Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p.

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 aprile 1986 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Amabile Vincenzo, iscritta

al n. 510 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima s.s. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 18 giugno 1986 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Mayer Gianni, iscritta al

n. 667 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 56, prima s.s., dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto che il Tribunale militare di Padova, con

ordinanze 3 aprile e 18 giugno 1986, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. con riferimento

agli art.li 2, 3, 13, 27, primo e terzo co., e 52, terzo co. Cost.;

che, secondo l'ordinanza, la statuizione del citato art. 39

escludendo per il militare la scusabilità dell'ignoranza, e quindi

dell'errore, sui doveri inerenti al suo stato, anziché riferirsi

all'ignoranza della legge come è per il codice penale (art. 5),

finisce per rendere irrilevante tanto l'errore su elementi di fatto

che escludano il reato quanto l'errore su legge diversa da quella

penale che cagioni un errore sul fatto di reato, così derogando al

disposto di cui all'art. 47 cod. pen.;

che, però, una deroga siffatta, ponendosi in contrasto con il

principio di civiltà secondo cui nullum crimen sine culpa,

violerebbe innanzitutto l'art. 27, primo co., Cost. che garentisce la

personalità della responsabilità penale, ma anche la funzione

assegnata alla pena (art. 27, terzo co., Cost.), nonché il rispetto

della dignità della persona umana (artt. 2 e 52, terzo co. Cost.) e

del valore riconosciuto alla libertà personale (art. 13 Cost.) oltre

al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) per la grave limitazione

così imposta ai soli militari;

Considerato, in diritto, che, proponendo le due ordinanze la

medesima questione (anche se la seconda limita i copiosi riferimenti

ai parametri costituzionali escludendo l'art. 13 Cost.), gli

incidenti possono essere riuniti e decisi con unica sentenza;

che, nonostante l'indubbio interesse della questione, deve,

però, preliminarmente rilevarsi che, stando a quanto riferiscono le

ordinanze, i due soldati si sono mostrati perfettamente consapevoli

dei doveri del loro stato.

Infatti, il soldato Amabile Vincenzo ha dichiarato di non avere

avuto alcun dubbio sul suo dovere di ripresentarsi al reparto non

appena scaduto il termine concessogli dal documento ospitaliero: egli

ha sostenuto, però, di avere interpetrato il termine come scadente

al 30 dicembre, data sotto la quale si era appunto ripresentato.

L'ordinanza, d'altra parte, dà atto di una certa obbiettiva

difficoltà di decifrazione del certificato, sì che appare evidente

che semmai l'errore non è caduto sul dovere del militare, e che è

mera questione di fatto rimessa al giudice di merito l'accertamento

del possibile equivoco nella lettura e nell'interpetrazione del

documento;

che altrettanto deve dirsi per quanto concerne il soldato Gianni

Mayer, nomade e analfabeta, che però ha dimostrato di ben essere a

conoscenza che la chiamata alle armi per i giovani di leva arruolati

avveniva per pubblici manifesti e subordinatamente anche per

cartolina precetto. Egli era, infatti, tanto consapevole del suo

dovere di rispondere alla chiamata che - come riferisce l'ordinanza e

l'istruttoria ha confermato - si era più volte attivato, fin dalla

primavera del 1985, con ripetute telefonate al Comune di Sandrigo per

avere notizie sull'epoca della chiamata;

che anche in questo secondo caso, pertanto, non viene in esame

il disposto dell'articolo impugnato, ma soltanto eventualmente una

certa negligenza del Mayer nel non attivarsi meglio, dato il suo

analfabetismo, per farsi informare sull'affissione del manifesto di

chiamata: questione di comportamento, rimessa anche questa al

prudente apprezzamento del giudice di merito;

che, pertanto, appare manifesta l'irrilevanza della proposta

questione ai fini della decisione sui casi sottoposti al giudizio del

Tribunale militare, e la sua conseguente manifesta inammissibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p., sollevata dal

Tribunale militare di Padova, con le due ordinanze indicate in

epigrafe, con riferimento agli art.li 2, 3, 13, 27, primo e secondo

co., e 52, terzo co. Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte