Sentenza n. 222/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nel lavoro e le
malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1976
dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Ghilardi
Alberto e l'INAIL, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 30
giugno 1976.
Visti gli atti di costituzione di Ghilardi Alberto e dell'INAIL e
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1982 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Pasquale Napolitano (delegato dall'avv. Vincenzo
Cataldi), per il l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 31 marzo 1976 il Pretore di Bergamo
(R.O. n. 395/1976) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, in caso
di omissione dell'invio tempestivo della comunicazione da parte del
datore di lavoro circa l'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, consente all'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro) la scelta discrezionale tra la
liquidazione del premio dovuto in base al doppio delle retribuzioni
presunte e l'accertamento effettivo delle retribuzioni stesse.
Assume il giudice a quo che tale disposizione realizzerebbe
un'irrazionale disparità di trattamento tra datori di lavoro che si
trovano nella medesima situazione di inadempienza (omissione della
comunicazione tempestiva delle retribuzioni) in quanto nei confronti di
alcuni l'istituto creditore può procedere all'accertamento effettivo
delle retribuzioni omesse, mentre nei confronti di altri può liquidare
il premio alla stregua di un accertamento presuntivo.
Il giudizio de quo è stato originato dall'opposizione del datore
di lavoro Alberto Ghilardi all'ingiunzione con la quale l'INAIL, ai
sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, aveva chiesto il pagamento del
premio dovuto in via presuntiva.
2. - Si è costituito in giudizio con atto del 15 giugno 1976
l'INAIL, in persona del suo presidente, rappresentato e difeso dagli
avvocati Vincenzo Cataldi, Tommaso Fontana e Francesco Hernandez,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Premesso che l'applicabilità del sistema alternativo di
determinazione della retribuzione scatta soltanto a seguito di un
comportamento omissivo del datore di lavoro, l'Istituto osserva che
tale facoltà alternativa trova fondamento non in un suo potere
discrezionale ed arbitrario, bensì nell'esigenza di "assicurare
all'INAIL la possibilità, in presenza di un comportamento negligente,
e quindi colpevole, del datore di lavoro, di pervenire alla
determinazione della retribuzione imponibile sollecitamente, anche
quando non sia possibile procedere all'accertamento, in concreto, delle
retribuzioni effettivamente corrisposte".
Del resto - conclude l'INAIL - non si può ravvisare alcuna
violazione dell'art. 3 della Costituzione, alla luce dei principi
interpretativi di questa Corte (ved. sent. 26 marzo 1969, n. 48), se
si considera che l'art. 28 impugnato spiega i suoi effetti nei
confronti di tutti i datori di lavoro inadempienti, ugualmente
applicandosi nei confronti di tutti o l'accertamento o la presunzione,
senza alcuna differenziazione o discriminazione tra di essi.
3. - Alle stesse conclusioni perviene il Presidente del Consiglio
dei ministri, intervenuto nel giudizio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, con atto del 13 luglio 1976.
4. - Tra gli atti del giudizio davanti a questa Corte risulta
depositato un atto di costituzione, a firma del dott. proc. Alessandro
Baldassarre, nella qualità di rappresentante e difensore della parte
privata Alberto Ghilardi, col quale (oltre a svolgere le stesse tesi
esposte nell'ordinanza di rinvio) si chiede che la Corte sollevi
d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo
comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento agli artt. 24 e
33, quarto cpv., della Costituzione, nella parte in cui dispone che la
rappresentanza e la difesa delle parti nei procedimenti davanti alla
Corte costituzionale può essere affidata solo ad avvocati abilitati al
patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione. Tale disposizione - si
legge nell'atto - limiterebbe il diritto di difesa del cittadino,
incidendo anche sulle sue possibilità economiche, in giudizi di
legittimità che per loro natura travalicano gli interessi di parte ed
il cui esito ha efficacia erga omnes. Considerato in diritto :
1. - Preliminarmente va rilevato che la parte privata Alberto
Ghilardi non risulta costituita in giudizio davanti a questa Corte, non
essendo il suo difensore dott. procuratore Alessandro Baldassarre
abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi
dell'art. 20, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come
risulta dall'atto di costituzione depositato in cancelleria, cosicché
l'atto stesso deve ritenersi irricevibile.
Peraltro la norma citata non rende eccessivamente gravoso l'onere
difensivo delle parti davanti alla Corte costituzionale ed è frutto di
una razionale scelta del legislatore in ordine ai requisiti
professionali necessari per la trattazione di questioni che richiedono
particolare perizia e pertanto non viola né l'art. 24 né l'art. 33
della Costituzione.
2. - La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art.
3 della Costituzione l'art. 28, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, nella parte in cui, in caso di omissione da parte del
datore di lavoro della comunicazione tempestiva circa l'ammontare delle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, consente all'INAIL la scelta
discrezionale tra la liquidazione del premio dovuto in base al doppio
delle retribuzioni presunte e l'accertamento effettivo delle
retribuzioni stesse.
Dubita il Pretore di Bergamo che tale norma determini un'arbitraria
ed irrazionale disparità di trattamento tra datori di lavoro
ugualmente inadempienti a seconda della misura alternativa adottata
dall'istituto.
3. - La questione non è fondata.
Va premesso, innanzitutto, che in tema di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali si applica il sistema della cosiddetta regolazione
successiva e le obbligazioni del datore di lavoro, riguardanti il
premio assicurativo e le inerenti modalità di pagamento sono
determinate con provvedimento amministrativo unilaterale dell'ente cui
è affidato tale servizio.
Il pagamento del premio da parte del datore di lavoro all'istituto
assicuratore avviene quindi anticipatamente, per la durata di un anno
solare per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle
retribuzioni che saranno corrisposte dal datore di lavoro durante
l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferisce il premio
(art. 28, primo comma, T.U. n. 1124/1965). Per regolare quest'ultimo il
datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto l'importo delle
mercedi corrisposte entro il termine di trenta giorni dalla scadenza
delle rate di premio (art. 28 cit., quinto comma). In caso di
inosservanza l'Istituto provvede alla liquidazione del premio o
acquisendo d'ufficio i necessari dati salariali o effettuando la
liquidazione del premio sulla base del doppio delle retribuzioni
presunte stabilite per il medesimo periodo assicurativo. Restano
impregiudicati i diritti di credito dell'INAIL qualora sucessivi
accertamenti rivelassero retribuzioni superiori e in tale ipotesi
l'istituto può esigere un premio maggiore rispetto a quello già
richiesto o riscosso (art. 28, sesto comma).
La disciplina adottata dal legislatore trova la sua ratio da un
lato nella natura essenzialmente assicurativa del rapporto tra l'INAIL
e il datore di lavoro, dall'altro nella finalità solidaristica che
chiaramente informa questo particolare tipo di assicurazione.
La natura assicurativa del rapporto richiede, infatti, che il
premio dovuto dal datore di lavoro venga determinato e pagato
anticipatamente, mentre la particolare finalità solidaristica ha
indotto il legislatore ad attribuire allo stesso istituto assicuratore
la valutazione del rischio e la conseguente determinazione del premio
con atto unilaterale. Tuttavia, si è voluto togliere ogni margine di
arbitrarietà, stabilendo che il premio vada rapportato alle
retribuzioni che il datore di lavoro corrisponderà ai dipendenti. Ne
discende l'obbligo del datore di lavoro di comunicare tempestivamente
tali retribuzioni, proprio per consentire all'Istituto di determinare
il premio secondo parametri rigidamente prefissati.
Poiché l'omissione di detto adempimento da parte del datore di
lavoro renderebbe impossibili la determinazione del premio e
conseguentemente il suo versamento anticipato, del tutto razionale
appare la scelta del legislatore di consentire all'Istituto
l'alternativa tra l'accertamento diretto delle retribuzioni
effettivamente corrisposte (addebitando all'inadempimento il costo
dell'accertamento) e il ricorso ad una valutazione presuntiva delle
retribuzioni stesse, salva facendo la possibilità dell'Istituto di
accertare successivamente la rispondenza di tale valutazione a quanto
effettivamente corrisposto al lavoratore.
Tale facoltà discrezionale concessa all'Istituto assicuratore non
viola il principio di uguaglianza garantito dall'art. 3 della
Costituzione, in quanto tutti i datori di lavoro inadempienti si
trovano, senza alcuna discriminazione, di fronte alla stessa scelta
alternativa da parte dell'Istituto.
Una volta escluso che la norma impugnata consenta una
discriminazione soggettiva, l'eventuale uso arbitrario o difforme del
potere discrezionale non riguarda il giudizio sulla legittimità
costituzionale della norma, ma è invece certamente sindacabile in sede
giurisdizionale ordinaria, come questa Corte ha più volte statuito
(sentt. nn. 88 del 1962; 32, 55 e 141 del 1969).
Nel caso di specie in particolare, la liquidazione del premio sulla
base del doppio presunto mira a consentire una determinazione
tempestiva del premio non in via definitiva e neppure a titolo
sanzionatorio.
Pertanto è concesso all'Istituto assicuratore di accertare, dopo
l'avvenuto pagamento, l'eventuale corresponsione di retribuzioni
superiori a quelle determinate in via presuntiva, chiedendo al datore
di lavoro il conguaglio del premio dovuto, ma tale diritto va
riconosciuto altresì allo stesso datore di lavoro, il quale, nei modi
consentiti, potrà sempre provare l'eventuale corresponsione di
retribuzioni in misura inferiore a quella liquidata presuntivamente,
ottenendo in tal caso il rimborso di quanto versato in più. Questa è
la interpretazione data alle norme impugnate dalla Corte di Cassazione.
In definitiva tutti i datori di lavoro, malgrado la loro
inadempienza ad un preciso obbligo nei confronti dell'Istituto
assicuratore, sono posti nella eguale condizione di versare i premi
dovuti sulla base delle effettive retribuzioni corrisposte ai propri
dipendenti.
Per altro non si può ritenere - come sostiene la difesa dell'INAIL
- che la sopravvenuta legge 10 maggio 1982, n. 251, all'art. 14 (che
estende all'assicurazione INAIL il condono previsto dall'art. 23 quater
della legge n. 33/1980 in materia di contributi INPS), abbia
riconosciuto in via di interpretazione autentica, il carattere
sanzionatorio della norma impugnata, in quanto il richiamo all'art. 28
contenuto nel citato art. 14 della legge del 1982 riguarda logicamente
solo la parte della norma riferentesi a sanzioni amministrative o a
quelle somme od oneri accessori connessi ai procedimenti alternativi
previsti dalla norma stessa (come recita peraltro l'art. 23 quater
della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, richiamato dal
citato art. 14 della legge del 1982), e non investe invece la parte
relativa alle misure alternative che d'altronde sono previste per
l'accertamento del premio dovuto e senza le quali non sarebbe neppure
possibile valutare il debito originario del datore di lavoro, che da
quest'ultimo dev'essere comunque soddisfatto per poter godere del
condono.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, sollevata dal Pretore di Bergamo, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del 31
marzo 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte