Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 103,

della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale) e 554 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa l'11 gennaio 1994 dal pretore di Catania nel procedimento

penale a carico di Sapia Carlo iscritta al n. 149 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il pretore di Catania ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, n. 103, della legge 16 febbraio 1987 n.

81, nella parte in cui esclude l'udienza preliminare nel procedimento

pretorile, nonché dell'art. 554 del codice di procedura penale,

nella parte in cui prevede che il decreto di citazione a giudizio sia

emesso dal pubblico ministero anziché dal giudice dell'udienza

preliminare;

che ad avviso del pretore le norme impugnate determinano un

trattamento ingiustificatamente diverso degli imputati nei

procedimenti pretorili, in raffronto a quelli in procedimenti avanti

il Tribunale, in quanto non garantirebbero il diritto del cittadino

di non essere tratto a giudizio sulla base di un'accusa infondata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la infondatezza della questione;

Considerato che la lamentata mancanza dell'udienza preliminare nel

procedimento pretorile è proprio ciò che volutamente differenzia

tale tipo di procedimento, e che tale diversità trova piena

giustificazione nel principio ispiratore dettato dalla direttiva n.

103 dell'art. 2, della legge di delega, della massima semplificazione

e snellezza del rito;

che, come questa Corte ha avuto occasione di rilevare, la

direttiva espressa al n. 1 della stessa legge di delega fissa già il

principio della massima semplificazione del processo, con la

conseguenza che i "criteri di massima semplificazione" richiesti

dalla direttiva n. 103 per i procedimenti innanzi al pretore non

possono che tradursi in una ulteriore semplificazione degli istituti

e dei meccanismi previsti in via generale per il procedimento avanti

il Tribunale (v. sent. n. 123 del 1993);

che, pur con la massima semplificazione, è garantito in ogni

caso all'imputato il diritto alla immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 del codice di

procedura penale;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, n. 103, della legge 16 febbraio 1987,

n. 81 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") e 554 del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte