Sentenza n. 222/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/1983 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9r.d.l. 1404/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 del
r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del
tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27
maggio 1935, n. 835, promossi con le ordinanze emesse il 16 settembre
1980 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di
Pietropaolo Alfredo ed altro, e il 12 marzo 1982 dal tribunale di
Catanzaro, nel procedimento penale a carico di Spina Maurizio,
rispettivamente iscritte ai nn. 858 del registro ordinanze 1980 e 283
del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 56 del 1981 e n. 269 del 1982.
Udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sentenza istruttoria in data 31 maggio 1980 Sedda
Francesco e Pietropaolo Alfredo venivano rinviati a giudizio innanzi al
tribunale ordinario di Genova, per rispondere di un furto che erano
stati accusati di aver commesso, in concorso fra loro. Al momento del
fatto, avvenuto 1'8 novembre 1974, il Pietropaolo, a differenza del
Sedda, era ancora minorenne.
Al dibattimento, svoltosi il 16 settembre 1980, il tribunale,
sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronunciava un'ordinanza,
con la quale sollevava d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale, in relazione agli artt. 3, commi primo e secondo, 24,
comma secondo, e 31 della Costituzione, dell'art. 9 del r.d.l. 20
luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n.
835, "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i
minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con
maggiorenni".
Il giudice a quo premette che la Corte costituzionale, chiamata
più volte in passato ad esaminare l'articolo impugnato sotto il
profilo della coimputazione fra minorenni e maggiorenni, con l'ultima
delle decisioni pronunciate in materia (sentenza n. 198 del 1972) ha
riconosciuto la illegittimità costituzionale - per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione - della deroga, dalla norma stessa
prevista, alla competenza del tribunale per i minorenni, nell'ipotesi
in cui il reato commesso dal minore sia distinto e diverso da quello
compiuto dal maggiorenne (ancorché fra tali reati sussista
connessione); mentre, in relazione all'altra ipotesi, del concorso di
minori e maggiori degli anni diciotto nello stesso reato (l'unica nella
quale la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni per i
reati commessi da minori degli anni diciotto è rimasta, dopo quella
sentenza, operante) la questione è stata allora esaminata, e
dichiarata non fondata, soltanto in riferimento all'art. 24, comma
secondo, della Costituzione.
In questi anni - si osserva nell'ordinanza - si sono andati
tuttavia sempre più diffusamente affermando, con ampi riscontri nei
principi sanciti dagli artt. 2, 3, secondo comma, 30 e 31 della
Costituzione, orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che guardano
al minore come ad un "reale" soggetto di diritti, in ogni settore
(famiglia, scuola, lavoro, ecc.) in cui si trovi ad operare. In tale
contesto anche il procedimento penale davanti al tribunale per i
minorenni appare indirizzato verso quella preminente tutela del minore
- chiave di interpretazione di tutto il c.d. diritto minorile - in
vista della quale la stessa realizzazione della pretesa punitiva deve
ritenersi subordinata a prospettive di recupero e reinserimento
sociale. Come dimostrano, oltre alla composizione del collegio
giudicante, caratterizzata dalla presenza, accanto ai togati, di
giudici "laici" benemeriti dell'assistenza sociale, le diverse e
particolari garanzie assicurate all'imputato dal rito minorile:
istruttoria soltanto sommaria, e quindi più agile e snella;
individuazione di organi ausiliari specializzati; previsione di
ricerche obbligatorie sui precedenti personali e familiari del minore,
sotto l'aspetto psichico, morale e ambientale; svolgimento delle
udienze a porte chiuse, con possibilità di intervento, peraltro, dei
prossimi congiunti dell'imputato, nonché di rappresentanti per
l'assistenza e la protezione dei minori. Cosicché, nella peculiarità
delle sue funzioni, il giudice minorile viene ora visto più che come
"giudice delle sanzioni", come "giudice promotore dei diritti del
minore", e parimenti il pubblico ministero, che lo affianca, non come
mero titolare dell'azione penale, ma piuttosto come organo chiamato a
contribuire alla realizzazione dell'indubbio interesse dello Stato al
reinserimento del minore.
Di fronte a tali esigenze - prosegue il giudice a quo sta il
criterio ispiratore della sottrazione del minore, nei casi in
questione, in forza della contestata deroga, alla competenza del
tribunale per i minorenni: l'opportunità, cioè, del "simultaneus
processus", dell'unicità del procedimento, onde evitare che in ordine
al medesimo fatto vi sia diversità di accertamenti e valutazioni.
Criterio che ha un'indubbia rilevanza, ma che, pur costituendo una
regola generale del nostro ordinamento processuale penale, non potrebbe
certo dirsi compiutamente "costituzionalizzato", e dovrebbe comunque
ritenersi subordinato alla richiamata preminenza dell'interesse del
minore.
Va considerato, del resto, che originariamente, prima della
sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 1963, l'art. 9 del r.d.l.
n. 1404 del 1934 ammetteva, per tutti i procedimenti a carico di
minorenni con coimputati maggiorenni, una possibilità di separazione
(con conseguente eventualità di disparità di giudicati), attraverso
una facoltà discrezionale di stralcio attribuita al procuratore
generale, con quella sentenza peraltro eliminata. E vanno considerate,
altresì, le recenti innovazioni legislative intese a porre rimedio
agl'inconvenienti che potrebbero verificarsi nei casi di procedimenti
separati relativi a coimputati, mediante l'aggiunta al codice di
procedura penale (artt. 9 e 3 della legge 8 agosto 1977, n. 534)
dell'art. 348 bis che consente di sentire liberamente "le persone
imputate dello stesso reato... nei confronti delle quali si procede
separatamente" - e dell'art. 144 bis, che a sua volta prevede, per
tale ipotesi, la possibilità di acquisizione e lettura di atti dei
procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza
irrevocabile.
Alla luce di tali argomentazioni - conclude l'ordinanza - la
denuncia di illegittimità della norma in questione deve ritenersi non
manifestamente infondata, in riferimento, principalmente, all'art. 3,
comma primo, della Costituzione, ipotizzandosi al riguardo violazione
del principio di eguaglianza tra tali soggetti e gli altri minori
autori di reati, che quanto all'esigenza di recupero e reinserimento,
di gran lunga maggiormente garantita nel procedimento avanti all'organo
specializzato, sono tutti su un piano di sicura parità. Ma anche con
riferimento al secondo comma dello stesso art. 3, giacché il tribunale
minorile, anche nel settore penale, svolge una precisa funzione di
garanzia dello sviluppo della personalità dell'adolescente, e una
eccezione alla sua generale competenza si configura come un ostacolo a
tale sviluppo. Si fa altresì richiamo all'art. 31 della Costituzione,
atteso che, a differenza dal tribunale ordinario, l'organo giudiziario
minorile è certamente strumento di protezione dell'infanzia e della
gioventù. Ed infine, all'art. 24, comma secondo, della Costituzione,
non già nel senso che il minore non possa usufruire, anche nel
procedimento ordinario, degli uffici del difensore, ma secondo una
nozione più ampia (e non solo tecnica) della difesa: come
possibilità, cioè, per il minore stesso, di utilizzare tutte le
opportunità a lui offerte dal procedimento avanti all'organo
specializzato.
Quanto alla rilevanza della questione nel procedimento in corso,
il tribunale sottolinea che, trattandosi appunto di un procedimento a
carico di un minore coimputato con un maggiorenne, solo in virtù della
norma impugnata il collegio è chiamato a giudicare detto minore, così
sottratto alla competenza del tribunale per i minorenni.
Notificata, comunicata e regolarmente pubblicata l'ordinanza di
rinvio, nessuna delle parti si è costituita innanzi alla Corte, né si
è avuto intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - In seguito a rapporto con cui i Carabinieri di Sellia Marina
avevano denunciato, per concorso in furto aggravato, Di Fatta
Baldassarre e Sposito Antonio, maggiorenni, e Spina Maurizio, minore
degli anni diciotto, il sostituto procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Catanzaro, con decreto in data 18 luglio 1980,
considerato che il procedimento penale aperto nei confronti dei
suddetti era suscettibile di essere immediatamente definito con rito
direttissimo per i primi due imputati, arrestati e rei confessi, mentre
non poteva procedersi allo stesso modo a carico del terzo, denunciato
in istato di irreperibilità, ordinava lo stralcio della posizione di
quest'ultimo. Nel successivo giudizio, con sentenza 11 agosto 1980, il
tribunale di Catanzaro condannava, per il delitto loro ascritto, sia il
Di Fatta che lo Sposito, con concessione di attenuanti e sospensione
condizionale, alla pena di un mese di reclusione e di lire 30.000 di
multa ciascuno. Successivamente, anche il minore Spina, nel frattempo
rintracciato, veniva citato a giudizio, innanzi allo stesso tribunale
ordinario, per rispondere di concorso nel reato suddetto. Al
dibattimento, svoltosi il 12 marzo 1982, il P.M. eccepiva tuttavia, in
relazione all'art. 25, comma primo, della Costituzione, la
illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20
luglio 1934, n. 1404, "nella parte in cui non limita la deroga alla
competenza del tribunale per i minorenni pur nell'ipotesi in cui si
proceda separatamente a carico del solo minore per reato commesso in
concorso con persone maggiori degli anni diciotto". Alle argomentazioni
svolte dal P.M. si associava la difesa dell'imputato. Con ordinanza
emessa al termine della discussione il tribunale, ritenuta la rilevanza
della eccezione, la dichiarava non manifestamente infondata.
Nella motivazione del provvedimento, esposti i fatti e le su
riferite vicende processuali, il giudice a quo osserva che nei casi
come quello in questione, una volta verificatasi la separazione dei
giudizi, più non sussiste esigenza di simultaneo processo e di
economia processuale, e che il principio, di ordine processuale, della
"perpetuatio iurisdictionis" non può trovare preminente considerazione
su quello, costituzionalmente garantito dall'art. 25, primo comma,
della Costituzione, che vieta di sottrarre l'imputato al suo giudice
naturale precostituito per legge.
Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e
pubblicazione dell'ordinanza, non si è avuta costituzione di parte
innanzi alla Corte, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - L'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con
modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, attribuisce alla
competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali
per reati commessi dai minori degli anni diciotto, soggiungendo, al
comma secondo, che la disposizione non è applicabile quando nel
procedimento vi sono coimputati maggiorenni. Questa Corte, con sentenza
n. 198 del 1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta
norma "nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del
tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e
maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato".
Proprio per tale residua ipotesi l'ordinanza del tribunale di
Genova sottopone al giudizio di questa Corte, come esposto in
narrativa, la questione di legittimità costituzionale del citato art.
9, "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i
minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con
maggiorenni".
Ritiene il giudice a quo che la norma contrasti con vari precetti
costituzionali. Innanzi tutto con l'art. 3, comma primo, della
Costituzione, poiché darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di
trattamento tra i minori che vengano a trovarsi nella descritta
situazione, e gli altri minori, autori di reati, che restano sottoposti
al giudizio del tribunale per i minorenni, pur essendo, gli uni come
gli altri, su un piano di sicura parità quanto all'esigenza di
recupero e reinserimento sociale, maggiormente garantita dal
procedimento avanti all'organo specializzato. Con il comma secondo
dello stesso art. 3, in quanto il tribunale minorile svolge anche nel
settore penale una precisa funzione di garanzia dello sviluppo della
personalità dell'adolescente, e un'eccezione alla sua generale
competenza si configurerebbe come un ostacolo a tale sviluppo. Con
l'art. 31 della Costituzione, essendo l'organo giudiziario minorile, a
differenza dal tribunale ordinario, uno degli strumenti di protezione
della gioventù ivi previsti e che vanno favoriti. Infine, con l'art.
24, comma secondo, della Costituzione, in quanto il minore, per effetto
della denunciata norma, si vedrebbe negata la possibilità di avvalersi
per la sua difesa delle particolari garanzie offerte dal procedimento
innanzi al tribunale per i minorenni, che gli viene precluso.
2. - La stessa suindicata norma della legge istitutiva del
tribunale per i minorenni è sospettata di illegittimità
costituzionale dal tribunale di Catanzaro, per contrasto con l'art.
25, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che
sia il giudice ordinario, in deroga alla competenza del tribunale per i
minorenni, a conoscere del reato che il minore è accusato di aver
commesso in concorso con maggiorenne, non pone limiti alla deroga
stessa, in quanto non restituisce il minore al giudizio del tribunale
per i minorenni, nell'ipotesi in cui, di fatto, si proceda
separatamente nei suoi confronti.
Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo osserva che, ove per
vicende processuali si verifichi la separazione del giudizio a carico
del minore da quello a carico del coimputato maggiorenne, le esigenze
del simultaneus processus e di economia processuale, poste a base della
deroga, più non sussistono. Né vale invocare il principio di ordine
processuale della perpetuatio iurisdictionis, posto che esso non può
trovare preminente considerazione su quello, garantito dal precetto
costituzionale, che vieta di sottrarre l'imputato al giudice naturale
precostituito per legge.
3. - Evidente è la connessione tra le prospettate questioni: i
relativi giudizi vengono quindi riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
4. - La questione proposta dal tribunale di Genova è fondata.
La deroga alla competenza del tribunale per i minorenni quando nel
procedimento vi siano coimputati maggiorenni, ha già più volte
formato oggetto del sindacato di legittimità costituzionale. Questa
Corte, con sentenza n. 130 del 1963, ha ritenuto che tale deroga non
contrasti con l'art. 25 della Costituzione, atteso che "è evidente in
questa disposizione l'ispirazione alla necessità del simultaneus
processus per il motivo della connessione", che costituisce "un
criterio fondamentale di attribuzione della competenza". Circa, poi, la
possibilità della separazione dei procedimenti, prevista nello stesso
comma secondo dell'art. 9, ove l'unico processo non sia ritenuto
indispensabile, la Corte, con la medesima sentenza, ha ritenuto la
norma scindibile nelle sue proposizioni, e ne ha dichiarato la
illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 25 della
Costituzione, limitatamente alla parte in cui, affidando al Procuratore
generale della Corte di appello ogni decisione sull'opportunità dello
spostamento di competenza, gli dava poteri espressamente qualificati
come esenti da qualsiasi sindacato.
Alla medesima "esigenza di uniformità nel giudizio
sull'accertamento del fatto e sulla sua valutazione" la Corte ha fatto
appello, nella successiva sentenza n. 10 del 1966, per negare che la
deroga in parola contrasti con l'art. 3 della Costituzione; e si è
richiamata alla precedente sentenza, dianzi menzionata, che faceva
"salva una nuova disciplina della materia", rilevando che "la mancanza
attuale di questa nuova normativa né include l'illegittimità
costituzionale del principio di separabilità dei procedimenti, né
travolge nell'illegittimità costituzionale la regola che unifica il
processo innanzi all'organo ordinario, ove debba essere ritenuto
inscindibile".
Nella citata sentenza n. 198 del 1972, infine, si è affermato che
"la necessità del simultaneus processus che la Corte nella sua
precedente decisione ha posto a giustificazione della deroga alla
competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi di procedimenti
contro minori e maggiori coimputati dello stesso reato, non ricorre
quando il reato commesso dal minore... sia distinto e diverso da quello
compiuto dal maggiore degli anni diciotto, anche se fra tali reati
sussiste connessione"; pertanto, come già ricordato, la Corte ha
riconosciuto che la norma impugnata contrastava con l'art. 3 della
Costituzione nella parte in cui non limitava la competenza del giudice
ordinario nei confronti dei coimputati minori al caso di procedimenti
nei quali minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello
stesso reato.
Le tre pronunce della Corte, dunque, per giustificare la deroga
hanno fatto tutte leva sulla esigenza del simultaneus processus,
considerata preminente rispetto alla ratio ispiratrice della
istituzione di un giudice specializzato per gl'imputati minorenni. In
particolare, per quanto concerne il rispetto del principio di
eguglianza, la ragionevolezza della disparità del trattamento
riservato a minori autori del medesimo reato, giudicati da organi a
composizione diversa e con diverso procedimento, a seconda vi siano o
meno coimputati maggiorenni, è stata dedotta dall'ordinamento, in esso
ravvisando una sorta di preponderante favor per il cumulo processuale,
ritenuto necessario per prevenire l'eventualità di giudizi difformi.
5. - Ma posteriormente alle richiamate decisioni di questa Corte,
il sistema del codice di procedura penale appare sensibilmente
modificato, per quanto concerne gli effetti della connessione, da un
complesso di disposizioni, dalle quali emerge un deciso orientamento in
senso riduttivo.
Giova in proposito ricordare che, in correlazione con l'accentuato
ricorso, per varie categorie di reati, al giudizio direttissimo, si
pone come regola, nell'ambito della connessione, la separazione dei
procedimenti. Ed invero, l'art. 35 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
in materia di controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi,
nel prescrivere, per i reati da essa previsti, il rito direttissimo,
stabilisce che "per i reati connessi si procede, di regola, previa
separazione dei giudizi". Del pari gli artt. 17 e 26 della legge 22
maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico, nel prevedere il giudizio direttissimo per determinati reati,
stabiliscono che "la connessione opera soltanto se è indispensabile
per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità
dell'imputato". Formule analoghe, procedendosi con giudizio
direttissimo, si ritrovano in successive leggi: art. 4 del d.l. 4 marzo
1976, n. 31, convertito con modificazioni in legge 30 aprile 1976, n.
159, recante disposizioni penali in materia d'infrazioni valutarie;
art. 80 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per taluni delitti commessi
da appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Anche al di fuori della instaurazione del procedimento
direttissimo, il legislatore nell'ultimo decennio ha inciso in senso
limitativo sui casi e sugli effetti della connessione nel processo
penale. Così l'art. 31 della già citata legge n. 152 del 1975 ha
introdotto un'ulteriore deroga, disponendo che i reati commessi da
ufficiali o agenti di polizia per fatti compiuti in servizio e relativi
all'uso delle armi "sono di regola giudicati separatamente". Sempre
nella stessa linea di tendenza, ma con portata di carattere generale,
va soprattutto tenuta presente la "novella" dell'art. 48 bis (art. 2
della legge 8 agosto 1977, n. 534), in punto di "rilevanza della
connessione", secondo cui la connessione non produce effetti né sulla
competenza né ai fini della riunione, rispetto ai procedimenti
relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati
per i quali l'imputato o gl'imputati sono stati sorpresi in flagranza e
ai reati per i quali la prova appare evidente, procedendosi in questi
casi separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri
imputati. Norma, quest'ultima, operante pure nella ipotesi di
connessione per concorso di persone nel medesimo reato, e che è stata
ritenuta dalla Corte di cassazione applicabile anche per il concorso
del minore con il maggiore di età, ove il primo soltanto sia stato
sorpreso in flagranza.
Della citata legge n. 534 del 1977 va del pari ricordato, nella
stessa prospettiva, l'art. 10, che ha sostituito il testo dell'art. 414
del codice di procedura penale, disponendo che qualora l'ordinanza di
rinvio a giudizio o la richiesta o il decreto di citazione abbiano per
oggetto un reato attribuito a più imputati o più reati attribuiti a
uno o più imputati, il giudice, sentite le parti, possa ordinare la
separazione dei giudizi, ove si manifesti la possibilità di definire
prontamente uno o più dei procedimenti riuniti. Infine, nell'intento
di ovviare ai possibili inconvenienti della separazione, la stessa
legge n. 534 del 1977, mediante gli artt. 3,9 e 11, ha inserito nel
codice di procedura penale disposizioni che consentono, nei casi in cui
si proceda separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o
di reati connessi, di acquisire e dare lettura di atti dei procedimenti
separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile (art.
144 bis); e di sentire liberamente, tanto nella fase istruttoria che in
quella dibattimentale, le persone imputate per lo stesso reato o per un
reato connesso, nei cui confronti si proceda separatamente (artt. 348
bis e 450 bis).
6. - Né può dirsi, invero, che l'orientamento, quale è dato
desumere dalla attuale normazione, verso una attenuazione della
rilevanza della connessione ai fini dell'attribuzione della competenza,
abbia carattere contingente: posto che l'art. 2 della legge 3 aprile
1974, n. 108, nel dettare i principi ed i criteri direttivi della
delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale, già prevedeva, al punto 13, per la disciplina
dell'istituto della connessione, non solo la eliminazione di ogni
discrezionalità nella determinazione del giudice competente, ed il
potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei
procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse, ma anche,
per quanto attiene al profilo che qui interessa, la "esclusione della
connessione nel caso di imputati minori". Nella relazione della
Commissione ministeriale sul progetto preliminare del codice di
procedura penale si legge in proposito che "ai fini del maggiore
snellimento e della semplificazione del nuovo processo, è stato
seguito l'orientamento di ridurre notevolmente i casi di connessione";
e che l'art. 14 del progetto riproduce la direttiva n. 13 della legge
delega "escludendo l'operatività della connessione in caso di reati
commessi in regime di concorso da imputati minori e maggiori degli anni
diciotto".
Scaduto il 31 ottobre 1979 il termine, più volte prorogato, per
l'esercizio della delega, analogo orientamento si evince anche dai
lavori parlamentari preordinati al suo rinnovo, essendo da ultimo
previsto, nella relazione che accompagna il testo apprestato dalla IV
Commissione della Camera dei deputati, presentata il 17 novembre 1982,
che i principi relativi alla disciplina della connessione rimangano
quasi del tutto immutati rispetto a quelli della precedente delega,
salvo piccole modifiche di coordinamento. Per i minori, poi, è ivi
prevista, con apposita direttiva (n. 87), una disciplina del processo
ispirata ai principi generali del nuovo processo penale, "con le
modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni
psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua
educazione", nonché dall'attuazione di vari criteri, tra cui è
indicata, alla lett. a), la "non operatività della connessione tra
procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della
commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni".
7. - La Corte, nuovamente chiamata a verificare se contrasti con il
precetto dell'art. 3 della Costituzione la norma che alla competenza
penale del tribunale per i minorenni, avente carattere di generalità
per gl'imputati minori degli anni diciotto, tuttora sottrae soltanto
quei minori che siano coimputati con maggiorenni per concorso nello
stesso reato, ritiene di non poter più invocare, a differenza da
quanto operato nelle precedenti pronunce, l'esigenza del simultaneus
processus, per giustificare la deroga alla competenza del giudice
specializzato. Ed invero, la sopravvenuta evoluzione dell'ordinamento
processuale penale dimostra chiaramente come in esso, a seguito delle
apportate modifiche, il timore del possibile conflitto di giudicati per
effetto della separazione dei procedimenti, timore che è alla base del
ricorso al processo cumulativo, più non prevalga necessariamente su
altre esigenze parimenti meritevoli di tutela. Del resto già questa
Corte aveva in passato avuto occasione di affermare nella sentenza n.
139 del 1971, che "la connessione è un criterio fondamentale di
attribuzione della competenza", ma "nei limiti in cui il simultaneus
processus non pregiudica esigenze che l'ordinamento considera
preminenti".
In contrapposto alla cennata esigenza, cui la contestata deroga
intende sopperire, si pone, infatti, con rilievo che la Corte riconosce
preminente, la finalità perseguita con la istituzione di un giudice
specializzato per gl'imputati minorenni. "Il tribunale per i minorenni
- si legge nella relazione del Consiglio superiore della magistratura
per il 1971 sullo stato della giustizia - fu istituito proprio perché
si ritenne che il minore, spesso portato al delitto da complesse
carenze di personalità dovute a fattori familiari, ambientali e
sociali, dovesse essere valutato da giudici specializzati che avessero
strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare
adeguatamente la personalità del minore al fine di individuare il
trattamento rieducativo più appropriato". Questa Corte - che già
nella sentenza n. 25 del 1964 aveva osservato come la giustizia
minorile abbia una particolare struttura "in quanto è diretta in modo
specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei
minorenni" - ha fatto in proposito richiamo, nella sentenza n. 46 del
1978, alla "necessità di valutazioni del giudice fondate su prognosi
ovviamente individualizzate in ordine alla prospettiva di recupero del
minore deviante", nell'ambito di quella "protezione della gioventù",
che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 della Costituzione.
La "tutela dei minori" si colloca così tra gl'interessi
costituzionalmente garantiti, come questa Corte ha sottolineato in
varie pronunce (sentenze n. 25 del 1965, nn. 16 e 17 del 1981); ed il
tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive
attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può
essere annoverato tra quegli "istituti" dei quali la Repubblica deve
favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto
costituzionale che la impegna alla "protezione della gioventù". A
conferma di tale configurazione stanno la particolare struttura del
collegio giudicante (composto, accanto ai magistrati togati, da
esperti, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di
biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia),
gli altri organi che ne preparano o fiancheggiano l'operato, nonché le
peculiari garanzie che assistono l'imputato minorenne nell'iter
processuale davanti all'organo specializzato. E tutto ciò, appunto, in
vista dell'essenziale finalità del "recupero del minore deviante",
mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale, in
armonia con la meta additata dal terzo comma dell'art. 27 della
Costituzione, nonché dall'art. 14, paragrafo 4, del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici (adottato a New
York il 19 dicembre 1966 e la cui ratifica ed esecuzione sono state
disposte con legge 25 ottobre 1977, n. 881), a norma del quale la
procedura applicabile ai minorenni rispetto alla legge penale dovrà
tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro
rieducazione.
Alla luce delle su esposte considerazioni la residua deroga alla
generale competenza del tribunale per i minorenni risulta ormai carente
di adeguata giustificazione; e poiché ogni deroga ad una disciplina
generale (specie se la disciplina, come quella in esame, sia
preordinata a tutela di interessi costituzionalmente garantiti)
dev'essere sorretta da valide ragioni giustificative, evidente appare
il suo contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della
Costituzione. Ne consegue la dichiarazione di illegittimità
costituzionale del denunciato art. 9 del d.l. n. 1404 del 1934, nella
parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i
procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per
concorso nello stesso reato.
8. - Resta in conseguenza assorbita, per effetto della dichiarata
illegittimità costituzionale della denunciata norma in parte qua, la
questione sollevata dal tribunale di Catanzaro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 858 R.0.1980 e 283 R.O.
1982,
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l.
20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per
i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935,
n. 835, nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i
minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con
maggiorenni per concorso nello stesso reato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte