenti le tariffe alberghiere, se venga riferita solo alla
determinazione di queste tariffe, appare sfornita di fondamento, in
quanto rientra perfettamente nella competenza regionale, la quale non
riguarda solo il turismo, ma si estende a tutta l'industria
alberghiera, e rispetto a quest'ultima niente ha più diretta
attinenza della disciplina dei prezzi praticati dagli albergatori.
Se poi la doglianza si riferisce al controllo sull'osservanza delle
tariffe medesime, interpretandosi la norma impugnata nel senso che la
Regione abbia voluto avocare a sé la competenza di controllo affidata
dalle leggi dello Stato agli enti provinciali per il turismo, del pari
la disposizione sarebbe legittima, in quanto rientrante nella materia
dell'"ordinamento degli enti amministrativi delle Regioni", di
competenza regionale. Anche se si ritenesse che la medesima voglia
riferirsi a quelle competenze in materia di prezzi che sono attribuite
ad organi dello Stato, e cioè in particolare alla vigilanza sulla
osservanza delle norme relative alla pubblicità dei prezzi
alberghieri, che per l'art. 14 R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, è
affidata ai Prefetti ed al Ministro per il turismo, si tratterebbe
sempre di attribuzioni che rientrano in pieno nella competenza
regionale in materia turistico-alberghiera. Riguardo ad esse,
pertanto, la necessità del concerto con l'autorità statale prevista
dall'atto normativo impugnato, costituisce una garanzia di
coordinamento, magari opportuna, ma non strettamente richiesta dallo
Statuto, ed espressione, quindi, solo di uno scrupolo della Regione
nei confronti dello Stato. La difesa della Regione conclude in ordine
all'art. 6 con l'osservare come la questione cui esso dà luogo si
risolve in un problema di interpretazione da sciogliere, in sede di
applicazione, in modo conforme al rispetto dei limiti costituzionali,
con la conseguenza che ove l'interpretazione data dall'Amministrazione
regionale riuscisse troppo lata sorgerebbe una vertenza sulla validità
dell'atto amministrativo senza che debba essere toccata la
costituzionalità della legge.
Per quanto riguarda, infine, l'ultimo degli articoli impugnati, il
7, si fa notare come esso, preoccupandosi del coordinamento delle
attività turistiche sul piano nazionale, non solo non viola il
principio della competenza esclusiva statuale alla valutazione e alla
tutela degli interessi nazionali, ma anzi fa ad esso omaggio.
In base a questi rilievi la Regione conclude, chiedendo che questa
Corte dichiari inammissibile il ricorso prodotto dalla Presidenza del
Consiglio per quanto attiene all'asserita lesione degli interessi
statali, e, comunque, lo respinga in ogni sua parte.
Con la memoria depositata il 25 gennaio 1961 l'Avvocato generale
dello Stato ha illustrato i motivi di ricorso. Ha in particolare
confutato la tesi sostenuta dalla Regione sulla cessazione di efficacia
dell'art. 56 dello Statuto, affermando (con il richiamo a precedenti
sentenze della Corte) che le Regioni prima dell'emanazione delle norme
di attuazione non possono legiferare nelle materie di loro competenza
per la parte che riguarda le funzioni attribuite ad organi dello
Stato, ciò che vale a più forte ragione per le materie (com'è
quella del turismo) che presentano vaste interferenze con altri
settori riservati allo Stato. Sicché le norme di attuazione non
possono considerarsi mera condizione sospensiva dell'efficacia della
legge regionale che opera il trasferimento di tali funzioni,
costituendo, invece, condizione per la validità della medesima. Quanto
all'eccezione di incompetenza della Corte a giudicare dell'allegata
violazione dell'interesse nazionale ha osservato che, costituendo
questo un limite della competenza regionale, ogni sua esorbitanza
determina un vizio di illegittimità. Passa, poi, ad illustrare le
considerazioni prima svolte a sostegno dei motivi di impugnativa
riferentisi ai singoli articoli.
Anche la difesa della Regione ha presentato il 2 febbraio una
memoria ad illustrazione della questione di carattere generale, in
ordine al valore da attribuire all'art. 56. Essa insiste sul carattere
non permanente del meccanismo normativo da esso previsto, quale sarebbe
comprovato da due ordini di considerazione. Il primo, desunto dal
concetto stesso di norme d'attuazione, le quali (a differenza di
quelle di applicazione) riguardano solo gli atti necessari a far
divenire operante un ente già potenzialmente esistente: sicché esse
non possono essere invocate nel caso della Regione sarda, che è ormai
una realtà in atto. Il secondo, deducibile dall'avvenuta estinzione
degli organi cui l'art. 56 affida il compito di predisporre le norme
in parola e dell'impossibilità che vi è di poterli sostituire.
Aggiunge la difesa della Regione che - anche a volere ritenere
ancora vigente l'art. 56 - l'avvenuta attuazione dell'organizzazione
regionale ha avuto come conseguenza di lasciare allo Stato non più la
titolarità, bensì solo l'esercizio delle competenze trasferite ad
essa dallo Statuto, Ciò si desumerebbe dall'art. 57, secondo cui le
leggi statali trovano applicazione nella Regione fino a quando
quest'ultima non disponga diversamente con le proprie norme primarie
(per la cui emanazione non si rendono, quindi, necessarie norme di
attuazione) secondo sarebbe stato affermato da questa Corte con la
sentenza n. 2 del 1960. Quando la Regione si sia costituita ed abbia
emanato le proprie norme organizzative non è più vincolata a
richiedere per le ulteriori manifestazioni della propria volontà
normativa il concorso dello Stato, salvo i casi in cui si tratti di
trasferire ad essa l'apparato burocratico statale cui in precedenza
spettava la funzione, oppure di imporre doveri a carico di organi
statali: ipotesi, queste, che non si verificano nella specie, in cui
è solo l'esercizio della funzione che si trasferisce all'ente locale,
senza alcuna alterazione dell'organizzazione cui prima essa
apparteneva. Non può opporsi che in tal caso un atto dello Stato si
renda necessario allo scopo di fissare la data del trasferimento
dell'esercizio della funzione, poiché all'uopo basta un accordo fra
le autorità interessate dei due enti, da rendere noto con opportuna
pubblicità. Neppure sarebbe da obiettare che tale trasferimento possa
importare la risoluzione di problemi complessi, poiché i dubbi
derivabili dall'interpretazione di norme non devono essere risolte in
via preventiva, trovando essi (ove non sia possibile un accordo) la
loro soluzione legale attraverso l'elevamento di appositi conflitti di
attribuzione.
A conclusione diversa non si potrebbe giungere neppure invocando
le esigenze del coordinamento relativamente a quelle norme le quali
possano interessare lo Stato e la Regione. Infatti, l'ipotesi ora
prospettata è quella tipica per la quale sarebbe prospettabile
l'opportunità di una disciplina ai sensi dell'art. 56: disciplina
però non più attuabile per il motivo dedotto in precedenza. Si
aggiunge che anche ad ammettere che la mancanza di un coordinamento
preventivo sia suscettibile di recare nocumento allo Stato, vi sarebbe
modo di impedirlo sollevando la questione di merito, per contrasto di
interessi, avanti alle Camere.
Si conclude facendo osservare che, comunque, anche a volere
affermare la necessità di un intervento della legge statale, questo
dovrebbe porsi quale condizione solo per l'esercizio delle attività
amministrative della Regione, non già per quello del potere
normativo, potendosi, al più, considerare le manifestazioni del
medesimo inoperanti, non mai incostituzionali. Considerato in diritto :
1. - Preliminare si presenta l'esame del motivo di ricorso con cui
viene contestato il potere della Regione sarda di esercitare la
competenza legislativa primaria ad essa attribuita nella materia del
turismo dall'art. 3, lett. p, dello Statuto, prima che siano state
emanate le norme di attuazione di cui all'art. 56 del medesimo.
Non appare fondata la tesi sostenuta dalla difesa della Regione,
secondo la quale l'emanazione di tali norme debba richiedersi solo
quando l'esercizio dei poteri assegnati all'ente regionale importi il
trasferimento a questo di un settore prima appartenente
all'organizzazione diretta dello Stato, e non già nel caso ricorrente
nella specie, in cui si dispone la pura e semplice assunzione da parte
dell'ente stesso di funzioni che non danno luogo ad alcuno spostamento
di uffici. Contrasta, infatti, con tali tesi il testuale e tassativo
disposto del citato art. 56, che richiede la previa emanazione delle
norme in parola tanto per l'una che per l'altra delle ipotesi
prospettate.
Neppure da accogliere è l'interpretazione restrittiva che si
vorrebbe dare al termine "attuazione", intendendolo, in contrapposto a
quello di "applicazione", nel significato di "prima attuazione",
caratterizzata dalla funzione di rendere operante in concreto l'ente
prima fornito di vita solo potenziale, con conseguente cessazione
della funzione stessa al momento dell'effettiva costituzione degli
organi necessari a conferirgli la capacità di agire. Checche' si
possa pensare della distinzione proposta fra l'attuazione e
l'applicazione di norme giuridiche, è certo che essa non giova a
fornire un valido criterio interpretativo dell'art. 56. Infatti,
risulta chiaramente dalla correlazione da questo posta fra le norme
relative al passaggio degli uffici (il quale evidentemente presuppone
l'avvenuta formazione degli organi costituzionali regionali) e quelle
di attuazione, come ad entrambe sia stato affidato lo stesso compito
di stabilire i tempi ed i modi per il progressivo adattamento,
attraverso tappe successive, del preesistente ordinamento nuovo. Il
che trova pieno riscontro nella prassi seguita con l'emanazione dei
successivi decreti presidenziali 19 maggio 1949, n. 250, 19 maggio
1950, n. 327,15 gennaio 1951, n. 55, i quali hanno provveduto a
regolare le modalità per le assunzioni e per l'esercizio di alcuni dei
compiti trasferiti alla Regione. Come, d'altra parte, si renderebbe
possibile limitare il compito dell'attuazione alla pura e semplice
"prima formazione" degli organi costituzionali della Regione, quando
l'esercizio di parecchie competenze ad essa attribuite presuppone, per
preciso disposto statutario (es. art. 3, lett. d e e), una previa
specificazione della sfera loro propria, non effettuabile senza un
apposito intervento normativo?
Del resto la stessa difesa della Regione riconosce che il
trasferimento delle funzioni, anche quando non importi passaggio di
uffici dall'uno all'altro ente, richiede, tuttavia, una serie di
predisposizioni relative alla determinazione della data del
trasferimento stesso, alla definizione delle pratiche in corso, alla
ripartizione degli oneri finanziari, ed anche, a volte, al
coordinamento delle attività trasferite con quelle rimaste allo Stato,
che in nessun caso possono rimanere affidate alla legge regionale.
Conviene, altresì, nel ritenere la impossibilità che da tale legge si
facciano discendere obblighi a carico di funzionari statali. Se questo
è, non può contestarsi l'invalidità dell'atto impugnato, poiché
esso, per il fatto di affidare agli organi della Regione tutte le
attività inerenti al turismo (come le direttive agli enti provinciali,
le nomine dei loro presidenti, il riconoscimento delle stazioni di
cura, la vigilanza e tutela sulle medesime, nonché sui Comuni
dispensati dal costituirle, l'emissione di provvedimenti sulle tariffe
e sul vincolo alberghiero), se divenisse operante, precluderebbe
implicitamente, data la impossibilità di duplicazione di funzioni
aventi lo stesso oggetto, l'esercizio delle competenze assegnate dalle
leggi dello Stato ai propri uffici nella materia stessa, e
conseguentemente verrebbe ad imporre ad essi (in contrasto con le
premesse accolte) obblighi per lo meno negativi, di astensione dal
fare.
Né può ritenersi consentito, per il danno che ne deriverebbe
alla certezza dei rapporti, affidare la determinazione della data e
delle modalità del passaggio ad "accordi" fra Stato e Regione, come
vorrebbe la difesa di quest'ultima, perché tale specie di atti non è
in nessun modo prevista quale forma di attuazione degli Statuti
regionali.
Nessun argomento a favore di una diversa soluzione può dedursi,
poi, dall'art. 37 dello Statuto, secondo cui nelle materie attribuite
alla Regione rimangono in vigore le leggi dello Stato fino a quando
esso non abbia disposto con proprie norme. Infatti, contrariamente a
quanto la difesa della Regione ritiene, il detto articolo, lungi dal
sottrarre l'esercizio della legislazione regionale alla condizione
della previa emanazione delle norme di attuazione, dispone per il caso
in cui, pur dopo il verificarsi di tale evento, la Regione si astenga
dal legiferare.
Si deve, quindi, concludere che l'appartenenza alla Regione delle
competenze ad essa attribuite dallo Statuto non è di per sé
sufficiente a consentirle l'esercizio in concreto delle medesime
(sempreché esse abbiano attinenza con l'ordinamento e le funzioni di
uffici statali) fino a quando non sia intervenuto l'apposito decreto
legislativo del Capo dello Stato, al quale esclusivamente spettano le
determinazioni necessarie per l'inizio delle attività regionali. La
giurisprudenza della Corte è costante nell'affermazione del principio
enunciato (come risulta dalle sentenze nn. 14, 15, 20 del 1956, 9,
11,13,14, 19, 39 del 1957, 1 del 1958, 44 e 65 del 1959, 19 e 43 del
1960), non contraddetta, come inesattamente ritiene la difesa della
Regione, dalla sentenza n. 2 del 1960.
2. - Neppure degna di accoglimento può ritenersi la tesi, avanzata
in via subordinata dalla Regione, secondo cui le norme dalla medesima
emanate anteriormente a quelle presidenziali di attuazione, sarebbero
da ritenere non già invalide, bensì solo inefficaci. Pur senza
prendere posizione sul problema se competa alla Regione di sottoporre
le proprie leggi a termine iniziale e a condizione sospensiva, è da
porre in rilievo che la sospensione di efficacia inerente a tali
dichiarazioni accessorie di volontà deve risultare in modo esplicito,
o almeno potersi desumere univocamente dallo stesso contenuto delle
statuizioni. Se, invece, come avviene nella specie, il testo non offra
alcun elemento sufficiente a far ritenere lo stato di pendenza voluto
conferire alle norme emanate, queste, in virtù dei principi generali
in materia, non potranno non entrare in vigore nel quindicesimo giorno
dalla pubblicazione con la conseguenza di vincolare alla loro
osservanza, se non altri, le autorità sottoposte al potere d'impero
esercitato dal legislatore regionale. Né il rimedio a tale evenienza
potrebbe affidarsi a postume impugnative da parte dello Stato contro i
singoli atti con cui si desse esecuzione alle norme così pubblicate
(come pensa la difesa regionale) dovendo, invece, farsi valere nel
senso di precludere la possibilità della loro emanazione. Ciò che
può ottenersi solo per effetto della dichiarazione di invalidità
della legge che li consente: invalidità la quale colpisce la pretesa,
argomentabile dallo stesso tenore dell'atto, di divenire operativa
prima che sì sia verificato l'evento che condiziona l'efficacia
dell'atto medesimo.
3. - Nessuna influenza sulle conclusioni alle quali si è
pervenuti deve essere attribuita al fatto che le disposizioni sul
procedimento di formazione delle norme di attuazione siano inserite fra
quelle transitorie dello Statuto sardo, e neppure alla cessazione
(avvenuta al momento dell'entrata in funzione dell'organizzazione
ordinaria della Regione) di alcuni degli organi designati dall'art. 56
ad intervenire in detto procedimento (Alto Commissario e Consulta
regionale). Non si potrebbe argomentare da tali circostanze la
volontà del Costituente di limitare nel tempo l'obbligo della previa
emanazione delle norme di attuazione, perché (a parte il rilievo che
il titolo VIII, sotto il quale è collocato l'art. 56, comprende non
solo le disposizioni transitorie, ma anche quelle finali) con tale
interpretazione contrastano le esigenze, già messe in rilievo dei
rapporti fra Stato e Regione, quali risultano dal sistema
costituzionale in cui lo Statuto si inserisce. Pertanto, solo
l'apposizione di un espresso termine di decadenza avrebbe potuto
condurre a diversa conclusione.
D'altra parte, non si rende possibile, per risolvere la questione
nascente dalla circostanza richiamata, né giovarsi (come pure è stato
sostenuto) dell'opera della vecchia Commissione paritetica nominata in
passato (dato che, anche a prescindere dalle difficoltà che in pratica
potrebbero impedire la convocazione di tale collegio, questo è ormai
venuto a perdere il carattere rappresentativo che ne giustifica
l'intervento) e neppure ricorrere alla applicazione, in via di
analogia, della VIII dispos. trans. della Costituzione, che affida
alla sola legge della Repubblica l'emanazione delle norme riguardanti
il trasferimento dei poteri dallo Stato alle Regioni a statuto
ordinario, e ciò per la diversità della ratio di questa disposizione
rispetto a quella dell'art. 56. Infatti, lo speciale procedimento di
formazione delle norme previste da quest'ultimo costituisce
applicazione del principio dell'art. 116, diretto a potenziare
l'autonomia di alcune Regioni, fra cui è la Sardegna, e vuole
salvaguardare l'esigenza di far risultare le modalità del
trasferimento dei poteri quanto più possibile aderenti alle
necessità dell'ente, quali possono essere avvertite e prospettate dai
suoi rappresentati. Si rende, pertanto, indispensabile che l'operazione
di integrazione della disposizione statutaria incompleta, affidata
all'interprete, non comprometta il mantenimento della garanzia
costituzionale voluta assicurare e la mantenga negli stessi termini in
cui era stata predisposta. Il problema così formulato appare di
facile soluzione quando lo si prospetti nella sua giusta luce, e cioè
lo si riconduca ai principi relativi al passaggio delle competenze da
organi straordinari ad altri ordinari dello stesso ente. È da
ricordare al riguardo che l'Alto Commissario per la Sardegna e la
Consulta regionale, istituiti, all'origine, quali organi di
decentramento dell'organizzazione diretta dello Stato (secondo
disponeva il R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 21, e successive modificazioni,
ed il D.L. 12 dicembre 1944, n. 417, e successive modificazioni)
vennero ad assumere, dal momento dell'entrata in vigore dello Statuto
speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la
diversa veste di organi provvisori dell'ente che doveva costituirsi,
ed in tale qualità si conferirono loro le competenze di cui agli
artt. 55 e 56 (da essi effettivamente adempiute, con la loro
partecipazione alla formazione delle norme di attuazione di cui ai
decreti presidenziali 19 maggio 1949, n. 250, e 19 maggio 1950, n.
327). Così essendo, appare evidente che, una volta entrati in funzione
gli organi ordinari dell'ente, è a questi che devono ritenersi
trasferite quelle fra le competenze stesse che erano destinate, per la
loro natura, a perdurare oltre il periodo iniziale della prima
formazione.
Non presenta, poi, difficoltà identificare tali organi quando si
tenga presente, da una parte, che lo stesso art. 56, nel suo ultimo
comma, ha direttamente provveduto a designare nel Consiglio regionale
l'organo successore della Consulta nel compito della emanazione dei
pareri ivi richiesti e, dall'altra, che, essendo il Presidente
regionale subentrato nella funzione, provvisoriamente affidata all'Alto
Commissario, di capo e rappresentante della Regione, è ad esso che
deve ritenersi passato il Compito della nomina dei due membri, i
quali, insieme agli altri due, di nomina governativa, devono entrate a
comporre la Commissione paritetica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dal
Consiglio regionale sardo il 16 giugno 1959, riapprovata il 25 maggio
1960, contenente "Disposizioni relative al turismo", in relazione
all'art. 56 Statuto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte