Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1985 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 102

del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 24 gennaio 1983

dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma nei

procedimenti di sicurezza contro Sinibaldi Lorenzo e Carlini Carlo,

iscritte ai nn. 702 e 720 del registro ordinanze 1983 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 39 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Roma, con le due ordinanze - di identico tenore - indicate in epigrafe

dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non prevede che la declaratoria

di abitualità (presunta) nel delitto sia subordinata al previo

accertamento giudiziale della pericolosità sociale del soggetto,

contrasti con l'art. 27, terzo comma, Cost.: sostenendo, al riguardo,

che ove tale pericolosità manchi e sia perciò anticipatamente

revocata (in ipotesi, a breve distanza di tempo dalla sua applicazione)

la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una colonia

agricola o a una casa di lavoro conseguente alla declaratoria di

abitualità, quest'ultima produrrebbe solo effetti "desocializzanti"

(quali l'impossibilità di guidare autoveicoli, o di esercitare il

commercio o di godere dei benefici previsti da provvedimenti di

amnistia o di condono: artt. 82 cod. strada, 11 T.U.L.P.S., 151 e 174,

ult. cpv., c.p.).

Considerato che tale questione, già sollevata in termini identici

dal medesimo magistrato di sorveglianza con dieci precedenti ordinanze,

è stata dalla Corte dichiarata manifestamente infondata con

l'ordinanza n. 19 del 1984.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata, in riferimento all'art.

27, terzo comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte