Sentenza n. 221/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
della Regione Liguria 10 aprile 1979, n. 12, promosso con ordinanza
emessa il 12 aprile 1984 dal T.A.R. per la Liguria sui ricorsi
riuniti proposti rispettivamente dalla s.p.a. Edilcave Mare contro il
Comune di Portovenere e dal Comune di Portovenere contro la Regione
Liguria e la s.p.a. Edilcave Mare, iscritta al n. 1318 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 91 dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato per la
Regione Liguria;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha
sollevato, con ordinanza 12 aprile 1984 (G.U. 17 aprile 1985),
questione di costituzionalità avverso l'art. 11 della legge
regionale della Liguria 10 aprile 1979, n. 12, in quanto, riducendo
la partecipazione del Comune, in ordine all'esercizio della potestà
autorizzatoria di estrazione nelle cave, alla comunicazione di
osservazioni, violerebbe gli artt. 5, 117 e 128 Cost., in riferimento
al principio fondamentale contenuto nell'art. 1, legge 28 gennaio
1977, n. 10, per cui l'esecuzione delle opere comportanti
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è
subordinata alla concessione da parte del sindaco.
Secondo il giudice a quo, poiché nel regime transitorio previsto
dalle disposizioni impugnate l'autorizzazione regionale alla
prosecuzione di attività estrattive in corso assorbe ogni competenza
del comune, non si può non dubitare della compatibilità di tali
norme con il principio fondamentale, di cui all'art. 1, l. n. 10 del
1977, per il quale l'assetto e l'uso del territorio comunale è
sottoposto, in fase gestionale, al potere di controllo comunale in
ordine all'attuazione del proprio strumento urbanistico generale
mediante la concessione edilizia.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva
che il presente incidente di costituzionalità si riferisce a giudizi
amministrativi riuniti, che sono stati promossi, l'uno, dalla s.p.a.
Edilcave Mare contro il Comune di Portovenere per l'annullamento di
un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori di coltivazione e,
l'altro, dal Comune di Portovenere contro la Regione Liguria, e nei
confronti della controinteressata s.p.a. Edilcave Mare, per
l'annullamento di un provvedimento della Giunta regionale della
Liguria, con cui si autorizzava la detta s.p.a. a proseguire
l'attività estrattiva medesima. Sicché, conclude il giudice
rimettente, la decisione della Corte costituzionale appare
determinante per decidere in un senso o nell'altro i giudizi a
quibus.
2. - Costituitasi il 7 maggio 1985 in rappresentanza della Regione
Liguria, l'Avvocatura dello Stato osserva che la concessione edilizia
è l'ordinario mezzo di attuazione delle previsioni dei piani
urbanistici. Per questo suo valore strumentale, pertanto, essa può
essere sostituita da diverse forme di controllo o di coinvolgimento
del Comune in tutti i casi, come quello di specie, nei quali si verta
in una materia che esige il contemperamento fra le scelte attinenti
all'uso del territorio e lo sfruttamento di risorse indispensabili
all'esercizio di attività economiche di primaria importanza. Per
l'Avvocatura, proprio quest'ultimo, e non già quello enunciato dal
giudice a quo, è il vero principio fondamentale inerente alla
materia in contestazione: un principio, desumibile dall'art. 10 della
legge n. 1150 del 1942, che sarebbe rispettato dalla disposizione
impugnata, la quale prevede il previo parere comunale in ordine alla
deliberazione regionale sulle domande di autorizzazione provvisoria. Considerato in diritto La questione posta dal giudice a quo - per il quale la previsione
da parte della legge impugnata (art. 11, legge reg. Liguria 10 aprile
1979, n. 12) dell'autorizzazione regionale alla (continuazione della)
coltivazione delle cave potrebbe contrastare con l'asserito principio
fondamentale della riserva al Comune del correlativo provvedimento
(artt. 117, 5 e 128 Cost., in relazione all'art. 1, l. 28 gennaio
1977, n. 10) - è infondata.
Come questa Corte ha già affermato nel corso di giudizi sulla
legittimità costituzionale dell'assoggettamento ad autorizzazione
regionale delle attività di cave (sent. n. 7 del 1982), la materia
"cave e torbiere" è autonomamente prevista dall'art. 117, comma
primo, Cost., tra quelle rientranti nella competenza legislativa
ripartita delle regioni a statuto ordinario. Essa pertanto, come del
resto ritiene pure la prevalente giurisprudenza di merito, non può
essere confusa con la distinta materia dell'urbanistica e delle
relative forme di controllo, cui si riferisce invece la legge 28
gennaio 1977, n. 10.
Da ciò consegue che, pur a voler ipoteticamente affermare che in
materia urbanistica viga il principio della riserva ai Comuni dei
relativi provvedimenti autorizzatori o concessori, non sarebbe in
alcun modo possibile estendere tale principio alla distinta materia
delle "cave e torbiere". Il che non significa - è opportuno
sottolineare - che tra Regioni e Comuni non possano realizzarsi
intese o altre forme di cooperazione nell'esercizio delle rispettive
competenze in materia urbanistica ed in quella di cave e torbiere, al
fine di realizzare una coordinata politica del territorio.
Su tale premessa, viene meno ogni possibilità di configurare un
contrasto fra la disciplina posta in materia di cave dall'art. 11,
legge reg. Liguria n. 12 del 1979, e il principio che il giudice a
quo ha ritenuto di individuare nella distinta materia
dell'urbanistica, in relazione all'esecuzione delle opere comportanti
trasformazioni del territorio e dell'assetto edilizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, nei confronti dell'art. 11
della legge della Regione Liguria 10 aprile 1979, n. 12, in relazione
agli artt. 5, 117 e 128 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte