Sentenza n. 22/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1968 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma
terzo, 6, 12 e 13 della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 14 dicembre 1967, recante norme sulla liquidazione
dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 22
dicembre 1967, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 29 stesso ed iscritto al n. 36 del Registro ricorsi 1967.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1968 la relazione del
Giudice Ercole Rocchetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assemblea regionale siciliana, atteso il grave dissesto nel quale
era venuto da tempo a trovarsi l'Ente siciliano per le case ai
lavoratori (E.S.CA.L.), approvava nella seduta del 14 dicembre 1967 una
legge con la quale disponeva la soppressione dell'Ente, con immediato
passaggio alla Regione del suo patrimonio immobiliare (art. 1) e del
suo personale (art. 7) e ne ordinava la messa in liquidazione,
affidandone il compito ad una Commissione che veniva autorizzata a
compiere atti di gestione, eccezionalmente anche in deroga alle norme
sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato (art.
4, comma terzo).
Il rendiconto della liquidazione, da presentarsi al Presidente
della Regione entro il termine di due anni, sarebbe stato approvato con
suo decreto, da trasmettersi alla Corte dei conti per la registrazione
(art. 6).
Gli adempimenti previsti dalla legge importavano oneri finanziari
di lire 1.800 milioni per esigenze della liquidazione (art. 2), di lire
1.200 milioni (art. 8) per integrazione del fondo di quiescenza,
previdenza e assistenza del personale della Regione, fondo da
incrementarsi a seguito dell'aumento del personale, intervenuto per
l'assorbimento di quello dell'Ente soppresso, ed infine della spesa
annua ricorrente di lire 450 milioni per stipendi dovuti al detto
personale assorbito (art. 13).
Di tali spese, quelle da erogarsi una tantum per complessive lire
3.000 milioni, trovavano nella legge copertura in quota parte del mutuo
di 46.450 milioni autorizzato con la precedente legge regionale 21
marzo 1967 n. 19 (art. 12), e, quelle ricorrenti, di lire 450 milioni,
trovavano copertura nel le maggiori entrate per canoni di locazione
degli immobili dell'Ente soppresso e il cui patrimonio veniva
trasferito alla Regione, nella minore spesa, per cessazione di
contributi dovuti dalla Regione all'Ente soppresso in forza della legge
regionale 12 aprile 1952, n. 12, e, per l'eventuale differenza, nel
previsto incremento del gettito dell'imposta di registro (art. 13).
Con ricorso notificato il 22 dicembre 1967 il Commissario dello
Stato presso la Regione impugnava la detta legge regionale, rilevando
che l'art. 4, comma terzo, col concedere ai liquidatori, nel compimento
degli atti di gestione, la facoltà di derogare alle disposizioni sulla
contabilità di Stato, e l'art. 6, col limitare il controllo della
Corte dei conti al solo rendiconto della gestione in sede di
registrazione del relativo decreto presidenziale di approvazione di
esso, violavano gli artt. 20 dello Statuto speciale e 100 della
Costituzione, perché ponevano in essere una disciplina particolare di
contabilità pubblica e creavano una gestione fuori bilancio che le
norme in quegli articoli contenute non consentivano.
Quanto agli aspetti finanziari della legge, il Commissario rilevava
ancora che gli artt. 12 e 13 di essa violavano l'art. 81 della
Costituzione, giacché, per la spesa non ricorrente di 3.000 milioni,
non poteva ritenersi valida la copertura indicata in un mutuo
autorizzato sì, ma non ancora contratto, e perciò di non sicuro
reperimento, e, per la spesa ricorrente di lire 450 milioni annui, non
poteva considerarsi idonea la copertura prevista in entrate e in
diminuzioni di spesa solo genericamente indicate e il cui importo non
era deducibile dal testo legislativo e nemmeno dalla relazione
parlamentare al disegno di legge.
Il ricorso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica al n. 24 dell'anno 1968 e in quella della Regione siciliana
al n. 7 dell'anno 1968.
La Regione si costituiva in giudizio e, nelle deduzioni depositate
il 10 gennaio 1968, rilevava che essa, anche se non aveva ancora
emanata una propria legge di contabilità, limitandosi ad applicare
quella dello Stato, non difettava di una propria competenza legislativa
per provvedere al riguardo, dovendosi intendere che la regolamentazione
della contabilità sia compresa nella materia dell'ordinamento degli
uffici e degli enti regionali indicata nell'art. 14, lett. p, fra
quelle e sulle quali essa ha legislazione esclusiva. Aggiungeva che le
norme speciali adottate per la liquidazione dell'E.S.CA.L., più che
derogare a norme statali, ponevano una disciplina a tempo determinato
diversa da quella vigente nella stessa Regione in tema di contabilità,
così essendosi ritenuto opportuno a causa della specialità,
eccezionalità e temporaneità delle disposizioni che, volte a regolare
la liquidazione di un ente regionale, erano state per altro ricalcate
su quelle che lg Stato aveva formulate nella legge 4 dicembre 1956, n.
1404, per la liquidazione di enti di diritto pubblico.
Quanto ai rilievi sulla copertura degli oneri finanziari derivanti
dalla legge, la Regione impugnava che mancasse di idoneità quella
fornita, per la spesa non ricorrente, dal mutuo già autorizzato con
legge anteriore, per essere tale forma di apprestamento di fondi
ritenuta valida anche quando è prevista come mezzo di copertura nella
stessa legge che autorizza la spesa, e negava che fosse inefficiente la
copertura indicata a fronte della spesa ricorrente, in rapporto alla
quale forniva elementi di calcolo ed esibiva documenti.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in difesa del Commissario,
nella sua memoria depositata il 15 febbraio 1968 negava innanzi tutto
che la Regione avesse competenza ad emanare norme in materia di
contabilità pubblica, e ritenuto che, con quelle adottate, essa avesse
comunque superato i limiti posti dall'art. 100 della Costituzione in
materia, affermava non potersi dubitare della loro illegittimità, la
quale non veniva meno anche se le norme come sopra adottate erano state
ricalcate su altre accolte in materia analoga da una legge statale,
perché ciò che è consentito allo Stato non può per ciò solo
ritenersi consentito alle Regioni.
In materia di copertura della spesa l'Avvocatura faceva proprie le
tesi del Commissario e riteneva illegittima la legge impugnata anche
per violazione dell'art. 81.
Con memoria depositata il 14 febbraio 1968, la Regione siciliana,
oltre che ad insistere nelle sue deduzioni precedenti, poneva in
rilievo che le norme sul caso emanate non interferivano
sull'organizzazione di essa stessa Regione, ma in quella di un ente da
essa creato e per il quale non potesse dubitarsi, ai sensi dell'art.
14, lett. p, dello Statuto speciale, della sua competenza a regolarne
l'ordinamento, certamente anche per quanto riguardava la sua
soppressione e la sua liquidazione. Doveva perciò escludersi,
affermava la Regione, che, con le norme adottate, si fossero violati
precetti costituzionali e specialmente quello dell'art. 100, tanto più
che questo articolo non prescrive il controllo preventivo della Corte
dei conti per gli atti degli enti pubblici, ma solo per quelli del
Governo.
Nell'udienza di trattazione del 28 febbraio 1968, sia il
rappresentante dell'Avvocatura che il difensore della Regione
illustravano oralmente le tesi già dedotte nelle memorie scritte. Considerato in diritto :
1. - L'Ente siciliano per le case ai lavoratori, istituito nel 1949
con legge regionale, è uno di quegli enti cui la Regione, in base
all'art. 14, lettera p, dello Statuto speciale, ha il potere di dar
vita e di fissare l'ordinamento.
Tali enti si trovano, rispetto alla Regione, in situazione analoga
a quella degli enti pubblici statali rispetto allo Stato. Peraltro,
mentre per gli enti pubblici statali, o almeno per quelli di essi cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria, l'art. 100, secondo comma,
della Costituzione - che prevede una partecipazione della Corte dei
conti al controllo sulla loro gestione finanziaria - ha avuto
attuazione con la legge 21 marzo 1958, n. 259, nessun provvedimento
legislativo è ancora intervenuto per rendere operativa quella norma
costituzionale nei confronti degli enti regionali.
Ciò si è voluto ricordare per precisare, in ordine alle censure
del Commissario, che, almeno fino a quando non è stata disposta la
soppressione e messa in liquidazione dell'E.S.CA.L., l'ente non era
assoggettato al controllo della Corte dei conti né era tenuto a
seguire particolari norme di contabilità.
Alla luce di questa premessa occorre stabilire se gli atti compiuti
dagli organi di gestione della liquidazione debbano ritenersi soggetti
alle regole proprie degli atti dell'ente soppresso o a quelle degli
atti della Regione, come sembra sostenere il Commissario dello Stato.
Solo in base alla seconda alternativa infatti, le censure proposte
sarebbero fondate, in quanto la Regione è tenuta ad osservare le norme
delle leggi sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello
Stato, quanto meno per la generale recezione della legislazione statale
disposta dall'art. 1 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, ed è
soggetta al controllo preventivo della Corte dei conti in forza
dell'art. 23 dello Statuto speciale e dell'art. 2 del decreto
legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655.
Ma l'opinione cui il Commissario sembra aderire non può essere
condivisa, perché la Regione, allorché ha provveduto a creare con
legge, per gli scopi e il tempo della liquidazione, uno speciale organo
collegiale, munendolo di particolari poteri, ciò ha fatto
nell'esercizio della facoltà, consentitale dall'art. 14, lett. p,
dello Statuto speciale, di fissare l'ordinamento degli enti regionali.
Se alla Regione spetta, infatti, il potere di dar vita e norme a
quegli enti, conferendo ad essi ampia autonomia, deve ammettersi che
quello stesso potere le spetti ugualmente allorché, come nella specie,
intenda regolare la fase di liquidazione di quei medesimi enti.
Deve aggiungersi che le norme stabilite dalla legge regionale
impugnata per regolare la fase di liquidazione dell'E.S.CA.L., sfuggono
anche ad ogni rilievo quanto alla loro idoneità a soddisfare le
esigenze in vista delle quali sono state emanate. Del resto, esse sono
state riprese, se non addirittura ritrascritte, dagli artt. 3, 10 e 13
della legge statale 4 dicembre 1956, n. 1404, avente per oggetto la
liquidazione degli enti di diritto pubblico, e volta, quindi, a
regolare una situazione che, più che analoga, può qualificarsi
identica.
Le censure del Commissario dello Stato sugli artt. 4, comma terzo,
e 6 della legge impugnata, in rapporto agli artt. 20 dello Statuto
speciale e 100 della Costituzione, devono pertanto dichiararsi non
fondate.
2. - Né maggior fondamento hanno i rilievi del Commissario dello
Stato relativi alla copertura degli oneri finanziari previsti dalla
legge.
Tali oneri si distinguono, come si è visto, in una spesa, a
carattere eccezionale, di lire 3.000 milioni e in una spesa ricorrente
di lire 450 milioni, alle quali corrispondono nella legge mezzi di
copertura consistenti in entrate di eguale natura. Alla spesa
straordinaria si provvede infatti con l'utilizzazione di quota parte di
un mutuo autorizzato con anteriore legge regionale, emanata per
provvedere all'estinzione di passività di complessive lire 46.450
milioni, fra i quali sono appunto annoverati e compresi i 3.000
occorrenti per sanare la posizione dell'E.S.CA.L.
Nel suo ricorso il Commissario eccepisce che il mutuo, benché
autorizzato, non risulta tuttavia ancora contratto, sì che attualmente
esso non può dirsi esistente, e quindi valido come mezzo di copertura
della spesa. Ma tale opinione non può essere condivisa.
Il bilancio è, nella sua totalità, una previsione, e il grado di
certezza che si può richiedere per ritenere valida e reale un'entrata
è che essa, essendo stata sul piano giuridico autorizzata nelle forme
prescritte, si presenti su quello economico-finanziario come
realizzabile, in una previsione fondata su dati di fatto da ritenere
sufficientemente sicuri nel quadro dei fenomeni economici del momento.
Ora, l'operazione finanziaria di lire 46.450 milioni, già
parzialmente realizzata con l'accensione di mutui di lire 15.000
milioni, si presenta con tutti i crismi della idoneità e
dell'efficienza, perché è stata autorizzata con la legge regionale 21
marzo 1967, n. 19, contro la quale non è stata proposta alcuna
impugnazione, e trova, nelle attuali condizioni di liquidità bancaria,
che caratterizzano da tempo la nostra situazione economica, un clima di
favorevole accoglienza da parte degli istituti di credito cui la
Regione deciderà di rivolgersi.
Quanto alla spesa ordinaria di 450 milioni, occorrenti annualmente
per assolvere gli oneri relativi al trattamento del personale
assorbito, il Commissario lamenta la assoluta genericità dei proposti
mezzi di copertura della spesa, i quali, benché indicati nel reddito
patrimoniale degli immobili trasferiti alla Regione, nella cessazione
dell'onere di un contributo da essa dovuto all'E.S.CA.L., in base a una
legge regionale, ed infine nel previsto aumento del gettito
dell'imposta di registro, non sono precisati nell'ammontare delle
singole partite e non consentono perciò alcuna possibilità di
concreta valutazione circa la loro idoneità ed efficienza a coprire la
spesa stessa.
La difesa della Regione ha fornito le indicazioni di cui non è
traccia nella legge, allegando anche una documentazione concernente le
entrate patrimoniali di cui si è detto.
Ma pur tralasciando l'analisi delle singole partite, può ritenersi
appagante il complesso delle indicazioni fornite dalla Regione quanto
alle maggiori entrate destinate a copertura dell'incremento di spesa.
Oltre ai fitti degli immobili e all'economia per cessazione del
contributo, che costituiscono disponibilità idonee a coprire la
maggior parte dell'annua spesa di 450 milioni, l'incremento del gettito
dell'imposta di registro, che fra il 1966 e il 1967 è stato di 400
milioni, è certamente sufficiente a fronteggiare il residuo. La
previsione di aumento del gettito di quel tributo è fondata, per
altro, su dati attendibili, quali l'incremento del volume degli affari
in rapporto all'aumento del reddito nazionale, che il programma di
sviluppo economico per il quinquennio 1966 - 1970, approvato con la
legge 27 luglio 1967, n. 685, stima in ragione del 5 per cento
all'anno.
E tale previsione, che trova conforto in dati ufficiali, è
sufficiente per far ritenere assolto l'obbligo imposto dall'art. 81
della Costituzione circa la copertura, giacché, come questa Corte ebbe
ad affermare nella sentenza n. 1 del 1966, mentre quell'obbligo, per
quanto riguarda spese afferenti l'esercizio in corso, va rispettato con
rigorosa puntualità, per quelle ricadenti in esercizi futuri può
essere soddisfatto anche con riferimento alla previsione di maggiori
entrate, tutte le volte che questa si presenti sufficientemente sicura,
non arbitraria od irrazionale e non in contraddizione con le
valutazioni risultanti da indagini e ricerche aventi il carattere
dell'ufficialità.
Pertanto anche le censure del Commissario dello Stato sull'art. 13
della legge impugnata, in rapporto all'art. 81 della Costituzione,
devono dichiararsi non fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana col
ricorso notificato il 22 dicembre 1967 contro la legge regionale
approvata il 14 dicembre stesso, avente per oggetto norme sulla
liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori (E.S.CA.L.),
in riferimento agli artt. 20 dello Statuto speciale, 100 e 81 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte