Sentenza n. 220/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18r.d. 3269/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo
comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso
con ordinanza emessa il 4 dicembre 1973 dalla Corte di appello di
Bologna nel proc. civ. vertente tra Spadini Luciano ed altri e
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 297 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Spadini Luciano e Tentoni Claudio
e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Luciano Borelli, per Spadini Luciano e Tentoni
Claudio, e il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni,
per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A seguito di gravame proposto contro la sentenza 15 giugno
1972 del tribunale di Bologna (che aveva respinto l'opposizione
proposta da Luciano Spadini, Claudio Tentoni ed Orfeo Signorini avverso
l'ingiunzione dell'Ufficio del registro, con cui ai predetti - in
precedenza dichiarati falliti, in proprio e quali soci di società di
fatto, e, quindi, rientrati in bonis - era stato intimato il pagamento
dell'imposta sull'enunciazione della detta società, in misura
corrispondente al patrimonio esistente al momento della registrazione
della sentenza dichiarativa di fallimento, in che l'enunciazione stessa
era ravvisata), l'adita Corte di appello di Bologna (ritenuto
preliminarmente che, al fine dell'applicazione dell'imposta di registro
sulle enunciazioni, anche in sentenza, di società irregolare o di
fatto, il valore imponibile - che logicamente si correla al momento
della costituzione della società - può, ex art. 18 della legge di
registro, essere accertato, "presuntivamente", in base al patrimonio
sociale al momento della enunciazione; essendo salva per il
contribuente la prova contraria, con esclusione, però, di quella
testimoniale), con ordinanza in data 4 dicembre 1973, ha ritenuto
rilevante (in quanto si dolevano, nella specie, gli appellanti proprio
di non essere stati ammessi a dimostrare per testi la minore entità
del capitale sociale originario rispetto al patrimonio al momento della
enunciazione) ed, inoltre, non manifestamente infondata - onde ha
sollevato - questione di legittimità costituzionale del terzo comma
dell'art. 18 innanzi citato, "per la parte, appunto, in cui esclude la
possibilità, per il contribuente, di contrastare con la prova
testimoniale la presunzione stabilita in favore del fisco, circa la
corrispondenza del patrimonio sociale al capitale sociale originario".
Ha indicato a parametri gli articoli 3 e 24 della Costituzione e ne
ha motivato l'ipotizzata violazione:
a) quanto al primo, in base al rilievo della ingiustificata
discriminazione di trattamento, che verrebbe, per effetto della
disposizione denunziata, nella specie a determinarsi, tra il fisco
(ammesso ad accertare presuntivamente l'esistenza ed il valore degli
atti traslativi di proprietà, tra cui appunto i conferimenti
societari) ed il contribuente (non ammesso, invece, a resistere per
testi la detta presunzione);
b) quanto al secondo, in considerazione della vulnerazione del
diritto di difesa del contribuente, conseguente alla indicata
limitazione della prova in suo danno sancita.
2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de
qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si sono in questo
costituite le parti private, sostenendo (con argomentazioni
sostanzialmente coincidenti con quelle svolte dal giudice di rinvio e,
soprattutto, incentrate sull'assunto della ingiustificata posizione di
"preminenza" attribuita all'Amministrazione finanziaria nei confronti
del contribuente) la illegittimità della norma impugnata.
3. - È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei
ministri, che ha concluso nel senso, invece, della non fondatezza della
sollevata questione. Considerato in diritto :
1. - In un giudizio civile, concernente opposizione ad ingiunzione
di pagamento della imposta di registro su enunciazione (in sentenza
dichiarativa di fallimento) di società di fatto, la Corte di Bologna
(adita in sede di gravame - Avverso la decisione del primo giudice che
aveva respinto la detta opposizione) - rilevato, in premessa, che il
tributo era stato nella specie calcolato in base a "presunzione di
corrispondenza, del capitale esistente al momento dell'enunciazione, al
patrimonio sociale originario" e che si dolevano, appunto, gli
appellanti di non essere stati ammessi a provare in contrario, per
testi, la minore entità dei conferimenti iniziali - ha, come detto,
sollevato questione di legittimità, in riferimento agli articoli 3 e
24 della Costituzione, dell'art. 18 della legge di registro (r.d. 30
dicembre 1923 n. 3269): "limitatamente all'inciso che esclude la
possibilità per il contribuente di contrastare con la prova
testimoniale la presunzione stabilita in favore del fisco di
corrispondenza del capitale sociale al patrimonio originario".
2. - La questione non è fondata: in quanto, invero, la retta
esegesi della norma impugnata consente di escludere che si trovi in
essa sancita la presunzione in favore del fisco sopra indicata.
3. - Stabilisce, infatti, il comma primo dell'art. 18 citato che,
qualora si abbia la prova di una convenzione che faccia presupporre in
un soggetto il diritto di proprietà (od usufrutto) su immobili, ciò
basti per far ritenere che egli ne sia divenuto titolare in virtù di
un trasferimento assoggettabile ad imposta.
In relazione a tale "presunzione di trasferimento", appunto,
prevede poi il comma terzo dello stesso articolo che la (pur
consentita) prova contraria - di un (eventuale) diverso titolo di
acquisto del bene (quale, ad esempio, l'usucapione) - non possa essere
fornita, dal contribuente, mediante testimoni.
Ora, è pur vero che la disposizione richiamata è stata ritenuta
applicabile (in correlazione all'art. 62 della legge di registro) anche
alle enunciazioni contenute in sentenza ed, in particolare, alle
enunciazioni di società irregolare o di fatto in sentenza dichiarativa
di fallimento: affermandosi (con costante giurisprudenza) che, ove
risulti (ad esempio dall'inventario) l'appartenenza alla società di
immobili, debba presumersi l'avvenuto conferimento (od un titolo
comunque traslativo d'acquisto) di detti beni.
Ed è vero altresì, per quanto attiene alla data dei conferimenti
(o trasferimenti) sopraddetti, che questa può venire, in pratica, a
determinarsi in coincidenza con il momento stesso dell'enunciazione
della società: giacché - in difetto di "prova contraria del
contribuente ai sensi dell'art. 18", secondo la espressione
testualmente usata dalla Cassazione in alcune decisioni richiamate dal
giudice a quo (ma le Commissioni tributarie parlano, più
genericamente, di "prova inoppugnabile") - è (solo) al momento
dell'accertamento (contenuto nella enunciazione) che si presume, nei
confronti del fisco, venuta ad esistenza la società (e quindi attuati
i conferimenti).
Gli è, però, che entrambe tali ricordate presunzioni (di
conferimento degli immobili esistenti nel patrimonio sociale e di
coincidenza cronologica del momento della costituzione della società
di fatto con quello del suo accertamento), che la giurisprudenza
riconduce alla previsione normativa dell'art. 18 cit., attengono, in
realtà, ad ipotesi ben diverse da quella che nella specie, invece,
ricorre (giusta la prospettazione, del resto, dello stesso giudice a
quo).
Nel caso in esame, infatti - in quanto è pacifica la premessa
dell'avvenuta costituzione della società in epoca anteriore a quella
della sua enunciazione - il problema che si pone, in relazione ad un
dato immobile facente parte del patrimonio sociale, è quello
unicamente di accertare la data del relativo conferimento: di
stabilire, cioè, se il bene stesso sia stato conferito ab initio
(come, nell'opposta ingiunzione si assume, dal fisco, al fine di
ricomprenderlo nell'oggetto dell'atto costitutivo tassato) od, invece,
in epoca successiva.
Ora - stante, appunto, la dissociazione temporale tra costituzione
ed accertamento della società di fatto - l'originarietà del
trasferimento (la sua riconducibilità, cioè, al momento stesso della
costituzione della società e non ad uno dei possibili momenti
successivi) deve essere, evidentemente, accertata in concreto, in base
ai comuni elementi probatori.
Nell'ambito di tali elementi, non è escluso il ricorso anche alla
presunzione: ma si tratterà, come è evidente, di presunzione semplice
regolata dai generali principi del diritto, e non dalla norma speciale
dell'art. 18; anche in considerazione del fatto che la presunzione
stessa, nella diversa ipotesi che venga in discussione la tassazione
(non della costituzione della società, ma) del singolo conferimento,
gioverebbe, in realtà, non già al fisco, ma al contribuente, il
quale, con la datazione anteriore dell'atto, dimostrerebbe il minor
valore del bene che ne costituisce oggetto.
4. - In conclusione, in quanto è erronea la premessa
interpretativa del giudice a quo relativamente al contenuto della norma
impugnata, deve dichiararsi infondata la questione di costituzionalità
sul presupposto di tale interpretazione, appunto, sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro),
sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte