Sentenza n. 222/1974
Altra decisione · depositata il 09/07/1974 · relatore Guido Astuti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 13 giugno 1973, depositato in cancelleria il 20
successivo ed iscritto al n. 7 del registro 1973, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione
siciliana 8 febbraio 1973, recante autorizzazione alla società
cooperativa a r.1. Banca Popolare S. Isidoro, con sede in Carrubba di
Giarre, ad adottare lo statuto sociale ed a rendere operante lo
sportello in detto comune.
Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 Il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito del decreto emesso l'8 febbraio 1973 dal Presidente della
Regione siciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava,
con ricorso in data 13 giugno 1973, conflitto di attribuzione.
Il decreto impugnato era successivamente revocato con altro decreto
del 7 giugno 1973, onde il Presidente del Consiglio, con atto
depositato l'8 giugno 1974, rinunziava al ricorso. Considerato in diritto :
Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei
ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto
8 febbraio 1973 del Presidente della Regione siciliana, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione del 14 aprile 1973, n. 18,
avente ad oggetto l'autorizzazione alla Banca Popolare S. Isidoro,
società cooperativa a r.1. con sede in Carrubba di Giarre, ad adottare
lo statuto sociale ed a rendere operante il proprio sportello bancario
nel detto Comu ne. Nel ricorso era denunziata la violazione degli artt.
17, lett. c, e 20 dello Statuto regionale, e dell'art. 3 del d.P.R. 27
giugno 1952, n. 1133 (Norme di attuazione dello Statuto siciliano in
materia di credito e risparmio).
Il Presidente della Regione siciliana, con decreto 27 giugno 1973,
ha revocato il precedente decreto 8 febbraio 1973, oggetto del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato, con atto depositato in cancelleria l'8
giugno 1974, ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei ministri
ha rinunziato al ricorso.
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte,
è da dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al decreto
8 febbraio 1973 del Presidente della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte