Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo

comma, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 12

della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura

penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure

cautelari e di diritto di difesa), promossi con n. 2 ordinanze emesse

il 5 ottobre e il 9 ottobre 1995 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano nei procedimenti penali a

carico di Sarlo Luciano e Schettini Antonio, iscritte ai nn. 187 e

188 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto il giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di

procedura penale, nel testo sostituito ad opera dell'art. 12 della

legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale

in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di

diritto di difesa), nella parte in cui, per l'ipotesi di una

pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, è prevista la

decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i

reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla data

di più remota contestazione, anche nei casi in cui la notizia dei

fattidi successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca

del primo provvedimento; ovvero, in subordine, nella parte in cui

viene esclusa la rilevanza, a fini di diversificazione dei termini di

decorrenza, della verifica positiva di tempestività delle nuove

contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto

provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti di più

remota contestazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le

considerazioni svolte in altro atto di intervento.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 89 del 1996,

successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato non fondata

l'identica questione, osservando, fra l'altro, come non possa "certo

ritenersi incoerente allo scopo e, dunque, priva di ragione, la

scelta di individuare alcune ipotesi che, più di altre, presentano

elementi di correlazione contenutistica di spessore tale da

consentirne una valutazione unitaria agli effetti del trattamento

cautelare", secondo una prospettiva volta ad "impedire che, nel corso

delle indagini, le contestazioni cautelari plurime per fatti connessi

ammettano un diverso trattamento sul piano della durata delle misure

a seconda che l'indagato riesca o meno a provare l'artificiosa

diluizione nel tempo delle singole ordinanze";

che, pertanto, non essendo stati dedotti argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma,

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte