Sentenza n. 22/1981
Altra decisione · depositata il 10/02/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma
primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito in legge con legge 6 febbraio 1980, n. 15 (conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n.
625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico
e della sicurezza pubblica) (n. 13 reg. ref.).
Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato
legittima la suddetta richiesta;
udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del referendum
e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio
1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum
popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Cherubini
Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio, Vigevano Paolo e Mellini
Mauro, sul seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione del decreto
legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge con legge 6
febbraio 1980, n. 15 (conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per
la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)?".
Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data,
l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta
dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è
stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito
è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei
fogli, che la richiesta di abrogazione del su indicato decreto legge
n. 625 del 1979, convertito con modificazioni in legge n. 15 del 1980,
è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente
le firme di ciascun foglio, che il numero definitivo delle
sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla
Costituzione; e considerato che è indubbio il carattere legislativo
dell'atto normativo sottoposto a referendum, che "al momento della
presente deliberazione non assume rilievo l'efficacia limitata nel
tempo dell'art. 6 della legge", e che al riguardo non sono intervenuti
atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità costituzionale,
ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.
Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio
1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della
richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.
In una memoria presentata il 10 gennaio 1981, il Comitato
promotore, pur contestando, in via di principio, la legittimità del
criterio della "omogeneità del quesito" (come degli altri limiti di
ammissibilità del referendum abrogativo enunciati nella sentenza di
questa Corte n. 16 del 1978) osserva che comunque, nel caso, la
richiesta di referendum non troverebbe in quel criterio alcun
ostacolo.
Il provvedimento legislativo in questione, emanato, con decreto
legge, a "tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica",
per fronteggiare una situazione di emergenza, ha infatti carattere di
legge speciale. Non diversamente, ed anzi in modo ancor più
accentuato, di quelle della legge n. 152 del 1975, c.d. legge Reale
(analoga per oggetto e riguardo alla quale, con la sentenza anzidetta,
la richiesta di referendum allora presentata fu ritenuta conforme al
suddetto criterio) le sue disposizioni obbediscono tutte ad un'unica
ratio politica. Anche in questo caso, perciò, secondo il Comitato
promotore, la richiesta di referendum dovrebbe essere dichiarata
senz'altro ammissibile.
Anche l'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio
dei ministri, ha presentato, in data 10 gennaio 1981, una memoria, in
cui sostiene che la richiesta di referendum va dichiarata
inammissibile. A suo avviso, infatti, una ragione di inammissibilità
(diversa da quella della varietà ed eterogeneità dei contenuti
normativi) è da individuarsi nel carattere transitorio dell'ultimo
comma dell'art. 6 (norma di importanza tutt'altro che secondaria), che
disciplina il c.d. fermo di polizia. In virtù dell'ultimo comma
dell'art. 6 le disposizioni di quell'articolo si applicano per la
durata di un anno dall'entrata in vigore del decreto legge. Perciò,
anche se questo termine è stato recentemente prorogato (con decreto
legge 12 dicembre 1980, n. 851) di sessanta giorni, le disposizioni
stesse cesseranno di aver vigore ben prima della domenica in cui, ai
sensi dell'art. 34 della legge 352 del 1970, la consultazione popolare
può aver luogo. Ora, osserva l'Avvocatura, così come è da
escludersi - lo si desume sia dall'art. 75, comma primo, della
Costituzione, sia dagli artt. 37 e 39 della legge n. 352 del 1970 -
che il referendum possa svolgersi su disposizioni di leggi abrogate, o
dichiarate costituzionalmente illegittime, ugualmente deve dirsi che
il referendum non può svolgersi su norme il cui vigore sia cessato,
come nel caso, per la scadenza del termine finale stabilito nella legge
stessa per il vigore delle disposizioni che essa contiene. Ad avviso
dell'Avvocatura, però, in tale ipotesi, competente a rilevare questa
impossibilità, non può essere la Corte di cassazione, in
applicazione analogica dell'art. 39 della legge n. 352, ma la Corte
costituzionale, in sede di verifica di ammissibilità della richiesta.
L'art. 39 della legge n. 352, infatti, prevede un fatto -
l'abrogazione - estraneo alla legge oggetto del referendum. Nella
specie, invece, la impossibilità dello svolgimento del referendum
deriva direttamente dal contenuto della legge che ne costituisce
l'oggetto, e vizia quindi, fin dall'origine, la relativa richiesta. Si
tratta quindi di un vizio, che consiste nella illegittimità
costituzionale della richiesta, che risulta rivolta ad uno scopo
diverso da quello - l'abrogazione della legge - indicato dall'art. 75,
primo comma, della Costituzione e che perciò deve essere rilevato
dalla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 33, commi terzo e
quarto, della legge n. 352 del 1970.
Ad integrazione del contraddittorio espressamente previsto
dall'art. 33, comma terzo, della legge n. 352 del 1970, nella camera
di consiglio del 14 gennaio 1981 sono stati uditi l'avv. Mauro
Mellini, per il Comitato promotore, e l'avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Il primo ha
criticato le deduzioni svolte nella memoria dell'Avvocatura dello
Stato, osservando in particolare che non si può pervenire alla
inammissibilità della richiesta referendaria di un intero atto
normativo sulla base della eventuale non vigenza di una singola
disposizione; e richiamate le argomentazioni contenute nella memoria
del Comitato, ha insistito per l'ammissibilità. Dal suo canto,
l'avvocato dello Stato Azzariti ha ribadito la estraneità del decreto
legge, che proroga la vigenza dell'art. 6, al quesito; e richiamandosi
alla memoria ha insistito per la inammissibilità della intera
richiesta referendaria, in conseguenza della sua inscindibilità. Considerato in diritto :
Oggetto della richiesta di referendum abrogativo, dichiarata
legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980, in applicazione dell'art.
32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dall'Ufficio centrale per il
referendum, costituito presso la Corte di cassazione, è il d.l. 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6
febbraio 1980, n. 15.
Va innanzi tutto rilevato che di tale provvedimento l'art. 6 (che
disciplina l'istituto del c.d. "fermo di pubblica sicurezza") recita
testualmente, al suo ultimo comma: "Le disposizioni del presente
articolo si applicano per la durata di un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto". Per effetto dell'art. 15, il decreto è entrato
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (17 dicembre 1979). Non essendo scaduto l'anno, le
disposizioni dell'art. 6 erano tuttora applicabili "al momento della
deliberazione" dell'Ufficio centrale, che di ciò ha dato esplicito
atto nella ricordata ordinanza del 2 dicembre 1980, precisando che a
tale momento "non assume rilievo l'efficacia limitata nel tempo" della
norma in parola. Successivamente, per effetto dell'art. 1 del d.l. 12
dicembre 1980, n. 851, la durata dell'applicazione delle disposizioni
dell'art. 6 è stata prorogata di sessanta giorni a decorrere dalla
scadenza del termine fissato nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Ne consegue che la richiesta referendaria, sulla quale deve ora
pronunciarsi la Corte, comprende una norma, la cui perdurante
efficacia è dovuta al combinato disposto del suo ultimo comma (sul
quale l'Ufficio centrale ha già portato, come su tutte le altre
disposizioni, il suo favorevole esame) e dell'art. 1 del d.l. n. 851
del 1980 (emanato successivamente alla deliberazione dello stesso
Ufficio). La nuova norma ha modificato, sotto il profilo della durata,
la precedente: compete, pertanto, all'Ufficio centrale - secondo
quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 68 del 1978 -
valutare se la richiesta referendaria debba estendersi alla nuova
disciplina, sopravvenuta, dopo la sua ordinanza, nel corso del
procedimento. In caso positivo, solo dopo la delibera in tal senso
adottata dall'Ufficio centrale la Corte potrà verificare se il nuovo
disposto, risultante dal concorso delle due norme, debba venir ammesso
alla consultazione referendaria. Allo stato, la Corte ritiene di dover
procedere alla verifica dell'ammissibilità del quesito, escludendo
dall'esame e dalla conseguente pronuncia tanto il menzionato art. 6,
che nella sua portata originaria non sarebbe più applicabile, quanto
la norma di proroga che non è contemplata dal quesito, nei termini
dichiarati legittimi dall'Ufficio centrale con l'ordinanza del 2
dicembre 1980.
Va poi respinta la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la
quale la "transitorietà" dell'art. 6 (su cui per quanto innanzi detto
la Corte non porta il suo esame) condurrebbe, non alla esclusione dal
presente giudizio del solo articolo, ma alla inammissibilità
dell'intera richiesta, in ragione della asserita sua inscindibilità.
La esclusione di alcune disposizioni non impedisce invero che le
altre, rimaste oggetto dell'unica richiesta referendaria (che,
pertanto, in tale ipotesi non si scinde in più richieste), vengano
unitariamente assoggettate alla consultazione popolare, a meno che,
proprio per effetto dell'esclusione, non resti in concreto vulnerata
la necessaria omogeneità del quesito. In tale senso, del resto, si
è già proceduto in ordine alla richiesta di referendum per
l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, che fu in un primo
tempo, con la sentenza n. 16 del 1978, dichiarata ammissibile "ad
eccezione dell'art. 5 (sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto
1977, n. 533)"; ed in un secondo tempo, a seguito di nuova ordinanza
dell'Ufficio centrale, dichiarata, con sentenza n. 70 del 1978,
ammissibile "anche in ordine all'art. 5 della legge stessa, come
modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533".
Le altre disposizioni del d.l. n. 625 del 1979, come modificato
dalla legge di conversione n. 15 del 1980, appaiono informate, pur
nella varietà dei loro contenuti, ad un principio comune, che
conferisce alla materia disciplinata un connotato di sostanziale
unitarietà. Come si desume, infatti, dallo stesso suo titolo, l'atto
legislativo investito concerne "misure urgenti per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica": esso, pertanto,
si colloca storicamente in una fase di emergenza, che ha determinato
il legislatore ad apportare modifiche all'intero sistema di
prevenzione e repressione nell'ambito penale, in funzione preminente,
appunto, della lotta al terrorismo ed alla delinquenza comune: "Si
tratta di difendere concretamente i valori di libertà, di sicurezza e
di giustizia che la Costituzione afferma", leggesi nella relazione che
accompagna il disegno di legge per la conversione del decreto in
parola; e le adottate misure "ambiscono a realizzare un sistema ben
coordinato di norme, senza smagliature, inteso ad elevare la capacità
di risposta dell'ordinamento alla provocazione ed alla distruttività
della delinquenza e della eversione". Di tale contesto si propone
l'abrogazione con un quesito che - pur con la esclusione, allo stato,
dell'art. 6 - alla Corte appare omogeneo ed univoco, alla luce dei
principi in proposito affermati nella sentenza n. 16 del 1978. Con la
quale - va poi ricordato - fu egualmente dichiarata ammissibile la
richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975,
n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel riflesso che,
malgrado la incontestabile varietà di contenuti normativi, doveva
riconoscersi che l'iniziativa aveva per oggetto "un particolare
complesso di misure legislative eccezionali", adottate "nel comune
intento di fronteggiare la presente situazione di crisi dell'ordine
pubblico, con particolare riguardo alla criminalità politica e para -
politica"; e che sotto tale aspetto il titolo della legge enunciava
già nei suoi tratti essenziali la questione sulla quale il corpo
elettorale era chiamato a decidere.
Né si riscontra alcun'altra ragione di inammissibilità. E
pertanto la richiesta di referendum va dichiarata ammissibile, ad
eccezione della norma sopra indicata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, recante "Misure
urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza
pubblica" (convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980,
n. 15), ad eccezione dell'art. 6; richiesta dichiarata legittima con
ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte