Sentenza n. 221/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 152/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,
comma secondo, lett. b, legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 aprile 1980 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Casula Fabio ed altra e INADEL
iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 6 maggio 1980 dal Pretore di S. Maria Capua
Vetere nel procedimento civile vertente tra De Chiara Crescenzo ed
altra e ENPAS e INADEL iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 dell'anno
1980.
Visti gli atti di costituzione di Fabio e Cinthia Casula;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
udito l'avv. Gabriele Moricca per Fabio e Cinthia Casula.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio vertente fra Casula Fabio e Cinthia e l'INADEL ed
avente ad oggetto la richiesta di attribuzione ad essi istanti
dell'indennità di fine servizio spettante alla madre, già dipendente
del Comune di Roma e deceduta in attività di servizio, il Pretore di
Roma, con ordinanza emessa il 16 aprile 1980 ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b, della
legge 8 marzo 1968, n. 152 per preteso contrasto con l'art. 3 Cost.
nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto alla
menzionata indennità della prole maggiorenne del dipendente degli enti
locali deceduto in attività di servizio alle condizioni che sia
inabile a proficuo lavoro, che sia nullatenente e che viva a carico del
dipendente al momento del decesso.
Il giudice a quo, a sostegno della censura, afferma che la
indennità in questione sarebbe sostanzialmente equivalente
all'indennità di buonuscita per i dipendenti statali e che
apparirebbe priva di giustificato motivo la disparità di trattamento
fra le due categorie di dipendenti pubblici derivante dal fatto che
l'indennità di buonuscita agli orfani, a mente dell'art. 7, comma
secondo, della legge 21 aprile 1976, n. 177, non è subordinata ad
alcuna delle condizioni sopra richiamate.
Si sono costituiti in questa sede Casula Fabio e Cinthia,
rappresentati e difesi dall'avv. G. Moricca, che, associandosi alle
tesi svolte nell'ordinanza di rinvio, ha chiesto l'accoglimento della
censura.
In analogo procedimento vertente fra De Chiara Crescenzo ed altri e
l'INADEL, il Pretore di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza 6 maggio
1980 ha sollevato questione identica alla precedente.
La difesa delle parti private ha depositato nei termini una memoria
illustrativa con cui ribadisce le tesi già svolte a sostegno della
censura.
In particolare, la difesa osserva che, nella specie, non potrebbero
ritenersi operanti i principi stabiliti in materia con la sentenza n.
46/83 della Corte, poiché dal riconoscimento ivi contenuto della
diversità dei sistemi che presiedono all'attribuzione dell'indennità
premio di fine servizio e dell'indennità di buonuscita, non potrebbe
derivare la giustificazione della irrazionale discriminazione a danno
dei figli dei dipendenti degli enti locali, sancita con le restrizioni
disposte dall'art. 3, secondo comma, lett. b, della legge 8 marzo 1968,
n. 152.
Dette restrizioni si rifletterebbero poi in modo maggiormente
incisivo sulla posizione dei figli ancora studenti o comunque non
ancora in grado di produrre reddito pur senza esserne incapaci che,
bisognosi di sostegno per tale loro qualità, ne sarebbero invece
ingiustamente privati, e istituirebbero comunque una discriminazione
fra i figli dei dipendenti deceduti in servizio e quelli dei dipendenti
deceduti dopo il collocamento a riposo, i quali percepirebbero comunque
l'indennità "jure successionis". Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate con le ordinanze sopra indicate sono
identiche e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - Le censure investono l'art. 3, lett. b, della legge 8 marzo
1968, n. 152 in quanto, riconoscendo il diritto all'indennità di fine
servizio alla prole maggiorenne del dipendente degli enti locali
deceduto in attività di servizio alle condizioni che sia inabile a
proficuo lavoro, che sia nullatenente e che sia vivente a carico del
dipendente al momento del decesso, concreterebbe senza motivi razionali
un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai figli dei
dipendenti statali riguardo al diritto all'indennità di buonuscita,
che sarebbe sostanzialmente equivalente, sotto il profilo soggettivo ed
oggettivo, a quella di fine servizio di cui sopra, ed è riconosciuta
agli orfani dall'art. 7, secondo comma, della legge 21 aprile 1976, n.
177 senza che sia richiesta alcuna delle condizioni previste dalla
norma impugnata.
3. - Questa Corte, con l'ordinanza n. 294/83, emessa, peraltro,
dopo la fissazione dell'udienza di trattazione di questa causa, ha già
avuto modo di affrontare questione identica a quella attualmente in
esame, risolvendola nel senso della manifesta infondatezza in base al
principio già affermato in precedenza con la propria giurisprudenza
(sentt. 46/83; 82/73) secondo cui, pur essendo preordinate le due
indennità suddette alla stessa finalità, non è possibile istituire
un raffronto fra loro in quanto non sussiste fra le categorie
considerate, sia riguardo al trattamento economico in attività di
servizio sia riguardo al sistema contributivo preordinato al
trattamento di quiescenza, quella parità di situazioni che costituisce
il presupposto per la valutazione della legittimità costituzionale di
una diversità di disciplina in riferimento all'art. 3 Cost..
4. - Tali affermazioni sono applicabili anche nel caso in esame,
non potendo valere ad indurre la Corte a discostarsi da tale
giurisprudenza le argomentazioni addotte dalla difesa della parte
privata nella memoria presentata nella causa proveniente dal Pretore di
Roma.
Invero è evidente che una volta esclusa la comparabilità delle
situazioni in esame, la restrizione operata dalla norma impugnata perde
rilievo ai fini del controllo di legittimità in riferimento al
principio di eguaglianza anche per quanto riguarda la posizione dei
figli maggiorenni ma ancora impegnati negli studi o non ancora in
grado di produrre reddito, particolarmente evidenziata dalla difesa.
Né vale in senso contrario prospettare, come pure ha fatto la
difesa, una discriminazione nell'ambito della stessa categoria dei
figli dei dipendenti di enti locali, discriminazione attribuita al
fatto che i figli dei dipendenti deceduti in servizio sono sottoposti
alle dette restrizioni, mentre non lo sarebbero quelli dei dipendenti
deceduti dopo il collocamento a riposo, i quali percepiscono
l'indennità per diritto ereditario.
Tale argomentazione si fonda sul raffronto fra situazioni
evidentemente diverse quali quella dei figli dei dipendenti deceduti in
servizio, per i quali sorge un loro autonomo diritto all'indennità di
fine servizio, regolato come tale dalla normativa speciale in materia,
e quella dei figli del dipendente deceduto dopo avere maturato il
diritto all'indennità, entrata così a far parte del suo patrimonio e
conseguita eventualmente dalla prole in base alle norme del diritto
successorio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152,
sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost. con le ordinanze n. 372/80
del 16 aprile 1980 del Pretore di Roma e n. 546/80 del 6 maggio 1980
del Pretore di S. Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte