Sentenza n. 222/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 330 e 340
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1972
dal pretore di Tivoli nel procedimento penale a carico di Meccarini
Giacomo ed altri, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27
novembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 14 novembre 1972 (pervenuta alla Corte in
data 3 ottobre 1974), il pretore di Tivoli ha proposto questione di
legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 39 e 40
della Costituzione, degli artt. 330 e 340 del codice penale che
contemplano, rispettivamente, l'abbandono collettivo e l'interruzione
di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica
necessità.
Secondo il giudice a quo, le norme impugnate, anche nella loro
attuale formulazione a seguito della sentenza n. 31 del 1969 della
Corte costituzionale, negano ai dipendenti di imprese esercenti
pubblici servizi o servizi di pubblica necessità, e in particolare ai
dipendenti degli istituti manicomiali pubblici e privati, il diritto di
sciopero. Tale divieto sarebbe assoluto in quanto, alla stregua delle
disposizioni che regolano la attività e le funzioni del personale
ospedaliero manicomiale, non potrebbe essere contestata la esistenza
del requisito della essenzialità globale dei servizi demandati ai
manicomi. Da tale situazione deriverebbe una "evidente alterazione e
menomazione del principio della parità dei diritti che è fondamentale
in materia sindacale (art. 39), del principio di eguaglianza (art. 3) e
del diritto di sciopero (art. 40), spettante a tutti indistintamente i
lavoratori, senza che nessuna legge regolatrice dello sciopero sia
intervenuta a fissarne limiti, vincoli e condizioni".
L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e
pubblicata.
Dinanzi alla Corte nessuna delle parti si è costituita in giudizio
né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La causa,
pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
Viene proposta alla Corte questione di legittimità costituzionale
dell'art. 330 del codice penale che contempla l'abbandono collettivo di
pubblici uffici, impieghi. servizi o lavori, e dell'art. 340, che
concerne l'interruzione di un servizio pubblico o di un servizio di
pubblica necessità.
Con sentenza n. 31 del 1969, l'art. 330, nei primi due commi, venne
dichiarato parzialmente illegittimo "limitatamente all'applicabilità
allo sciopero economico che non comprometta funzioni o servizi pubblici
essenziali, aventi carattere di preminente interesse generale ai sensi
della Costituzione".
Veniva così affermato il principio - che non può non importare
riflessi anche sull'art. 340 - che l'esercizio del diritto di sciopero
è garantito anche se implichi la interruzione di servizi pubblici,
eccetto che non si tratti di servizi il cui funzionamento sia da
considerarsi essenziale, e cioè indispensabile, alla collettività.
La individuazione di detti servizi, da ritenersi appunto essenziali
e tali da escludere, o almeno limitare, l'esercizio del diritto di
sciopero, veniva così rimessa ai giudici, ad opera dei quali, in
questi ultimi anni, si è formata sul tema una notevole giurisprudenza.
Ma il pretore di Tivoli, chiamato a giudicare per i reati di cui
agli artt. 330 e 340 codice penale i componenti del personale di un
ospedale psichiatrico che si erano posti in sciopero in proporzione
tale da incidere pesantemente sulla regolarità dei servizi, ha
osservato che in un nosocomio, in cui vengano ospitati e curati malati
di mente, tutti i servizi sono correlati e connessi, tanto da doversi
parlare di una loro essenzialità globale.
Dal che dovrebbe trarsi la conclusione che, per il personale di
tali istituti, l'esercizio del diritto di sciopero dovrebbe ritenersi
totalmente escluso; conclusione questa che contrasterebbe col disposto
degli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.
La questione non è fondata.
La interdipendenza e la correlazione tra i servizi costituiscono
l'espressione di un fatto organizzatorio caratteristico di ogni tipo di
comunità, da cui, tuttavia, non può trarsi la conclusione che tutti i
servizi abbiano uguale grado di importanza e di indispensabilità.
Certo, tutti sono necessari e tra loro in qualche modo complementari,
quando la complessa attività cui dà luogo la vita della comunità si
svolge in regime di normalità.
Ma, quando ragioni di necessità, impongono di ridurre,
eventualmente anche al minimo, l'appagamento delle esigenze della
collettività o di una più ristretta comunità sociale, è sempre
possibile individuare tra i servizi quelli che debbono conservare la
necessaria efficienza - e che sono poi quelli essenziali - e quelli
suscettibili di essere sospesi o ridotti.
Orbene, quando ricorrono i presupposti perché uno sciopero venga
proclamato ed attuato, quei servizi essenziali debbono essere mantenuti
in efficienza, ed in nessun caso possono essere trasgredite le
specifiche norme inderogabili eventualmente al riguardo esistenti.
Per quanto riguarda la fattispecie presa in esame dal giudice a quo
e relativa ad un istituto destinato al ricovero di malati affetti da
alienazione mentale, ritiene la Corte che particolare attenzione debba
essere rivolta alla norma contenuta nell'art. 2, quarto comma, della
legge 18 marzo 1968, n. 431, la quale prescrive che "dovrà essere in
ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti
letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti
letto".
I rilievi che precedono consentono pertanto di affermare,
contrariamente a quanto assume il giudice a quo, che non difettano,
nella disciplina della materia, norme valide a fornire, ai soggetti
interessati prima e all'interprete poi, i criteri atti ad individuare,
anche sul piano concreto, quali servizi debbano essere ritenuti
essenziali e quali esigenze debbano essere in ogni caso salvaguardate
dal personale addetto ai pubblici servizi che intenda avvalersi del
diritto di sciopero.
Dagli stessi rilievi discende che le limitazioni che tale diritto
riceve nella fattispecie in esame, dirette come sono ad assicurare
interessi costituzionalmente protetti attinenti alla tutela della
integrità fisica dei malati e di coloro che li assistono, non possono
implicare alcuna violazione degli artt. 39 e 40 che quel diritto
proclamano e garantiscono, nel rispetto dei principi fondamentali di
uno Stato democratico, fondato sul lavoro, ma che, tuttavia, "richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale" (art. 2 Costituzione).
Né, per i medesimi motivi, è configurabile una violazione del
principio di eguaglianza, dal momento che questo è tutelabile solo in
presenza di situazioni identiche o simili e non di condizioni
oggettivamente e razionalmente differenziate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 330 e 340 del codice penale,
proposte, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte