Ordinanza n. 22/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 56Codice penale
- art. 628Codice penale
- art. 337Codice penale
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 292 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16
febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Matera, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Matera, nel premettere, in fatto, che il pubblico
ministero, contestualmente alla richiesta di convalida dell'arresto,
ha formulato richiesta di applicazione di misura cautelare nei
confronti di una persona "in ordine ai reati di cui agli artt. 56,
628 e 337 c.p.", omettendo di "indicare gli elementi di fatto che
devono essere oggetto di contestazione specifica all'indagato",
solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 291 e
292 cod. proc. pen. per contrasto:
a) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, non venendo fatto
obbligo al pubblico ministero di descrivere sommariamente il fatto
nella richiesta di misura, non si consentirebbe al giudice di
verificarne la sussistenza ed alla difesa di interloquire in modo
effettivo;
b) con gli artt. 111 e 112 della stessa Carta, stante l'obbligo
del pubblico ministero di individuare l'area normativa-fattuale
relativa alle ipotesi di reato e motivare la richiesta di misura,
"corollario preliminare" dell'obbligo di esercitare l'azione penale,
non delegabile né alla polizia giudiziaria, né al giudice;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che, come emerge dagli atti, il giudice rimettente ha
nella specie convalidato l'arresto, respinto la richiesta di misura
cautelare e ordinato la liberazione dell'indagato, "riservandosi" di
inoltrare gli atti a questa Corte per la dedotta omessa formulazione
del capo di imputazione da parte del pubblico ministero, sicché, con
quel provvedimento, ha esaurito tanto il procedimento di convalida
che quello relativo alla decisione sulla domanda cautelare, rendendo
quindi priva di rilevanza la questione sottoposta all'esame della
Corte;
che, d'altra parte, l'intervenuta chiusura della sequenza de
libertate e la correlativa perdita di qualsiasi potere delibativo da
parte del giudice, è asseverata dal fatto che nella stessa ordinanza
di rimessione non v'è traccia di alcun provvedimento sospensivo a
norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: e ciò proprio
perché, a quel momento, non esisteva più un "procedimento" da
sospendere;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 291 e 292 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Matera con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte