Sentenza n. 22/1997
Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
citata
- art. 52legge 142/1990
- art. 53legge 142/1990
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 52d.P.R. 749/1972
- art. 53d.P.R. 749/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 8 giugno 1962, n.
604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della
carriera dei segretari comunali e provinciali); del decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento
dei segretari comunali e provinciali); dell'articolo 52 e
dell'articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole "nonché del
segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità",
comma 4, limitatamente alle parole "I segretari comunali e
provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative
delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario
preposto", della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali), iscritto al n. 90 del registro referendum.
Vista l'ordinanza in data 26-27 novembre 1996, modificata con
ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice
relatore Massimo Vari,
Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i delegati dei
Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle
d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Puglia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare presentata dai delegati dei Consigli regionali
delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e
Puglia, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati:
la legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato
giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e
provinciali);
il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali);
l'art. 52 e l'art. 53, comma 1, limitatamente alle parole
"nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo della
legittimità", comma 4, limitatamente alle parole "I segretari
comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure
attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al
funzionario preposto", della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
delle autonomie locali)?".
2. - Con ordinanza in data 26-27 novembre 1996 l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione, verificata la
regolarità della suddetta richiesta di referendum abrogativo di
iniziativa regionale, ne ha dichiarato la legittimità.
Successivamente, con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, il
predetto Ufficio, ritenuta la necessità di correggere l'errore
materiale esistente nel testo del quesito referendario, ha disposto
che lo stesso, nella parte relativa all'art. 53, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, in luogo delle parole "nonché del
segretario comunale o provinciale sotto il profilo della
legittimità", si deve leggere: "nonché del segretario comunale o
provinciale sotto il profilo di legittimità".
3. - In esito ai cennati adempimenti il Presidente ha convocato la
Corte in camera di consiglio per l'8 gennaio 1997, disponendone la
comunicazione ai delegati dei Consigli regionali promotori della
richiesta referendaria ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.
352.
4. - In prossimità della camera di consiglio, i delegati dei
Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta,
Calabria, Veneto e Puglia hanno depositato una memoria per sostenere
l'ammissibilità della richiesta referendaria.
Si precisa che la predetta richiesta tende ad ottenere la
soppressione della figura organizzativa del segretario comunale, per
consentire agli enti locali di "svolgere la propria attività
organizzativa e funzionale in una dimensione priva di condizionamenti
di provenienza statale".
Le leggi che disciplinano detta figura, non riferendosi ad organo o
istituto presupposto dalla Costituzione, o coessenziale al
funzionamento di organi o enti costituzionali, non trovano alcuna
preclusione alla loro abrogazione nei principi affermati dalla
giurisprudenza costituzionale.
Infine si evidenzia l'omogeneità del quesito referendario proprio
in quanto i proponenti mirano a sopprimere l'organo statale, per
consentire alla disciplina successiva di identificare un diverso
modulo organizzativo di svolgimento delle funzioni ora ad esso
affidate: nella volontà di far venir meno tale figura organizzativa
si rintraccia la matrice razionalmente unitaria della richiesta. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum sulla cui ammissibilità la Corte
è chiamata a pronunziarsi riguarda un complesso di disposizioni
concernenti lo stato giuridico e le funzioni dei segretari comunali e
provinciali, rappresentato, anzitutto, dall'intero testo sia della
legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e
all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali),
che del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali).
Il quesito investe, altresì, l'art. 52 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), disposizione che
definisce, in via di principio, la posizione dei soggetti qui
considerati nell'ambito delle amministrazioni locali, prevedendo, al
comma 1, che il comune e la provincia hanno un segretario titolare,
funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale
territorialmente articolato, nominato e revocato d'intesa con il
sindaco e con il presidente della provincia.
Lo stesso articolo, nel rinviare ad una futura legge la disciplina
del menzionato albo (comma 2), specifica l'ambito delle competenze
affidate al segretario stabilendo che questi, nel rispetto delle
direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia,
sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti,
coordinandone l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è
responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai
relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del
consiglio (comma 3). Il citato articolo dà, altresì, facoltà allo
statuto ed al regolamento dell'ente locale di prevedere un
vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del
segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza,
assenza o impedimento (comma 4).
Il quesito referendario investe, infine, i commi 1 e 4 dell'art.
53: il primo solo in parte, e cioè là dove prevede il parere, sotto
il profilo di legittimità, del segretario per ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio; il secondo nel
suo intero contenuto che stabilisce la responsabilità dei segretari
comunali e provinciali per gli atti e le procedure attuative delle
deliberazioni di cui al comma 1.
2. - Ciò premesso, nessun dubbio sussiste circa l'ammissibilità
del quesito in rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art.
75, secondo comma, della Costituzione, posto che nessuna delle
disposizioni in ordine alle quali si sollecita il responso popolare
può ritenersi strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel
novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto
ovvero di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per ciò che attiene
al requisito della chiarezza del quesito, giacché dal complesso
delle disposizioni sopra richiamate si evince che esso verte
sull'abolizione ovvero sul mantenimento della figura organizzativa
del segretario comunale e provinciale, considerata non solo nei suoi
profili ordinamentali e di stato giuridico, ma anche in quelli delle
competenze e responsabilità. Né all'ammissibilità della richiesta
osta la circostanza che venga prospettata anche la soppressione della
figura del vice segretario, giacché tale eventuale effetto, lungi
dal pregiudicare l'omogeneità del quesito, ne rappresenta un profilo
di coerenza, trattandosi di una figura vicaria, con compiti
collaborativi ed ausiliari, che, quindi, concettualmente presuppone
l'esistenza della figura del segretario comunale e provinciale.
Non costituisce, d'altro canto, ostacolo alla chiarezza del
quesito, specie trattandosi di materia connotata da un composito e
stratificato quadro normativo, neppure la mancata inclusione di
talune disposizioni attinenti allo stato economico e giuridico o ad
alcuni compiti di rilievo marginale.
Non è dubbio, infatti, che il quesito, per il fatto stesso di
investire il corpo fondamentale delle leggi sull'ordinamento e sulle
competenze dei segretari medesimi, presenta il necessario carattere
di omogeneità, proponendo un'unica e puntuale alternativa
all'elettore: la soppressione ovvero il mantenimento della figura
qui considerata come caratterizzata dalle sue fondamentali
connotazioni di stato e funzionali.
Sarà, ovviamente, compito dell'interprete apprezzare le
conseguenze che, dall'eventuale esito positivo della consultazione,
potranno derivare sulla normativa di contorno non inclusa nel
quesito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione:
della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato
giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e
provinciali);
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali);
dell'art. 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali);
dell'art. 53, comma 1, della medesima legge, limitatamente alle
parole "nonché del segretario comunale o provinciale sotto il
profilo di legittimità" e comma 4, limitatamente alle parole: "I
segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle
procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente
al funzionario preposto", richiesta dichiarata legittima, con
ordinanza in data 26-27 novembre 1996, modificata con ordinanza in
data 11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte