Sentenza n. 220/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1994 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 34d.lgs. 511/1946
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511
(Guarentige della Magistratura), promosso con ordinanza emessa il 24
settembre 1993 dal Consiglio Superiore della Magistratura - Sezione
disciplinare nel procedimento disciplinare relativo a Conigliaro
Giovanni, iscritta al n. 781 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento in cui l'incolpato, affermando
di non aver reperito un magistrato disposto ad assisterlo, aveva
chiesto alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della
Magistratura di sollevare questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511 (Guarentigie della Magistratura), nella parte in cui non
consente la nomina di un avvocato quale difensore, la Sezione
medesima, con ordinanza emessa il 24 settembre 1993, dopo aver
respinto tale prospettazione, ha viceversa sollevato questione di
legittimità costituzionale della norma citata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, sotto due diversi e distinti profili.
Premette la Sezione disciplinare che il diritto di difesa può
essere articolato in forme e modalità diverse e non implica
necessariamente l'apporto tecnico di un avvocato. Tuttavia la norma
non si sottrarrebbe al dubbio di legittimità nella parte in cui
rimette alla scelta discrezionale dell'incolpato se avvalersi o meno
di un difensore. La stessa facoltatività della difesa in sostanza,
soprattutto quando sia lecito dubitare della piena consapevolezza
dell'incolpato, comporterebbe il denunciato vulnus.
Alla luce poi dell'interpretazione della norma impugnata che la
stessa Sezione remittente afferma di seguire costantemente,
escludendo che essa consenta di procedere alla nomina di un difensore
d'ufficio - ancorché magistrato - nei casi in cui l'incolpato "non
intenda o non possa" nominare un collega, si profilerebbe un
ulteriore aspetto d'illegittimità, concretantesi in tale preclusione
alla nomina d'ufficio.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha rilevato
come la difesa tecnica da parte di un collega - anche alla stregua
delle affermazioni della Suprema Corte - non violi il diritto di
difesa nel procedimento disciplinare nei confronti del magistrato.
Altrettanto potrebbe sostenersi per l'autodifesa allorché non
intervenga la nomina di un altro magistrato: tale possibilità
risulterebbe coerente "con il principio di autogoverno e di
autodichia della magistratura e con le peculiarità del procedimento
disciplinare", anche per la particolare qualificazione
dell'incolpato. Comunque la presenza di un difensore non sarebbe
sempre ed in assoluto costituzionalmente richiesta, dovendosi avere
riguardo alla funzione oggettiva cui la difesa è preordinata e non
alla scelta soggettiva dell'interessato.
L'Avvocatura ha altresì proposto un'interpretazione adeguatrice
della norma, nel senso che essa, per non restare "priva di contenuto
o quanto meno claudicante", dovrebbe comportare il potere, da parte
della Sezione, di nominare un difensore d'ufficio. Considerato in diritto
1. - L'art. 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, è sospettato d'illegittimità costituzionale
dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura
sotto due profili: là dove prevede la possibilità per l'incolpato,
di farsi assistere da altro magistrato come una facoltà e non già
come un obbligo ed in secondo luogo nella parte in cui non consente
la nomina di un magistrato-difensore di ufficio nei casi in cui
l'incolpato "non intenda o non possa nominare un difensore".
Specifica il giudice a quo che nella specie "l'incolpato si è
presentato al dibattimento privo di difensore, nonostante la sua
volontà di avvalersi della difesa di un altro magistrato, non
avendo, a suo dire, potuto reperire un collega disposto ad
assisterlo". "Per costante interpretazione", conclude la remittente,
si esclude che l'impugnato art. 34 consenta la nomina di ufficio di
un magistrato difensore.
2. - Tale premessa di fatto palesa l'irrilevanza del primo dei
dedotti profili d'illegittimità costituzionale, non venendo qui in
evidenza l'aspetto dell'obbligatorietà della difesa, posto che
l'incolpato ha già espresso la propria intenzione di valersi di un
difensore, sì che il momento della discrezionalità della scelta tra
assistenza ed autodifesa risulta ormai superato nella dinamica del
procedimento.
La relativa questione deve quindi essere dichiarata inammissibile.
3.1. - Il secondo profilo va altresì scrutinato con riguardo alla
sola ipotesi rilevante, quella dell'incolpato che non possa nominare
un magistrato difensore e non già che non intenda farlo. Tale
seconda eventualità riconduce infatti alla prospettazione sub 2,
cioè ad un problema di alternativa tra l'assistenza obbligatoria e
l'assistenza facoltativa, che esula dal procedimento a quo.
Così circoscritta nella sua rilevanza e precisata nei suoi
termini, la questione è fondata.
3.2. - Questa Corte ha costantemente ritenuto che il procedimento
disciplinare nei confronti dei magistrati è strutturalmente e
funzionalmente diverso da quello previsto per gli impiegati dello
Stato. Nel suo carattere giurisdizionale ed in una serie di
peculiarità, l'intera vicenda disciplinare riflette il proprium
dell'Ordine giudiziario e le implicazioni che essa comporta
nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (sentenza n. 289/1992).
A tale specificità si ricollega la particolare previsione dettata
dalla norma impugnata, che limita all'àmbito dei magistrati i
soggetti legittimati a difendere l'incolpato e rimette a quest'ultimo
l'opzione tra autodifesa ed assistenza del collega.
Più in generale, questa Corte ha chiarito, quanto a modalità di
esercizio del diritto di difesa, che esso può essere dal legislatore
"diversamente regolato e adattato alle speciali esigenze dei singoli
procedimenti, purché non ne siano pregiudicati lo scopo e le
funzioni" (sentenze nn. 159/1972, 119/1974, 62/1975). Scopo e
funzioni che si concretizzano, in primo luogo, nella garanzia di un
effettivo contraddittorio e di un'assistenza di tipo
tecnico-professionale. Al riguardo la Corte ha sottolineato che il
diritto di difesa può dirsi assicurato, come regola, nella misura in
cui si dia all'interessato la possibilità di partecipare ad
un'effettiva dialettica processuale, non realizzabile senza
l'intervento del difensore (sentenza n. 190/1970).
Ora, nel caso in esame, è vero che il legislatore ha ritenuto
l'assistenza in parola surrogabile con il bagaglio culturale e
l'esperienza professionale di cui il magistrato è normalmente
portatore, così giustificando la previsione dell'autodifesa e la
limitazione dell'assistenza ai soli colleghi. Ma è altresì chiaro
che, nel momento in cui la scelta dell'incolpato si sia compiuta nel
senso di valersi dell'opera di un collega, la garanzia di
effettività del diritto di quella difesa che l'interessato non
ritiene di potersi assicurare da solo, postula la necessità che tale
assistenza venga comunque resa possibile.
Gli stessi argomenti che sono alla base della possibilità di
difendersi solo personalmente, accreditando all'incolpato
preparazione tecnica e discernimento sufficienti a decidere se farsi
assistere o meno da un collega, militano a favore della necessità di
una nomina d'ufficio ove tale opera difensiva non si concretizzi.
In altri e conclusivi termini, il precetto di cui all'art. 24
della Costituzione non consente che ragioni di carattere oggettivo -
ostative all'individuazione e nomina di un collega difensore -
vengano a comprimere in danno dell'incolpato quella possibilità di
consapevole ed attiva partecipazione al procedimento, in cui si
sostanzia l'effettività della difesa.
Il dato testuale dell'art. 34 non permette l'interpretazione
adeguatrice suggerita dall'Autorità intervenuta, sì che la norma va
dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede esplicitamente
la possibilità, per la Sezione disciplinare, di nominare un
magistrato difensore d'ufficio all'incolpato che abbia scelto di
farsi assistere da un collega: analogamente, del resto, a quanto è
legislativamente previsto per altre ipotesi di procedimenti
disciplinari (cfr. ad es. gli artt. 17, comma 4, delle disposizioni
d'attuazione C.P.P. e 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978,
n. 382 "Norme di principio sulla disciplina militare").
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511
(Guarentige della Magistratura), nella parte in cui non consente alla
Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di
disporre d'ufficio la nomina di un magistrato difensore;
Dichiara inammissibile la ulteriore questione di legittimità
costituzionale della medesima disposizione, sollevata in riferimento
all'art. 24 della Costituzione dalla Sezione disciplinare del
Consiglio Superiore della Magistratura con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte