Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di

procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 25 marzo 1999 dal

pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, nel

procedimento civile vertente tra Mazze' Vito e Loiacono Giuseppe ed

altri, iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie

speciale, dell'anno 1999 e il 1° giugno 1999 dal pretore di Palmi,

sezione distaccata di Cinquefrondi, nel procedimento civile vertente

tra Mileto Francesca e Berlingeri Albina, iscritta al n. 723 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio possessorio, il pretore di

Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea - sul cui ruolo la causa

era tornata a seguito dell'annullamento, da parte del giudice del

reclamo, del provvedimento di diniego della richiesta tutela

interdittale -, con ordinanza emessa il 25 marzo 1999 (R.O. n. 567

del 1999), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 51

cod. proc. civ., là dove non prevede, per il giudice che abbia

trattato la precedente fase sommaria, l'obbligo di astenersi dal

decidere anche la successiva fase di merito;

che il rimettente osserva come, rispetto al giudizio

possessorio - avente natura bifasica nonché struttura e presupposti

peculiari, i quali non consentono di estendere a questo gli argomenti

che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare non fondata,

con la sentenza n. 326 del 1997, analoga questione sollevata con

riguardo all'astensione nel giudizio di merito del giudice che abbia

emesso un provvedimento cautelare ante causam -, la non

configurabilità di alcuna funzione strumentale dell'ordinanza

interdittale comporti che il possesso del ricorrente è tutelato

nella sua forma più piena e definitiva già con il provvedimento

conclusivo della fase sommaria, rispetto al quale la decisione del

merito nulla potrà aggiungere;

che, a giudizio del pretore a quo, tale caratteristica rende

altrettanto non trasponibili alla fattispecie anche le considerazioni

svolte nella richiamata sentenza in ordine alla diversità

dell'assunzione dei mezzi istruttori nelle varie fasi, in quanto -

essendo estraneo al giudizio possessorio l'accertamento (tipico di

quello cautelare) dei requisiti del fumus boni juris e del periculum

in mora - è normale che il giudice del merito ripeta la medesima

istruzione che ha compiuto nella fase sommaria, sentendo gli stessi

informatori ed acquisendo le stesse prove;

che, dunque, secondo il rimettente, la norma denunciata si

pone in contrasto con gli evocati parametri, in quanto lesiva del

principio di imparzialità del giudice, giacché l'opinione da lui

fattasi nella prima fase investe con pienezza tutti i presupposti

oggetto di giudizio nella seconda;

che, sempre nel corso della fase di merito di altro giudizio

possessorio, il pretore di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi,

con Ordinanza emessa l'1 giugno 1999 (R.O. n. 723 del 1999), ha

sollevato - con riferimento agli stessi parametri - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ., nella parte

in cui prevede la sola incompatibilità del giudice che abbia

conosciuto il processo in "altro grado";

che - affermata la valenza generale dell'esigenza della

imparzialità e terzietà del giudice, il quale, avendo già

pronunciato su un certo oggetto, subisce la cosiddetta "forza della

prevenzione" - il rimettente deduce considerazioni sostanzialmente

analoghe a quelle svolte dal pretore di Vibo Valentia, in ordine alla

identità, in entrambe le fasi in cui il giudizio necessariamente si

articola, sia della res judicanda sia della valenza della relativa

istruzione probatoria;

che, in tale ultimo giudizio, è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di

inammissibilità e comunque di infondatezza della sollevata

questione.

Considerato che - data l'identità della norma sottoposta a

scrutinio di legittimità costituzionale, la quale viene censurata

con riferimento ai medesimi parametri ed alla stregua di analoghe

motivazioni - i giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente

decisi;

che entrambi i rimettenti, a sostegno dei prospettati dubbi

di illegittimità, fanno richiamo, per dedurne la non estensibilità

al caso del giudice del merito possessorio che abbia deciso la

precedente fase sommaria, alle considerazioni svolte nella sentenza

n. 326 del 1997 (la quale ha dichiarato non fondata altra questione

riguardante la mancata previsione dell'astensione nel giudizio di

merito del giudice che abbia emesso un provvedimento cautelare ante

causam);

che, tuttavia, ai rimettenti è sfuggito che,

contestualmente, è stato ivi precisato come ben diversa, rispetto

alla pluralità dei gradi di giudizio - dove "è l'esigenza stessa di

garanzia, che sta alla base del concetto di revisio prioris

instantiae, a postulare l'alterità del giudice dell'impugnazione, il

quale si trova [...] a dover ripercorrere l'itinerario logico che è

stato già seguito onde pervenire al provvedimento impugnato" - "si

presenta la situazione quando l'iter processuale semplicemente si

articoli attraverso più fasi sequenziali (necessarie od eventuali

poco importa) nelle quali l'interesse posto a base della domanda - e

che regge il giudizio - impone l'appagamento di esigenze, a

quest'ultimo connesse, di carattere conservativo, anticipatorio,

istruttorio, ecc.";

che, in relazione a ciò, dopo aver posto in evidenza la

peculiare operatività del principio dispositivo cui è informato il

rito civile - nell'ambito del quale la dialettica dei contrapposti

interessi si esplica, durante tutto il processo, in relazione ad

attività e forme di tutela diverse, che rispondono alle varie

esigenze implicate dal diritto o dall'interesse concretamente

azionato nel giudizio stesso - la Corte ha allora concluso che anche

nella ipotesi di provvedimento cautelare (anch'esso conseguente allo

svolgersi della menzionata dialettica, di norma attraverso il

contraddittorio tra le parti su un piano di "parità delle armi", in

una continua funzione propulsiva che condiziona il perseguimento e la

stessa conclusione del giudizio: cfr. anche sentenza n. 341 del

1998), non sussiste l'esigenza d'ordine costituzionale d'un obbligo

di astensione del giudice, che lo abbia pronunciato ante causam, dal

trattare e decidere la successiva causa di merito (in tal senso, da

ultimo, ordinanza n. 168 del 2000);

che tali affermazioni non possono non conservare tutta la

loro valenza anche per il caso del giudice del possessorio, il quale

- pronunciatosi sulla richiesta di adozione del provvedimento

interdittale - debba decidere la successiva fase di merito;

che questa Corte ha già ritenuto come la tradizionale

struttura bifasica di detto giudizio non sia rimasta modificata a

séguito della riforma del codice di procedura civile, attuata con la

legge 26 novembre 1990, n. 353, ed ha altresì rilevato il carattere

selettivo del richiamo al procedimento cautelare uniforme, contenuto

nell'art. 703 cod. proc. civ., volto a consentire l'applicabilità

delle sole norme della novella compatibili con le caratteristiche del

procedimento possessorio (v. ordinanze n. 203 del 1996, n. 125 del

1997);

che, in particolare, nella successiva ordinanza n. 126 del

1998 (ignorata da entrambi i rimettenti) - ribadite tali affermazioni

e rilevato come le stesse siano state fatte proprie anche dalle

Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo la quale il giudizio

in parola consta tuttora d'una fase sommaria e di una di merito - è

stato puntualmente affermato che del tutto privo di consistenza si

rivela qualsiasi dubbio circa la configurabilità di una situazione

di "incompatibilità" del giudice del merito possessorio a conoscere

in via ordinaria per essersi già egli pronunciato nella precedente

fase; essendo parimenti da escludere che al giudice stesso possano

derivare "vincoli" dall'esito del reclamo avverso il provvedimento da

lui già reso in sede interdittale;

che, peraltro, il menzionato richiamo da parte dell'art. 703

cod. proc. civ. alla disciplina dei procedimenti cautelari fa sì che

gli atti di istruzione - disposti dal giudice nella fase interdittale

"nel modo che ritiene più opportuno" ed "omessa ogni formalità non

essenziale al contraddittorio" - assumano valenza tutta propria,

intesa a consentire valutazioni meramente sommarie, "indispensabili

(e sufficienti) in relazione ai presupposti e ai fini del

provvedimento (provvisorio) richiesto" (art. 669-sexies cod. proc.

civ.), ma normalmente inidonei di per sé a consentire la decisione

definitiva della causa;

che è, dunque, palesemente erroneo attribuire alla fase di

merito - caratterizzata dalla compiuta esplicazione della dialettica

processuale delle parti e dalla cognizione piena su un materiale

istruttorio, niente affatto necessariamente identico a quello

acquisito senza formalità nella precedente fase - un contenuto

formale e sostanziale di mera pedissequa duplicazione di giudizio

vertente su una medesima res judicanda;

che, pertanto, le sollevate questioni devono essere

dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura

civile, sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione - dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di

Tropea, e dal pretore di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi,

rispettivamente con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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