Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma,

c.p.m.p., promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 marzo 1980 dal Tribunale militare

territoriale di Torino nel procedimento penale a carico di Di Prima

Giovanni, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 7 ottobre 1980 dal Tribunale militare

territoriale di Torino nel procedimento penale a carico di Cammarano

Gaetano, iscritta al n. 870 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice

relatore Ettore GALLO.

Ritenuto, in fatto, che con due successive ordinanze,

rispettivamente del 19 marzo e del 7 ottobre 1980, il Tribunale

militare territoriale di Torino sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 c.p.m.p. nella parte in cui stabilisce in

un mese il limite minimo della pena della reclusione militare, con

riferimento all'art. 3 Cost.;

che l'ordinanza assume a tertium comparationis l'art. 23 del

codice penale che, al primo comma, fissa invece in giorni 15 il

minimo della pena della reclusione, pur riconoscendo che non

sorgerebbe problema alcuno se le due specie di sanzioni detentive

fossero destinate a rimanere reciprocamente estranee nei due

rispettivi ordinamenti;

che, al contrario, rileva l'ordinanza l'esistenza di una loro

reciproca sostituibilità, sancita nell'art. 27 c.p.m.p., per quanto

attiene alla possibilità di sostituire la pena della reclusione con

quella della reclusione militare, e nell'art. 65, primo comma, n. 2

c.p.m.p., per quanto si riferisce all'ipotesi inversa: sostituzione

che avviene sempre per eguale durata di quella originariamente

inflitta;

che, pertanto, sembra al giudice rimettente irrazionale che la

reclusione militare abbia un minimo più elevato di quella comune e

che resti, perciò, violato il principio di uguaglianza dei cittadini

di cui all'art. 3 Cost.;

Considerato, in diritto, che questa Corte ha più volte affermato

che rientra nella discrezionalità del legislatore determinare

l'entità della pena edittale e fissare i minimi di ogni specie di

pena, salvo che il relativo apprezzamento di politica legislativa

meriti censura a causa di eccessività che lo privi di qualsiasi

razionale giustificazione (sentenze numeri 208 del 1974, 18 del 1973,

109 del 1968);

che il divario fra minimo della reclusione militare e minimo

della reclusione comune non è tale (giorni 15) da potersi di per se

stesso qualificare eccessivo, né quel minimo lo è, comunque, in

senso assoluto;

che, peraltro, la reclusione militare, per le modalità

esecutive e per gli effetti ad essa collegati, va considerata quale

pena autonoma, dotata di autonoma disciplina giuridica; né, d'altra

parte, è stata qui contestata la distinzione fra pena della

reclusione militare e quella comune, ma soltanto il divario fra i

minimi assoluti;

che non è ravvisabile, quindi, alcuna irrazionalità nel fatto

che, rispetto a pene detentive di natura diversa, il legislatore

abbia ritenuto, nel suo discrezionale potere, di fissare per l'una un

minimo lievemente superiore;

che nemmeno viene a verificarsi alcuna incongruenza a causa del

principio di sostituibilità, dato che il cittadino alle armi in

nessun caso viene sottoposto a detenzione più lunga di quella che

gli è stata inflitta, ché semmai, come ricorda la stessa ordinanza,

stando a qualche giudicato del cessato Tribunale Supremo, nel caso di

sostituzione della reclusione militare con reclusione comune, il

minimo può scendere anche al disotto di quello previsto dall'art. 26

c.p.m.p.;

che, pertanto, la questione proposta, è manifestamente non

fondata, e che gli incidenti, riferendosi alle stesse disposizioni

nei confronti di uguali parametri, possono essere decisi con unica

ordinanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art.26, comma primo, c.p.m.p.

sollevata dal Tribunale militare territoriale di Torino, con le

ordinanze indicate in epigrafe, nei confronti dell'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte