Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1983 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma

dodicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada),

come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n.62, promosso con

ordinanza emessa il 4 febbraio 1981 dal Pretore di Alatri nel

procedimento penale a carico di Moauro Maurizio ed altro iscritta al n.

607 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Alatri con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma

dodicesimo, codice della strada, come modificato dalla legge 14

febbraio 1974, n. 62, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione.

Considerato che il pretore lamenta che l'incauto affidamento di

veicolo è punito con pene edittali identiche, tanto nel caso in cui

l'incauto affidamento sia stato operato a favore di soggetto sprovvisto

di patente, quanto nel caso in cui l'incauto affidamento sia stato

operato a favore di soggetto munito di patente non idonea;

che la Corte costituzionale con sent. n. 161/1976 ha dichiarato

infondata e con sentenza n. 91/1979 manifestamente infondata la

questione di costituzionalità dell'art. 79 del T.U. sulla circolazione

stradale (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), nella parte in cui sottopone

allo stesso regime sanzionatorio l'incauto affidamento di veicolo a

persona non munita di patente, sia che questa abbia già superato, sia

che non abbia superato gli esami di idoneità alla guida;

che la sollevata questione è del tutto analoga a quella già

decisa e non sussistono motivi per discostarsi dagli affermati

principi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, comma dodicesimo, del D.P.R. 15 giugno

1959, n. 393, come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62,

sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte