Sentenza n. 220/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 111d.P.R. 1077/1970
- art. 149d.P.R. 1077/1970
- art. 153d.P.R. 1077/1970
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 16legge 269/1968
- art. 9legge 775/1970
- art. 12legge 775/1970
- art. 11legge 249/1968
- art. 16legge 249/1968
citata
- art. 11d.P.R. 748/1972
- art. 65d.P.R. 748/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 111, primo
comma, 149, primo e secondo comma, 153, secondo comma, del d.P.R. 28
dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati
civili dello Stato); art. 65 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina
delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo) in relazione agli artt. 11, sesto comma, e 16,
secondo comma, lett. i, legge 18 marzo 1968, n. 249, come modificati
dagli artt. 9 e 12, legge 28 ottobre 1970, n. 775, promosso con
ordinanza emessa il 4 marzo 1977 dal Consiglio di Stato sul ricorso di
Brunelli Ludovica ed altri iscritta al n. 449 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327
dell'anno 1977;
Visto l'atto di costituzione di Brunelli Ludovica ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
uditi l'avv. Paolo Mercuri per Brunelli Ludovica ed altri e
l'Avvocato dello Stato Pietro De Francisci per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Brunelli Ludovica ed altri, dipendenti delle Ferrovie dello Stato
dal 1 gennaio 1965, in occasione della promozione da ispettore di prima
classe ad ispettore principale, disposta con D.M. n. 15510 del 18
dicembre 1972, e che avrebbero dovuto conseguire con decorrenza dal 1
gennaio 1971, al maturare cioè dell'anzianità di quattro anni nella
qualifica inferiore richiesta dall'art. 2, Legge 8 dicembre 1961, n.
1265, furono invece promossi con decorrenza dal 1 luglio 1970, in
applicazione degli artt. 15 e 149 del sopravvenuto d.P.R. 28 dicembre
1970, n. 1077. Dette norme prevedono la promozione a direttore di
sezione e qualifiche equiparate a ruolo aperto mediante scrutinio per
merito comparativo, accessibile, per il personale direttivo tecnico,
dopo tre anni e sei mesi di effettivo servizio, stabilendo che gli
effetti giuridici delle promozioni effettuate successivamente al 1
luglio 1970 e nella prima applicazione del decreto sono riportate alla
data del 1 luglio 1970.
I predetti peraltro ricorrevano al Consiglio di Stato contro il
provvedimento assumendo che l'essere stati così promossi precludeva le
possibilità di carriera derivanti dalla norma transitoria dell'art.
111 dello stesso decreto, che prevedeva la riduzione a tre anni di
servizio nella qualifica inferiore del termine minimo per la promozione
a ispettore capo a favore di coloro che alla data di entrata in vigore
del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, rivestivano la qualifica di
ispettore principale e dall'art. 65, settimo comma, del d.P.R. 30
giugno 1972, n. 748, il quale dispone che, nei confronti degli
impiegati che avevano conseguito la promozione a direttore di sezione o
qualifica equiparata in base alle norme vigenti anteriormente al citato
d.P.R. n. 1077 del 1970 ai fini della promozione nelle qualifiche di
direttore di divisione o equiparate del ruolo ad esaurimento e di
direttore aggiunto di divisione od equiparato si applica il disposto
dell'art. 139, commi primo e secondo, del citato d.P.R. del 1972.
Disposizione quest'ultima secondo cui, appunto, gli impiegati della
carriera direttiva che anteriormente alla data di entrata in vigore del
Decreto rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata
erano ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di divisione
dopo tre anni di effettivo servizio o, se più favorevole, al
compimento di otto anni e sei mesi di servizio complessivo maturato per
il personale delle carriere direttive tecniche.
La Brunelli e gli altri ricorrenti chiedevano l'annullamento
dell'impugnato Decreto di promozione e dichiararsi quindi
applicabilità nei loro riguardi delle norme più favorevoli.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 4 marzo 1977 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 111 primo comma,
149, primo e secondo comma d.P.R n. 1077 del 1970, nonché dell'art. 65
d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, in relazione agli artt. 11, sesto comma
e 16 secondo comma, lett. i, della legge delega 18 marzo 1968, n. 249
come modificati rispettivamente dagli artt. 9 e 12 legge 28 ottobre
1970, n. 775, ed in base ai quali erano stati emanati i Decreti
presidenziali nn. 1077 del 1970 e 748 del 1972 sopra richiamati,
affermando che le norme impugnate avrebbero esorbitato dai limiti e
criteri direttivi sanciti nella norma di delegazione riguardanti la
garanzia della piena valutazione del servizio prestato e della
conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche
acquisite.
Al riguardo il Consiglio di Stato osserva che gli artt. 111 e 149
d.P.R. n. 1077 per il fatto di essere entrati in vigore l'8 gennaio
1971 ed in rapporto all'art. 153 stesso d.P.R., che conferisce loro
effetto dal 1 luglio 1970, impediscono l'applicazione delle norme
anteriori alle situazioni per le quali si sono maturati, tra il 1
luglio 1970 e l'8 gennaio 1971, i presupposti di carriera previsti da
tali norme anteriori per promozioni a qualifiche superiori, presupposti
che sarebbero da considerare posizioni giuridiche acquisite.
Coloro che nel periodo intermedio menzionato, per l'efficacia
retroattiva delle norme impugnate non hanno conseguito le qualifiche in
base alle norme previgenti, pur essendo nelle condizioni di
conseguirle, come appunto i ricorrenti, avrebbero visto così
"scalzate" le loro posizioni giuridiche dalla sopravvenuta normativa,
vedendo altresì impedita in particolare la valutazione del servizio
prestato secondo la disciplina del tempo relativo. E ciò in contrasto
con i precetti direttivi contenuti nella ricordata legge di delega ed
in violazione quindi dell'art. 76 Cost..
Con la stessa ordinanza il Consiglio di Stato ha peraltro ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
delle menzionate nuove norme prospettata dalle parti private che ne
lamentavano l'incidenza sulle loro "attuali possibilità di carriera"
anch'esse espressamente garantite dall'art. 16, lett. i, come
modificato dalla legge di delega del 1970, n. 775.
A1 riguardo il Consiglio di Stato ha osservato in sostanza che la
possibilità di progressione in carriera prevista dalle nuove norme,
infatti, non solo non risultava sminuita ma, al contrario, appariva
agevolata dalle previste abbreviazioni dell'anzianità minima richiesta
per accedere alla promozione.
Si sono costituite in questa sede la sig.ra Brunelli Ludovica e le
altre parti del giudizio principale, rappresentate e difese dall'avv.
prof. Giuseppe Guarino, che ha depositato tempestivamente le proprie
deduzioni.
La difesa delle parti private, dopo aver esposti i precedenti di
fatto che avevano condotto al giudizio amministrativo così come sopra
descritti, fa proprie le censure sollevate con l'ordinanza di rinvio ed
in particolare riafferma che gli artt. 111 e 149 d.P.R. n. 1077 del
1970 e 65 d.P.R. n. 748 del 1972, avendo sostituito quelle precedenti
in base alle quali avrebbe dovuto effettuarsi la promozione degli
interessati, avevano rimosso le posizioni giuridiche già acquisite
esorbitando così dal limite della delega di cui alla citata legge 18
marzo 1968, n. 249.
È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato tempestivamente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva preliminarmente che nella specie non si
verificherebbe alcun pregiudizio a danno dei ricorrenti per le
promozioni a ruolo aperto nella qualifica di ispettore principale
poiché sia la pregressa normativa che la stessa disposizione di cui
all'art. 149 d.P.R. n. 1077 del 1970 non avrebbero consentito di
beneficiare della retrodatazione al 1 luglio 1970, ove a tale data non
si fosse compiuta la prescritta anzianità per la promozione, che dai
ricorrenti era stata invece maturata solo al 1 gennaio 1971.
Soggiunge altresì l'Avvocatura che la disposizione dell'art. 111
d.P.R. n. 1077 del 1970, che riduce le anzianità minime di servizio
per coloro che all'entrata in vigore del decreto (8 gennaio 1971)
avessero rivestito la qualifica di ispettore principale, anche ammesso
che dal beneficio fossero esclusi coloro che, come i ricorrenti,
vedevano retrodatate le loro promozioni a data anteriore all'entrata in
vigore del Decreto (il che potrebbe discutersi, data la differenza tra
l'entrata in vigore della legge e la decorrenza delle situazioni
giuridiche regolate, ove queste siano disciplinate in maniera autonoma)
non avrebbe potuto comunque spiegare effetti nei confronti dei
ricorrenti i quali avevano maturato l'anzianità necessaria alla
promozione solo pochi giorni prima dell'8 gennaio 1971, mentre il
conferimento della qualifica superiore non consegue automaticamente ma
al termine di un complesso e quindi necessariamente più lungo "iter"
amministrativo.
Parallele considerazioni dovrebbero farsi in proposito dell'art. 65
della legge 30 giugno 1972, n. 748, e ciò consentirebbe di desumere la
non rilevanza della detta questione.
Quanto al merito l'Avvocatura osserva in sostanza che sia l'art.
111 d.P.R. 1077/1970 che l'art. 65 d.P.R. 748/1972, espressamente
riferendosi a coloro che avessero già rivestito la qualifica
richiesta, e non a coloro che avessero maturato i requisiti necessari,
lasciano chiaramente intendere di voler limitare a tale categoria più
ristretta i benefici concessi. E che trattisi di categorie ben distinte
non sarebbe dubbio giacché il semplice maturare dell'anzianità per
accedere alla promozione mediante scrutinio a ruolo aperto non
comporterebbe automaticamente il passaggio degli impiegati alla
qualifica superiore ma richiede un approfondito vaglio in vista delle
esigenze funzionali della PA.
La non omogeneità delle categorie darebbe ragione della scelta del
legislatore delegato, ed escluderebbe, secondo l'Avvocatura, la
violazione dei criteri direttivi sanciti con la legge delega, giacché
non potrebbe appunto ritenersi in contrasto con questi la limitazione
di talune agevolazioni di carriera solo a favore di coloro che abbiano
superato positivamente il vaglio dei richiesti requisiti, e non pure a
favore di coloro che abbiano soltanto maturato la necessaria anzianità
per essere assoggettati a siffatto accertamento.
E ciò tanto più che la legge di delegazione (art. 11, legge 1968,
n. 249 modificato con l'art. 9 della legge n. 775 del 1970) ha anche
stabilito che le carriere degli impiegati civili saranno riordinate con
effetto dal 1 luglio 1970 e che (art. 10 delle legge n. 775 del 1970)
anche le nuove misure degli stipendi avranno effetto dalla stessa data.
Onde la lamentata inapplicabilità della normativa anteriore al
d.P.R. n. 1077 del 1970 e il conseguente contrasto con i principi e
criteri direttivi della legge delega sarebbero esclusi anche dalla
considerazione che la stessa legge delega ha fissato la data cui far
risalire la riorganizzazione delle carriere dei pubblici dipendenti. Considerato in diritto :
1. - L'art. 2 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265 stabiliva che le
promozioni ad ispettore principale del personale dell'Azienda autonoma
FF.SS. si conseguivano dopo quattro anni di anzianità nella qualifica
di provenienza.
Sulla base di tale norma i ricorrenti avrebbero dovuto essere
promossi a decorrere dal 1 gennaio 1971, data di scadenza del
quadriennio di loro permanenza nella qualifica di provenienza
(ispettore di prima classe).
Senonché, essendo nel frattempo intervenuto il d.P.R. 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli
impiegati dello Stato, che agli artt. 15 e 149 prevede la promozione
per la detta categoria mediante scrutinio per merito comparativo
accessibile dopo solo tre anni e sei mesi di effettivo servizio
disponendo con l'art. 153 la retrodatazione al 1 luglio 1970 delle
promozioni stesse nella prima applicazione del decreto, i ricorrenti
appunto in ottemperanza a tale nuova normativa furono promossi con
decreto 19 dicembre 1972 a decorrere dalla predetta data del 1 luglio
1970.
Con ciò, peraltro, secondo i ricorrenti, sarebbe rimasto precluso
nei loro confronti il vantaggio di carriera offerto dall'art. 111 dello
stesso d.P.R., che riduceva a tre anni il periodo di servizio nella
qualifica inferiore per la promozione ad ispettore capo a favore di
coloro che rivestivano la qualifica inferiore stessa alla data di
entrata in vigore del d.P.R. (8 gennaio 1971), e dall'art. 65, settimo
comma, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 sulla disciplina delle funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, che attribuiva il
godimento del ridotto periodo ai soggetti che avevano conseguito la
promozione alla qualifica di provenienza in base alle norme vigenti
anteriormente al d.P.R. n. 1077.
2. - Il Consiglio di Stato, nel giudizio promosso dagli interessati
per ottenere l'annullamento del provvedimento di promozione a loro dire
lesivo nei sensi suddetti, opina che, dovendosi in effetti ritenere
nella specie applicabile la nuova normativa di cui al d.P.R. n. 1077
nei confronti dei ricorrenti in quanto entrata in vigore con effetto
dal 1 luglio 1970, cioè anteriormente alla maturazione della
promozione dei ricorrenti secondo le vecchie norme (1 gennaio 1971),
con ciò verrebbe lesa la posizione giuridica di coloro che, per avere
appunto maturato le condizioni per la promozione nel periodo fra il 1
luglio 1970 cui risale la retroattività del decreto e l'8 gennaio
1971, data di entrata in vigore del d.P.R., vedevano esclusa
l'operatività dei detti presupposti di carriera e impedita la
valutazione ai fini della promozione del servizio prestato secondo la
disciplina del tempo relativo.
Secondo il Consiglio di Stato ciò concreterebbe una violazione dei
principi e criteri direttivi indicati nella legge di delega n. 775 del
1970, in base alla quale risulta emanato il d.P.R. n. 1077 del 1970 e
che, all'art. 16, lett. i, stabilisce fra l'altro che in sede di
emanazione delle norme transitorie dirette ad attuare il graduale
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento deve essere garantita ai
funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 "la piena
valutazione del servizio prestato e la conservazione dei trattamenti
economici e delle posizioni giuridiche conseguite".
Il legislatore delegato andando cosi oltre i limiti della delega
avrebbe operato in contrasto con l'art. 76 Cost..
L'Avvocatura dello Stato ha formulato una eccezione di irrilevanza
della questione, osservando che nessun pregiudizio si sarebbe
verificato a danno dei ricorrenti in relazione alla promozione ad
ispettore principale, in quanto essi non avrebbero mai potuto
beneficiare della retrodatazione della promozione al 1 luglio 1970 non
avendo maturato a tale data l'anzianità necessaria e considerato,
altresì che il beneficio della riduzione dell'anzianità minima di cui
all'art. 111 d.P.R. n. 1077 del 1970 applicabile solo a coloro che
abbiano rivestito la qualifica inferiore alla data di entrata in vigore
del decreto (8 gennaio 1971) non avrebbe potuto in concreto essere
goduto dai ricorrenti i quali, avendo maturato i requisiti al 1 gennaio
precedente, non avrebbero potuto, data la brevità del periodo di pochi
giorni, essere investiti della qualifica in tempo utile.
4. - L'eccezione non appare fondata.
Il giudice a quo nell'ordinanza di rinvio invero ha espressamente
affermato che le norme impugnate impediscono l'applicazione delle norme
anteriori alle situazioni per le quali erano maturati nel periodo 1
luglio 1970 - 8 gennaio 1971 i presupposti di carriera allora previsti
e dalla illegittimità di tale impedimento, riflettentesi sui
provvedimenti impugnati, ha desunto la rilevanza della questione
sollevata rispetto alla decisione del giudizio di merito che ha appunto
per oggetto l'annullamento del provvedimento di promozione.
Ciò costituisce sufficiente motivazione del giudizio di rilevanza,
di competenza del giudice a quo, e rende ininfluenti le circostanze
prospettate dall'Avvocatura a fondamento dell'eccezione; circostanze le
quali potrebbero se mai essere riferite all'interesse della parte ad
agire, la cui verifica non è peraltro di competenza della Corte, una
volta che sul punto, come nella specie, si è espresso il giudice a
quo.
5. - Nel merito la questione non è fondata.
La pretesa esorbitanza dai limiti segnati dalla legge delega si
verificherebbe anzitutto per effetto della lesione della posizione
giuridica acquisita dai ricorrenti sulla base della normativa poi
sostituita dal d.P.R. n. 1077. Ma al riguardo deve osservarsi che,
secondo la costante giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato,
l'ordinamento del personale dipendente dagli Enti pubblici può essere,
in linea di principio, disciplinato diversamente nel corso del tempo
senza che tale possibilità sia condizionata dalla posizione di
carriera alla quale siano già pervenuti i singoli impiegati o
categorie di essi, e ciò in quanto la disciplina del rapporto di
pubblico impiego è improntata al preminente interesse della pubblica
amministrazione e non può, quindi, incontrare limiti nella situazione
soggettiva dei dipendenti, salvo ovviamente la limitazione collegata al
rispetto delle posizioni giuridico-economiche già acquisite. Ed è
appunto a tale concetto che si riferisce la formula della legge di
delega invocata dal Consiglio di Stato.
Ora, come risulta da quanto premesso circa lo sviluppo della
situazione in cui sono venuti a trovarsi i ricorrenti, nel periodo
successivo al 1 luglio 1970, al quale si è estesa la retroattività
del d.P.R. n. 1077, e che ne ha reso necessaria la applicazione ai fini
delle promozioni in esame, essi avevano semplicemente maturato il
quadriennio di anzianità necessaria ad accedere allo scrutinio per
merito comparativo allora previsto per conseguire la promozione. Ed è
noto che tale forma di scrutinio implica la considerazione di una serie
di elementi attinenti fra l'altro al rendimento, alla capacità, alle
specifiche attitudini del soggetto, considerazione che non conduce
necessariamente ad una valutazione positiva ai fini della promozione.
Non si trattava quindi nella specie di una "posizione giuridica
acquisita", ma piuttosto di una possibilità di promozione apertasi con
il maturare del quadriennio di anzianità, cioè si trattava di una
mera aspettativa subordinata all'esito favorevole dello scrutinio.
È noto che, per principio pacifico, tale aspettativa non è, per
sua natura, da considerare entrata definitivamente nel patrimonio
giuridico dell'interessato e la situazione vantata dai ricorrenti non
era quindi tale da essere coperta dalla formula della legge di delega
che, come si è detto, imponeva il rispetto soltanto delle posizioni
giuridiche "acquisite".
6. - Per quanto riguarda la censura mossa sotto il profilo della
lamentata mancata possibilità della piena valutazione del servizio
prestato, d'altra parte, deve osservarsi che tale elemento deve
necessariamente essere coordinato con quello più generale della
salvaguardia delle posizioni giuridiche acquisite, nel senso che la
garanzia posta in proposito dalla legge di delegazione deve essere
appunto intesa in funzione della tutela di tali posizioni.
Dimostrata l'inesistenza di queste, ne deriva altresì
l'inapplicabilità alla specie del principio direttivo invocato.
D'altra parte occorre anche osservare che la concessione delle
facilitazioni di carriera dalle quali i ricorrenti si lamentano
esclusi, adottata dal legislatore delegato solo a favore di coloro che
avevano conseguito la promozione mediante scrutinio, secondo le
disposizioni della precedente legge del 1961, beneficia una categoria
di soggetti razionalmente distinta da quella degli esclusi, in quanto,
a differenza di questi ultimi, hanno dato la prova del possesso degli
elementi necessari per superare il vaglio dello scrutinio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 111, primo comma; 149, primo e secondo comma; 153, secondo
comma, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; 65, d.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 748, in relazione agli artt. 11, sesto comma, e 16, secondo comma,
lettera i, della legge 18 marzo 1968, n. 269, come modificati
rispettivamente dagli artt. 9 e 12 legge 28 ottobre 1970 n. 775
sollevata con l'ordinanza del Consiglio di Stato 4 marzo 1977, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte