Sentenza n. 220/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1985 · relatore Ettore Gallo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 26 maggio
1984, n. 225 (ratifica del trattato di estradizione Italia-U.S.A. del
13 ottobre 1983), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1984
dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Sciacca Antonino,
iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte di Cassazione, nel procedimento per l'estradizione
del minore Antonino Sciacca, cittadino italiano, imputato di omicidio a
scopo di rapina, richiesta dagli Stati Uniti d'America per
sollecitazione dello Stato di New York, ha sollevato, con ordinanza 26
novembre 1984, questione di legittimità costituzionale della legge 26
maggio 1984, n. 225, di ratifica del trattato Italia-U.S.A. del 13
ottobre 1983, nella parte in cui ammette l'estradizione senza riserve
nei confronti dei minori: e ciò anche riguardo agli Stati dell'Unione
nei quali la condizione minorile non è tutelata nelle forme e con le
guarentigie del sistema italiano, ovvero è fissata in diversi limiti
temporali.
Il giudice a quo dubita, infatti, della compatibilità della legge
con gli artt. 27, terzo comma, e 31 della Costituzione, ritenendo che
la protezione dell'infanzia e della gioventù, in armonia con le
finalità di rieducazione del minore, costituiscano beni protetti da
disposizioni precettive tali da viziare, in modo insanabile, qualsiasi
norma ordinaria che direttamente o indirettamente le leda.
Richiama al riguardo la sentenza n. 222 del 1983 della Corte
costituzionale, in tema di competenza del giudice minorile.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile
per omessa motivazione sulla rilevanza o, in subordine, infondata.
A sostegno della prima richiesta osserva come il giudice a quo
abbia omesso di accertare quale sia la normativa sostanziale e
processuale applicabile in concreto al minore nello Stato di New York
che ha sollecitato la richiesta, e quali le peculiarità che si
assumono incompatibili con i diritti garantiti dall'ordinamento
italiano.
Non a caso l'ordine di esecuzione del Trattato di estradizione
italo-francese del 1870 fu dichiarato incostituzionale con riferimento
alla normativa dello Stato francese (richiedente) relativa alla pena di
morte (Corte Cost. 21 giugno 1979, n. 54).
Nel merito l'Avvocatura ritiene che il precetto enucleabile dal
combinato disposto dell'art. 31 e dell'art. 27, terzo comma, si risolva
nella affermazione di un principio - sulla tutela del minore e sulla
specificità della giustizia minorile - suscettibile di essere attuato
secondo le modalità più svariate, rimesse alla discrezionalità
politica del legislatore. Questi, infatti, così come è libero, nel
rispetto della Costituzione, di aumentare o diminuire la soglia della
maggiore età, di modificare le età penalmente rilevanti, di innovare
sulla procedura della giustizia minorile, così è libero di introdurre
nell'ordinamento interno norme attuative di impegni assunti con Stati
il cui ordinamento differisce da quello italiano in punto di giustizia
minorile. Unico limite astrattamente concepibile - con riferimento
anche al principio di ragionevolezza - sarebbe quello relativo
all'ordinamento straniero, non solo diverso dal nostro, ma informato,
in parte qua, a principi con esso incompatibili: un ordinamento, cioè,
inidoneo a fornire quella equivalenza di garanzie sostanziali e
processuali che viene previamente valutata nella negoziazione di ogni
trattato di estradizione. Ma tale "diversità" non sarebbe nella
specie imputabile (né è stata imputata dal giudice a quo) allo Stato
richiedente. Considerato in diritto :
La sollevata questione dev'essere dichiarata inammmissibile.
Effettivamente con l'ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha
sollevato un astratto quesito di compatibilità costituzionale della
legge di ratifica del trattato di estradizione Italia-U.S.A., senza
darsi carico di dimostrare, agli effetti della rilevanza, che la
decisione sul caso di specie, concernente una richiesta di estradizione
sollecitata dallo Stato di New York, non sarebbe possibile senza la
previa risoluzione della proposta impugnazione.
Per dimostrarlo, avrebbe dovuto la Corte prendere in esame la
disciplina del processo penale minorile nello Stato di New York, ed
eventualmente anche quella parte di diritto penale sostanziale che
riguarda i minorenni, in relazione al delitto commesso dall'estradando;
indicando le specifiche disposizioni ritenute incompatibili colla
tutela che l'ordinamento italiano appresta a favore dei minori, in
funzione del loro recupero sociale.
Ciò avrebbe anche consentito di valutare se le asserite
incompatibilità non rappresentassero invece semplici variazioni nelle
modalità attuative dei precetti costituzionali, che lo stesso nostro
legislatore ordinario avrebbe potuto disporre in dipendenza della sua
discrezionalità politica, o se, al contrario, si trattasse
effettivamente di gravi carenze nelle garenzie processuali e
sostanziali, inconciliabili con i principi della nostra legge
fondamentale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della l. 26 maggio 1984, n. 225 (ratifica del trattato di estradizione
Italia-U.S.A. del 13 ottobre 1983), sollevata dalla Corte di Cassazione
con ordinanza 26 novembre 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte