Sentenza n. 22/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1971 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 625
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1969 dal
pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Cortigiani Mario,
iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Mario Cortigiani,
imputato di furto, il pretore di Siena, con ordinanza del 27 maggio
1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
624 e 625 del codice penale, nella parte relativa ai massimi edittali
di pena da essi fissati, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione.
Ritenuta rilevante la prospettata questione (sia per il caso che il
procedimento resti affidato alla sua competenza, sia per il caso che,
invece, per circostanze emergenti, debbano essere rimessi gli atti al
P.M.), il pretore motiva sulla non manifesta infondatezza, anche con
richiami ai lavori preparatori del precedente codice penale, osservando
che, nel codice vigente, in omaggio ad un malinteso principio di
autorità, il bene dell'integrità personale sarebbe, non di rado, meno
tutelato di quello dell'integrità patrimoniale, con abnormi
conseguenze, risultanti, in particolare, dalla comparazione fra il
trattamento punitivo della lesione personale e quello del furto.
Siffatta disciplina sarebbe in contrasto con l'indirizzo dato dalla
Costituzione repubblicana all'istituto della proprietà, che, da
diritto fondamentale del cittadino, quale era in precedenza, sarebbe
divenuto ora, secondo la struttura della " nuova società uscita dalla
dittatura e dalla guerra, in cui i postulati di vita, di libertà, di
umana dignità e di lavoro si pongono come beni primari", un mero
complemento di questi.
Per il pretore l'attuale ordinamento, proprio in ciò che riflette
detta tutela, sarebbe anacronistico, sperequato e ingiustificato, e le
pesanti sanzioni previste per il furto, anziché tendere alla
rieducazione del condannato, potrebbero esasperarlo sino a provocarne
la rivolta contro l'ordine costituito.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione
della parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto
depositato il 24 luglio 1969 ed ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata.
Per quanto concerne l'assunta violazione del principio di
eguaglianza, l'Avvocatura ritiene che non sia configurabile, nella
specie, vuoi per essere i fatti previsti dalle norme denunziate
obiettivamente diversi da quelli che ledono altri beni giuridici, vuoi
perché la scelta dei beni da tutelare spetta al legislatore, nel suo
apprezzamento di politica legislativa.
Aggiunge che erroneamente è stato asserito che le lesioni siano
punite meno severamente del furto.
Né sarebbe compromesso, secondo l'Avvocatura, il fine rieducativo
della pena, in quanto le denunziate disposizioni, pur nel loro rigore,
consentono al giudice di adeguare la sanzione alla gravità del fatto
ed alla personalità del colpevole e, se rettamente applicate, rendono
possibile il riadattamento del reo alla vita sociale. Considerato in diritto :
1. - Il presente giudizio di legittimità costituzionale ha per
oggetto gli artt. 624 e 625 del codice penale, nella parte relativa ai
massimi edittali della pena rispettivamente comminata, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
2. - L'art. 3 della Costituzione non è violato.
È ben vero che la severità delle pene previste dal codice vigente
per il furto - specie con aggravanti speciali: articolo 625 - è
vivacemente criticata in dottrina, ma la questione esula da un
qualsivoglia riscontro di costituzionalità, poiché attiene a scelte
di politica legislativa, sottratte al sindacato di questa Corte.
Pur se tali scelte, operate in altro clima storico e sociale,
apparissero non più attuali rispetto alle conseguenze sanzionatorie
delle violazioni di altri beni, la cui protezione assurge - a
differenza di quella della proprietà - a diritto presidiato come
primario e fondamentale della Costituzione, ciò postulerebbe e
solleciterebbe l'intervento del legislatore (il quale, per vero, nei
vari progetti di riforma, che si sono succeduti in questo dopoguerra,
ha prestato al problema la sua attenzione).
3. - Essendo rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore
la determinazione della pena edittale (e a quella del giudice la
irrogazione in concreto), sfugge al controllo di legittimità
l'indagine sulla sua efficacia rieducativa. Né questa potrebbe,
comunque, essere presa in considerazione rispetto a singoli reati o
gruppi di reati, anziché rispetto al soggetto attivo della violazione.
Del resto, l'efficacia rieducativa, indicata come finalità ultima
(e non unica) della pena dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione,
non dipende solo dalla durata di essa, bensì, soprattutto, dal suo
regime di esecuzione, per cui è pressante l'esigenza di ammodernamento
del regolamento penitenziario: senza dire che soccorre l'istituto
della liberazione condizionale (art. 176 cod. pen., modificato
dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, e, per i minorenni,
dall'art. 21 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404), e più dovrebbe
soccorrere l'auspicata più ampia applicazione dell'istituto.
Non è, dunque, violato neppure l'art. 27 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 624 e 625 del codice penale, nella parte relativa ai
massimi edittali di pena, sollevata, dall'ordinanza citata in epigrafe,
in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI
ECLI:IT:COST:1971:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte