Sentenza n. 221/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1975 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale della Lombardia il 1 marzo 1973 e riapprovata
il 10 maggio 1973, recante "Concessione di contributi per la copertura
degli oneri di prefinanziamento per la costruzione di alloggi di
edilizia residenziale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 25 maggio 1973, depositato in cancelleria il 30
successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1973.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
Lombardia;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Alberto
Predieri, per la Regione Lombarda.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 25 maggio 1973, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello Stato, ha impugnato di legittimità costituzionale la legge
regionale della Lombardia, approvata, a seguito del rinvio governativo,
nella seduta del 10 maggio 1973 e recante "Concessione di contributi
per la copertura degli oneri di prefinanziamento per la costruzione di
alloggi di edilizia residenziale di cui alla legge 22 ottobre
1971, n.865", deducendo la violazione dell'art. 117 della Costituzione
per incompetenza assoluta della Regione nella materia dell'edilizia,
per esorbitanza dal limite dei principi e per invasione della
competenza statale in materia di credito.
2. - Resiste al ricorso il Presidente della Regione Lombardia, con
atto depositato il 19 giugno 1973, nel quale deduce l'inammissibilità
del primo motivo del ricorso non enunciato in sede di rinvio della
legge al Consiglio regionale e sostiene nel merito la infondatezza
delle altre censure.
3. - Nella pubblica udienza, tenutasi dopo due rinvii, disposti su
concordi richieste delle parti, i rispettivi patroni hanno insistito
nelle anzidette conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La legge della Regione della Lombardia sulla concessione di
contributi sugli oneri di prefinanziamento per la costruzione di
alloggi di edilizia residenziale viene impugnata dallo Stato sotto
quattro profili.
Si contesta in primo luogo che, a norma dell'art. 117 Cost., la
Regione abbia competenza in materia, ad essa, come alle altre a statuto
ordinario, essendo semplicemente stato delegato dalla legge n. 865 del
1971 (cosiddetta "legge sulla casa") l'esercizio di determinate
attribuzioni amministrative inerenti alla realizzazione di programmi in
materia.
Si assume, in secondo luogo, che, ove pure si volesse ammettere che
a tale originaria delega siasi poi sostituito un vero trasferimento di
funzioni, la legge de qua, prevedendo per la costruzione di alloggi di
tipo popolare ed economico un concorso della Regione nel pagamento
degli interessi dei mutui di prefinanziamento (commisurato fino ad un
massimo del 25% degli stanziamenti assegnati agli enti realizzatori
delle opere per ciascuna delle localizzazioni programmate), avrebbe
oltrepassato i limiti della (ipotizzata) sua competenza, violando i
principi della legislazione statale, che vieterebbero contributi sugli
oneri di prefinanziamento.
Contravvenendo a tali principi la legge impugnata avrebbe altresì
invaso, secondo il ricorrente, la competenza statale in materia di
credito.
Infine (ed è questa la quarta ed ultima censura, intimamente
connessa a quella testé riassunta), l'art. 2 della legge regionale,
prevedendo la variabilità dei contributi, entro il limite massimo del
6,50%, in relazione a modificazioni del tasso ufficiale di sconto,
potrebbe porsi in contrasto con la politica creditizia degli organi
statali, neutralizzandone gli effetti.
2. - La difesa della Regione eccepisce preliminarmente
l'inammissibilità del primo motivo del ricorso, per non esservi stato
fatto alcun riferimento nella determinazione governativa di rinvio
della legge al consiglio regionale per nuova deliberazione.
soffermandosi poi, non di meno, nelle difese scritte e nella
discussione orale, con dovizia di argomentazioni, a dimostrare come le
funzioni dalla legge n. 865 delegate alle Regioni quanto alla fase
urbanistica e alla fase di realizzazione della edilizia residenziale,
siano state successivamente trasferite alle Regioni medesime, come
funzioni proprie ricomprese tra "i lavori pubblici" di cui all'art. 117
Cost., per effetto del d.P.R. n. 8 del 1972 e (o) del d.P.R. n. 1036
del 1972, emesso, quest'ultimo, in attuazione della delega legislativa
conferita al Governo dall'art. 8 della legge n. 865.
Contesta, poi, nel merito, l'esistenza nella legislazione statale
di un principio che vieti di erogare contributi sugli interessi dei
mutui di prefinanziamento; come pure che il contributo disposto dalla
legge regionale e la sua variabilità, d'altronde contenuta entro un
limite massimo prestabilito, possano configurare illegittima invasione
nella materia del credito o comunque interferire nella politica
creditizia dello Stato.
3. - In conformità con la giurisprudenza precedente della Corte
(per la quale sono da richiamarsi, tra le più recenti, le sentenze n.
123 e n. 132 del corrente anno), l'eccezione pregiudiziale di
inammissibilità del primo motivo di ricorso è da ritenere fondata.
La legge della Regione della Lombardia, approvata per la prima
volta il 1 marzo 1973, era stata rinviata, infatti, al Consiglio
regionale, rilevandosene, in primo luogo, il contrasto "con principi
della legge nazionale del settore, che non prevede interventi per
prefinanziamento". È ben vero che, all'osservanza dell'art. 127 Cost.,
può essere sufficiente che i motivi del rinvio e quelli della
successiva impugnativa coincidano "almeno nelle loro linee essenziali"
(sent. n. 132 del 1975, cit. e già prima sent. n. 147 del 1972), anche
se, in sede di rinvio, solo "sinteticamente" enunciati (sent. n. 8 del
1967); una interpretazione in bonam partem della determinazione di
rinvio intervenuta nella specie non sarebbe possibile, stante la
formula in essa adoperata: la quale, denunciando violazione dei
principi della legge statale "del settore" (senza specificare quale e
presupponendo perciò che sia quello dell'edilizia residenziale
pubblica, cui si riferiva la legge regionale), sembra addirittura dare
per ammesso che la competenza in materia spettasse alla Regione, e come
competenza propria, e non delegata, poiché, in quest'ultima ipotesi,
la legge regionale non avrebbe incontrato il solo limite dei principi,
ma neppure avrebbe potuto derogare a singole norme particolari di fonte
statale.
Ciò che non può, naturalmente, equivalere ad acquiescenza,
inammissibile d'altronde in questa sede, e non esime la Corte dal
procedere ad una accurata ricognizione della normativa statale, a
livello costituzionale ed a livello di legislazione ordinaria, vigente
nel settore, per stabilire quali fossero, in ordine a questo, i poteri
validamente esplicabili dalla Regione.
4. - È pacifico che l'art. 117 Cost. non contiene alcun
riferimento espresso ad una materia dell'edilizia residenziale
pubblica, prevista, invece, da taluni statuti regionali speciali, sotto
svariate denominazioni (quali "case popolari", "edilizia popolare"
"edilizia comunque sovvenzionata") come materia unitaria ed a sé
stante (così, rispettivamente, l'art. 11, n. 11, del testo originario
dello Statuto del Trentino-Alto Adige, l'art. 5, n. 18, dello Statuto
del Friuli-Venezia Giulia, l'art. 8, n. 10, del t.u. delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto del Trentino-Alto Adige, d.P.R.
31 agosto 1972, numero 670). Ma è pur vero che trattasi in realtà di
materia essenzialmente composita, articolantesi in una triplice fase:
la prima, avente carattere di presupposto rispetto alle altre,
propriamente urbanistica; la seconda, di programmazione e realizzazione
delle costruzioni, concettualmente riconducibile ai "lavori pubblici" e
tradizionalmente rientrante infatti nell'ambito dell'organizzazione
amministrativa statale, centrale e periferica, cui spetta la cura dei
pubblici interessi a quelli inerente; la terza, infine, attinente alla
prestazione e gestione del servizio della casa (disciplina delle
assegnazioni degli alloggi, in locazione od in proprietà, ecc.),
limitatamente all'edilizia residenziale pubblica in senso stretto,
così come definita nell'art. 1 del d.P.R. n. 1035 del 1972
(comprendente gli alloggi costruiti da parte di enti pubblici a totale
carico o con il concorso o contributo dello Stato).
Ora, tanto la materia dell'"urbanistica" quanto quella dei "lavori
pubblici di interesse regionale" sono comprese nell'elenco dell'art.
117, senza riserve od ulteriori distinzioni nel loro interno e senza
perciò che sia lecito postulare la esclusione da quest'ultima di quel
che più particolarmente concerne l'edilizia residenziale pubblica,
nella sua accezione più ampia, entro il limite, ovviamente, della
dimensione regionale degli interessi al cui soddisfacimento le relative
attività sono rivolte (nessun dubbio sorgendo, invece, quanto alle
funzioni propriamente urbanistiche, pur se prodromiche e strumentali
rispetto all'edilizia pubblica, delle quali il d.P.R. n. 8 del 1972
conferma espressamente il passaggio alle Regioni, già disposto
dall'art. 7 della legge n. 865 del 1971).
Ciò precisato per quanto riguarda l'art. 117 Cost., il problema
viene a porsi semplicemente in termini di interpretazione della
disciplina complessivamente risultante dalla legge n.865 del 1971, dal
d.P.R. n. 1036 del 1972, emanato in base alla delega di cui all'art. 8
della legge stessa, ed al d.P.R. n. 8 del 1972, cronologicamente
intermedio tra l'una e l'altro ed operante il trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni statali "in materia di
urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale", in attuazione dell'altra delega contenuta nella legge n.
281 del 1970.
Vengono in particolare considerazione l'art. 2 di tale decreto,
che, nel suo ultimo comma, dispone che "rimangono ferme le competenze
regionali in materia di edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata, di cui alla legge 27 ottobre 1971, n. 865", ed il
successivo decreto del 1972, poc'anzi richiamato, che, a partire
dall'art. 1, mostra di ravvisare nelle Regioni, a fianco e sullo stesso
piano dello Stato (e per esso, del Ministro dei lavori pubblici)
altrettanti soggetti primari dell'attività di realizzazione dei
programmi di intervento nel settore.
Pur dovendosi riconoscere che la normativa in oggetto presenta non
poche oscurità, che la rendono di non agevole decifrazione, argomento
decisivo nel senso che le attribuzioni per l'innanzi delegate,
nell'esercizio, siano - ora - da considerarsi trasferite, si trae dal
raffronto tra la delega iniziale e il contenuto normativo poi assunto,
conformemente ad essa, dal d.P.R. n. 1036. L'efficacia di detta delega
era, infatti, circoscritta entro limiti di tempo estremamente
ristretti, e precisamente sino all'entrata in vigore del decreto
legislativo (che sarà poi il d.P.R. n. 1036), da emanarsi entro il 31
dicembre 1972, al quale era demandato, tra l'altro e per quanto qui
interessa, di procedere allo scioglimento di tutti gli enti pubblici
edilizi, sia nazionali che locali, eccezion fatta, tra questi ultimi,
per gli Istituti autonomi case popolari (IACP), da riordinarsi a loro
volta a livello regionale; come pure di trasferire, "nell'ambito delle
relative competenze funzionali, operative e territoriali", al Comitato
per l'edilizia residenziale (CER), istituito dal precedente art. 2, e
alle Regioni i compiti per l'innanzi spettanti alla Gestione case
lavoratori (GESCAL).
Al che ha poi effettivamente provveduto il d.P.R. n. 1036 del 30
dicembre 1972, trasferendo altresì (in ottemperanza ad altri principi
della legge di delega) agli IACP, ristrutturati, e alle stesse Regioni
il personale degli enti disciolti.
La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative nella
materia in oggetto, originariamente disposta dall'art. 4 della legge
n. 865, non faceva dunque che anticiparne (e di poco) il vero e proprio
trasferimento, del quale costituivano presupposto necessario quelle
soppressioni di enti operanti nel settore e quel riordinamento degli
IACP, cui si è poc'anzi accennato e che prenderà data, ormai, dal
d.P.R. n. 1036 del 1972: a norma del quale (art. 5) alle Regioni, oltre
alle attribuzioni già ad esse (provvisoriamente) delegate dall'art. 4
della legge n. 865, venivano affidati in proprio una serie di compiti
ulteriori e complementari. Tra i quali fanno spicco, ad esempio, quelli
di sovrintendere alla esecuzione dei programmi regionali,
"esercitando... azioni di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli
IACP, dei loro consorzi regionali, delle cooperative edilizie e dei
loro consorzi, nonché degli altri enti, società e amministrazioni che
concorrono all'attuazione dei programmi stessi" (lett. e); di
promuovere la costituzione dei menzionati consorzi regionali tra gli
IACP (lett. h); di approvarne gli statuti e nominarne il presidente,
gli eventuali vicepresidenti ed i componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale (art. 7) e di adottare i
provvedimenti di espropriazione ed occupazione d'urgenza (già
trasferiti, peraltro, dall'art. 3 del d.P.R. n. 8 del 1972).
Che, d'altronde, nel contesto del d.P.R. n. 1036 quel che, prima,
era delegato diventi competenza propria delle Regioni, risulta
confermato anche dalla omessa previsione, nel decreto medesimo, di
poteri di sostituzione di organi statali, nell'ipotesi di inadempienze
od inerzia delle Regioni, a differenza da quanto è connaturale
all'istituto della delega e si ritrova, infatti, per le funzioni
delegate e finché tali, nel più volte citato art. 4, ultimo comma,
della stessa legge n. 865, come pure nell'art. 13, ultimo comma, del
d.P.R. n. 8 del 1972.
Nel quadro che si è fin qui tracciato, non ha più valore
determinante la risposta che si ritenga debba darsi al quesito (sul
quale si è prevalentemente accentrato il dibattito dottrinale ed ha
insistito la difesa della Regione) in ordine al preciso significato
dell'ultimo comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972, testualmente
riferito al punto precedente.
Tale decreto, infatti, in conformità alla legge di delega n. 281
del 1970, che ne stava a base, non poteva trasferire (e non ha
trasferito) se non le funzioni già spettanti agli organi, centrali e
periferici, "dello Stato", ivi comprese quelle relative ad enti ed
istituti operanti nell'ambito regionale (artt. 1, 2 e 4), e non anche
le funzioni di competenza di enti pubblici ausiliari dello Stato né le
funzioni statali relative ad enti di carattere nazionale e
pluriregionale (art. 5).
Sicché, anche a ritenere che l'equivoca formula dell'ultimo comma
dell'art. 2, inserita com'è in un sistema di disposizioni concernenti
trasferimenti, e non deleghe (così, infatti, oltre allo stesso art. 2
nei precedenti commi, gli artt. 1, 3 e 4), abbia inteso mutare il
titolo del conferimento delle attribuzioni che ne formano oggetto,
trasferendo quel che era delegato (interpretazione, questa, resa più
attendibile dalla circostanza che, alla data del d.P.R. n. 8, la delega
di cui all'art. 4 della legge n. 865 era tuttora in atto), il
trasferimento non si sarebbe potuto estendere oltre quel che il decreto
n. 8, come tutti gli altri analogamente emessi sul fondamento della
legge n. 281 del 1970, era autorizzato a fare: restandone perciò
escluse (a quel momento) le funzioni degli enti pubblici edilizi e
quelle statali relative ad enti nazionali o pluriregionali. Le quali
avrebbero dunque seguitato ad essere provvisoriamente delegate, in
attesa di quel riordinamento generale degli enti operanti nella
materia, che - come si è detto - era stato previsto dalla legge n. 865
e ha ricevuto attuazione soltanto con il successivo d.P.R. 1036 del
1972. Si è verificata, cioè, l'ipotesi cui si accennava, con riguardo
ad altra materia, nella sentenza n.139 del 1972, al punto 3 della
motivazione.
Quel che unicamente rileva, comunque, ai fini del presente
giudizio, è che, alla data in cui il Consiglio regionale della
Lombardia deliberava la legge impugnata, le funzioni amministrative (e
quindi anche quelle legislative) sulla materia in oggetto erano ormai
di competenza propria della Regione.
6. - Secondo l'assunto del ricorso, la normativa sarebbe tuttavia
costituzionalmente illegittima, per avere disposto, come si è sopra
accennato al punto 1, al fine di accelerare l'attuazione del piano
regionale di localizzazione dei programmi pubblici di edilizia
residenziale previsti nel titolo IV della legge n. 865, che la Regione
concorra, entro il limite massimo del 6,50%, al pagamento degli
interessi sui mutui da prefinanziamento contratti dagli enti
realizzatori (IACP e loro consorzio regionale, cooperative edilizie e
loro consorzi) prima della stipulazione del mutuo definitivo:
ostandovi, come si afferma, i principi della legislazione statale che
"non prevedono, quindi escludono" un siffatto tipo di interventi. Ma la
censura non è fondata.
Il sistema introdotto dalla legge della Regione Lombardia,
nell'apprezzabile intento di ridurre i "tempi morti" che normalmente
ritardano l'effettiva realizzazione delle costruzioni in programma,
differisce, certamente, per alcuni aspetti, da quello tradizionalmente
adottato nella legislazione statale: la quale, in verità, non ignora,
ma al contrario conosce, ipotesi di concorso dello Stato negli
interessi dei mutui di preammortamento, a condizione però che tali
interessi vengano capitalizzati, fondendosi, per così dire, con la
somma capitale data a mutuo.
Così, proprio nella stessa legge n. 865, l'art. 53, primo comma,
prevede la possibilità di contributi "anche sugli interessi di
preammortamento" dei mutui. Più analiticamente l'art. 71 del t.u.
sull'edilizia popolare ed economica, r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nei
suoi due ultimi commi, consente la concessione di contributi "nel
pagamento degli interessi sulle somministrazioni eseguite dall'istituto
mutuante per acquisto del terreno e durante il periodo delle
costruzioni", precisando subito dopo che "gli interessi dovuti sulle
somministrazioni eseguite prima che i mutui siano posti in ammortamento
vengono capitalizzati. Sulla somma capitalizzata il Ministero dei
lavori pubblici corrisponde il relativo contributo". In senso analogo,
e richiamandosi anzi all'art. 71, testé riferito, si esprimono, nel
medesimo testo unico, con riferimento ad ipotesi particolari, anche gli
artt. 173, 364 e 369.
In breve, e badando alla sostanza delle cose, la legislazione
statale ammette contributi sugli interessi corrisposti per una sorta di
anticipazione sui mutui definitivi: si ha, pertanto, una sola ed unica
operazione finanziaria, e l'istituto mutuante resta il medesimo così
nella prima come nella seconda fase.
Nel sistema della legge regionale lombarda, invece, le operazioni
di credito sono due: la prima è un contratto di mutuo a breve termine,
per dare concreto avvio alle attività necessarie (acquisto delle aree,
inizio dei lavori...), stipulabile alle condizioni di mercato con
qualsiasi istituto finanziaro, che la Regione agevola concorrendo sino
al 6,50% nel pagamento degli interessi; la seconda sarà poi il
contratto di mutuo definitivo, sottoposto alle regole comuni.
Trattandosi di due strumenti diversi, anche se rivolti a finalità
analoghe, la circostanza che il concorso sul prefinanziamento, cosi
come previsto dalla legge de qua, non trovi riscontro nella normativa
statale, non è argomento sufficiente per affermare la presenza, in
quest'ultima, di un principio che lo vieti. Al riguardo, decisivo è il
rilievo che tra le due forme di agevolazione non sussiste
incompatibilità.
7. - Infondate sono anche le due ultime censure, che, per la
rilevata loro interconnessione, si esaminano qui congiuntamente.
La legge regionale impugnata non invade la materia del credito,
certamente riservata allo Stato (come non si contesta dalla difesa
della Regione), ma si limita a concedere una particolare agevolazione
agli enti costruttori che vogliano stipulare mutui per
prefinanziamento, assicurando agli stessi un concorso parziale
nell'onere dei relativi interessi. Si è dunque in presenza di una
misura rientrante, tipicamente, tra le varie forme di incentivazione di
attività economiche, in ordine alle quali non potrebbe disconoscersi
la competenza regionale, sempre che si tratti di materie comprese
nell'elenco dell'art. 117 della Costituzione.
Se ne ha una riprova nel decreto di trasferimento delle funzioni in
materia di agricoltura (d.P.R. n. 11 del 1972) che nell'art. 1, lett.
m, dispone il passaggio alle Regioni degli "interventi per agevolare
l'accesso al credito agrario, ivi compresi rapporti con gli istituti di
credito", eccezion fatta per quanto attiene all'ordinamento del credito
agrario, degli istituti che lo esercitano e dei "limiti massimi dei
tassi praticabili" (articolo 4 lett. i), che rimane di competenza
statale. Ed è noto come le Regioni si siano largamente avvalse delle
facoltà ad esse conferite dalla citata lett. m dell'art. 1, attuando
forme diverse di agevolazione, ma - più di frequente - proprio un
sistema strettamente analogo a quello istituito dalla legge de qua, e
consistente per l'appunto in un concorso pubblico, di entità
variabile, ferma restando la determinazione annualmente effettuata
dallo Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, dei tassi che gli
istituti mutuanti devono praticare. Con il che, all'opposto di quanto
si assume nel ricorso, sono (correttamente) le scelte statali che
limitano e condizionano la politica di incentivazione svolta dalle
singole Regioni.
D'altra parte, la temporaneità degli interventi predisposti nella
legge della Regione Lombardia (per i quali erano stanziati in bilancio
due miliardi, uno per il 1973 e l'altro per il 1974) unitamente alla
predeterminazione del limite massimo del contributo, che in nessun caso
(quali che siano le variazioni dei tassi ufficiali) potrebbero andare
oltre il 6,50%, concorrono ad escludere che possano derivarne gravi
ripercussioni (comunque, indirette) sulla manovra del credito e che
pertanto la legge in questione abbia violato il limite territoriale di
validità, inerente ad ogni specie e tipo di potestà normative
regionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità Costituzionale
della legge della Regione della Lombardia concernente concessione di
contributi per la copertura degli oneri di prefinanziamento per la
costruzione di alloggi di edilizia residenziale di cui alla legge 22
ottobre 1971, n. 865, proposte, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte