Ordinanza n. 221/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma,
del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 6
luglio 1992 dal Tribunale di Verbania, il 17 settembre 1992 dal
Tribunale di Roma, il 6 luglio 1992 dal Tribunale di Varese ed il 26
ottobre 1992 dal Tribunale di Savona, rispettivamente iscritte ai nn.
555, 717 e 763 del registro ordinanze 1992 e al n. 8 del registro
ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 41, 48 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 6 luglio
1992, e il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1992,
hanno sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,
primo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui prevede
che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria
incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice
competente;
che la stessa norma processuale è stata impugnata dal Tribunale
di Varese, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con
ordinanza del 6 luglio 1992 e, con ordinanza del 26 ottobre 1992,
anche dal Tribunale di Savona, per l'ipotizzata violazione degli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 76/1993, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma,
codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che, quando il
giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria
incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al
giudice competente anziché al pubblico ministero presso
quest'ultimo";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di
procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 76 del 1993 "nella parte in cui dispone che,
quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria
incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al
giudice competente anziché al pubblico ministero presso
quest'ultimo", sollevata dai Tribunali di Verbania, Roma, Varese e
Savona con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte