Sentenza n. 22/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1973 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 794/1942
- art. 29legge 794/1942
- art. 30legge 794/1942
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 28,
29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (onorari di avvocati e di
procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 novembre 1970 dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra la società SAIWA e Giorgianni Tullio,
iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971;
2) ordinanza emessa il 15 marzo 1972 dal tribunale di Velletri nel
procedimento civile vertente tra Capozzi Antonio e Pistolesi Otello,
iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Giorgianni Tullio;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore
Nicola Reale;
uditi l'avv. Michele Giorgianni, per Giorgianni Tullio, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Dall'ordinanza emessa il 6 novembre 1970 dal tribunale di Genova,
nel procedimento civile vertente fra l'avv. Tullio Giorgianni e la
società SAIWA, risulta che l'attore, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.,
aveva richiesto ed ottenuto dal presidente di detto tribunale un
decreto ingiuntivo per la somma di lire 30.146.956, oltre gli interessi
e le spese, nei confronti della convenuta società, a titolo di
compenso per prestazioni professionali svolte in numerosi procedimenti
civili promossi, nell'interesse della stessa società, negli anni dal
1959 al 1968.
Contro questo decreto la società SAIWA aveva proposto opposizione
ed il tribunale, con ordinanza 11 giugno 1970, aveva disposto la
prosecuzione del giudizio secondo il rito speciale preveduto dagli
artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari degli
avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia
civile, e non secondo le norme di cui agli artt. 645 e seguenti del
codice di procedura civile. Nel corso di questo procedimento la stessa
società convenuta sollevava eccezione di costituzionalità dei detti
articoli 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, in riferimento agli artt.
3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Il tribunale ha ritenuto l'eccezione non manifestamente infondata
ed ha osservato che le norme in questione prevedono che l'opposizione
al decreto ingiuntivo riguardante i compensi e le spese da
corrispondersi agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni
giudiziali civili, deve essere decisa con ordinanza succintamente
motivata, non impugnabile ed avente efficacia di titolo esecutivo. Il
procedimento, inoltre, informato a criteri di sommarietà, pur
richiedendo la comparizione delle parti, anche al fine del tentativo di
conciliazione, non ne assicurerebbe la difesa, non esigendo il
ministero del difensore e non disciplinando né la possibilità né le
modalità della istruzione probatoria. Donde, da un lato, la disparità
di trattamento ai danni dei soggetti contro i quali il professionista
forense ha ottenuto la pronunzia del provvedimento ingiuntivo,
precludendo loro lo svolgimento di un giudizio di opposizione con
completezza di istruzione e di cognizione, quali sono attuate, invece,
nel giudizio di cognizione ordinario o monitorio; la lesione, d'altro
lato, della garanzia della difesa, in senso tecnico ed in senso
sostanziale, con l'alterazione del contraddittorio a vantaggio
dell'attore professionista legale.
Costituitosi davanti a questa Corte con atto 22 maggio 1971, l'avv.
Tullio Giorgianni ha contestato che il carattere di sommarietà del
procedimento per la liquidazione dei compensi e delle spese agli
avvocati ed ai procuratori leda i predetti principi costituzionali. Ha
ricordato che il procedimento stesso non è applicabile quando la
controversia esula dalla liquidazione dei compensi, ad esempio a
seguito di contestazioni sull'incarico professionale o di azioni
riconvenzionali, e che il carattere speciale del procedimento (da
considerarsi in relazione alla peculiarità dei rapporti che ne
costituiscono l'oggetto) non sottrae il giudizio, né sotto il profilo
sostanziale né sotto quello processuale, alle comuni norme circa
l'onere ed i mezzi di prova, né al corrispondente dovere del giudice
di provvedere entro i limiti della domanda ed in base alle prove
raccolte. La giurisprudenza inoltre ha affermato l'obbligo della
motivazione anche riguardo all'ordinanza con la quale il procedimento
in esame è definito e ne ha ritenuta l'impugnabilità per cassazione.
Analoghe conclusioni e deduzioni sono state formulate
dall'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Con altra ordinanza, emessa il 15 marzo 1972 dal tribunale di
Velletri nel corso del procedimento per la liquidazione degli onorari
promosso, ai sensi dell'art. 28 della sopracitata legge 13 giugno 1942,
n. 794, con ricorso dell'avv. Antonio Capozzi contro il proprio
cliente Otello Pistolesi, è stata sollevata la questione di
legittimità degli artt. 28 e 29 della legge predetta, per contrasto
con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza si osserva che le norme in questione conferiscono al
solo professionista la facoltà di scelta del procedimento speciale,
senza possibilità che il cliente vi si opponga, al fine della
instaurazione del giudizio ordinario.
Nello stesso procedimento al convenuto non sarebbe consentito il
pieno diritto di prova e sarebbe impedito di opporre fatti diretti ad
"elidere o ridurre le pretese creditorie dell'istante".
L'unicità di grado di merito costituirebbe ulteriore limitazione
del diritto di difesa del convenuto.
Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, in rappresentanza del quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha depositato deduzioni e conclusioni analoghe a quelle di cui
all'atto di intervento sopra menzionato. Considerato in diritto :
1. - Nelle due cause sono prospettate questioni connesse che
occorre decidere con unica sentenza.
2. - Le ordinanze dei tribunali di Genova e di Velletri denunziano
l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, del procedimento per la liquidazione delle spese,
degli onorari e dei diritti inerenti a prestazioni giudiziali civili, a
favore degli avvocati e dei procuratori nei confronti dei propri
clienti. Tale procedimento è compreso nella normativa di cui alla
legge 13 giugno 1942, n. 794, modificata da altra legge 19 dicembre
1949, n. 957, e con le ulteriori modifiche di cui alla deliberazione 15
febbraio 1958 del Consiglio nazionale forense, approvata con decreto
ministeriale 28 febbraio 1958 emanato in virtù della legge 7 novembre
1957; deliberazione confermata da altra 14 aprile 1960, parimenti
approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1960.
Il tribunale di Velletri, in sede di cognizione di un ricorso per
liquidazione di onorari e diritti di procuratore, contesta che siano
compatibili col principio di uguaglianza e con la garanzia della difesa
in giudizio, l'art. 28 della legge del 1942, in quanto attribuisce al
solo professionista legale la potestà di promuovere il procedimento
speciale sopraindicato e regolato dal successivo art. 29, senza
accordare al cliente convenuto il diritto di opporvisi e di richiedere
la instaurazione di un ordinario processo di cognizione; l'art. 29,
nelle parti in cui stabilisce non essere obbligatorio il ministero del
difensore (terzo comma); non prevede le modalità dell'istruttoria,
prescrivendo soltanto che il presidente del tribunale o della Corte
d'appello ordini con suo decreto la comparizione degli interessati
davanti al collegio in camera di consiglio (primo comma), perché
vengano sentiti anche al fine di un tentativo di conciliazione (quarto
comma). Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non
avviene, la controversia è decisa mediante ordinanza non impugnabile,
avente efficacia di titolo esecutivo (sesto comma); il che, secondo il
giudice a quo, limiterebbe il diritto di difesa del cliente, lasciando
adito al solo sindacato di legittimità a seguito di ricorso per
cassazione (art. 111 Cost.).
Analoghe censure contro detta normativa ha prospettato anche il
tribunale di Genova, nel corso dell'opposizione proposta, ai sensi
dell'art. 645 c.p.c., contro un decreto ingiuntivo pronunziato a favore
di un avvocato, che ne aveva fatto richiesta a norma dell'art. 633, n.
2, dello stesso codice.
La rilevanza della questione in questo giudizio è derivata
dall'applicazione, fattane nella specie dal tribunale, dell'art. 30
della predetta legge del 1942. Articolo impugnato sotto gli accennati
profili, in quanto, con disposizioni analoghe a quelle testé ricordate
stabilisce, nel primo comma, che anche l'opposizione, proposta ai sensi
dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari,
diritti o spese spettanti ad avvocati o procuratori per prestazioni
giudiziali, è decisa dal tribunale o dalla Corte d'appello in camera
di consiglio (oppure dal conciliatore o dal pretore) con ordinanza non
impugnabile, la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese;
ed in quanto, nel secondo comma, stabilisce che anche questo
procedimento è regolato dal precedente articolo; secondo criteri,
cioè, di sommarietà di cognizione che non consentirebbero il pieno
svolgimento della difesa e l'espletamento delle prove nell'interesse
del cliente.
Le questioni non sono fondate.
3. - Va respinta in primo luogo la censura che lo speciale
procedimento di liquidazione dei compensi e delle spese di cui alla
normativa impugnata costituisca un ingiustificato privilegio accordato
agli avvocati ed ai procuratori legali, non estensibile a tutela di
crediti per altre prestazioni di opera intellettuale, il cui esercizio
professionale, subordinato alla iscrizione in appositi albi od elenchi,
è unitariamente disciplinato nel capo II del titolo III del V libro
del codice civile.
L'ambito di applicazione della procedura in esame, in entrambi i
casi indicati negli artt. 28 e 30 della legge risulta, infatti,
obiettivamente determinato in conformità di quanto disposto dalla
normativa sopraricordata con espresso riferimento ai crediti per spese,
onorari e diritti per prestazioni giudiziali in materia civile od
equiparata.
Ed a tali requisiti sono condizionate così la proponibilità del
ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, quanto
l'instaurazione del procedimento sommario di opposizione, ove
l'interessato abbia promosso il procedimento monitorio.
Tale via giudiziaria per il recupero dei crediti per compensi e
spese può essere seguita dagli avvocati e dai procuratori non per il
solo fatto della loro qualità professionale, risultante dalla
iscrizione negli appositi albi di categoria, ma nei soli casi nei quali
la prestazione professionale risulti svolta nell'adempimento di un
mandato di patrocinio legale in materia giudiziaria civile. Donde
l'esclusione, risultante dalla legge, della procedura sommaria di
liquidazione per i compensi e le spese riguardanti la materia penale,
nei sensi affermati dalla giurisprudenza, come pure in materia
stragiudiziale. Si aggiunga che lo stesso procedimento è fermamente
ritenuto inapplicabile quando dal convenuto venga contestata
l'esistenza del suddetto rapporto di patrocinio e siano proposte
domande riconvenzionali.
Come è chiarito nella relazione del Guardasigilli alla legge, il
procedimento trova giustificazione e limite nella peculiarità delle
fattispecie che ne consentono l'instaurazione e ne consigliano la
definizione possibilmente in via conciliativa. Aggiungasi la relativa
semplicità degli accertamenti di fatto, solitamente desumibili dagli
atti del processo nel quale le prestazioni sono state eseguite o che
comunque, in riferimento alla controversia, sono normale esplicazione
di attività di patrocinio. Accertamenti tutti compiuti dal giudice
alla stregua delle voci e con l'osservanza delle tariffe di cui alle
tabelle allegate al testo legislativo, nonché, in determinati casi,
tenendosi presente il parere degli organi professionali.
Ed in tali limiti non è dubbio che la disciplina della
liquidazione dei compensi e delle spese forensi costituisca un
razionale strumento di tutela giurisdizionale, concorrente con i
procedimenti di cognizione ordinaria e monitoria.
4. - Né possono essere accolte le censure basate nell'articolo 24,
secondo comma, della Costituzione. L'art. 29 della legge in esame,
ancorché non lo richieda obbligatoriamente, dà tuttavia potestà alle
parti, a loro scelta, sia di avvalersi di un difensore (come avvenuto
nei giudizi di specie) sia di stare in giudizio senza ministero di
difensore, come è pur consentito dall'ordinamento in altri casi. Né
le modalità del procedimento previste dallo stesso articolo importano
sacrificio del principio del contraddittorio e tanto meno limitano la
cognizione del giudice in ordine all'acquisizione delle prove e alla
risoluzione della controversia.
Nella effettiva sua applicazione, attraverso una provvida
elaborazione, giurisprudenziale, la normativa in oggetto ha, infatti,
assunto contenuto non divergente dalle linee fondamentali del processo
civile, in aderenza allo spirito dell'art. 24 della Costituzione.
Il procedimento speciale, si riconosce ormai, non è sottratto alle
comuni norme circa l'onere della domanda e della prova, cui
rigorosamente è correlato l'esercizio della potestà giurisdizionale
sotto il profilo istruttorio e quello decisorio.
Nello stesso procedimento, di indubbia natura contenziosa, sono
ritenute ammissibili le indagini volte all'accertamento dei fatti
dedotti dalle parti e le prove, in particolare quelle orali per
interrogatorio formale e per testimoni. Il tutto da svolgersi nelle
forme compatibili con la natura camerale del procedimento, ed
ovviamente in attuazione del principio generale della idoneità degli
atti processuali al raggiungimento del loro scopo.
Inoltre, alle ragioni addotte dalle parti ed alle risultanze
istruttorie il giudice è necessariamente astretto nel decidere la
controversia, e su di esse ha l'obbligo di motivare, in modo succinto
ma esauriente, nel provvedimento conclusivo. Ancorché questo, come si
è ricordato, abbia, ai sensi della legge, forma di ordinanza e sia
dichiarato non impugnabile, non si dubita della sua funzione non
ordinatoria processuale, ma decisoria di merito, in quanto è diretto a
dirimere una lite in conformità della legge e a dare certezza ad un
concreto regolamento degli interessi delle parti, con idoneità ad
acquistare definitivamente autorità di cosa giudicata. Quindi la non
impugnabilità di esso è stata razionalmente intesa negli stretti
limiti della non appellabilità in quanto sia emanato nei limiti della
materia della liquidazione. In conseguenza, pur escludendosi il doppio
grado di cognizione di merito (peraltro non riconosciuto dalla
Costituzione quale necessaria garanzia di difesa) si è affermata da
lungo tempo l'esperibilità del ricorso per cassazione (e lo ammette lo
stesso tribunale di Genova), secondo l'art. 111 Cost., ai fini del
sindacato di legittimità' nel quale la giurisprudenza ha avuto modo di
chiarire essere compreso il difetto di motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (onorari di
avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile),
sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte